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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
in persona dei magistrati:
– DO LE IN Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– NI AR EM Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ( ) P.IVA_2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO CP_1 C.F._1
GI ( C.F._2 appellato
Conclusioni
per il : «Voglia la Corte di appello Parte_2 adita riformare la sentenza di primo grado per i motivi esposti nel presente atto di appello, revocando definitivamente il decreto ingiuntivo opposto. Spese vinte. Conclusioni nelle quali, come indicato nelle note di t.s. del 27 marzo 2025, è implicita anche la domanda di ripetizione delle spese provvisoriamente corrisposte (Cass. n. 33174/2023)»;
per : «Voglia la Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni CP_1 contraria, istanza, deduzione e conclusione, viste le considerazioni, deduzioni ed eccezioni di cui alla narrativa del presente atto:
– confermare integralmente la sentenza impugnata Tribunale di Firenze –
Sez. imprese n. 2764/24 pubbl. il 109.24 r.g. 7867/2021;
– nel merito, e per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'appello proposto da parte attrice, in quanto inammissibile, temerario, non provato e comunque infondato in fatto ed in diritto;
– sempre nel merito: in caso di “revoca definitiva” del decreto ingiuntivo opposto (seguendo la terminologia adottata nelle conclusioni del Pt_3 condannare comunque ed in ogni caso il Parte_4
(c.f. ) e confermare il pagamento già effettuato,
[...] P.IVA_1 rispettivamente:
► per l'anno 2020 (per royalties riferite all'anno 2019) la somma di €
71.120,94 (rectius 64.655,40), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
26.11.20 sino al saldo effettivo (pari al 50% di € 215.518,00, doc. 6), detratta
l'eventuale ritenuta a titolo di acconto Irpef 20% (pari al 75% del compenso), e la somma già corrisposta dal C.N.R. di € 36.638,06 (netta), quindi somma lorda pari ad € 43.103,60 lorda) (doc. 7);
► per l'anno 2021 (per royalties riferite all'anno 2020) la somma di €
84.111,00 (il 50% di € 168.222,00, doc. 9) detratta l'eventuale ritenuta a titolo di acconto Irpef 20% (pari al 75% del compenso), se dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 15.2.21 sino al saldo effettivo.
– In ogni caso con condanna del C.N.R. per lite temeraria ex art. 96, comma 4 c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3 c.p.c. con ogni consequenziale pag. 2/13 pronunzia di legge e con vittoria di spese e compensi professionali di difesa, oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge».
Rilevato
Parte Il (di seguito ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 2764 del 2024 del Tribunale di Firenze - sezione specializzata in materia d'impresa, con la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo n. 2207 del 2021,
l'Ente è stato condannato a corrispondere in favore di la somma CP_1 di euro 6.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di responsabilità ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché alla refusione delle spese di lite.
Parte Il aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento di euro 155.231,90, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di “equo premio” dovuto al per gli anni CP_1
2020 e 2021 per un'invenzione brevettata dallo stesso durante il suo periodo Parte di lavoro presso il somma calcolata sul 50% delle royalties versate da Parte al negli anni 2019 e 2020. Controparte_2
Più in particolare, l'opposizione era fondata sulla dedotta inesistenza del Parte credito azionato, sostenendo il di essere tenuto, in applicazione del regolamento di riferimento del 1982, a corrispondere esclusivamente il 20% delle royalties.
