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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 669/2024
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 669/2024 vertente
Difesa dall'avv TIZIANO FRANCESCO Parte_1
Reclamante
Nei confronti di in persona del liquidatore difesa Controparte_1 dall'Avv ANNALISA MORISANI Reclamata
Nonché contro
PRESSO ILTRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO Controparte_2 CALABRIA PROCURATORE PRO-TEMPORE Reclamata
E con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
- Interventore ex lege non comparso-
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello - non comparso-
Oggetto: Reclamo ex art 51 decreto Legislativo n 14/2019 alla pronuncia dichiarativa della liquidazione giudiziale della “ ” n 22/2024 emessa dal Tribunale Di Reggio Parte_1
Calabria in data 28.11.2024 nel proc. 37/2024 RGAC Con ricorso depositato il 27.6.2024 la presso il Tribunale di Reggio Controparte_2
Calabria ha chiesto la apertura della liquidazione nei confronti della società “ Parte_1
”, che nella relazione della Guardia di Finanza del 21.6.2024 -prodotta con il ricorso-, era stata
[...] indicata come società “inattiva”, facente parte del cd “Gruppo Clivia”, ovvero di un contesto societario comprendente varie compagini (società denominate GUSCAM srl;
CP_3 CP_4 ed altre) a gestione illecita e finalizzato alla commissione di plurimi reati, anche tributari.
In esito all' udienza di comparizione delle parti, alla quale il difensore della Parte_1 aveva prodotto soltanto i bilanci dell'ultimo triennio precedente l'istanza, rappresentando l'insussistenza del requisito dimensionale minimo per dichiarare la liquidazione (art 2 del CCII) , il
Tribunale ha accolto l'istanza del PM e posto la società in liquidazione, osservando che il debitore era un imprenditore commerciale, era in stato d'insolvenza, avendo anche un ingente debito con l'Erario; e non aveva depositato bilanci nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2024.
Inoltre il Tribunale ha rilevato come la insussistenza dei requisiti dimensionali – eccepita dalla difesa della “ ” - non potesse ricavarsi dai bilanci, che erano inattendibili, in quanto redatti e Parte_1 depositati contestualmente alla memoria difensiva, mentre l'informativa della Guardia di Finanza aveva constatato che la società dal 2021 era evasore totale.
Alla sentenza che dichiarava l'apertura della liquidazione ha proposto reclamo la società in persona del legale rappresentante , con atto depositato il 27.12.2024 contestando la decisione che aveva ritenuto inattendibile i bilanci senza esaminarli , e per il sol fatto che questi non sarebbero stati redatti e depositati alle scadenze annuali;
nonostante il Tribunale avesse l'obbligo di esaminare nel merito la documentazione offerta senza limitarsi a valutazioni formali.
Contestualmente al reclamo ha depositato la documentazione contabile indicata nell'atto di impugnazione ( scritture contabili e fiscali obbligatori e dichiarazioni IVA del 2021, 2022 e 2023, oltre che certificazioni INPS e certificazioni carichi fiscali emessi dall'Agenzia delle Entrate,) affermando come l'esame della documentazione – redatta negli anni di riferimento – dimostrava che i bilanci, pur se tardivamente redatti, fossero perfettamente coerenti alla predetta documentazione,
e che restava escluso anche dall'esame di questa l'esistenza del requisito dimensionale. Pertanto sarebbe stato necessario dichiarare l'impresa come “minore” ed escludere che potesse essere posta in liquidazione . Ha poi ricordato come la giurisprudenza affermasse che i bilanci avevano veste di prova privilegiata ma non esclusiva , e che avrebbe dovuto essere esaminata la documentazione che, come ogni altra fonte di prova, avrebbe potuto supportare efficacemente l'eccezione. Ha concluso chiedendo giudiziale nei confronti della n. 22/2024, emanando ogni conseguente Parte_1 provvedimento di legge. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe le fasi di giudizio.>>>
Fissata la prima udienza, svoltasi con modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc innanzi a questa Corte di appello in data 24 febbraio 2025, restavano contumaci sia la CP_2 che aveva avviato l'azione, che la curatela della liquidazione giudiziale, benché
[...] ritualmente citate;
parte reclamante insisteva nella propria eccezione di carenza di requisito dimensionale.
Con ordinanza del 12 marzo 2025 la Corte disponeva darsi corso ad accertamento tecnico, nominava un TU , al quale formulava il seguente quesito: <Considerato che a mente dei motivi di reclamo e della documentazione prodotta anche in questa sede appare necessario verificare il requisito dimensionale dell'impresa in liquidazione, e quindi verificare :
1. l'attendibilità della documentazione contabile prodotta in sede di reclamo dalla società
; Parte_1
2. la coerenza delle risultanze della predetta documentazione contabile con i bilanci dell'ultimo triennio già depositati in primo grado;
3. la sussistenza del requisito dimensionale per potere pronunciare la liquidazione della società accertato secondo i parametri dettati dall'art 2 comma 1 lett d) della legge n 14 del 2019, ovvero se la società debba essere considerata “impresa minore”, e quindi se nei tre Parte_1 esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (il
27.6.2024) l'attivo patrimoniale, i ricavi e i debiti rientrino nei limiti dettati dai punti 1,2 e 3 dell'art 2 comma 1 lett d) della legge 14/2019;..>>> fissando l'udienza del 24 marzo 2025 alla presenza della Presidente relatrice, delegata dal Collegio.
