Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 7 giugno 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 8-5-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 8-4-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18376/2024 del ruolo generale (cui è riunita la n. 11296/2023), avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Daniela Gaudino, C.F._1 con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Aquila 130 Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla indennità di accompagnamento e alla connotazione di gravità dell'handicap; esponeva che, a seguito di domanda del 16-11-2022, in data 12-1-2023 veniva sottoposta a visita dalla Commissione medica competente, che accertava una percentuale di invalidità in misura del 100% senza diritto all'accompagnamento e riconosceva la ricorrente portatrice di handicap (co. 1, art. 3, L. 104/92). Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP_1
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 6-8-2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento dei benefici richiesti, ossia dell'indennità di CP_1 accompagnamento e dell'accertamento dell'handicap con connotazione di gravità dal momento della domanda amministrativa. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1
Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e invitava il CTU già designato per la fase di
ATPO a rendere chiarimenti.
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Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 11296/2023. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le doglianze della parte ricorrente, infatti, sono incentrate esclusivamente sul mancato accertamento del requisito sanitario sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta ed, in particolare, perché “le condizioni della ricorrente sono state sottostimate ed il CTU non ha tenuto in considerazione le note di osservazione trasmesse dallo scrivente procuratore con pec del 31.05.2024, che si allegano alla presente con le quali si faceva notare che non è stato tenuto in considerazione il certificato geriatrico del 07.02.2023 prodotto al momento del deposito del ricorso e nel quale viene espressamente certificata la
“Compromissione dell'autonomia funzionale nelle attività di base e strumentali del vivere quotidiano in anziano fragile. Ipoastenia arto superiore sinistro. Turbe della deambulazione con facile perdita dell'equilibrio….” con valutazione funzionale e cognitiva BADL 2/6, IADL 2/8. E' evidente che il CTU nominato non ha tenuto in considerazione che la ricorrente è affetta sin dalla presentazione della domanda, da “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA MULTI INFARTUALE CON EPISODI DI ATTACCHI ISCHEMICO TRANSITOR' (TIA) DEFICIT DELLA MEMORIA, DIABETE MELLITO TIPO DUE CON COMPLICAZIONI MICRO E
MACRO VASCOLARI, STENOSI CAROTIDEA SEVERA OPERATA DI CARCINOMA DELLA
MAMMELLA, DEAMBULAZIONE INDECISA E NON AUTONOMA, IPERTENSIONE
ARTERIOSA ESSENZIALE E CARDIOPATIA IPERTENSIVA, ANEURISMA DEL SETTO
INTERATRIALE A LIVELLO DELLA FOSSA OVALE NON OPERABILE PER L'ETÀ,
INCONTINENZA URINARIA, GLAUCOMA LIMITE, VERTIGINI CRONICHE IPERLIPEMIA ARTROSI PLURI DISTRETTUALE” e tali condizioni rendono la ricorrente bisognevole di assistenza continua per tutte le attività di vita quotidiana, strumentali e di base, come si evince sia dalla documentazione medica prodotta che dall'allegato parere sanitario reso dal Consulente di parte dell'odierna ricorrente, Dott. il quale censura le conclusioni Persona_1 del CTU…”. In realtà ciò che parte ricorrente ha prodotto a sostegno del ricorso in opposizione risulta già allegato e documentato al fine dell'accertamento tecnico preventivo, e analiticamente preso in considerazione dal consulente tecnico di ufficio, che ha anche puntualmente replicato alle note di osservazione trasmessegli dalla parte ricorrente con pec del 31.05.2024. Il consulente, presa in considerazione e valutata l'intera documentazione sanitaria prodotta dal periziato, ha, invero, considerato le seguenti patologie: “Sulla base dell'esame clinico e della documentazione in atti il sig. è risultato affetta dalle seguenti patologie Parte_1 suscettibili di valutazione medico-legale: 1) Vasculopatia cerebrale cronica 2) Cardiopatia ipertensiva 3) Diabete mellito 4) Poliartrosi 5) Ipoacusia..Le predette patologie sono da considerarsi permanenti, già presenti all'epoca di presentazione della domanda amministrativa ma con evoluzione in peius. La vasculopatia cerebrale in soggetto pregresso TIA con sindrome depressiva involutiva cagiona un decadimento cognitivo di grado moderato: le funzioni psichiche superiori appaiono conservate. La cardiopatia ipertensiva è allo stato in buona fase di compenso emodinamico come si rileva dall'esame obiettivo. Il diabete mellito , di tipo II non è caratterizzato da rilevanti complicanze micro-macroangiopatiche. La poliartrosi cagiona una limitazione funzionale a carico delle articolazioni maggiori con impegno di media entità: allo
