Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3565 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 8117/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, pendente innanzi al Tribunale di Napoli n. Parte_1
221/2018 ), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. ( , con studio in Aversa (CE), Parte_2 C.F._1
al Viale della Libertà n. 112, in virtù del provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio reso dal Giudice Delegato il 24.10.2021
- ATTORE -
E
, nato a [...] il [...] ( ), e Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] ( , rappresentati CP_2 C.F._3
e difesi dall'avv. Saverio Siniscalchi ( ) e dall'avv. Lorenzo C.F._4
Ambrosio ( , con studio in Napoli, alla Via Luca Giordano n. C.F._5
23
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione, notificato in data 26.3.2022 a ed in data CP_2
29.3.2022 a , il (d'ora in poi Controparte_1 Parte_1
anche solo , dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza Controparte_3
del 14.12.2018, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa il , quale amministratore unico dal CP_2
16.12.2013 fino al fallimento, ed il , quale amministratore di fatto e/o CP_1
holder (in quanto coniuge di , socio unico dal 16.12.2013), Controparte_4
imputando ad entrambi: a) la violazione degli obblighi imposti agli amministratori in relazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale;
b) la distrazione di beni e di denaro della società per scopi estranei all'attività sociale o a favore del medesimo o di altre società a questi riconducibili, la (d'ora in poi anche CP_1 CP_5
CP_ solo ) e la (d'ora in poi anche solo;
c) l'esecuzione di CP_6 CP_6
CP_ pagamenti preferenziali in favore di e di e di loro dipendenti e fornitori, CP_6
in un periodo in cui la si trovava già in stato di insolvenza;
d) l'irregolare Pt_1
tenuta delle scritture contabili, caratterizzate da incompletezza e assoluta inattendibilità, che avrebbe precluso la ricostruzione analitica del patrimonio sociale e ostacolato le azioni recuperatorie;
e) la violazione del dovere di gestione conservativa dopo la perdita del capitale sociale, con una prosecuzione illegittima dell'attività nonostante il dissesto, aggravando la situazione finanziaria;
f) la violazione del dovere di osservare le norme fiscali e previdenziali, con l'omesso pagamento di debiti tributari e degli oneri previdenziali, relativi alle annualità
2016 e 2017, causando un danno alla società per l'applicazione di sanzioni e
2 interessi.
Tanto premesso, chiedeva di «
1. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che qui si abbiano per riportati, la responsabilità solidale dei convenuti
e (previo accertamento della qualità di CP_2 Controparte_1
amministratore di fatto della fallita), ai sensi degli artt. 146 l.fall. e 2476 c.c. (oltre che incidentalmente anche ai sensi dell'art. 216 l.fall. e 223 l.fall.) per la violazione degli obblighi imposti dalla legge agli amministratori ed ai liquidatori di società di capitali, anche in relazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale
(anche ex art. 2486 c.c.) e per la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, ed, in ragione dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, incompletezza ed assoluta inattendibilità condannarli in solido e/o per quanto di competenza al pagamento in favore del fallimento del danno arrecato alla società e ai creditori sociali, che viene contenuto nella somma di Euro
410.228,44, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare o nella maggiore
o minore somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. (ed a mezzo CTU) e tenendo conto dei crediti che saranno accertati ed ammessi nel corso del presente giudizio, nonché all'esito dell'accoglimento delle opposizioni ex art. 98 l.fall. e delle domande tardive ex art. 101 l.fall.; oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. accertare e dichiarare la qualità di amministratore di fatto del sig. e la sua Controparte_1
responsabilità, ai sensi degli artt. 146 l.fall. e 2476 c.c. (oltre che incidentalmente anche ai sensi dell'art. 216 l.fall.) per le condotte ed i motivi, di cui in narrativa e che si abbiano per integralmente trascritti, con condanna al pagamento in favore del fallimento del danno arrecato alla società fallita e ai creditori sociali, da quantificarsi, in ragione dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, incompletezza ed assoluta inattendibilità, nei limiti ella somma di Euro
410.228,44, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare o nella maggiore
o minore somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. (ed a mezzo CTU) e tenendo conto dei crediti che saranno accertati ed ammessi nel corso del presente giudizio, nonché all'esito dell'accoglimento
3 delle opposizioni ex art. 98 l.fall. e delle domande tardive ex art. 101 l.fall.; oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o in via alternativa accertare e dichiarare l'esercizio dell'attività abusiva di eterodirezione ex art. 2497
c.c. da parte del IG. e condannarlo al risarcimento del danno Controparte_1
arrecato ai creditori sociali della eterodiretta, nei limiti della somma Euro
410.228,44, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare o nella maggiore
o minore somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. ed a mezzo CTU Contabile ex art. 198 c.p.c. anche tenendo conto dei crediti che saranno accertati ed ammessi nel corso del presente giudizio, nonché all'esito dell'accoglimento delle opposizioni ex art. 98 l.fall. e delle domande tardive ex art. 101 l.fall.; oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3. in ogni caso, condannare, i convenuti al pagamento delle spese di lite anche generali del presente giudizio, gravati di I.V.A e C.P.A. come per legge».