Solo in occasione di questa udienza si è costituita la AT, depositando comparsa di risposta e documentazione, affermando l'inattendibilità dei bilanci dei tre anni immediatamente precedenti la dichiarazione di insolvenza, e affermando che per verificarli sarebbe stato necessario esaminare i bilanci degli anni immediatamente precedenti. In particolare sottolineava come:
1. nel bilancio del 2017 lo stato patrimoniale riportava rimanenze iniziali per euro 379.687,00 e finali per 290.000,00; e che il “conto economico” alla voce “variazione rimanenze d materie prime e consumo” un decremento di 290.000,00 ;
2. nel bilancio dell'anno 2018 lo stato patrimoniale riportava all'attivo solo 280.00 euro
(riducendo di 10.000 euro il valore dell'anno precedente) 3. nel 2019 le anomalie più evidenti erano rappresentate dal fatto che la lettura dei dati era basata su bilanci con dai aggregati ovvero in forma riclassificata CEE, e che tuttavia le rimanenze erano rimaste inalterate rispetto all'anno precedente;
4. invece nell'anno 2020, le rimanenze erano scomparse, non erano contabilizzate, ma nulla era dedotto nella nota integrativa , non erano state rinvenute fatture di vendita di rimanenze o fatture di smaltimento delle stesse;
5. negli anni successivi – 2021, 2022, 2023- ovvero proprio quelli rilevanti ai fini della verifica del requisito dimensionale , non risultava alcuna indicazione delle rimanenze.
6. per di più nel 2020 era stata riportata una importante perdita di esercizio pari ad euro
381.450,00 che aveva azzerato il patrimonio netto;
nel corso dell'anno 2017 (aprile) era stato stipulato il contratto di affitto di ramo d'azienda, ma non era stato distinto in bilancio il periodo precedente e successivo, né le differenze;
nel 2018 i ricavi annotati erano stati riferiti ai canoni per l'affitto del ramo d'azienda che – inspiegabilmente – nel 2023 si erano ridotti ad euro
42.001,00. Infine vi erano altre numerose anomalie contabili e finanziarie, ad esempio nel partitario anticipazioni del 2021 erano annotati pagamenti in acconto incassati con bonifico e per i quali non erano state emesse fatture.
A fronte di tali elementi la AT sosteneva che i bilanci depositati erano incoerenti con l'effettivo andamento societario, la documentazione contabile inattendibile e finalizzata ad alterare artificiosamente la consistenza economica, e rientrare fittiziamente nei parametri previsti per l'impresa minore;
ha concluso per l'infondatezza del reclamo e conferma della sentenza, con vittoria di spese.
Il TU ha assunto l'incarico, fissato le operazioni peritali, e a seguito di interlocuzione (stante
l'opposizione manifestata dal reclamante all'utilizzo della documentazione prodotta dalla AT tardivamente costituitasi), ha depositato elaborato peritale nei termini assegnati con decreto collegiale del 17.4.2025.
All'udienza in trattazione scritta fissata per il 23 giugno 2025, presentate note dalle parti costituite, che hanno con esse precisato le conclusioni , la causa è stata assunta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è totalmente infondato.
I
In prime cure la difesa della società ha prodotto esclusivamente i bilanci degli ultimi tre anni antecedenti la richiesta della dichiarazione di insolvenza (2024), ovvero i bilanci degli anni 2021, 2022, 2023, affermando che dagli stessi era ricavabile l'assenza del requisito dimensionale minimo per la dichiarazione d'insolvenza e la liquidazione giudiziale.
Tali bilanci risultano tuttavia formati ed approvati solo nell'agosto 2024, quindi molto dopo le scadenze di legge, e persino dopo la notifica del ricorso per la messa in liquidazione proposto dal
Pubblico Ministero. Quindi si trattava degli unici documenti – oltre a quelli prodotti dal PM istante- su cui la società fondava la prova della propria qualità di “impresa minore”.
La prova era certamente non idonea, in quanto i soli bilanci , non tempestivamente formati e depositati presso la camera di commercio, ma formati e depositati solo per l'occasione, erano per questo da soli inidonei a giustificare l'eccezione di non fallibilità, soprattutto perché non accompagnati da alcuna altra scrittura contabile che ne consentisse il controllo.
Del tutto legittimamente pertanto il Tribunale ha ritenuto insufficiente (o inidonea) in assenza di qualsiasi altro documento la prova della non fallibilità, che era onere della società intimata fornire,
Il motivo di reclamo , che richiama la giurisprudenza che qualifica la prova “privilegiata ma non legale” dei bilanci, ai fini dei requisiti di cui all'art 2 CCII , valorizzando la possibilità del Tribunale di valutare anche altra documentazione è quindi pretestuoso, perché in primo grado il Tribunale non aveva a disposizione alcun documento ulteriore proveniente dalla per verificare Parte_1
l'attendibilità e verosimiglianza del reclamo, e non era stato posto in condizione di controllare la verosimiglianza degli unici documenti prodotti, la cui inaffidabilità era legittimamente ipotizzabile, proprio per l'epoca di formazione degli stessi.
La società reclamante ha prodotto altri documenti (scritture contabili varie) soltanto con l'atto di impugnazione.