Parte Il Tribunale, rilevato che nel corso del giudizio il aveva provveduto al pagamento integrale delle somme oggetto di causa, senza formulare alcuna riserva di ripetizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato cessata la materia del contendere. Inoltre, l'odierno appellante è stato condannato ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in considerazione del comportamento contraddittorio tenuto e della reiterazione di censure già formulate – e costantemente disattese in sede giudiziale – in altri procedimenti tra le stesse parti. pag. 3/13 L'appello è affidato ai seguenti motivi, così sintetizzabili:
1. con il primo si assume che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere;
2. con il secondo si lamenta l'infondatezza della domanda avversaria e la non corretta interpretazione dell'art. 29 del regolamento del CNR del
14 novembre 2013;
3. con il terzo si censura la violazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Si è costituito in giudizio il chiedendo la reiezione del gravame e CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza 12 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 10 ottobre 2025.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante deduce l'errore del
Tribunale nel dichiarare cessata la materia del contendere, sostenendo che tale decisione si fondi sull'erroneo assunto di un pagamento spontaneo e definitivo delle somme ingiunte, senza richiesta di ripetizione. Secondo il Parte
infatti, l'importo sarebbe stato effettivamente corrisposto nel corso del giudizio di primo grado, ma unicamente in adempimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, restando quindi impregiudicata la possibilità di ripetizione delle somme. Ne consegue che il pagamento non potrebbe essere qualificato come spontaneo.
Tale ricostruzione troverebbe conferma nella documentazione prodotta
(in particolare, nell'allegato n. 6 all'atto di citazione in opposizione), nonché nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di revoca, non è necessario pag. 4/13 proporre una specifica domanda di ripetizione di quanto eventualmente versato in via coattiva, trattandosi di effetto implicito.
L'appellato, di contro, reputa la decisione del Tribunale coerente e immune da censure, precisando altresì che, trattandosi di un atto di mero Parte rilievo interno agli uffici del l'allegato n. 6 non potrebbe assumere alcuna valenza ai fini della dimostrazione di un interesse alla successiva ripetizione delle somme versate.
Il motivo è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare, con riferimento al documento A) – allegato all'atto di appello e attestante la disposizione di pagamento salva ripetizione – che lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio, in quanto depositato soltanto in questa fase processuale e, pertanto, tardivo e inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi che ne consentono la produzione.
Tanto premesso, come chiarito dalla Suprema Corte, «[l]a cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e pag. 5/13 di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa» (Cass.
n. 21757 del 2021). Peraltro, sempre secondo la Suprema Corte, con riferimento al caso in cui il pagamento avvenga in ossequio a un provvedimento del giudice (nella specie, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), «[l]a cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio; né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi» (Cass. n. 23289 del 2007); ancora, a fronte di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: «L'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal riconoscimento – anche implicito purché inequivoco – della fondatezza della domanda, riconoscimento non ravvisabile nel caso di pagamento degli accessori (interessi e spese) maturati dopo la formazione del provvedimento, in quanto integrante dovuto adempimento del titolo provvisoriamente esecutivo» (Cass. n. 1588 del 2020).
Nel caso in esame, la mancanza di una chiara manifestazione della Parte volontà del di riconoscere il diritto del al 50% delle royalties e, CP_1 conseguentemente, di dare atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, depone in maniera inequivoca, alla luce dei pag. 6/13 principi sopra richiamati, per l'impossibilità di configurare una cessazione della materia del contendere.
Né a tal fine può giovare il testo di un diverso atto d'appello, sempre del Parte (doc. 5 fasc. monitorio), ove si legge:
Si tratta infatti di atto processuale inerente a un distinto giudizio, che nulla esprime con riferimento a quello in considerazione e all'interesse alla sua coltivazione.
Parte D'altra parte, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il ha insistito nell'accoglimento di quelle rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, ribadendole e, dunque, senza aderire a quelle della controparte.
A tali considerazioni può aggiungersi che il pagamento è avvenuto a fronte di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (doc. 1 fasc. CNR), per cui l'adempimento ben può intendersi come ossequio a tale statuizione, onde evitare l'aggravio delle spese di una procedura esecutiva.
Pertanto, il motivo di impugnazione deve essere accolto e la declaratoria di cessazione della materia del contendere va revocata.
Parte
2. Con il secondo motivo d'appello il sostiene che il Tribunale abbia errato nel riconoscere al il diritto al 50% delle royalties, sulla base CP_1
Parte dell'art. 29 del regolamento del del 14 novembre 2013.