II. Si costituivano in giudizio i convenuti, il negando il compimento di CP_1
atti riservati dalla legge all'amministratore e contestando di essere stato socio di controllo, di diritto o di fatto, della e di aver svolto attività abusiva di Pt_1
eterodirezione; entrambi comunque contestando le specifiche condotte di mala gestione e il nesso causale con il dissesto. Concludevano «per l'integrale rigetto delle domande rivolte nei loro confronti, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge».
III. Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, non essendo stata accolta la proposta conciliativa del g.i. (che prevedeva «il versamento della somma di euro 140,000,00 in solido fra le parti in favore del fallimento con spese compensate») dai convenuti («in quanto economicamente non sostenibile»: cfr. il verbale dell'udienza del 21.11.2023), ritenuta la causa matura per la decisione, tenuto conto degli elementi probatori acquisiti e delle rispettive allegazioni, deduzioni ed eccezioni, all'esito dell'udienza del 24.9.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Cominciando dagli addebiti contestati all'amministratore di diritto, CP_2
, oltre a quanto già esposto, occorre dar conto di quanto segue.
[...]
A fondamento delle proprie domande il ha premesso in punto di Parte_1
fatto:
- che la società, costituita in data 10.5.2006 (per l'esercizio dell'attività di commercio di articoli di abbigliamento, calzature ed accessori) e partecipata integralmente dal 16.12.2013 da (moglie di Controparte_4 CP_1
), da tale ultima data era stata amministrata da (già
[...] CP_2
CP_ dipendente della );
- che la fallita aveva svolto l'attività presso il locale di sua proprietà, sito in
Arzano alla Via Napoli n. 244, e, per un breve arco temporale (dal 2014 al 2018), anche presso due punti vendita siti in Roma, in virtù di un contratto di affitto di
CP_ azienda (stipulato in data 27.1.2014 con la , di cui era Controparte_1
anche socio e amministratore unico), poi risolto consensualmente, in data
3.4.2018, in ragione di inadempimenti nel pagamento dei canoni di locazione;
- che in data 14.12.2018, a seguito del rigetto per inammissibilità del ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la era stata Pt_1
dichiarata fallita;
- che lo sbilancio tra il passivo accertato (€ 543.422,68) e l'attivo realizzato (€
122.174,24) e realizzabile (€ 11.020,00) sarebbe pari ad € 410.228,44;
- che dall'analisi della contabilità sarebbe emersa l'abnormità di alcuni dati e l'occultamento (a causa di anomale movimentazioni infragruppo) dei reali risultati degli esercizi a partire dal 2017;
- che, in particolare, i costi di produzione dal 2014 risultavano non proporzionati rispetto ai ricavi, l'attivo risultava costituito prevalentemente dalle rimanenze di magazzino, l'acquisto delle merci aveva un andamento anomalo, in quanto
CP_ risultavano acquistate calzature (quasi esclusivamente dalla ) in quantitativi crescenti nonostante le considerevoli rimanenze di magazzino e la contrazione delle vendite;
- che tra i ricavi dell'esercizio 2017 era appostata una voce straordinaria, ossia
5 CP_ un credito risarcitorio nei confronti della per vendita di prodotti difettosi
(pari ad € 502.929,00), che aveva consentito di evitare che nel bilancio del 2017 risultasse l'esistenza di un patrimonio netto negativo;
- che, peraltro, tale credito (ove davvero esistente) era stato sovrastimato,
CP_ considerato che la al momento dell'approvazione del bilancio del 2017 della era già in stato di insolvenza (tant'è che nel dicembre del 2018 era stata Pt_1
dichiarata anch'essa fallita);
CP_
- che i rapporti tra il fornitore ( ) e il cliente ( erano anomali anche Pt_1
sotto altri profili, in quanto, a parte l'annotazione in contabilità di pagamenti per cassa di importi superiori all'ammontare dei debiti, da «un'analisi più approfondita dei conti correnti emergeva, infatti, che le due società operassero in perfetta sincronia. Nella specie, la accedeva al credito bancario, Parte_1