A mente dell'art 51 comma 1 lettera d) del Decreto legisl. 14 del 2019, che disciplina il reclamo alla decisione che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, contiene, fra l'altro
<<<l'indicazione dei mezzi di prova cui il ricorrente intende avvalersi R.G.A.C. 669/2024
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 669/2024 vertente
Difesa dall'avv TIZIANO FRANCESCO Parte_1
Reclamante
Nei confronti di in persona del liquidatore difesa Controparte_1 dall'Avv ANNALISA MORISANI Reclamata
Nonché contro
PRESSO ILTRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO Controparte_2 CALABRIA PROCURATORE PRO-TEMPORE Reclamata
E con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
- Interventore ex lege non comparso-
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello - non comparso-
Oggetto: Reclamo ex art 51 decreto Legislativo n 14/2019 alla pronuncia dichiarativa della liquidazione giudiziale della “ ” n 22/2024 emessa dal Tribunale Di Reggio Parte_1
Calabria in data 28.11.2024 nel proc. 37/2024 RGAC Con ricorso depositato il 27.6.2024 la presso il Tribunale di Reggio Controparte_2
Calabria ha chiesto la apertura della liquidazione nei confronti della società “ Parte_1
”, che nella relazione della Guardia di Finanza del 21.6.2024 -prodotta con il ricorso-, era stata
[...] indicata come società “inattiva”, facente parte del cd “Gruppo Clivia”, ovvero di un contesto societario comprendente varie compagini (società denominate GUSCAM srl;
CP_3 CP_4 ed altre) a gestione illecita e finalizzato alla commissione di plurimi reati, anche tributari.
In esito all' udienza di comparizione delle parti, alla quale il difensore della Parte_1 aveva prodotto soltanto i bilanci dell'ultimo triennio precedente l'istanza, rappresentando l'insussistenza del requisito dimensionale minimo per dichiarare la liquidazione (art 2 del CCII) , il
Tribunale ha accolto l'istanza del PM e posto la società in liquidazione, osservando che il debitore era un imprenditore commerciale, era in stato d'insolvenza, avendo anche un ingente debito con l'Erario; e non aveva depositato bilanci nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2024.
Inoltre il Tribunale ha rilevato come la insussistenza dei requisiti dimensionali – eccepita dalla difesa della “ ” - non potesse ricavarsi dai bilanci, che erano inattendibili, in quanto redatti e Parte_1 depositati contestualmente alla memoria difensiva, mentre l'informativa della Guardia di Finanza aveva constatato che la società dal 2021 era evasore totale.
Alla sentenza che dichiarava l'apertura della liquidazione ha proposto reclamo la società in persona del legale rappresentante , con atto depositato il 27.12.2024 contestando la decisione che aveva ritenuto inattendibile i bilanci senza esaminarli , e per il sol fatto che questi non sarebbero stati redatti e depositati alle scadenze annuali;
nonostante il Tribunale avesse l'obbligo di esaminare nel merito la documentazione offerta senza limitarsi a valutazioni formali.
Contestualmente al reclamo ha depositato la documentazione contabile indicata nell'atto di impugnazione ( scritture contabili e fiscali obbligatori e dichiarazioni IVA del 2021, 2022 e 2023, oltre che certificazioni INPS e certificazioni carichi fiscali emessi dall'Agenzia delle Entrate,) affermando come l'esame della documentazione – redatta negli anni di riferimento – dimostrava che i bilanci, pur se tardivamente redatti, fossero perfettamente coerenti alla predetta documentazione,
e che restava escluso anche dall'esame di questa l'esistenza del requisito dimensionale. Pertanto sarebbe stato necessario dichiarare l'impresa come “minore” ed escludere che potesse essere posta in liquidazione . Ha poi ricordato come la giurisprudenza affermasse che i bilanci avevano veste di prova privilegiata ma non esclusiva , e che avrebbe dovuto essere esaminata la documentazione che, come ogni altra fonte di prova, avrebbe potuto supportare efficacemente l'eccezione. Ha concluso chiedendo giudiziale nei confronti della n. 22/2024, emanando ogni conseguente Parte_1 provvedimento di legge. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe le fasi di giudizio.>>>
Fissata la prima udienza, svoltasi con modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc innanzi a questa Corte di appello in data 24 febbraio 2025, restavano contumaci sia la CP_2 che aveva avviato l'azione, che la curatela della liquidazione giudiziale, benché
[...] ritualmente citate;
parte reclamante insisteva nella propria eccezione di carenza di requisito dimensionale.
Con ordinanza del 12 marzo 2025 la Corte disponeva darsi corso ad accertamento tecnico, nominava un TU , al quale formulava il seguente quesito: <Considerato che a mente dei motivi di reclamo e della documentazione prodotta anche in questa sede appare necessario verificare il requisito dimensionale dell'impresa in liquidazione, e quindi verificare :
1. l'attendibilità della documentazione contabile prodotta in sede di reclamo dalla società
; Parte_1
2. la coerenza delle risultanze della predetta documentazione contabile con i bilanci dell'ultimo triennio già depositati in primo grado;
3. la sussistenza del requisito dimensionale per potere pronunciare la liquidazione della società accertato secondo i parametri dettati dall'art 2 comma 1 lett d) della legge n 14 del 2019, ovvero se la società debba essere considerata “impresa minore”, e quindi se nei tre Parte_1 esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (il
27.6.2024) l'attivo patrimoniale, i ricavi e i debiti rientrino nei limiti dettati dai punti 1,2 e 3 dell'art 2 comma 1 lett d) della legge 14/2019;..>>> fissando l'udienza del 24 marzo 2025 alla presenza della Presidente relatrice, delegata dal Collegio.