2 stato la stazione eretta e la deambulazione, adiuvata da un mono appoggio è possibile. La ipoacusia è più marcata alle alte frequenze. Le suddette minorazioni pur compromettendo lo stato fisico del ricorrente non impediscono alla stesso di deambulare autonomamente o di provvedere sempre autonomamente, alle necessità della sua vita quotidiana, come si rileva anche dall'indice di autonomia delle attività quotidiane (ADL) e dalla scala delle attività strumentali quotidiane (IADL) riportate nell'esame obiettivo. Ne consegue pertanto la insussistenza dei requisiti medico - legali per legittimare la indennità di accompagnamento. Pertanto il ricorrente è da considerarsi:”invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88; 124/98) grave: 100%. Ai sensi della L. 104/92 la ricorrente è da considerarsi portatore di handicap, comma 1 art. 3…. RISPOSTA ALLE NOTE In risposta alle note inviate dall'avvocato GAUDINO si osserva quanto segue. La vasculopatia cerebrale cronica in paziente con TIA è datata 2021 ed allo stato è in buona fase di compenso. La sindrome vertiginosa non è stata evidenziata all'atto della visita medico-legale nel corso della quale è stato rilevato che la deambulazione e la stazione eretta, seppur adiuvata da un monoappoggio erano possibili ed autonome. In ordine alla certificazione geriatrica del 07/02/2023 si fa presente che anche la certificazione richiamata è stata visionata unitamente a tutta la documentazione in atti. Al riguardo delle ADL e le IADL (che hanno valore soggettivo e sono riferite dal paziente o dall'eventuale care-giver) di cui alla certificazione su richiamata si rappresenta che i deficit funzionali rilevati non sono supportati dalla presenza di gravi patologie a carico del nevrasse che per la loro natura ed entità possono cagionare una grave riduzione dell'autonomia funzionale”. Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Purtuttavia, considerato che è stato prodotto un certificato medico successivo alla consulenza espletata dal CTU della fase di ATP, lo scrivente ha invitato il ctu della fase di ATP, dr.
[...]
a rendere chiarimenti in ordine all'incidenza, sulle conclusioni già esposte Per_2 nell'elaborato depositato nel corso del giudizio di ATP, del contenuto del certificato fisiatrico del 03.09.2024 prodotto da parte ricorrente. All'esito, il CTU ha confermato il giudizio diagnostico già espresso in fase di ATP, motivando
“Si riporta la diagnosi della visita fisiatrica effettuata in data 03/09/2024 presso la CP_2
, DS 27 :“La paziente accede accompagnata dal care-giver (figlio) il quale riferisce
[...] dolore e limitazione spalla dx e sx , lombalgia , pregressi TIA , pregresso K mammario sx nel 95. Diabetica. E.O.” molto limitata intra-extrarotazione , > a sin. .Spalla dolorosa bilaterale . Dolore alla pressione sul CLB bil , > a dx. La pz. risulta limitata nelle ADL (vestirsi dalla vita in su, prendersi cura di sé “..La certificazione fisiatrica evidenzia patologie già valutate nel corso dell'ATP. Difatti all'apparato osteo-articolare era chiaramente riportata la limitazione di media entità di tutte le articolazioni maggiori nel mentre la fisiatra si limita a valutare una limitazione confinata alla sola spalla sinistra con ripercussioni sulla capacità di vestirsi della ricorrente. Del resto anche nella fase di ATP è stata effettuata la valutazione delle ADL e IADL residue. Pertanto la visita fisiatrica de qua non riporta ulteriori patologie suscettibili di valutazione medico-legale. Ne consegue che la ricorrente, anche alla luce della visita fisiatrica del 03/09/2024 è da considerarsi “:” invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88; 124/98) grave: 100% ma non
3 bisognevole di accompagnamento per la insussistenza allo stato dei requisiti medico - legali per legittimare la indennità di accompagnamento. Analogamente, ai sensi della L. 104/92 la ricorrente è da considerarsi portatore di handicap, comma 1 art. 3”. L'elaborato dell'ausiliario del giudice, anche rispetto ai chiarimenti da ultimo resi, appare ben motivato e non suscettibile di censure, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), anche perché la documentazione allegata all'odierno ricorso non dà conto dell'accertamento di patologie diverse da quelle già esaustivamente esaminate dal CTU, ovvero aggravamenti della condizione sanitaria già esaminata in ipotesi tali da garantire, in astratto, il raggiungimento della percentuale di invalidità utile ai fini di causa. Le censure mosse alla perizia da parte attrice con l'odierno ricorso non denunciano ulteriori carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004), a fronte della sua esaustività e dalla mancata produzione, anche nella odierna sede della opposizione, di ulteriore documentazione in astratto idonea a modificare le conclusioni espresse dal CTU con la relazione ora ricordata. Del resto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non è necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (in tal senso, tra le altre, Cassazione Civile, Sez. 6
– 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 e, più di recente Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario.
Spese compensate, atteso il contenuto della decisione, intervenuta senza ulteriori accertamenti peritali.
Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 11296/2023, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di ctu dell'accertamento tecnico preventivo, in CP_1 considerazione della notevole percentuale di invalidità rilevata e della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della ricorrente.
Si comunichi
Napoli, 7 giugno 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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