In particolare, l'appellante ritiene non applicabile alla fattispecie in esame il regolamento del 2013 poiché si tratterebbe di disciplina esecutiva della novella legislativa del 2001, applicabile solo ai brevetti a essa successivi,
e contesta l'interpretazione data alla locuzione «procedure in corso» di cui pag. 7/13 all'art. 29 del regolamento, la quale dovrebbe riferirsi alle “procedure in corso” di concessione dei brevetti, e non alle “procedure in corso” di sfruttamento economico degli stessi o di pagamento dei premi, come ritenuto dal Giudice di prime cure.
L'appellato, dal canto suo, ritiene che il Tribunale abbia correttamente riconosciuto all'inventore il 50% delle royalties.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente interpretato la locuzione «procedure in corso» contenuta nell'art. 29 del regolamento del 2013, che riconosce il premio nella misura del 50% anche per le procedure relative ai diritti di proprietà intellettuale in corso alla data della sua entrata in vigore. Con tale espressione, infatti, il regolamento si riferisce a quelle invenzioni conseguite anteriormente alla sua entrata in vigore, ma per le quali i rapporti giuridici non siano ancora esauriti, come nel caso di specie, ove il matura CP_1 annualmente, in relazione alle royalties dell'anno precedente, il diritto al premio.
La ricostruzione esegetica operata dal Giudice di prime cure è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 19846 del 2025, emessa all'esito di un contenzioso fra le stesse parti dell'odierno giudizio, seppur riferito ad annualità differenti, in cui si stabilisce che
«l'espressione “procedure in corso” cui segue senza soluzione di continuità Parte l'espressione “relative ai Diritti di proprietà intellettuale del , contenuta nell'art. 29, comma 1, del Regolamento, facendo corretta applicazione dei richiamati criteri ermeneutici, comprende il complessivo rapporto che intercorre tra il lavoratore e l'Amministrazione con riguardo all'invenzione, in cui rientrano anche i profili relativi allo sfruttamento economico dell'invenzione medesima».
Una volta delineato il perimetro operativo della norma in esame, deve osservarsi che l'applicazione del citato art. 29 al caso di specie non comporta
– contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante – alcuna pag. 8/13 retroattività della disciplina. Tale disposizione, infatti, ha natura transitoria e individua espressamente le ipotesi in cui trova applicazione la nuova regolamentazione (premio nella misura del 50%) in luogo di quella previgente
(premio nella misura del 20%).
L'accoglimento del primo motivo d'appello e il rigetto del secondo, unitamente all'impossibilità di far rivivere il decreto ingiuntivo ormai revocato, impongono l'adozione di una pronuncia di condanna al pagamento della somma già oggetto del decreto ingiuntivo n. 2207 del 24 maggio 2021, a titolo di equo premio per gli anni 2019 e 2020, somma che deve ritenersi già integralmente corrisposta.
Invero, sia pur sul presupposto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, il Giudice di prime cure ha revocato il predetto decreto ingiuntivo e la relativa intimazione di pagamento. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di revoca del d.i. si determina, «la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello […] non comporta la riviviscenza del decreto ingiuntivo revocato […]» (Cass. n. 20868 del 2017).
3. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante censura la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. inflitta dal Tribunale, in quanto priva dei presupposti richiesti e comunque immotivata.