Solo in occasione di questa udienza si è costituita la AT, depositando comparsa di risposta e documentazione, affermando l'inattendibilità dei bilanci dei tre anni immediatamente precedenti la dichiarazione di insolvenza, e affermando che per verificarli sarebbe stato necessario esaminare i bilanci degli anni immediatamente precedenti. In particolare sottolineava come:
1. nel bilancio del 2017 lo stato patrimoniale riportava rimanenze iniziali per euro 379.687,00 e finali per 290.000,00; e che il “conto economico” alla voce “variazione rimanenze d materie prime e consumo” un decremento di 290.000,00 ;
2. nel bilancio dell'anno 2018 lo stato patrimoniale riportava all'attivo solo 280.00 euro
(riducendo di 10.000 euro il valore dell'anno precedente) 3. nel 2019 le anomalie più evidenti erano rappresentate dal fatto che la lettura dei dati era basata su bilanci con dai aggregati ovvero in forma riclassificata CEE, e che tuttavia le rimanenze erano rimaste inalterate rispetto all'anno precedente;
4. invece nell'anno 2020, le rimanenze erano scomparse, non erano contabilizzate, ma nulla era dedotto nella nota integrativa , non erano state rinvenute fatture di vendita di rimanenze o fatture di smaltimento delle stesse;
5. negli anni successivi – 2021, 2022, 2023- ovvero proprio quelli rilevanti ai fini della verifica del requisito dimensionale , non risultava alcuna indicazione delle rimanenze.
6. per di più nel 2020 era stata riportata una importante perdita di esercizio pari ad euro
381.450,00 che aveva azzerato il patrimonio netto;
nel corso dell'anno 2017 (aprile) era stato stipulato il contratto di affitto di ramo d'azienda, ma non era stato distinto in bilancio il periodo precedente e successivo, né le differenze;
nel 2018 i ricavi annotati erano stati riferiti ai canoni per l'affitto del ramo d'azienda che – inspiegabilmente – nel 2023 si erano ridotti ad euro
42.001,00. Infine vi erano altre numerose anomalie contabili e finanziarie, ad esempio nel partitario anticipazioni del 2021 erano annotati pagamenti in acconto incassati con bonifico e per i quali non erano state emesse fatture.
A fronte di tali elementi la AT sosteneva che i bilanci depositati erano incoerenti con l'effettivo andamento societario, la documentazione contabile inattendibile e finalizzata ad alterare artificiosamente la consistenza economica, e rientrare fittiziamente nei parametri previsti per l'impresa minore;
ha concluso per l'infondatezza del reclamo e conferma della sentenza, con vittoria di spese.
Il TU ha assunto l'incarico, fissato le operazioni peritali, e a seguito di interlocuzione (stante
l'opposizione manifestata dal reclamante all'utilizzo della documentazione prodotta dalla AT tardivamente costituitasi), ha depositato elaborato peritale nei termini assegnati con decreto collegiale del 17.4.2025.
All'udienza in trattazione scritta fissata per il 23 giugno 2025, presentate note dalle parti costituite, che hanno con esse precisato le conclusioni , la causa è stata assunta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è totalmente infondato.
I
In prime cure la difesa della società ha prodotto esclusivamente i bilanci degli ultimi tre anni antecedenti la richiesta della dichiarazione di insolvenza (2024), ovvero i bilanci degli anni 2021, 2022, 2023, affermando che dagli stessi era ricavabile l'assenza del requisito dimensionale minimo per la dichiarazione d'insolvenza e la liquidazione giudiziale.
Tali bilanci risultano tuttavia formati ed approvati solo nell'agosto 2024, quindi molto dopo le scadenze di legge, e persino dopo la notifica del ricorso per la messa in liquidazione proposto dal
Pubblico Ministero. Quindi si trattava degli unici documenti – oltre a quelli prodotti dal PM istante- su cui la società fondava la prova della propria qualità di “impresa minore”.
La prova era certamente non idonea, in quanto i soli bilanci , non tempestivamente formati e depositati presso la camera di commercio, ma formati e depositati solo per l'occasione, erano per questo da soli inidonei a giustificare l'eccezione di non fallibilità, soprattutto perché non accompagnati da alcuna altra scrittura contabile che ne consentisse il controllo.
Del tutto legittimamente pertanto il Tribunale ha ritenuto insufficiente (o inidonea) in assenza di qualsiasi altro documento la prova della non fallibilità, che era onere della società intimata fornire,
Il motivo di reclamo , che richiama la giurisprudenza che qualifica la prova “privilegiata ma non legale” dei bilanci, ai fini dei requisiti di cui all'art 2 CCII , valorizzando la possibilità del Tribunale di valutare anche altra documentazione è quindi pretestuoso, perché in primo grado il Tribunale non aveva a disposizione alcun documento ulteriore proveniente dalla per verificare Parte_1
l'attendibilità e verosimiglianza del reclamo, e non era stato posto in condizione di controllare la verosimiglianza degli unici documenti prodotti, la cui inaffidabilità era legittimamente ipotizzabile, proprio per l'epoca di formazione degli stessi.
La società reclamante ha prodotto altri documenti (scritture contabili varie) soltanto con l'atto di impugnazione.
A mente dell'art 51 comma 1 lettera d) del Decreto legisl. 14 del 2019, che disciplina il reclamo alla decisione che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, contiene, fra l'altro
<<e dei documenti prodotti…>>>, così legittimando il reclamante alla produzione di documenti nuovi, e quindi rendendo necessaria la valutazione anche dei documenti prodotti solo con il reclamo.
