Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 27/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. BEVILACQUA Pt_1
VALENTINA, con domicilio eletto in CORSO GARIBALDI 38 84100 SALERNO
PARTE APPELLANTE
E
), parte rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. CASALINO VINCENZO, con domicilio eletto in VIA MANGINO 7
PAGANI
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 972/2023, emessa in data 07/06/2023 dal
Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 972/2023, pubblicata in data 07/06/2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., accoglieva la domanda proposta da
[...]
[...
[...]
Il primo Giudice così statuiva: “1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
l' al pagamento, in favore di , dell'indennità di disoccupazione Pt_1 Controparte_1
Naspi richiesta con domanda del 02.11.2022, oltre accessori di legge;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00, per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi;
3) condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 500,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
2. Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte in data 07/08/2023, dolendosi del solo capo relativo alla condanna per responsabilità aggravata, con cui il primo Giudice, ritenuta temeraria la difesa della parte resistente, perchè aveva “resistito con colpa grave e con argomentazioni in contrasto con il tenore documentale degli atti offerti in comunicazione provenienti dal suo stesso ufficio”, la condannava, ex art. 96 comma
3 c.p.c., al pagamento di una somma determinata nella metà delle spese processuali.
Opinava infatti che la domanda attorea fosse manifestamente fondata in quanto “gli stessi documenti reperibili negli archivi informatici attestano la veridicità Pt_1 dell'assunto attoreo, confutato dalla resistente solo in quanto, per un aspetto puramente formale e burocratico, le posizioni relative ai due rapporti di lavoro subordinato precedentemente instaurato con la ditta Di CO non si fossero concluse con l'inoltro del modello Unilav”. Riteneva quindi “del tutto speciosa la difesa dell' tenuto conto del fatto che già il primo rapporto non poteva certo Pt_1
essere ancora in forza se se ne era instaurato un secondo;
inoltre, dallo stesso estratto contributivo si evince che, dopo il secondo rapporto, durato dall'01.01.2011 al 04.12.2011, il ricorrente abbia finanche fruito dell'indennità di disoccupazione (cfr. estratto previdenziale in atti)”. Valutava, in definitiva, “non scusabile il comportamento dell' che avrebbe dovuto consultare sin da subito Pt_1
l'estratto contributivo del ricorrente reperibile nei propri archivi, per accorgersi che i rapporti di lavoro instaurati dal ricorrente con l'azienda Di CO OS si erano conclusi, rispettivamente, il 03.12.2010 e il 31.12.2011”.
3. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria con la quale resisteva al gravame e ne ha chiedeva come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
2 4. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
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L'appello è fondato e va accolto.
In punto di fatto, occorre evidenziare che l' in primo grado, si costituiva Pt_1
tempestivamente, rappresentando che “La domanda di Naspi presentata il 02.11.2022 dal ricorrente, è stata preliminarmente respinta dagli uffici Amministrativi in quanto risultano tuttora attive due assunzioni a tempo indeterminato, la prima del 19.05.2011 e la seconda del 02.03.2010, entrambe con la ditta Di CO OS. Al ricorrente venivano comunicati i motivi esatti della reiezione, una prima volta con pec del
02.12.2022 in risposta alla PEC del 21.11.2022 con la quale era stato chiesto il riesame della posizione e, successivamente, il 07.12.2022 in risposta alla PEC del
01.12.2022 con la quale veniva richiesto, nuovamente, il riesame della domanda Dal
2022... Il modello C2 storico rilasciato dai Centri per l'impiego non risulta essere mai stato presentato neppure nel ricorso al Comitato provinciale, mentre dalle comunicazioni Unilav del richiedente allegato risultano le comunicazioni aperte, opportunamente evidenziate. Neppure l'estratto contributivo è documento utile a verificare la definitiva interruzione del rapporto di lavoro. In ogni caso non è stata nella presente sede evidenziata la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2 del
D.lgs 22/2015 per l'accesso alla Naspi”.
Dalla disamina deli atti e delle deduzioni difensive di entrambe le parti, può ritenersi che le difficoltà nell'esame della pratica relativa a e il mancato Controparte_1
riconoscimento nella fase ammnistrativa del diritto alla NASPI non siano imputabili ad inerzia, negligenza, ad omessa valutazione di circostanze evidenti e certe dell' , ma Pt_1 ad un atteggiamento prudente e scrupoloso dell'ente previdenziale che, rilevando deficit documentali o comunque discrasie tra dati documentali e telematici in possesso nonchè ostacoli procedurali, ha provveduto innanzitutto ad informare l'interessato, a mezzo pec, della ragioni specifiche che ostavano al riconoscimento della prestazione sin dal
02.12.2022 e poi il 07.12.2022.
Peraltro, non è risultata adeguatamente contestata in giudizio la circostanza affermata dall' secondo cui “In entrambi i riesami e nel ricorso presentato al Comitato Pt_1
Provinciale non è stata mai presentata documentazione da cui poter rilevare Pt_1
3 ulteriori elementi per poter procedere alla valutazione della sussistenza del suddetto requisito fondamentale rappresentato dallo stato di disoccupazione”.
Dunque, il sostenimento in giudizio di una posizione contrapposta a quella dell'interessato non può ritenersi meramente strumentale, dilatoria, volta deliberatamente ad ostacolare il riconoscimento del diritto del sig. a percepire la CP_1
NASPI.
A parere della Corte, quindi, la natura vincolata dell'attività amministrativa, la moltitudine di posizioni contributive e previdenziali che l' deve Controparte_2
controllare, il deficit documentale che ha impedito, in un primo momento, all'
[...]
di erogare la prestazione richiesta -che non poteva farsi discendere dal CP_2
dato di una pregressa erogazione del trattamento-, non consentono di ravvisare una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, richiesta ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c…
Tale elemento indefettibile è da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (cfr sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023
Ed infatti, come chiarito dalla S. C. di Cassazione, agire o resistere in giudizio per far valere o contrastare una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, dovendosi attribuire alla figura della responsabilità aggravata carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost... ez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023 .
L'assenza di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", come nel caso in esame, esclude l'applicabilità di una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., adottabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, quale sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale
(sez. L , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021).
Dunque, l'appello va accolto, con la revoca della condanna per responsabilità aggravata dell' , comminata ai sensi dell'art 96 co 3 cpc. Pt_1
Dall'accoglimento dell'appello proposto solo su tale specifico capo -con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni favorevoli al ricorrente non oggetto di impugnazione- consegue la rimodulazione delle spese del primo grado, di cui si dispone
4 la compensazione nella misura di ¼, ponendosi il restante ¾ a carico dell'istituto previdenziale, soccombente sulle restanti domande.
Nella stessa misura vanno modulate le spese del grado di appello, con compensazione nella misura di ¼, ponendosi il restante ¾ a carico dell'istituto previdenziale e che vengono liquidate tenendo conto del diverso scaglione di valore del diritto controverso, delineabile nel presente grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la Pt_1
sentenza n. 972/23, emessa in data 7.06.2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca la condanna la ex art 96 co 3 cpc;
b) Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di Pt_1
¾, compensando il restante ¼, liquidate per intero:
-per il primo grado, in euro 1000,00, oltre maggiorazioni spese generali in misura del
15% di detta somma IVA CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato di parte appellata dichiaratosi antistatario;
- per il secondo grado, in euro 247,00, oltre maggiorazioni spese generali in misura del
15% di detta somma IVA CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato di parte appellata dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 27.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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