L'appellato, viceversa, ritiene che il Tribunale abbia correttamente Parte condannato il per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
e che l'entità del quantum (euro 6.000,00) sia equamente determinata in relazione al valore della causa e alle spese di lite.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ravvisato, nel caso di specie, il presupposto della colpa grave dell'Ente, sia nella reiterazione di censure già smentite in sede giudiziale, sia nel comportamento contraddittorio tenuto, consistente nell'aver corrisposto in più occasioni le royalties nella misura del 50%. pag. 9/13 Per quanto concerne i precedenti giudiziali, seppur vero che il presente Parte processo si inserisce in un più ampio contenzioso tra il e il in cui CP_1 il primo è sempre risultato soccombente, va osservato che, al momento della proposizione dell'opposizione, la questione giuridica manteneva un elevato grado di opinabilità, non risultando ancora intervenuto alcun arresto di legittimità – quale quello poi occorso nel 2025, in precedenza citato – relativo all'esegesi dell'art. 29 del regolamento del 2013, il cui dato testuale pecca peraltro di nitore. L'interpretazione della disposizione non poteva, dunque, considerarsi pacifica. A ulteriore dimostrazione di ciò, vi è anche il fatto che i
Giudici chiamati a pronunciarsi sulla questione hanno seguito iter argomentativi non perfettamente sovrapponibili per riconoscere al il CP_1 diritto al 50 % delle royalties.
Parte Con riferimento al contegno tenuto dal («… pur a fronte delle contestazioni giudiziali, sono state in più casi pagate le royalties nella percentuale del 50% …»), la condotta ondivaga da esso seguita non appare connotata da negligenza, alla luce della scarsa chiarezza del dato normativo, considerazione a cui va aggiunto che, non avendo il Giudice di prime cure precisato a quali pagamenti si riferisca, non può escludersi che si tratti di adempimenti eseguiti in ottemperanza ai decreti ingiuntivi emessi e quindi privi di qualsivoglia valenza di acquiescenza alle pretese della controparte.
Nel caso di specie non si ravvisa dunque alcuna delle condotte tipizzate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, quali, ad esempio, l'insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 34693 del 2022); la condotta di abuso del processo, avendo agito pretestuosamente (Cass. n. 29812 del 2019); la proposizione di un'impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalla giurisprudenza nomofilattica di legittimità (Cass. n. 17814 del 2019); la pag. 10/13 commissione di un errore grossolano nella redazione dell'impugnazione (Cass.
n. 14035 del 2019); la riproposizione di motivi “manifestamente” infondati in quanto basati su ragioni già disattese dal giudice d'appello (Cass. n. 29462 del 2018).
Non si ravvisano, dunque, gli estremi per una condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., che va revocata e che certo non può essere pronunciata all'esito del presente grado di giudizio (così come la condanna ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, pure invocata, che richiede i medesimi presupposti), di parziale riforma della sentenza gravata.
4. In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
5. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021).
Facendo applicazione del citato principio all'esito del giudizio complessivamente considerato la soccombenza resta integralmente in capo al Parte
non sussistendo i presupposti per la compensazione, neppure parziale, delle spese, in considerazione dell'infondatezza della domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dal Invero, come chiarito dalla CP_1
Suprema Corte, «[i]l rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né
pag. 11/13 in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.» (Cass. n. 18036 del 2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
52.001,00 – euro 260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 CP_1 avverso la sentenza n. 2764 del 2024 del Tribunale di Firenze – sezione specializzata in materia d'impresa, così provvede:
IN RIFORMA della sentenza impugnata
1. condanna il a pagare a Parte_2 CP_1 la somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 2207/2021 del 24 maggio
2021, da ritenersi già integralmente corrisposta;
2. revoca la condanna del ai sensi Parte_2 dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e rigetta la domanda avanzata in tal senso in questo grado di giudizio, unitamente a quella ex art. 96, quarto comma, c.p.c.;