Parallelamente, la stessa disposizione prevede al punto n. 8 che <<8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.>>> La produzione della documentazione di parte reclamata- resistente (la curatela) è quindi ammissibile ma subordinata alla tempestività della costituzione (10 gg prima dell'udienza). Nella specie la
AT si è costituita invece tardivamente, soltanto all'udienza di giuramento del TU, pertanto la produzione documentale da essa fornita non ha potuto essere utilizzata, stante peraltro l'opposizione della società reclamante, espressa anche in esito alla richiesta del Consulente tecnico , su cui le parti sono state invitate a prendere esplicitamente posizione .
Tale situazione ha reso necessaria la prosecuzione dell'attività di indagine contabile già disposta, che è stata effettuata (per espressa indicazione del Collegio al TU) sulla scorta della sola documentazione prodotta in primo grado, nonché su quella prodotta dalla sola parte reclamante
(naturalmente il limite non riguarda tutte le informazioni che ogni consulente può legittimamente acquisire presso i pubblici uffici , riguardanti i cd “fatti secondari”, e che servono per meglio espletare il proprio mandato)
II
Ciò nonostante, e pur con il limite all'utilizzo degli atti, le incongruità e l'inattendibilità delle scritture contabili della “ , artatamente e strategicamente alterate al fine di far Parte_1 apparire consistenze inferiori ai limiti di legge dettati dall'art 2 CCII, sono emerse con evidenza e sono state ben illustrate dalla relazione peritale, le cui conclusioni sono state ribadite anche nelle risposte alle osservazioni delle parti.
Il TU ha innanzitutto verificato, come richiesto dal quesito, l'attendibilità dei bilanci . Alla luce delle scritture contabili e della documentazione consultabile, i bilanci sono risultati non coerenti , formati in modo tale da manipolare alcune poste contabili e fare apparire inferiori al vero ed ai limiti di legge i requisiti oggetto d'indagine.
Nel merito: a norma degli artt. 49, comma 1, e 121, l'impresa minore è esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale. Il Codice della Crisi d'Impresa all'art. 2 lettera d) definisce “impresa minore” quella che presenta i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiori ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000
Fermo restando che il superamento anche di uno solo dei precedenti limiti esclude l'impresa dalla classificazione di “minore”, e che è onere della stessa dimostrare di poter beneficiare della suddetta esclusione ( Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017 “In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità.”)
Solo per riportare alcuni dei punti salienti delle verifiche del TU, e richiamando la più estesa relazione in atti, può ricordarsi che a seguito delle verifiche, dell'estrazione dalla Camera di
Commercio dei bilanci versati dalla ditta negli anni da 2018 in poi, è apparsa chiaramente la erroneità ed inaffidabilità dei bilanci prodotti dalla società, in quanto:
- il TU ha verificato errori di indicazioni di poste e dovuto eseguire rettifiche per un totale complessivo di euro 480.721 nel periodo anno 2018 – anno 2023, così suddiviso:
1. Anno 2018 - Variazione 41.794
2. Anno 2019 - Variazione 43.937
3. Anno 2020 - Variazione 44.122
4. Anno 2021 - Variazione 39.764
5. Anno 2022 - Variazione 7.013
6. Anno 2023 - Variazione 24.091
7. Totale Parziale Variazioni Bilancio 200.721
8. Anno 2020 - Ripristino Rimanenze 280.000
9. TOTALE RETTIFICHE DI BILANCIO per euro 480.721
- le errate rilevazioni contabili per le quote di ammortamento annualmente riportate nei bilanci, desunto dal prevalente orientamento dottrinale – aziendalistico, per il quale il locatore non ha titolo ad imputare le quote di ammortamento dei beni ricompresi nell'azienda concessa in affitto nel proprio bilancio.
- la mancata emissione delle fatture vendita con la relativa evasione di IVA per competenza nei confronti del Cliente IV (codice contabile 07.01.00.000136) che, come Controparte_5 riportato nella scheda contabile, alla data del 31.12.2023 (allegato n. 20) ha effettuato pagamenti superiori rispetto alle fatture ricevute dalla società Il saldo conto chiude con un Parte_2 valore a debito per anticipazioni cliente pari a euro 175.901,65. Secondo la normativa vigente la società avrebbe dovuto emettere le fatture vendita di volta in volta che riceveva gli Parte_2 incassi (come riportati nella scheda contabile con la descrizione “bonifico”), con conseguente imponibile complessivo pari a euro 144.181,68 e iva (22%) complessiva per euro 31.719,97 con totale delle fatture NON emesse pari a euro 175.901,65.
