Sentenza breve 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/03/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02504/2025REG.PROV.COLL.
N. 08420/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8420 del 2023, proposto da:
UC TT, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ader – Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il UL IU (Sezione Prima) n. 00243/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Vista l’ordinanza n. 4538/2023 con la quale la Sezione ha respinto l’istanza cautelare articolata da parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato Cesare Tapparo e l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. TT ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 243/2023, con la quale il T.A.R. per il UL IU ha respinto il ricorso proposto avverso le intimazioni di pagamento n. 09120219000067664000 del 14.10.2021 (relativa alla cartella del 16.3.2015) e n. 09120219000068775000 del 14.10.2021 (relativa alla cartella del 10.12.2018), con le quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha sollecitato il pagamento: i ) della cartella n. 30020150 000008101000 (notificata il 16.3.2015), riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte relativo alle campagne lattiere 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008, per un importo complessivo di euro 508.819,87; ii ) n. 30020180000012064000 (notificata in data 10.12.2018), riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte relativo alla campagna lattiera 2001, per un importo complessivo di euro 109.131,31.
2. La sentenza appellata è stata emessa dopo che la sentenza n. 8363/2022 di questo Consiglio di Stato aveva annullato con rinvio - per violazione della previsione di cui all’art. 60 c.p.a. - la precedente sentenza n. 22/2022 del medesimo Tribunale che aveva, invece, accolto il ricorso del sig. TT, ritenendo prescritto il diritto di credito di Agea.
3. Il sig. TT ha, quindi, proposto appello, articolando cinque motivi che saranno, di seguito, esaminati. Si è costituita in giudizio la sola Agea, chiedendo di respingere il ricorso in appello. All’udienza del 6.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo di ricorso in appello il sig. TT ha dedotto l’invalidità della sentenza di primo grado osservando che: i ) dovevano ritenersi inammissibili tutte le produzioni documentali depositate nel giudizio riassunto e non in precedenza versate in atti in ragione delle preclusioni di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a.; ii ) tali documenti non erano indispensabili in quanto relativi, in gran parte, a dati estratti dal SIAN, dal Registro nazionali debitori o dalle Banche dati in uso ad Agea, e preesistenti all’introduzione della lite e, quindi, producibili tempestivamente in giudizio; iii ) era infondato il motivo articolato da Agea avverso la sentenza n. 22/2022 del T.A.R. in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria procedimentale prima dell’introduzione della lite, producendo la relativa documentazione nel giudizio; iv ) le nuove produzioni avevano determinato una grave compressione del diritto di difesa; v ) i provvedimenti giurisdizionali prodotti dovevano, comunque, essere considerati suscettibili di “ rescissione ” in quanto contrastanti con il diritto dell’Unione europea.
4.1. Le censure sono infondate (potendosi, quindi, prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità articolata da Agea) atteso che: i ) le produzioni documentali dell’Amministrazione sono state, correttamente, ritenute rituali dal Giudice di primo grado non essendovi alcuna preclusione processuale, considerato che la precedente sentenza del T.A.R. n. 22/2022 era stata annullata con rinvio proprio per aver definito il giudizio nonostante l’istruttoria non fosse stata completa; ii ) nel giudizio successivo alla riassunzione la parte ha, quindi, prodotto la documentazione che, in precedenza, non le era stato possibile produrre proprio in ragione dell’avvenuta definizione del giudizio in violazione della previsione di cui all’art. 60 c.p.a.; iii ) la produzione di tale documentazione non ha comportato alcuna lesione al diritto di difesa dell’odierna parte appellante, ma semmai riequilibrato la parità delle armi dopo che il giudizio era stato definito in assenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ledendo il diritto di difesa di Agea; iv ) la documentazione è stata, correttamente, ritenuta rilevante dal Giudice di primo grado, come si esporrà nella disamina dei motivi relativi al merito del giudizio; v) alcun rilievo in questa sede ha la dedotta manifesta infondatezza del motivo di ricorso in appello articolato da Agea avverso la sentenza n. 22/2022 del T.A.R. per il UL IU, trattandosi di questione che è stata sottoposta già alla cognizione di questo Consiglio e deciso con la sentenza n. 8363/2022; vi ) prima di fondamento è la tesi della presunta “ rescissione ” dei provvedimenti giurisdizionali avendo la Sezione chiarito, con giurisprudenza condivisa dal Collegio, come le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea non travolgano il giudicato interno [v., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1316, che si richiama anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d ), c.p.a.; v., anche, infra sul punto].
