Art. 45. (Autorizzazione di spesa)
E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di:
a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle lniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonche' per l'attuazione dell'articolo 3;
b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;
c) lire 3.200 milioni per l'escuzione e e finanziamento dei programmi di cui all'articolo 5;
d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;
e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;
f) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8; ((4)) g) lire 11.000 milioni per la concessione del contributi previsti dall'articolo 9;
h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;
i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;
j) lire 21.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;
k) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi, di cui al sesto comma dell'articolo 12;
l) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 131;
m) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;
n) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;
o) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;
p) lire,20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;
q) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;
r) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;
s) lire 8.000 milioni per gli Interventi di cui all'articolo 19;
t) lire 23.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;
u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;
v) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;
w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali di cui all'articolo 28;
z) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;
aa) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;
bb) lire 3.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale Istituto dall' articolo 32;
cc ) lire 23.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento Comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;
dd) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all' articolo 37;
cc ) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 30 settembre 1969, n. 646 , convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1969, n. 828 ha disposto (con l'art. 1, numero 4)) che "Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche o delle eccezionali calamita' naturali verificatesi entro il 31 dicembre 1969 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa [...] per la concessione di contributi e concorsi statali di cui all' articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , al fine di favorire la commercializzazione delle produzioni danneggiate in conseguenza degli eventi contemplati dal presente decreto, lire 800 milioni in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera f) dell'articolo 45 della richiamata legge 27 ottobre 1966, n. 910 ".
E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di:
a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle lniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonche' per l'attuazione dell'articolo 3;
b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;
c) lire 3.200 milioni per l'escuzione e e finanziamento dei programmi di cui all'articolo 5;
d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;
e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;
f) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8; ((4)) g) lire 11.000 milioni per la concessione del contributi previsti dall'articolo 9;
h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;
i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;
j) lire 21.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;
k) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi, di cui al sesto comma dell'articolo 12;
l) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 131;
m) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;
n) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;
o) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;
p) lire,20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;
q) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;
r) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;
s) lire 8.000 milioni per gli Interventi di cui all'articolo 19;
t) lire 23.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;
u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;
v) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;
w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali di cui all'articolo 28;
z) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;
aa) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;
bb) lire 3.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale Istituto dall' articolo 32;
cc ) lire 23.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento Comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;
dd) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all' articolo 37;
cc ) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 30 settembre 1969, n. 646 , convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1969, n. 828 ha disposto (con l'art. 1, numero 4)) che "Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche o delle eccezionali calamita' naturali verificatesi entro il 31 dicembre 1969 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa [...] per la concessione di contributi e concorsi statali di cui all' articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , al fine di favorire la commercializzazione delle produzioni danneggiate in conseguenza degli eventi contemplati dal presente decreto, lire 800 milioni in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera f) dell'articolo 45 della richiamata legge 27 ottobre 1966, n. 910 ".