In conclusione, le rettifiche e integrazioni dei singoli bilanci, nel periodo dal 2018 al 2023, per come riportati nei singoli prospetti della relazione peritale (ai quali si rinvia) e sulla base della documentazione presente agli atti di causa, hanno comportato un ribaltamento dei costi nei confronti dell'affittuaria attraverso l'accontamento delle “Fatture da Emettere” con conseguente calcolo dei nuovi valori, in particolare:
ANNO 2021
- Totale Attivo euro 474.228 = 24.611 + 449.617 (39.764 + 44.122 + 43.937 + 41.794 +
280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 105.764 = 66.000 + 39.764;
- Debiti euro 473.379
ANNO 2022
- Totale Attivo euro 474.503 = 17.873 + 456.630 (7.013 + 39.764 + 44.122 + 43.937 + 41.794 +
280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 73.013 = 66.000 + 7.013;
- Debiti euro 455.731
ANNO 2023
- Totale Attivo euro 527.050 = 46.329 + 480.721 (24.091 + 7.013 + 39.764 + 44.122 + 43.937 +
41.794 + 280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 66.092 = 42.001 + 24.091;
- Debiti euro 480.627
Ben si vede che il valore dell'attivo correttamente calcolato è largamente superiore per tutti gli anni d'interesse a quello indicato nei bilanci prodotti dalla parte e superiore anche al limite di legge (euro 300.000 annuo) . Sarebbe stato sufficiente che il valore fosse stato superiore per un solo anno al limite di legge per escludere che l'impresa fosse classificabile come “minore” e sottratta alla liquidazione Il TU ha anche spiegato - come richiesto - perché avesse ritenuto di chiedere sin dall'inizio delle operazioni peritali l'acquisizione della documentazione prodotta dalla AT, con l'opposizione della reclamante, ed ha spiegato che l'incongruenza era emersa dall'esame dell'art 4 del contratto di affitto di azienda e dal confronto con l'esame delle scritture, che rivelava che tra i costi della produzione dei bilanci dell'ultimo triennio (anni 2021, 2022 e 2023) la società aveva Parte_2 sostenuto spese per servizi e per godimento beni terzi che non risultavano rifatturati per il ribaltamento del costo sostenuto, in linea con quanto previsto contrattualmente all'art.4 del contratto di affitto azienda, alla società affittuaria Clivia Servizi Soc Coop Arl.
Scrive il TU <<Tale rilievo era dimostrato anche dalla valutazione dell'importo della voce “altri ricavi” del Valore della produzione dei bilanci dell'ultimo triennio (anni 2021, 2022 e 2023), in cui risultavano contabilizzati e rilevati solo i canoni di locazione annui per un valore complessivo di euro 66.000 (pari a euro 5.500 mensile)>>
L'approfondimento successivamente condotto, e il ricalcolo di poste contabili che erano inspiegabilmente scomparse nell'arco dell'esercizio , hanno poi confermato l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art 2 CCII ed il superamento delle soglie .
Peraltro il TU ha chiarito – pag 51 elaborato- <<… l'articolo 1) ha disposto che sono compresi nel complesso dell'azienda i beni strumentali e gli accessori, tutte le attrezzature esistenti ad esclusione delle merci. A tal proposito si è reso necessario effettuare una ricognizione e valutazione della gestione delle rimanenze sin dalla data dell'affitto di azienda (anno 2017). In particolare, sulla base della documentazione agli atti del fascicolo di causa, non è stata rinvenuta alcuna giustificazione nel bilancio di esercizio dell'anno 2020, circa la mancata contabilizzate in fase di chiusura dell'esercizio al 31.12.2020 delle rimanenze finali, che ad inizio periodo (01.01.2020) risultavano regolarmente contabilizzate tra le rimanenze iniziali. Sulla base dei primi rilievi sopra indicati e al fine di permettere una più precisa e dettagliata analisi dell'elaborato peritale si era ritenuto necessario acquisire la documentazione contabile dall'01.01.2015 (ante contratto affitto azienda) alla 28.11.2024(fino all'apertura della liquidazione giudiziale).>>
Le risultanze della relazione peritale sono state oggetto di osservazioni da parte reclamante, che però non solo non hanno minimamente smentito le precisazioni contabili fornite dall'esame contabile
(al quale interamente si rimanda), ma sono risultate inconsistenti in punto di diritto , e rivelano semmai come l'insistenza della parte reclamante di impedire al TU di utilizzare documentazione fosse finalizzata ad impedire un approfondimento reale della situazione, della quale il legale rappresentante che ha rilasciato la procura per il reclamo era evidentemente consapevole. Circostanza che integra la “malafede” del reclamante e che deve essere come per legge valutata ai fini della regolazione delle spese di lite e delle spese accessorie , come previsto dall'art 51 CCII
Destituita di fondamento, inoltre, è la contestazione formulata dal reclamante secondo il quale non sarebbe stato consentito al TU esaminare altri bilanci o scritture contabili di anni diversi e precedenti rispetto alle tre annualità antecedenti il ricorso per dichiarare l'insolvenza (2021-2023) .
L'eccezione è inconsistente: a norma di legge il triennio antecedente è il periodo nel quale i parametri in bilancio del debitore (ovvero l'attivo- i ricavi- i debiti) non devono superare i limiti imposti dalla legge per definire la cd “impresa minore”.
Ma ciò non vuol dire affatto che ai fini della verifica di attendibilità delle poste riportate nei bilanci o nelle scritture contabili di tale triennio non si possa attingere alle scritture contabili e alla documentazione delle annualità precedenti, che possono certamente essere esaminati proprio perché costituiscono fonte di conoscenza per valutare la coerenza dei bilanci successivi e delle poste rilevanti in essi iscritte.
Anzi, deve ritenersi che ove l'esame dei bilanci del triennio precedente non sia ex se immediatamente rassicurante e non si mostri pienamente attendibile, la mancata produzione di bilanci di periodi precedenti che permettano la verifica, pregiudica l'assolvimento dell'onere della prova del requisito dimensionale, e va a danno dell'onerato . Nella specie l'opposizione della difesa del rappresentante di all'utilizzo di documentazione che possa sanare le Parte_1 incompletezze, incongruenze e carenze contabili dei bilanci prodotti, comporta danno alle ragioni del reclamante che restano indimostrate .