3. condanna il a rimborsare a Parte_2 Pt_5 le spese di lite della fase monitoria e dei due gradi di giudizio –
[...] detratto quanto, al riguardo, già eventualmente corrisposto in corso di causa – che liquida nella somma a tale titolo riportata nel decreto ingiuntivo per la fase monitoria, in euro 14.103,00 per quella di opposizione in primo grado e in euro 9.991,00 per il giudizio d'appello, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza. pag. 12/13 Così deciso nella camera di consiglio telematica della sezione seconda - imprese tenutasi in data 25 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI AR EM DO LE IN
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio generico, dott.ssa Giorgia Cosetta Caramanna.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
in persona dei magistrati:
– DO LE IN Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– NI AR EM Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ( ) P.IVA_2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO CP_1 C.F._1
GI ( C.F._2 appellato
Conclusioni
per il : «Voglia la Corte di appello Parte_2 adita riformare la sentenza di primo grado per i motivi esposti nel presente atto di appello, revocando definitivamente il decreto ingiuntivo opposto. Spese vinte. Conclusioni nelle quali, come indicato nelle note di t.s. del 27 marzo 2025, è implicita anche la domanda di ripetizione delle spese provvisoriamente corrisposte (Cass. n. 33174/2023)»;
per : «Voglia la Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni CP_1 contraria, istanza, deduzione e conclusione, viste le considerazioni, deduzioni ed eccezioni di cui alla narrativa del presente atto:
– confermare integralmente la sentenza impugnata Tribunale di Firenze –
Sez. imprese n. 2764/24 pubbl. il 109.24 r.g. 7867/2021;
– nel merito, e per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'appello proposto da parte attrice, in quanto inammissibile, temerario, non provato e comunque infondato in fatto ed in diritto;
– sempre nel merito: in caso di “revoca definitiva” del decreto ingiuntivo opposto (seguendo la terminologia adottata nelle conclusioni del Pt_3 condannare comunque ed in ogni caso il Parte_4
(c.f. ) e confermare il pagamento già effettuato,
[...] P.IVA_1 rispettivamente:
► per l'anno 2020 (per royalties riferite all'anno 2019) la somma di €
71.120,94 (rectius 64.655,40), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
26.11.20 sino al saldo effettivo (pari al 50% di € 215.518,00, doc. 6), detratta
l'eventuale ritenuta a titolo di acconto Irpef 20% (pari al 75% del compenso), e la somma già corrisposta dal C.N.R. di € 36.638,06 (netta), quindi somma lorda pari ad € 43.103,60 lorda) (doc. 7);
► per l'anno 2021 (per royalties riferite all'anno 2020) la somma di €
84.111,00 (il 50% di € 168.222,00, doc. 9) detratta l'eventuale ritenuta a titolo di acconto Irpef 20% (pari al 75% del compenso), se dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 15.2.21 sino al saldo effettivo.
– In ogni caso con condanna del C.N.R. per lite temeraria ex art. 96, comma 4 c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3 c.p.c. con ogni consequenziale pag. 2/13 pronunzia di legge e con vittoria di spese e compensi professionali di difesa, oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge».
Rilevato
Parte Il (di seguito ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 2764 del 2024 del Tribunale di Firenze - sezione specializzata in materia d'impresa, con la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo n. 2207 del 2021,
l'Ente è stato condannato a corrispondere in favore di la somma CP_1 di euro 6.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di responsabilità ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché alla refusione delle spese di lite.
Parte Il aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento di euro 155.231,90, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di “equo premio” dovuto al per gli anni CP_1
2020 e 2021 per un'invenzione brevettata dallo stesso durante il suo periodo Parte di lavoro presso il somma calcolata sul 50% delle royalties versate da Parte al negli anni 2019 e 2020. Controparte_2
Più in particolare, l'opposizione era fondata sulla dedotta inesistenza del Parte credito azionato, sostenendo il di essere tenuto, in applicazione del regolamento di riferimento del 1982, a corrispondere esclusivamente il 20% delle royalties.
