Sentenza breve 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 21/05/2025, n. 9797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9797 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09797/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07269/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7269 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Cravero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Avigliana 20;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia in Egitto in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso in Italia emesso dall’Ambasciata d’Italia in Egitto nei confronti di -OMISSIS-, notificato il 30/03/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- la ricorrente, premesso di essere imprenditrice interessata all’assunzione di lavoratori stranieri presso la propria azienda, in Italia, e di aver già ottenuto dal competente S.U.IMM. il nullaosta all’assunzione di -OMISSIS-, cittadino egiziano, impugna il provvedimento con il quale l’ambasciata di Italia in Egitto ha negato il visto di ingresso per lavoro subordinato al predetto;
-l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione del (potenziale) datore di lavoro e nel merito l’infondatezza della pretesa;
- all’esito dell’udienza camerale del 20 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo cui il (potenziale) datore di lavoro, che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero, non è legittimato né ad impugnare il diniego di visto d'ingresso adottato nei confronti di quest'ultimo, né tantomeno ad agire avverso il silenzio nel caso di inerzia della sede diplomatica (cfr. ex multis , da ultimo, Tar AZ, Roma, Sezione V Quater sent. 16/4/2025 n. 7538, sent n. 22851 del 17/12/2024; in precedenza anche Tar AZ, Roma, Sez. III ter, sent. n. 9697 del 13/09/2016).
- il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ex art. 35 lett. b) c.p.a.;
-atteso il carattere processuale del motivo di reiezione e considerata la peculiarità della vicenda trattata sussiste giusta causa di compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’amministrazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.