CP_ trasferendo le somme che le venivano erogate dalle Banche alla piuttosto che
CP_ impiegarle per il proprio fabbisogno finanziario. La , di contro e all'occorrenza, versava alla quanto esattamente necessario per completare i pagamenti Pt_1
Co delle ri in scadenza quando il saldo del conto corrente della non era Pt_1
sufficientemente capiente;
il tutto senza soluzione di continuità dal 2013 al 2018, finanche quando entrambe le società avevano depositato istanza di ammissione a procedura di concordato» e sebbene già a partire dai primi mesi del 2017 la Pt_1
manifestasse chiari segni di insolvenza (tenuto conto del mancato o ritardato pagamento della retribuzione ai dipendenti, che nel 2017 avevano ottenuto decreti ingiuntivi per oltre € 100.000,00);
- che, secondo una più puntuale ricostruzione dei dati riportati in contabilità, le rimanenze avrebbero dovuto avere un valore complessivo pari ad € 1.525.546,62, di gran lunga superiore rispetto a quello di € 136.147,50 indicato nel bilancio fallimentare e a quello di appena € 27.563,00 (oltre iva), realizzato dalla vendita in blocco delle merci in sede fallimentare, il che potrebbe dipendere o da una distrazione dei beni o da una divergenza tra le merci effettivamente fornite da
CP_
e quelle oggetto della relativa fatturazione;
- che “oscuri” sarebbero stati, a far data da aprile del 2018, anche i rapporti tra
6 CP_ la e la (costituita poco prima del fallimento della ed a cui questa Pt_1 CP_6
aveva conferito il ramo d'azienda produttivo sito in Caivano), sempre amministrata da;
Controparte_1
- che, a far data dalla sua costituzione, la era stata direttamente CP_6
destinataria o indirettamente beneficiaria di diversi pagamenti da parte della
(per complessivi € 85.016,66 in un arco temporale di soli otto mesi, tra Pt_1
aprile e dicembre 2018), anche quando già pendeva l'istruttoria prefallimentare e anche dopo la dichiarazione di fallimento;
- che dalla documentazione “prima nota cassa” della fallita relativa all'esercizio
2018 era emerso che quanto incassato dalla veniva utilizzato per pagare Pt_1
CP_ debiti prima di e poi di (dipendenti e fornitori) ovvero spese personali CP_6
del (per utenze telefoniche, premi assicurativi, pranzi, acquisto e CP_1
sostituzione pneumatici, etc.) e addirittura fornitori di altra società, la RO
S.r.l. (società pure riferibile al , costituita il 16.1.2018 per proseguire CP_1
l'attività precedentemente esercitata dalla;
Pt_1
- che la perizia contabile disposta dal P.M., a firma del dott. , Persona_1
aveva confermato che: «l'insolvenza della fosse da datarsi tra la fine del Pt_1
2016 e gli inizi del 2017, benché non resa manifesta attraverso una serie di dubbie annotazioni contabili, accordi e pagamenti intra-gruppo; la contabilità della fallita fosse da ritenersi assolutamente e del tutto inattendibile;
fossero stati complessivamente posti in essere nel periodo 2017- 2018 pagamenti per euro
976.311,27 in favore di nonché per euro 541.744,42 nei confronti di suoi CP_5
fornitori e dipendenti, oltre a pagamenti per cassa nei confronti della medesima società e suoi dipendenti o fornitori per euro 68.866,98; corrisposte somme di denaro a per euro 11.176,52 - nel periodo tra il 02.05.2020 e il CP_6
30.05.2020 - ed euro 85.016,66 - nel periodo tra il 16.04.2018 e il 14.12.2018 - pagando suoi dipendenti o fornitori;
distratte rimanenze di magazzino per un valore per almeno euro 108.584,50, pari alla differenza tra il valore delle rimanenze indicate nel bilancio fallimentare e di quelle rinvenute e vendute nella procedura concorsuale, oltre all'impiego di somme in cassa per molteplici spese
7 personali del sig. o per pagare fornitori e spese dell'RO Controparte_1
S.R.L.».