Parte Il Tribunale, rilevato che nel corso del giudizio il aveva provveduto al pagamento integrale delle somme oggetto di causa, senza formulare alcuna riserva di ripetizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato cessata la materia del contendere. Inoltre, l'odierno appellante è stato condannato ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in considerazione del comportamento contraddittorio tenuto e della reiterazione di censure già formulate – e costantemente disattese in sede giudiziale – in altri procedimenti tra le stesse parti. pag. 3/13 L'appello è affidato ai seguenti motivi, così sintetizzabili:
1. con il primo si assume che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere;
2. con il secondo si lamenta l'infondatezza della domanda avversaria e la non corretta interpretazione dell'art. 29 del regolamento del CNR del
14 novembre 2013;
3. con il terzo si censura la violazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Si è costituito in giudizio il chiedendo la reiezione del gravame e CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza 12 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 10 ottobre 2025.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante deduce l'errore del
Tribunale nel dichiarare cessata la materia del contendere, sostenendo che tale decisione si fondi sull'erroneo assunto di un pagamento spontaneo e definitivo delle somme ingiunte, senza richiesta di ripetizione. Secondo il Parte
infatti, l'importo sarebbe stato effettivamente corrisposto nel corso del giudizio di primo grado, ma unicamente in adempimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, restando quindi impregiudicata la possibilità di ripetizione delle somme. Ne consegue che il pagamento non potrebbe essere qualificato come spontaneo.
Tale ricostruzione troverebbe conferma nella documentazione prodotta
(in particolare, nell'allegato n. 6 all'atto di citazione in opposizione), nonché nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di revoca, non è necessario pag. 4/13 proporre una specifica domanda di ripetizione di quanto eventualmente versato in via coattiva, trattandosi di effetto implicito.
L'appellato, di contro, reputa la decisione del Tribunale coerente e immune da censure, precisando altresì che, trattandosi di un atto di mero Parte rilievo interno agli uffici del l'allegato n. 6 non potrebbe assumere alcuna valenza ai fini della dimostrazione di un interesse alla successiva ripetizione delle somme versate.
Il motivo è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare, con riferimento al documento A) – allegato all'atto di appello e attestante la disposizione di pagamento salva ripetizione – che lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio, in quanto depositato soltanto in questa fase processuale e, pertanto, tardivo e inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi che ne consentono la produzione.
Tanto premesso, come chiarito dalla Suprema Corte, «[l]a cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e pag. 5/13 di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa» (Cass.
n. 21757 del 2021). Peraltro, sempre secondo la Suprema Corte, con riferimento al caso in cui il pagamento avvenga in ossequio a un provvedimento del giudice (nella specie, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), «[l]a cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio; né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi» (Cass. n. 23289 del 2007); ancora, a fronte di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: «L'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal riconoscimento – anche implicito purché inequivoco – della fondatezza della domanda, riconoscimento non ravvisabile nel caso di pagamento degli accessori (interessi e spese) maturati dopo la formazione del provvedimento, in quanto integrante dovuto adempimento del titolo provvisoriamente esecutivo» (Cass. n. 1588 del 2020).
Nel caso in esame, la mancanza di una chiara manifestazione della Parte volontà del di riconoscere il diritto del al 50% delle royalties e, CP_1 conseguentemente, di dare atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, depone in maniera inequivoca, alla luce dei pag. 6/13 principi sopra richiamati, per l'impossibilità di configurare una cessazione della materia del contendere.
Né a tal fine può giovare il testo di un diverso atto d'appello, sempre del Parte (doc. 5 fasc. monitorio), ove si legge:
Si tratta infatti di atto processuale inerente a un distinto giudizio, che nulla esprime con riferimento a quello in considerazione e all'interesse alla sua coltivazione.
Parte D'altra parte, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il ha insistito nell'accoglimento di quelle rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, ribadendole e, dunque, senza aderire a quelle della controparte.
A tali considerazioni può aggiungersi che il pagamento è avvenuto a fronte di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (doc. 1 fasc. CNR), per cui l'adempimento ben può intendersi come ossequio a tale statuizione, onde evitare l'aggravio delle spese di una procedura esecutiva.
Pertanto, il motivo di impugnazione deve essere accolto e la declaratoria di cessazione della materia del contendere va revocata.
Parte
2. Con il secondo motivo d'appello il sostiene che il Tribunale abbia errato nel riconoscere al il diritto al 50% delle royalties, sulla base CP_1
Parte dell'art. 29 del regolamento del del 14 novembre 2013.
