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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15061/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Roberto Angelini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. indicato in epigrafe promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Carmina Parte_1 C.F._1
Gallucci, elettivamente domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico attrice opponente contro
(c.f.: ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ), in persona del r.l.p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Adriana Barbara Corinna Andreotti, elettivamente domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico convenuta opposta
Conclusioni
All'udienza del 27 giugno 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica, al cui contenuto in questa sede si rinvia.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto intimatole in data 17 gennaio 2023 da e, Controparte_1
per essa, quale mandataria, da (di seguito, la . Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 3 Il precetto reca l'intimazione di pagare l'importo complessivo di € 114.017,87= per l'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla Sig.ra con la mutuante – dante causa dell'odierna convenuta opposta – Pt_1
Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. in data 9 gennaio 2009.
L'opponente, che ha formulato in via preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nel merito nega di aver violato le regole del mutuo, la cui risoluzione a suo dire sarebbe invece avvenuta a seguito della violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della in quanto CP_3
quest'ultima, rifiutando senza giustificato motivo di ricevere le restanti rate, avrebbe illegittimamente portato a sofferenza la posizione della mutuataria.
Sulla base di tali premesse, chiede, previo accertamento Parte_1 dell'insussistenza di qualsivoglia inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, volersi dichiarare «l'illegittimità ed inefficacia» dell'atto di precetto opposto.
Ritualmente costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, la contesta CP_3 tutto quanto sostenuto dall'attrice opponente, instando nel merito per il rigetto dell'avversa opposizione, con conseguente declaratoria di «piena legittimità, validità ed efficacia dell'intimato precetto e… dell'instauranda esecuzione».
2. L'opposizione non merita accoglimento.
Ai fini della risoluzione della controversia, le articolate deduzioni di parte – con cui da un lato l'attrice lamenta il reiterato rifiuto della a consentirne CP_3
l'adempimento e dall'altro la allega la colpevole inerzia della mutuataria CP_3
quanto al deposito della documentazione occorrente alla sospensione del mutuo – devono cedere il passo al principio della ragione più liquida1.
Quest'ultimo principio, nel caso di specie, impone di dare rilievo dirimente alla circostanza, pacifica e incontestata, che in data 22 settembre 2022 l'attrice opponente ha formulato una proposta di integrale pagamento, e che tale proposta, 1 In giurisprudenza, ex multis, Cass., Sez. Lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.». pagina 2 di 3 immediatamente accettata dalla esattamente in data 5 ottobre 2022, è rimasta CP_3
inadempiuta2.
Alle censure dell'attrice opponente sulla condotta contrattuale della CP_3
asseritamente ostruzionistica e in spregio al principio di buona fede in executivis (art. 1375 c.c.), non può pertanto attribuirsi alcuna fondatezza, con conseguente rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta Parte_1
e, per essa, quale mandataria, a Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre ad i.v.a.,
[...]
c.p.a. e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.
Milano, 31 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Roberto Angelini 2 Cfr. documenti nn. 21 e 22 depositati dalla convenuta opposta. pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Roberto Angelini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. indicato in epigrafe promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Carmina Parte_1 C.F._1
Gallucci, elettivamente domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico attrice opponente contro
(c.f.: ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ), in persona del r.l.p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Adriana Barbara Corinna Andreotti, elettivamente domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico convenuta opposta
Conclusioni
All'udienza del 27 giugno 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica, al cui contenuto in questa sede si rinvia.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto intimatole in data 17 gennaio 2023 da e, Controparte_1
per essa, quale mandataria, da (di seguito, la . Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 3 Il precetto reca l'intimazione di pagare l'importo complessivo di € 114.017,87= per l'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla Sig.ra con la mutuante – dante causa dell'odierna convenuta opposta – Pt_1
Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. in data 9 gennaio 2009.
L'opponente, che ha formulato in via preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nel merito nega di aver violato le regole del mutuo, la cui risoluzione a suo dire sarebbe invece avvenuta a seguito della violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della in quanto CP_3
quest'ultima, rifiutando senza giustificato motivo di ricevere le restanti rate, avrebbe illegittimamente portato a sofferenza la posizione della mutuataria.
Sulla base di tali premesse, chiede, previo accertamento Parte_1 dell'insussistenza di qualsivoglia inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, volersi dichiarare «l'illegittimità ed inefficacia» dell'atto di precetto opposto.
Ritualmente costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, la contesta CP_3 tutto quanto sostenuto dall'attrice opponente, instando nel merito per il rigetto dell'avversa opposizione, con conseguente declaratoria di «piena legittimità, validità ed efficacia dell'intimato precetto e… dell'instauranda esecuzione».
2. L'opposizione non merita accoglimento.
Ai fini della risoluzione della controversia, le articolate deduzioni di parte – con cui da un lato l'attrice lamenta il reiterato rifiuto della a consentirne CP_3
l'adempimento e dall'altro la allega la colpevole inerzia della mutuataria CP_3
quanto al deposito della documentazione occorrente alla sospensione del mutuo – devono cedere il passo al principio della ragione più liquida1.
Quest'ultimo principio, nel caso di specie, impone di dare rilievo dirimente alla circostanza, pacifica e incontestata, che in data 22 settembre 2022 l'attrice opponente ha formulato una proposta di integrale pagamento, e che tale proposta, 1 In giurisprudenza, ex multis, Cass., Sez. Lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.». pagina 2 di 3 immediatamente accettata dalla esattamente in data 5 ottobre 2022, è rimasta CP_3
inadempiuta2.
Alle censure dell'attrice opponente sulla condotta contrattuale della CP_3
asseritamente ostruzionistica e in spregio al principio di buona fede in executivis (art. 1375 c.c.), non può pertanto attribuirsi alcuna fondatezza, con conseguente rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta Parte_1
e, per essa, quale mandataria, a Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre ad i.v.a.,
[...]
c.p.a. e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.
Milano, 31 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Roberto Angelini 2 Cfr. documenti nn. 21 e 22 depositati dalla convenuta opposta. pagina 3 di 3