Tanto premesso, il , pur ritenendo che dei danni arrecati alla società Parte_1
ed ai creditori debba rispondere in solido anche il (quale CP_1
amministratore e/o holder di fatto), ha anzitutto evidenziato che
«l'amministrazione di fatto (…) non vale a mallevare l'amministratore di diritto dalle responsabilità assunte con la carica» e, quindi, come già anticipato, ha imputato al : a) la violazione dell'obbligo di conservazione del patrimonio CP_2
sociale (in quanto dalla documentazione «emerge sia l'impiego di denaro per scopi estranei a quelli della società, sia la fuoriuscita di beni della società dal suo patrimonio (ad es. le rimanenze), sia l'esecuzione di una moltitudine di pagamenti in favore di altre società riconducibili al sig. (ovvero a terzi per Controparte_1
conto e nell'interesse delle stesse) privi di giustificazione ovvero inadeguati rispetto alle prestazioni rese;
ciò, peraltro, allorquando la e le altre Parte_1
società riferibili al si trovavano già in situazione di conclamata CP_1
CP_ impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni (la perché già in stato di insolvenza, la perché neocostituita)»); b) la violazione del dovere di corretta CP_6
tenuta della contabilità sociale (essendo emerso che alcune voci come, ad esempio, rimanenze o crediti siano stati sovrastimati o sottostimati o addirittura inesistenti ed essendo «state rilevate discrasie tra la debitoria risultante dalla contabilità rispetto ai pagamenti eseguiti, nonché tra quella espressa nei bilanci e la debitoria emersa a seguito dalle domande di ammissione al passivo»), il che avrebbe: «▪ da un lato, precluso la ricostruzione analitica del patrimonio della società così che potessero essere esperite tutte le azioni recuperatorie e ripristinatorie, nonché di verificare la cronologia del passivo accumulatosi (…) fino al fallimento;
▪ dall'altro, consentito (o agevolato) la prosecuzione dell'attività in mancanza dei presupposti di legge con conseguente aggravamento del dissesto»;
c) la violazione del dovere di gestione conservativa dopo la perdita del capitale sociale, risalente, alla luce di quanto emerso dalle indagini contabili svolte in sede penale, al periodo che va tra la fine del 2016 e gli inizi del 2017, se non addirittura
8 al 31.12.2015 (con conseguente possibilità di quantificazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare); d) la mancata riscossione dei crediti, considerato che in seno alla procedura di ristrutturazione erano stati esposti alla data del 31.8.2018 in misura pari ad €
266.493,45 e nell'ultimo bilancio depositato, chiuso al 31.12.2017, per un valore pari a € 235.740,00, ma che «l'inattendibilità della documentazione contabile in uno alla mancata specifica indicazione dei creditori e consegna della ulteriore documentazione necessaria per ricostruire lo svolgimento dei rapporti obbligatori, ha precluso la possibilità di recuperare eventuali crediti che la fallita effettivamente vantasse verso terzi»; e) la violazione del dovere di osservare le norme fiscali e previdenziali, che avrebbe determinato l'accumularsi di sanzioni, aggi, interessi di mora che non sarebbero maturati se l'amministratore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse provveduto ad adempiere, considerato che «dalle domande di ammissione dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione si apprende, infatti, di debiti relativi già alle annualità 2016 e 2017 (cfr. all. 35)».
a) Priva di pregio è la tesi attorea, secondo cui la contabilità sarebbe inattendibile e vi sarebbe stata la distrazione di beni (ad esempio delle rimanenze), come sostenuto dal perito del P.M., secondo cui sarebbe
CP_ incompatibile con le leggi di mercato il fatto che abbia versato alla Pt_1
centinaia di migliaia di euro per forniture di calzature, sebbene avesse scorte in magazzino tali da poter continuare l'attività di rivendita al dettaglio per almeno un anno.