In particolare, l'appellante ritiene non applicabile alla fattispecie in esame il regolamento del 2013 poiché si tratterebbe di disciplina esecutiva della novella legislativa del 2001, applicabile solo ai brevetti a essa successivi,
e contesta l'interpretazione data alla locuzione «procedure in corso» di cui pag. 7/13 all'art. 29 del regolamento, la quale dovrebbe riferirsi alle “procedure in corso” di concessione dei brevetti, e non alle “procedure in corso” di sfruttamento economico degli stessi o di pagamento dei premi, come ritenuto dal Giudice di prime cure.
L'appellato, dal canto suo, ritiene che il Tribunale abbia correttamente riconosciuto all'inventore il 50% delle royalties.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente interpretato la locuzione «procedure in corso» contenuta nell'art. 29 del regolamento del 2013, che riconosce il premio nella misura del 50% anche per le procedure relative ai diritti di proprietà intellettuale in corso alla data della sua entrata in vigore. Con tale espressione, infatti, il regolamento si riferisce a quelle invenzioni conseguite anteriormente alla sua entrata in vigore, ma per le quali i rapporti giuridici non siano ancora esauriti, come nel caso di specie, ove il matura CP_1 annualmente, in relazione alle royalties dell'anno precedente, il diritto al premio.
La ricostruzione esegetica operata dal Giudice di prime cure è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 19846 del 2025, emessa all'esito di un contenzioso fra le stesse parti dell'odierno giudizio, seppur riferito ad annualità differenti, in cui si stabilisce che
«l'espressione “procedure in corso” cui segue senza soluzione di continuità Parte l'espressione “relative ai Diritti di proprietà intellettuale del , contenuta nell'art. 29, comma 1, del Regolamento, facendo corretta applicazione dei richiamati criteri ermeneutici, comprende il complessivo rapporto che intercorre tra il lavoratore e l'Amministrazione con riguardo all'invenzione, in cui rientrano anche i profili relativi allo sfruttamento economico dell'invenzione medesima».
Una volta delineato il perimetro operativo della norma in esame, deve osservarsi che l'applicazione del citato art. 29 al caso di specie non comporta
– contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante – alcuna pag. 8/13 retroattività della disciplina. Tale disposizione, infatti, ha natura transitoria e individua espressamente le ipotesi in cui trova applicazione la nuova regolamentazione (premio nella misura del 50%) in luogo di quella previgente
(premio nella misura del 20%).
L'accoglimento del primo motivo d'appello e il rigetto del secondo, unitamente all'impossibilità di far rivivere il decreto ingiuntivo ormai revocato, impongono l'adozione di una pronuncia di condanna al pagamento della somma già oggetto del decreto ingiuntivo n. 2207 del 24 maggio 2021, a titolo di equo premio per gli anni 2019 e 2020, somma che deve ritenersi già integralmente corrisposta.
Invero, sia pur sul presupposto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, il Giudice di prime cure ha revocato il predetto decreto ingiuntivo e la relativa intimazione di pagamento. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di revoca del d.i. si determina, «la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello […] non comporta la riviviscenza del decreto ingiuntivo revocato […]» (Cass. n. 20868 del 2017).
3. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante censura la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. inflitta dal Tribunale, in quanto priva dei presupposti richiesti e comunque immotivata.