Parimenti infondate sono le doglianze relative all'utilizzo da parte del TU di documentazione diversa da quella legittimamente e tempestivamente prodotta in giudizio. La tardività della costituzione della AT ha certamente impedito di acquisire al contraddittorio la documentazione da questa depositata e relativa alle scritture sottostanti i bilanci, che solo la parte avrebbe potuto produrre, perché solo in possesso di questa (registri IVA, libri giornale, registri di prima cassa, ecc e in genere i registri e gli scritti contabili , obbligatori e non, tenuti dall'imprenditore, non soggetti ad alcuna forma di pubblicità).
Ma ciò non esclude che il TU possa acquisire presso pubblici registri tutta la documentazione relativa ai “fatti secondari” e comunque liberamente accessibile dai pubblici ufficio (come i bilanci depositati dalle società presso le Camere di Commercio). Proprio di questa documentazione si è avvalso il TU, dopo averla acquisita, del tutto legittimamente , presso uffici pubblici (camera di commercio), documentazione non riguardante i fatti principali da provare (tali sarebbero stati i bilanci degli anni 2021-2022-2023 che era onere dell'impugnante produrre perché onerato della dimostrazione del requisito dimensionale ) ma piuttosto riguardante fatti secondari , ovvero i bilanci di anni diversi da quelli, ma utili indirettamente, ai fini di riscontro e verifica dell'attendibilità della prova prodotta dalla società posta in liquidazione, verifica resa necessaria dalla presenza di ragioni di “sospetto” dei bilanci degli ultimi tre anni, non tempestivamente approvati né depositati, ma formati solo a procedimento in corso (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 4534 del 20/02/2025)
In ogni caso, anche a prescindere dall'acquisizione e raffronto del bilancio del 2020, le incongruità rilevate dal consulente ed illustrate in relazione , che ad una prima lettura degli atti avevano suggerito la ricerca di altri documenti, è dato che pregiudica le ragioni del reclamante, ove questi non sia stato in grado di escludere, con la documentazione prodotta ogni incertezza e non sia stato in grado di avvalorare con la documentazione prodotta, la certezza sull'esistenza del requisito dimensionale.
III
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche attraverso altro ordine di argomentazioni.
La tardività della costituzione della AT reclamata non le consentiva di versare in atti documenti nuovi, ma era perfettamente ammissibile. E rendeva ammissibili , del tutto legittime e valide
(processualmente) le difese, e le allegazioni specifiche e dettagliate, che sono state formulate nella memoria di costituzione e che sono state riassunte nei 6 punti della parte narrativa che precede.
Fra queste si ricordano, ad esempio, il rilevo che nel bilancio del 2017 lo stato patrimoniale riportava rimanenze iniziali per euro 379.687,00 e finali per 290.000,00; e che il “conto economico” alla voce
“variazione rimanenze d materie prime e consumo” riportava un decremento di 290.000,00 ; inoltre, nell'anno 2020, le rimanenze erano scomparse, non erano contabilizzate, ma nulla era dedotto nella nota integrativa , non erano state rinvenute fatture di vendita o di smaltimento delle stesse (oltre agli altri rilevi specifici sintetizzati )
Tali specifiche allegazioni , che indicavano una serie di irregolarità di bilancio che avevano avuto l'effetto di far apparire fittiziamente l'esistenza dei requisiti dimensionali (che sono state poi riscontrate dal TU) imponevano alla controparte di prendere posizione e semmai rivolgere contestazioni specifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art 115 cpc. Invece né all'udienza di comparizione in presenza – alla quale la difesa della si è limitata ad eccepire Parte_1
l'inammissibilità della costituzione – né successivamente, nelle note depositate in esito allo svolgimento dell'indagine peritale – la reclamante ha contestato puntualmente e dettagliatamente i rilievi della AT. Circostanza che deve far ritenere ammessi i fatti puntualmente e specificamente allegati e non contestati, che sono entrati nel processo a pieno titolo e costituiscono prova contro il reclamante , anche ove non fosse stato acquisito il bilancio del 2020
Non solo: nelle osservazioni alla bozza del TU il TP della reclamante, dr ai punti 3. Per_1
(3.1, 3.2., 3.3) ha affrontato la questione della “sparizione” delle rimanenze (per l'importo di
280.000 euro) nel bilancio dell'anno 2020, ammettendo di fatto l'assenza di documentazione e sostenendo che al 31.12.2020 sarebbe stato “completamente liberato il magazzino della società” ; e che comunque tale merce, che non sarebbe stata “né rinvenuta né inventariata” non avrebbe potuto essere contabilizzata.
Gli argomenti del TP non colgono nel segno: intanto dal tenore di questi emerge che il TU non ha affatto errato nel riscontrare la inspiegabile “sparizione” di un rilevante importo capace di modificare completamente la posizione della società ai fini della fallibilità (la soglia da non superare ai sensi dell'art 2 CCII per l'attivo di bilancio è di 300.000 euro).
Dall'altro le carenze documentali e gli inspiegabili ammanchi nel corso di un esercizio, che non risultano in alcun modo frutto di cessioni, di distruzioni, che non sono fatturati, non possono costituire
“giustificazioni” per esonerare la società dalla sottoposizione a liquidazioni, dovendo essere appunto provato da chi vuol giovarsi dell'esonero, di essere nelle condizioni di beneficiarne. La mancata indicazione in bilancio del 31.12.2020 di tale consistente massa attiva, invece che doversi riferire ad una regola di “prudenza” richiamata nel punto 3.3 dal TP , appare assai più rispondente all'ipotesi di occultamento segnalata dal TU nelle conclusioni.