La difesa dei convenuti, infatti, ha convincentemente spiegato che nessuna
CP_ anomalia è ravvisabile né nei conti, né nei rapporti commerciali con la (e poi con la , che era il maggior, se non l'esclusivo, fornitore di calzature della CP_6
se solo si consideri che le rimanenze appostate nel bilancio del 2014 erano Pt_1
costituite da calzature rimaste invendute ed accumulate per ben sette anni di attività commerciale (ovvero dalla nascita della e che nel 2014 questa Pt_1
aveva appena acquisito due nuovi punti vendita a Roma, ragion per cui era fisiologico, ed anzi necessario, raddoppiare il numero di calzature da avere a
9 disposizione per la clientela (a prescindere dall'entità delle giacenze di magazzino). Inoltre, dalla documentazione contabile, lungi dall'emergere che i costi di produzione sarebbero stati non proporzionati rispetto ai ricavi, risulta piuttosto che i costi sono stati in linea con i ricavi e che gli acquisti di calzature
(ovvero i «costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci») sono progressivamente diminuiti in maniera notevolissima, fino a raggiungere l'importo di soli € 76.000 nel 2018.
Pertanto, fermo restando che il merito dell'attività gestoria non è suscettibile di sindacato, salvo che nel caso di scelte manifestamente illogiche e arbitrarie, sta di fatto che nella specie la “gestione” delle rimanenze e quella dei rapporti commerciali con i produttori non risulta affatto irrazionale.
Anche la tesi attorea della distrazione di risorse finanziarie, fondata ad esempio
CP_ sul fatto che la avrebbe utilizzato la per accedere al sistema bancario Pt_1
stante la “maggiore credibilità” di quest'ultima, è risultata smentita dalle allegazioni dei convenuti, che hanno invece evidenziato che «in realtà, gli istituti bancari concedevano finanziamenti alla famiglia indipendentemente CP_1
dalla società che li richiedeva, ciò in virtù sia della consolidata fama che aveva raggiunto nel settore delle calzature che per le garanzie concesse con beni
CP_ personali» e che anche la «disponeva di un adeguato merito creditizio ed aveva rapporti di conto corrente con la Ubi Bank, BNL, Credem, Montepaschi di
Siena, , dai quali riceveva finanziamenti, Controparte_8
mutui chirografari, anticipo fatture, anticipo RIBA, anticipo ordini per l'estero oltre
a fidi bancari».
La documentazione in atti (cfr. i documenti di trasporto prodotti dai convenuti e la documentazione contabile prodotta dalla stessa Curatela) smentisce anche la tesi attorea, secondo cui la avrebbe effettuato pagamenti non dovuti a Pt_1
favore di CP_6
Con riguardo, poi, alla dedotta distrazione di denaro effettuata eseguendo
CP_ pagamenti nei confronti di fornitori e dipendenti della per circa seicentomila euro (€ 541.744,42 giusta le risultanze degli estratti di conto corrente ed €
10 68.866,98 quanto ai pagamenti per cassa), va osservato che la stessa documentazione prodotta dal induce ad escludere che trattasi di Parte_1
pagamenti “indebiti”.
Invero, è documentato (ed incontroverso) che la oltre che pagare i Pt_1
CP_ propri fornitori ( , prima, poi), ha effettuato talora (ed ancora nel 2017 CP_6
e nel 2018) pagamenti direttamente in favore di dipendenti o di fornitori di queste ultime società. Tuttavia, la difesa dei convenuti ha allegato che ciò avveniva in virtù di una sorta di “delegatio solvendi”, ovvero di uno strumento utilizzato al fine di compensare poi i debiti derivanti dalla fornitura di calzature destinate alla vendita al dettaglio (in altri termini, secondo quanto allegato dai convenuti, «per velocizzare i pagamenti delle retribuzioni, le liquidazioni su fatture e, soprattutto, per risparmiare sulle numerose operazioni bancarie, la provvedeva a Pt_1
CP_ pagare i fornitori ed i dipendenti di e decurtando, come si evince dai conti CP_6
economici, tali importi dal proprio debito nei confronti delle ridette società»). Tale prospettazione trova riscontro nella stessa documentazione in atti e nella perizia contabile disposta dal P.M. e a firma del dott. , prodotta dalla Persona_1
Curatela, da cui risulta che al 31.5.2018 il “debito ufficiale” della fallita nei
CP_ confronti della fornitrice doveva essere pari a circa 600 mila euro (cfr. pag.