5. Con il secondo motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione articolata dalla parte osservando che: i ) non era stata fornita prova della notifica degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti alle cartelle di pagamento; ii ) l’omessa notificazione di tali atti aveva incidenza sugli atti impugnati nonché sulla possibilità di articolare difese nel merito; iii ) il T.A.R. aveva, erroneamente applicato il termine di prescrizione decennale e non quinquennale e non aveva tenuto conto della mancanza di prova di atti interruttivi del decorso della prescrizione; iv ) la pretesa di pagamento di Agea era, comunque, contraria alle considerazioni sul sistema esposte dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale n. 96592/2016 R.G.N.R., nonché alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 27.06.2019 e dell’11.09.2019 ; vi ) il T.A.R. non aveva considerato che il termine di prescrizione era pari a quattro anni ex art. 3, comma 1, del Regolamento CE n. 2988/1995, o, in subordine, a cinque ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. Il motivo può esaminarsi congiuntamente al terzo ( f . 11 del ricorso in appello, nel quale la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza in relazione al regime di prescrizione degli interessi) al quarto ( ff . 12-14 del ricorso in appello, nel quale la parte ha dedotto il contrasto dei provvedimenti con il diritto dell’Unione), al quinto ( ff . 14-16 del ricorso in appello, nel quale la parte ha dedotto l’erroneità della statuizione di inammissibilità delle censure relative agli atti impositivi) e al sesto ( ff . 16-17 del ricorso in appello, nel quale la parte ribadito la contrarietà degli atti agli accertamenti contenuti nell’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Roma e al diritto dell’Unione europeo).
5.1. Le deduzioni della parte sono infondate nel merito e, per tale ragione, può prescindersi dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità articolata da Agea.
5.2. Occorre, in primo luogo, evidenziare come oggetto del giudizio siano due intimazioni di pagamento, successive a due cartelle di pagamento. In particolare, l’intimazione di pagamento n. 09120219000068775000 è relativa alla cartella di pagamento n. 30020150000008101000, impugnata dinanzi al T.A.R. per il Lazio che, con sentenza n. 352/2015, ha dichiarato tale ricorso inammissibile. L’intimazione di pagamento n. 09120219000067664000 è relativa alla cartella di pagamento n. 30020180000012064000. Entrambe le cartelle sono state notificate alla parte, come accertato dal Giudice di primo grado e non contestato dalla parte appellante se non in modo del tutto generico e senza fornire evidenze che possano smentire la prova offerta dall’Amministrazione. L’avvenuta notificazione delle cartelle e la loro successiva definitività comportano l’effetto sostanziale di irretrattabilità del credito e l’impossibilità di eccepire la prescrizione e/o la decadenza dell’Amministrazione dalla potestà di riscossione maturate in epoca antecedente alla formazione della cartella (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1316). Di conseguenza, i fatti antecedenti alla notificazione delle cartelle (e, in particolare, la notificazione degli atti di accertamento) non hanno rilievo nel presente giudizio. In relazione ai fatti successivi, il Giudice di primo grado ha, correttamente, accertato la notificazione di tale cartelle e, quindi, l’interruzione del termine di prescrizione che, in relazione alla prima intimazione, è stato anche interrotto dalla richiesta di pagamento formulata in data 26.2.2019. Di conseguenza non è maturata la prescrizione ex art. 2946 c.c. con riferimento alla sorte capitale ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), né la prescrizione ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., con riferimento agli interessi [Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2, ove si richiama anche l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cassazione civile, sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cassazione, Sezioni unite civili, 14 luglio 2022, n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1)].