L'appellato, viceversa, ritiene che il Tribunale abbia correttamente Parte condannato il per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
e che l'entità del quantum (euro 6.000,00) sia equamente determinata in relazione al valore della causa e alle spese di lite.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ravvisato, nel caso di specie, il presupposto della colpa grave dell'Ente, sia nella reiterazione di censure già smentite in sede giudiziale, sia nel comportamento contraddittorio tenuto, consistente nell'aver corrisposto in più occasioni le royalties nella misura del 50%. pag. 9/13 Per quanto concerne i precedenti giudiziali, seppur vero che il presente Parte processo si inserisce in un più ampio contenzioso tra il e il in cui CP_1 il primo è sempre risultato soccombente, va osservato che, al momento della proposizione dell'opposizione, la questione giuridica manteneva un elevato grado di opinabilità, non risultando ancora intervenuto alcun arresto di legittimità – quale quello poi occorso nel 2025, in precedenza citato – relativo all'esegesi dell'art. 29 del regolamento del 2013, il cui dato testuale pecca peraltro di nitore. L'interpretazione della disposizione non poteva, dunque, considerarsi pacifica. A ulteriore dimostrazione di ciò, vi è anche il fatto che i
Giudici chiamati a pronunciarsi sulla questione hanno seguito iter argomentativi non perfettamente sovrapponibili per riconoscere al il CP_1 diritto al 50 % delle royalties.
Parte Con riferimento al contegno tenuto dal («… pur a fronte delle contestazioni giudiziali, sono state in più casi pagate le royalties nella percentuale del 50% …»), la condotta ondivaga da esso seguita non appare connotata da negligenza, alla luce della scarsa chiarezza del dato normativo, considerazione a cui va aggiunto che, non avendo il Giudice di prime cure precisato a quali pagamenti si riferisca, non può escludersi che si tratti di adempimenti eseguiti in ottemperanza ai decreti ingiuntivi emessi e quindi privi di qualsivoglia valenza di acquiescenza alle pretese della controparte.
Nel caso di specie non si ravvisa dunque alcuna delle condotte tipizzate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, quali, ad esempio, l'insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 34693 del 2022); la condotta di abuso del processo, avendo agito pretestuosamente (Cass. n. 29812 del 2019); la proposizione di un'impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalla giurisprudenza nomofilattica di legittimità (Cass. n. 17814 del 2019); la pag. 10/13 commissione di un errore grossolano nella redazione dell'impugnazione (Cass.
n. 14035 del 2019); la riproposizione di motivi “manifestamente” infondati in quanto basati su ragioni già disattese dal giudice d'appello (Cass. n. 29462 del 2018).
Non si ravvisano, dunque, gli estremi per una condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., che va revocata e che certo non può essere pronunciata all'esito del presente grado di giudizio (così come la condanna ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, pure invocata, che richiede i medesimi presupposti), di parziale riforma della sentenza gravata.
4. In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
5. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021).
Facendo applicazione del citato principio all'esito del giudizio complessivamente considerato la soccombenza resta integralmente in capo al Parte
non sussistendo i presupposti per la compensazione, neppure parziale, delle spese, in considerazione dell'infondatezza della domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dal Invero, come chiarito dalla CP_1
Suprema Corte, «[i]l rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né
pag. 11/13 in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.» (Cass. n. 18036 del 2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
52.001,00 – euro 260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 CP_1 avverso la sentenza n. 2764 del 2024 del Tribunale di Firenze – sezione specializzata in materia d'impresa, così provvede:
IN RIFORMA della sentenza impugnata
1. condanna il a pagare a Parte_2 CP_1 la somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 2207/2021 del 24 maggio
2021, da ritenersi già integralmente corrisposta;
2. revoca la condanna del ai sensi Parte_2 dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e rigetta la domanda avanzata in tal senso in questo grado di giudizio, unitamente a quella ex art. 96, quarto comma, c.p.c.;
3. condanna il a rimborsare a Parte_2 Pt_5 le spese di lite della fase monitoria e dei due gradi di giudizio –
[...] detratto quanto, al riguardo, già eventualmente corrisposto in corso di causa – che liquida nella somma a tale titolo riportata nel decreto ingiuntivo per la fase monitoria, in euro 14.103,00 per quella di opposizione in primo grado e in euro 9.991,00 per il giudizio d'appello, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza. pag. 12/13 Così deciso nella camera di consiglio telematica della sezione seconda - imprese tenutasi in data 25 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI AR EM DO LE IN
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio generico, dott.ssa Giorgia Cosetta Caramanna.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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