CP_ 24 della perizia in atti), che tra il 2013 ed il 2018 le forniture da parte della
(per complessivi oltre cinque milioni di euro) erano sempre state “regolate” non
CP_ solo mediante pagamenti diretti alla , ma anche per effetto di (delegazione di) pagamenti di fornitori e di dipendenti di quest'ultima (cfr. pag. 54 della perizia in atti), che al momento del fallimento di entrambe le società il residuo debito della si era ridotto ad appena € 28.000 (cfr. la domanda di ammissione della Pt_1
CP_
al passivo del fallimento della e il verbale di approvazione dello stato Pt_1
passivo). A tacer d'altro, tale documentazione rende evidente che della prospettata distrazione non vi è riscontro e che i pagamenti verso gli “estranei” sono stati effettuati in accordo con la fornitrice (per poi essere utilizzati in
“compensazione”, riducendo l'esposizione debitoria verso la stessa).
Del tutto generica, poi, risulta l'affermazione secondo cui la si sarebbe Pt_1
11 accollata i costi della Albatros S.r.l. o avrebbe impiegato somme in cassa per molteplici spese personali di (per utenze telefoniche, premi Controparte_1
assicurativi, pranzi, acquisto e sostituzione pneumatici, etc.), di cui non è stato neanche indicato l'importo.
Pertanto, non risulta affatto che vi sia stato l'impiego di denaro per scopi estranei a quelli della società.
Per quanto riguarda i pagamenti c.d. “preferenziali”, va anzitutto osservato che dubbia appare al riguardo la sussistenza della legittimazione del curatore fallimentare, la quale anche dopo la nota pronuncia delle Sezioni unite (Cass.
n.1641/2017) è messa in discussione dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte
d'Appello di Napoli n. 1123/2023, che continua a disconoscere la legittimazione del curatore a dolersi dei pagamenti preferenziali effettuati dall'amministratore, negando la ricostruzione dell'azione in termini di azione di massa, in considerazione del fatto che la lesione della par condicio creditorum conseguente al pagamento preferenziale può, al limite, generare un contrasto tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori). In ogni caso, anche a voler seguire l'orientamento della S.C., sta di fatto che il danno non può identificarsi tout court nella somma corrisposta a titolo di pagamento dal momento che il pagamento preferenziale estingue pur sempre un debito della società, il cui passivo quindi si riduce in misura corrispondente, così riducendo i crediti di massa. Semmai
l'eventuale danno patito dal ceto creditorio va circoscritto alla porzione di crediti che non è possibile rimborsare in seno alla procedura fallimentare per effetto del mancato rispetto dell'ordine dei pagamenti. In altri termini, il danno conseguente a pagamenti preferenziali e risarcibile ai creditori sociali rappresentati dal curatore fallimentare non può di per sé essere individuato, come invece pretende l'attore, nell'intero ammontare del pagamento, ma va calcolato tenendo conto dell'incidenza dei pagamenti preferenziali lamentati dal rispetto al Parte_1
grado di soddisfazione degli altri creditori. Calcolo questo che l'attore non ha in alcun modo svolto né in citazione né negli scritti successivi, cosicché, in definitiva, il danno in esame non pare al Tribunale liquidabile per carenza di specifica
12 allegazione al riguardo e, in particolare, di specifica allegazione quanto al nesso causale tra la condotta addebitata e il danno preteso.
Infondata è anche la prospettazione attorea, secondo cui la distrazione di merci
CP_ (o, in alternativa, l'acquisto da di merci per quantità e/o valore inferiore rispetto a quello indicato nelle fatture) sarebbe comprovata dal divario tra il valore delle merci in magazzino (che avrebbe dovuto essere pari ad €
1.525.546,62) e quello indicato nel bilancio al 14.12.2018 (€ 108.584,50) e l'importo ricavato a seguito dell'asta fallimentare (€ 27.563,00, oltre IVA).
Al di là del fatto che la Curatela non chiarisce da dove abbia tratto il valore di partenza, a quale data risalirebbe e se nel computo abbia tenuto conto dell'usuale rapida obsolescenza della merce di cui trattasi (soggetta ai gusti ed alle mode), non va trascurato che il “valore di libro” delle scorte di magazzino è determinato mediante l'applicazione del criterio dettato dall'art. 2426, n. 9 c.c. (secondo cui le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo di acquisto e il loro valore di mercato, laddove per valore di mercato si intende il prezzo di vendita praticabile da un'impresa nel corso di una normale gestione), mentre nel bilancio fallimentare il valore è quello di “liquidazione” e il ricavato delle vendite fallimentari “in blocco” è influenzato da svariati fattori, sicchè le indicate
“discrasie” lungi dall'essere tout court “anomale” trovano ampie giustificazioni in atti e nei criteri di stima utilizzati.
