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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati:
dott. Benedetto Sieff Presidente relatore dott. Laura Di Bernardi Giudice dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2383 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. LUCA SCOPA;
RICORRENTE - ATTORE
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“[…] come in ricorso […]”.
pag. 1 di 4 Per il convenuto.
“[…] respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso di
Contr soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv. l. n. 50 del 2023
(v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal
Questore di Bolzano in adesione al parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 12.12.2023
(doc. 1 attore).
Va precisato che il ricorrente non ha presentato l'istanza prima dell'11 marzo 2023, ma ha comunque ricevuto l'invito a presentare l'istanza il 7 marzo 2023, come riscontra il provvedimento impugnato, il che è sufficiente, secondo la disposizione transitoria, a ritenere applicabili le norme vigenti prima delle modifiche introdotte dal d. l. n. 20 del 2023, conv. l. n.
50 del 2023.
Occorre annotare che il ricorrente ha documentato di aver ricevuto la notificazione del provvedimento impugnato il 23.09.2023, sì che il ricorso è da ritenere tempestivo.
2. Ciò detto, la domanda del ricorrente non merita accoglimento, non essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, sufficienti elementi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Come noto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Il ricorrente ha unicamente provato la conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato con datore italiano, avente decorrenza dal 04.09.2023 e con termine al 20.12.2023, oltre all'iscrizione, con pagamento del relativo prezzo di euro 179,00, ad un corso di base per imparare la lingua italiana avente inizio il 24.10.2024.
pag. 2 di 4 Si tratta, in sostanza, di una breve esperienza lavorativa sul territorio nazionale, peraltro terminata ormai da tempo, mentre l'iscrizione al corso di lingua unicamente denota un'intenzione di inserimento sociale in Italia, senza dire che nemmeno v'è prova che il corso sia stato effettivamente frequentato, con conseguimento di risultati.
Il ricorrente mira a valorizzare l'elemento del contesto familiare in cui si troverebbe inserito, allegando che egli convivrebbe con il padre, in un comune dell'Alto Adige dove vive anche il FR.
Detto contesto potrebbe in astratto assumere valore dirimente, essendo noto a questo giudice il principio espresso da Cass. n. 7167 del 2024 secondo cui “in tema di protezione internazionale, la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall'art. 19 del testo unico dell'immigrazione, ratione temporis vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo”.
In concreto, risulta bensì che il padre e il FR , entrambi Persona_1 Persona_2
titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, risiedano nel Comune di Nova NT (docc. 5, 6, 7 ricorrente).
Tuttavia, non viene dato riscontro alcuno dell'allegata circostanza della convivenza del ricorrente con il padre, sì che la regolare presenza del padre e del FR sul territorio nazionale assume di per sé una valenza neutra, tanto più considerando l'età adulta del ricorrente, nato nel
1987.
Pertanto, nell'assenza di qualsiasi altro elemento che dia in altro modo evidenza di un radicamento affettivo del ricorrente sul territorio nazionale, nel presente caso concreto non può trovare alcun seguito il sopra riportato principio affermato dal giudice di legittimità.
3. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera pag. 3 di 4 dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101
TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, 15% per spese forfettarie e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Trento, 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati:
dott. Benedetto Sieff Presidente relatore dott. Laura Di Bernardi Giudice dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2383 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. LUCA SCOPA;
RICORRENTE - ATTORE
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“[…] come in ricorso […]”.
pag. 1 di 4 Per il convenuto.
“[…] respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso di
Contr soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv. l. n. 50 del 2023
(v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal
Questore di Bolzano in adesione al parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 12.12.2023
(doc. 1 attore).
Va precisato che il ricorrente non ha presentato l'istanza prima dell'11 marzo 2023, ma ha comunque ricevuto l'invito a presentare l'istanza il 7 marzo 2023, come riscontra il provvedimento impugnato, il che è sufficiente, secondo la disposizione transitoria, a ritenere applicabili le norme vigenti prima delle modifiche introdotte dal d. l. n. 20 del 2023, conv. l. n.
50 del 2023.
Occorre annotare che il ricorrente ha documentato di aver ricevuto la notificazione del provvedimento impugnato il 23.09.2023, sì che il ricorso è da ritenere tempestivo.
2. Ciò detto, la domanda del ricorrente non merita accoglimento, non essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, sufficienti elementi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Come noto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Il ricorrente ha unicamente provato la conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato con datore italiano, avente decorrenza dal 04.09.2023 e con termine al 20.12.2023, oltre all'iscrizione, con pagamento del relativo prezzo di euro 179,00, ad un corso di base per imparare la lingua italiana avente inizio il 24.10.2024.
pag. 2 di 4 Si tratta, in sostanza, di una breve esperienza lavorativa sul territorio nazionale, peraltro terminata ormai da tempo, mentre l'iscrizione al corso di lingua unicamente denota un'intenzione di inserimento sociale in Italia, senza dire che nemmeno v'è prova che il corso sia stato effettivamente frequentato, con conseguimento di risultati.
Il ricorrente mira a valorizzare l'elemento del contesto familiare in cui si troverebbe inserito, allegando che egli convivrebbe con il padre, in un comune dell'Alto Adige dove vive anche il FR.
Detto contesto potrebbe in astratto assumere valore dirimente, essendo noto a questo giudice il principio espresso da Cass. n. 7167 del 2024 secondo cui “in tema di protezione internazionale, la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall'art. 19 del testo unico dell'immigrazione, ratione temporis vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo”.
In concreto, risulta bensì che il padre e il FR , entrambi Persona_1 Persona_2
titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, risiedano nel Comune di Nova NT (docc. 5, 6, 7 ricorrente).
Tuttavia, non viene dato riscontro alcuno dell'allegata circostanza della convivenza del ricorrente con il padre, sì che la regolare presenza del padre e del FR sul territorio nazionale assume di per sé una valenza neutra, tanto più considerando l'età adulta del ricorrente, nato nel
1987.
Pertanto, nell'assenza di qualsiasi altro elemento che dia in altro modo evidenza di un radicamento affettivo del ricorrente sul territorio nazionale, nel presente caso concreto non può trovare alcun seguito il sopra riportato principio affermato dal giudice di legittimità.
3. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera pag. 3 di 4 dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101
TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, 15% per spese forfettarie e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Trento, 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4