5.3. In relazione al regime di prescrizione applicabile in materia va osservato come non sia applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385).
5.4. Del resto, va considerato che la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento in esame prevede un termine di prescrizione delle “ azioni giudiziarie ” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie ( cfr ., in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, § 12.1). In ogni caso, il Regolamento sub observatione detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle NI europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “ irregolarità ”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento come “ qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle NI o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle NI, ovvero una spesa indebita ”. Come già anticipato, nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “ irregolarità ”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995, dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende; in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui gli Stati non avessero versato al Fondo europeo agricolo di garanzia l'importo dovuto nei termini previsti, le somme sarebbero state trattenute dalla NI a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla P.A.C. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione era assicurata direttamente dagli Stati, mentre era compito delle Autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61) (v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2025, n. 1316, che, alla luce di questa ricostruzione, esclude la sussistenza di dubbi di compatibilità del diritto interno con il diritto unionale).
5.5. Alcun rilievo hanno nel presente giudizio le affermazioni contenute nell’ordinanza del Tribunale penale di Roma richiamata dall’appellante. Secondo la giurisprudenza della Sezione (che il Collegio condivide), in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli “ quadrare ” con quelli stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2019, n. 5858). Inoltre, “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; Id., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481). In sostanza, non può procedersi ad annullare il q.r.i. o l’imputazione di prelievo individuale in assenza di specifiche e puntuali allegazioni ed evidenze che si riferiscano al singolo produttore. Né le denunciate inefficienze ed irregolarità di carattere generale possono determinare un’inversione dell’onere della prova, esonerando il produttore dal fornire evidenze della dedotta ma indimostrata erroneità nell’attribuzione del q.r.i. o della correttezza dell’imputazione di prelievo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2023, n. 7684).
5.6. In relazione al dedotto contrasto con le sentenze della Corte di Giustizia il Collegio evidenzia, poi, come le deduzioni contenute nel motivo siano inammissibili in quanto oggetto del giudizio non sono gli atti di accertamento del prelievo supplementare – provvedimento tipicamente amministrativo – ma intimazioni di pagamento volte a sollecitare la parte all’adempimento coattivo e ad avvisarla che, in caso di mancato pagamento, si provvederà all’esazione coattiva del credito. Atti come quelli oggetto del presente giudizio, pur se devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8- quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ”. Nel caso di specie, le intimazioni sono relative a pregresse debenze già accertate, e non costituiscono, quindi, autonomi atti impositivi ma inviti al pagamento prodromico all’eventuale esecuzione forzata, impugnabili unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Di contro, i profili asseritamente vizianti gli atti di intimazione sono stati dedotti dalla parte ricorrente in primo grado, anche invocando le due note sentenze della Corte di Giustizia UE del 27.6.2019, in causa C-348/18, e dell’11.9.2019, in causa C-46/18, come l’effetto derivato di improprie modalità applicative della quota supplementare e di un errato calcolo delle quote di prelievo e, comunque, come frutto di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, VI, 7 agosto 2023, n. 7609; Id., Sez. III, 14 dicembre 2022; Id., Sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910).
5.7. In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità ( cfr ., ex plurimis , da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Id., 29 novembre 2023, n. 10303; Id., 7 agosto 2023, n. 7609). In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21- septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
5.8. Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre, tuttavia, nella fattispecie in esame trattandosi di dedotte difformità rispetto alla normativa sostanziale regolatrice della materia. La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
5.9. La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Id., Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; Id., 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321).
5.10. Inoltre, la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “ il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo ” ( cfr .: sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea. Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
5.11. Esclusa, quindi, la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale, ne consegue che i vizi dedotti – relativi al merito della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo e, pertanto, dovevano essere fatti valere in quei giudizi, e non anche nel presente contenzioso che, come spiegato, è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri (v., anche – sempre in materia di prelievi per “ quote latte ” - Cassazione civile, Sezioni unite, ordinanze 5 dicembre 2018, n. 31370 e n. 31371; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2023, n. 1318).
6. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10058), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il sig. TT a rifondere ad Agea le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO