TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10090/2024 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. RUGGERI Parte_1
MARCELLA e dall'avv. RUGGERI MARIO
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
- Con ricorso ATP del 12.06.2023 adiva il Sig. Giudice del Tribunale di Lecce per una verifica delle sue condizioni sanitarie, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità
- L'Adito Giudice disponeva accertamento tecnico preventivo, affidandone incarico al Dr. Persona_1
- Il nominato CTU sottoponeva a visita medico-legale il ricorrente ed inviava bozza iniziale di perizia nelle cui conclusioni riteneva che le patologie di cui è affetto il ricorrente non sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, NON INVALIDO
1 - Successivamente, contestando le Osservazioni attinenti al suo elaborato peritale, inviategli tramite
PEC in data 10/06/24, depositava in Cancelleria la sua relazione finale, confermando le conclusioni della sua bozza iniziale di perizia
- Il Sig. Giudice del Lavoro con Suo decreto del 29/07/2024 fissava alle parti il termine di trenta giorni per eventualmente dichiarare l'intenzione di contestare le conclusioni del CTU.
- Il dissenso veniva formalizzato dal ricorrente con atto inviato tramite PEC alla Cancelleria del
Tribunale in data 1 30/07/2024.
Chiedeva quindi il rinnovo della ctu.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
Il ricorso non può essere accolto né sussistono i presupposti per un rinnovo della ctu.
Infatti, le contestazioni mosse non sono specifiche e il testo del ricorso si compendia nella parte narrativa sopra riportata.
Si ritiene che tale argomentare si sostanzi in un mero dissenso diagnostico come tale inidoneo a determinare una rivalutazione degli elementi già presenti in atti (ossia la ctu del precedente procedimento sommario).
Inoltre, la ctu (pp.gg. 5 e 6) della precedente fase spiega in maniera adeguata la valutazione negativa rispetto al riconoscimento dello stato sanitario rilevante.
Le stesse note dell'1.4.2025 non apportano alcun ulteriore argomento.
Si rigetta quindi il ricorso con conferma delle conclusioni della ctu medica di cui al fascicolo
6557/2023 rg.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att.cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10090/2024, così provvede: rigetta il ricorso con conseguente conferma delle conclusioni di cui alla ctu depositata nel fascicolo 6557/2023 rg;
spese di lite irripetibili.
Lecce, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
2 3