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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5166/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Cinzia Balletti Presidente dott. ssa Alina Rossato Giudice dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 5166/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 30.04.2024 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. DE STEFANI MARIA, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti
CONDIZIONI 2
1-Dichiararsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario celebrato
in data 14.09.2002 a Montecchio Precalcino (VI) e trascritto nei registri dello stato
civile del Comune di Montecchio Precalcino anno 2002 n. 17 Parte 2 Serie B ordinando
all'Ufficiale di stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza.
2. La casa familiare sita a Padova Via Voltabarozzo, 8 di proprietà della signora Pt_2
resta assegnata alla signora che la abiterà con le figlie accollandosi così le
[...] Pt_2
spese e le utenze a lei intestate;
3. Le figlie e maggiorenni ma non autosufficienti e studentesse, resteranno Per_1 Per_2
a vivere con la madre a Padova Via Voltabarozzo, 8.
4. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per Parte_1 Pt_2
il mantenimento delle figlie e l'importo di € 850,00 mensile per ciascuna Per_2 Per_1
figlia pari quindi ad € 1.700,00 mensili da versare anticipatamente sulle coordinate
bancarie già note alle parti entro il giorno 15 di ciascun mese. Tale importo sarà
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il signor inoltre Parte_1
verserà il 50% delle spese straordinarie a favore di ciascuna figlia così come richiesto
e documentato dalla madre e secondo quanto previsto dal Protocollo del Parte_2
Tribunale di Padova.
5. Disporsi che l'assegno unico universale vada a beneficio integrale della signora
. Parte_2
6. Ognuno dei due coniugi, essendo economicamente autosufficiente, non avanza
richiesta di alcun concorso per il mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e
dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto di natura patrimoniale;
7. Spese di lite interamente compensate tra le parti.” 3
Per il P.M.: “Visto, il P.M. LA BR esprime parere favorevole.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 14.09.2002 a
Montecchio Precalcino (VI), trascritto nel relativo Registro, parte II, serie A, atto n. 13,
anno 2002; dall'unione coniugale sono nate due figlie: in data Persona_3
20.05.2004 e , in data 07.01.2007. Persona_4
Le parti, in data 30.04.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 02.07.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 468/2024, pubblicata il 25.07.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 29.04.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 02.07.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. 4
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 2 al 4 e 6 delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio,
sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Con riferimento, poi, al punto 5 delle rassegnate conclusioni congiunte, si evidenzia che l'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali, pur essendo volto alla regolamentazione di accorsi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 14.09.2002 a Montecchio Precalcino (VI) e trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dal 2 al 4 e 6 delle conclusioni rassegnante in punto scioglimento del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 13.05.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio 5
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Cinzia Balletti Presidente dott. ssa Alina Rossato Giudice dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 5166/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 30.04.2024 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. DE STEFANI MARIA, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti
CONDIZIONI 2
1-Dichiararsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario celebrato
in data 14.09.2002 a Montecchio Precalcino (VI) e trascritto nei registri dello stato
civile del Comune di Montecchio Precalcino anno 2002 n. 17 Parte 2 Serie B ordinando
all'Ufficiale di stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza.
2. La casa familiare sita a Padova Via Voltabarozzo, 8 di proprietà della signora Pt_2
resta assegnata alla signora che la abiterà con le figlie accollandosi così le
[...] Pt_2
spese e le utenze a lei intestate;
3. Le figlie e maggiorenni ma non autosufficienti e studentesse, resteranno Per_1 Per_2
a vivere con la madre a Padova Via Voltabarozzo, 8.
4. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per Parte_1 Pt_2
il mantenimento delle figlie e l'importo di € 850,00 mensile per ciascuna Per_2 Per_1
figlia pari quindi ad € 1.700,00 mensili da versare anticipatamente sulle coordinate
bancarie già note alle parti entro il giorno 15 di ciascun mese. Tale importo sarà
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il signor inoltre Parte_1
verserà il 50% delle spese straordinarie a favore di ciascuna figlia così come richiesto
e documentato dalla madre e secondo quanto previsto dal Protocollo del Parte_2
Tribunale di Padova.
5. Disporsi che l'assegno unico universale vada a beneficio integrale della signora
. Parte_2
6. Ognuno dei due coniugi, essendo economicamente autosufficiente, non avanza
richiesta di alcun concorso per il mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e
dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto di natura patrimoniale;
7. Spese di lite interamente compensate tra le parti.” 3
Per il P.M.: “Visto, il P.M. LA BR esprime parere favorevole.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 14.09.2002 a
Montecchio Precalcino (VI), trascritto nel relativo Registro, parte II, serie A, atto n. 13,
anno 2002; dall'unione coniugale sono nate due figlie: in data Persona_3
20.05.2004 e , in data 07.01.2007. Persona_4
Le parti, in data 30.04.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 02.07.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 468/2024, pubblicata il 25.07.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 29.04.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 02.07.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. 4
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 2 al 4 e 6 delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio,
sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Con riferimento, poi, al punto 5 delle rassegnate conclusioni congiunte, si evidenzia che l'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali, pur essendo volto alla regolamentazione di accorsi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 14.09.2002 a Montecchio Precalcino (VI) e trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dal 2 al 4 e 6 delle conclusioni rassegnante in punto scioglimento del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 13.05.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio 5
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti