Articolo 1 della Legge 19 luglio 1959, n. 606
Versione
28 agosto 1959
Art. 1. Articolo unico.

Le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i Paesi membri dell'O. E. C. E. che aderiscono alle decisioni adottate in materia dalla predetta Organizzazione non sono soggette alle norme di cui al titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni.
I quantitativi di energia elettrica scambiati ai sensi del comma precedente sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero del commercio con l'estero dalle aziende che ne effettuano le importazioni o le esportazioni.

Entrata in vigore il 28 agosto 1959