b) Connessi a quelli appena esposti sono gli ulteriori addebiti della Curatela, secondo cui l'errata contabilizzazione in bilancio di rimanenze e crediti (ad
CP_ esempio quello risarcitorio verso la per vendita di prodotti difettosi) avrebbe consentito (o agevolato) la prosecuzione dell'attività in mancanza dei presupposti di legge, ossia dopo la perdita del capitale sociale (risalente al periodo che va tra la fine del 2016 e gli inizi del 2017, se non addirittura al 31 dicembre del 2015), con conseguente aggravamento del dissesto e secondo cui, ai fini della quantificazione del danno, sarebbe nella specie possibile «accedere al criterio sussidiario dello sbilancio fallimentare e di determinare (limitando) lo stesso nei limiti della differenza tra attivo e passivo fallimentare».
13 Trattasi di prospettazione che sconta i già evidenziati limiti di allegazione, in quanto la Curatela sembra dare per assodato che debba essere fatta una riclassificazione dei bilanci, senza però esplicitare le poste da rettificare, le ragioni delle rettifiche ed i criteri. In sostanza, deducendo genericamente la complessità della vicenda, non offre una sua ricostruzione alternativa dei conti e, a ben vedere, neanche dello sbilancio emerso in sede fallimentare, limitandosi ancora nelle memorie difensive finali ad invocare la nomina di un c.t.u., cui demandare un incarico palesemente “esplorativo”.
In secondo luogo, invano parte attrice si limita a sostenere che nella specie sarebbe “imposto” l'utilizzo del criterio del c.d. deficit fallimentare, in quanto neanche risulta la totale mancanza, la falsità o la totale inattendibilità della contabilità e dei bilanci della società dichiarata fallita.
Anzi, proprio in considerazione del fatto che la ha avuto rapporti con un Pt_1
unico fornitore, una volta rettificati i bilanci (operando le svalutazioni di rimanenze e di crediti ipotizzate dalla Curartela) non solo sarebbe stato agevole per parte attrice individuare il momento a partire dal quale l'attività d'impresa sarebbe proseguita indebitamente (che il fallimento ha indicato in maniera approssimativa, alla fine del 2016 o addirittura alla fine del 2015), ma anche l'individuazione delle “nuove operazioni” e delle relative conseguenze dannose.
Le lacune assertive impongono, quindi, il rigetto della domanda anche sotto questo profilo.
c) Per quanto riguarda, poi, l'addebito della mancata riscossione dei crediti verso terzi, che sarebbero stati indicati, al momento della presentazione della richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (alla data del
31.8.2018), in € 266.493,45 e, nell'ultimo bilancio depositato (chiuso al
31.12.2017), in € 235.740,00, va osservato quanto segue.
Da un lato, la Curatela deduce che in sede di interrogatorio l'amministratore,
, avrebbe riferito di non ricordare la specifica composizione di tale CP_2
voce e che, proprio per la mancata specifica indicazione dei debitori e per l'omessa consegna della ulteriore documentazione necessaria per ricostruire lo
14 svolgimento dei rapporti obbligatori, non sarebbe stato possibile recuperare tali eventuali crediti.
Nel contempo, come già anticipato, la stessa attrice mette seriamente in dubbio l'esistenza di tale posta, evidenziando che nel bilancio fallimentare è stata «quasi interamente stralciata» e, soprattutto, che «le analisi della contabilità, poste in essere anche in sede penale, portano a ritenere che trattasi di una voce assolutamente inattendibile, che recepiva in buona parte anche crediti vantati
CP_ verso , sebbene fosse già in uno stato di insolvenza» (così a pag. 18 della comparsa conclusionale attorea).
Ebbene, la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti è la miglior prova dell'infondatezza della pretesa. È la stessa difesa della Curatela, infatti, a smentire la tesi della condotta distrattiva degli organi sociali, allorchè – sia pure al fine di corroborare la diversa ipotesi della violazione del dovere di gestione conservativa dopo la perdita del capitale sociale – sostiene (tra l'altro sulla scorta di una perizia) che la voce “crediti verso terzi” tra le poste attive in bilancio serviva solo ad occultare l'erosione del capitale sociale, trattandosi di crediti inesistenti o che, comunque, dovevano essere sottoposti ad un attento vaglio critico che ne imponeva una doverosa e consistente svalutazione. «Per la contraddizion che nol consente», non è possibile, dopo aver allegato che trattasi di posta attiva inattendibile, funzionale soltanto ad occultare la perdita del capitale già nel lontano 2015 e/o nel 2016, pretendere poi di sostenere che quei crediti sarebbero stati esistenti ed imputare agli amministratori l'omesso recupero.
d) Venendo, infine, all'ultimo addebito, quello della violazione del dovere di osservare le norme fiscali e previdenziali, che avrebbe determinato l'accumularsi di sanzioni, interessi di mora, etc. va osservato che, a fondamento della pretesa, la Curatela produce le domande di ammissione al passivo dell'Agente della riscossione, da cui emerge che sarebbero rimasti insoluti «debiti relativi già alle annualità 2016 e 2017 (cfr. all. 35)».
Anche in questo caso la contraddittorietà, e quindi l'infondatezza della pretesa, appaiono ictu oculi, ove si consideri che è proprio parte attrice ad allegare che la
15 crisi risalirebbe già al 2016/2017 (se non addirittura al 2015), ragion per cui non si vede come possa imputarsi agli amministratori il mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali, dopo aver sostenuto che all'epoca la società era già in dissesto (e non potendo certo pretendersi che gli amministratori pagassero tali debiti con fondi propri).
2. I suddetti addebiti sono stati ascritti dal anche a Parte_1 CP_1
, sull'assunto che questi si sarebbe sistematicamente ingerito nella
[...]
gestione «attraverso una reiterata, stabile e continuativa (e, dunque, protratta nel tempo) pluralità di atti tipici dell'amministratore di società» ovvero che avrebbe eterodiretto abusivamente la società, avendone il controllo di fatto (in quanto coniuge del socio totalitario).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte è superfluo indugiare nella disamina di tutte le circostanze che, ad avviso della Curatela, dimostrerebbero la suddetta ingerenza e/o l'eterodirezione («- l'azione di simulazione esperita dalla
[...]
avente ad oggetto la vendita dell'immobile, sito in Parte_3
Arzano alla via via Napoli n. 244; - la sottoscrizione di un contratto di consulenza per contro della e ammissione della circostanza nel procedimento, Pt_1
pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, n. RG. 10028/2018; - la presenza del IG.
alle assemblee di approvazione del bilancio della Controparte_1 Pt_1
relativo agli esercizi 2014, 2015 e 2016, quale delegato del socio unico (ovvero la moglie IG.ra ; - la presenza del IG. , pur senza CP_4 Controparte_1
convocazione, presso l'unità locale in Arzano alla via Napoli n. 244, in occasione del verbale di inventario della fallita del 20 dicembre 2018; - la coincidenza, fino all'aprile del 2018, dell'indirizzo pec della con quello della di cui Pt_1 CP_5
era socio ed amministratore unico;
- le dichiarazioni rese dai Controparte_1
dipendenti della fallita nel procedimento penale;
- le dichiarazioni rese dal sig.
nel procedimento penale;
- le dichiarazioni rese dallo stesso CP_2
nel procedimento penale;
- le email acquisite in sede penale con cui il CP_1
sig. dava istruzioni ai dipendenti finanche rispetto al bilancio CP_1
fallimentare; - la disponibilità diretta del danaro in cassa»).
16 È dirimente, infatti, che, ove pure fosse stata dimostrata la qualità di amministratore di fatto o di holder in capo al convenuto, a maggior ragione manca la prova della fondatezza degli addebiti al (specie di quelli concernenti CP_1
la tenuta della contabilità o la consegna della documentazione al curatore, imputabili solo a chi è in possesso di un'investitura formale), per tutto quanto già detto con riguardo al . CP_2
3. Le domande attoree vanno, pertanto, rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno, quindi, poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della controversia (criterio del
"disputatum"), in misura intermedia tra i minimi ed i medi tariffari, con l'aumento e la riduzione rispettivamente previsti dal comma 2 e dal comma 4 dell'art. 4 D.M.
n. 55/2014 cit., con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.ti Saverio
Siniscalchi e Lorenzo Ambrosio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese in favore dei convenuti, che liquida in € 17.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, al netto di IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.ti Saverio
Siniscalchi e Lorenzo Ambrosio, pro quota in parti uguali.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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