In conclusione, il reclamo va integralmente respinto, e le spese del presente grado poste a carico del reclamante soccombente.
IV
Quanto al calcolo delle spese, la controversia deve ritenersi di valore indeterminabile (avendo ad oggetto sentenza dichiarativa di fallimento- o di liquidazione- cfr. Cass. civ. SU n. 16300/2007) e di media complessità, avendo anche richiesto un accertamento contabile complesso, spese che devono liquidarsi secondo i parametri medi del DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 .
Le somme che a tal titolo la parte reclamante dovrà corrispondere alla curatela costituita sono pari ad euro
12.156,00, ( di cui per fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.518,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.665,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00, Fase decisionale, valore medio:€ 4.287,00) oltre spese forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge .
Vanno definitivamente poste a carico del soccombente reclamante anche le spese della TU come liquidate con decreto già depositato e già comunicato alle parti ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002, di avere emesso una Pt_3 pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
V
Ai sensi dell'art 51 comma n. 15 del decreto Legislativo n 14 del 2019, “In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1- quater.”
La malafede del legale rappresentante che ha rilasciato la procura per la proposizione del reclamo
è emersa da una pluralità di circostanze: sono stati depositati documenti contabili incompleti ed inattendibili- e solo nella fase di reclamo- per avvalorare bilanci alterati, di cui il legale rappresentante aveva piena consapevolezza, e che avevano la finalità di nascondere la reale consistenza dell'impresa, e di sottrarla illegittimamente alla dichiarazione di liquidazione.
A fronte dei rilievi della AT, rivelatisi puntuali e precisi, la parte reclamante - pur nell'evidente consapevolezza della infondatezza dell'impugnazione – ha insistito nelle tesi, costringendo ad un accertamento contabile, che ha poi continuato a contestare con pretese palesemente inconsistenti.
Pertanto ai sensi dell'art l'art 51 decreto legislativo n 14 del 2019 , deve condannarsi il legale rappresentante del reclamante al pagamento in solido con la società in liquidazione delle spese di lite come liquidate, e al doppio del CU ex art 13 TU 115/2002 se effettivamente dovuto.
Alla luce, infine, dell'art. 51, comma 12 C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore della Parte_4
IN persona del curatore nominato, delle spese del presente procedimento che
[...] liquida in euro 12.156,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dela società in persona del legale Parte_1 rappresentante anche le spese per la TU liquidate con separato decreto, già comunicato;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002;
- dichiara la sussistenza della male fede del legale rappresentante della società Parte_1 che ha conferito la procura per il reclamo , per l'effetto, condanna lo stesso in solido con la società al pagamento delle spese dell'intero processo e della somma pari al doppio del contributo unificato;
- dispone, ai sensi dell' art. 51 comma 12 C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti a cura della Cancelleria e in via telematica;
e che venga pubblicata ed iscritta nel Registro delle
Imprese territorialmente competente
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, così deciso il giorno 11 luglio 2025
La Presidente rel.est. dott.ssa Patrizia Morabito così legittimando il reclamante alla produzione di documenti nuovi, e quindi rendendo necessaria la valutazione anche dei documenti prodotti solo con il reclamo.
Parallelamente, la stessa disposizione prevede al punto n. 8 che <<8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.>>> La produzione della documentazione di parte reclamata- resistente (la curatela) è quindi ammissibile ma subordinata alla tempestività della costituzione (10 gg prima dell'udienza). Nella specie la
AT si è costituita invece tardivamente, soltanto all'udienza di giuramento del TU, pertanto la produzione documentale da essa fornita non ha potuto essere utilizzata, stante peraltro l'opposizione della società reclamante, espressa anche in esito alla richiesta del Consulente tecnico , su cui le parti sono state invitate a prendere esplicitamente posizione .
Tale situazione ha reso necessaria la prosecuzione dell'attività di indagine contabile già disposta, che è stata effettuata (per espressa indicazione del Collegio al TU) sulla scorta della sola documentazione prodotta in primo grado, nonché su quella prodotta dalla sola parte reclamante
(naturalmente il limite non riguarda tutte le informazioni che ogni consulente può legittimamente acquisire presso i pubblici uffici , riguardanti i cd “fatti secondari”, e che servono per meglio espletare il proprio mandato)
II
Ciò nonostante, e pur con il limite all'utilizzo degli atti, le incongruità e l'inattendibilità delle scritture contabili della “ , artatamente e strategicamente alterate al fine di far Parte_1 apparire consistenze inferiori ai limiti di legge dettati dall'art 2 CCII, sono emerse con evidenza e sono state ben illustrate dalla relazione peritale, le cui conclusioni sono state ribadite anche nelle risposte alle osservazioni delle parti.
Il TU ha innanzitutto verificato, come richiesto dal quesito, l'attendibilità dei bilanci . Alla luce delle scritture contabili e della documentazione consultabile, i bilanci sono risultati non coerenti , formati in modo tale da manipolare alcune poste contabili e fare apparire inferiori al vero ed ai limiti di legge i requisiti oggetto d'indagine.
Nel merito: a norma degli artt. 49, comma 1, e 121, l'impresa minore è esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale. Il Codice della Crisi d'Impresa all'art. 2 lettera d) definisce “impresa minore” quella che presenta i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiori ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000
Fermo restando che il superamento anche di uno solo dei precedenti limiti esclude l'impresa dalla classificazione di “minore”, e che è onere della stessa dimostrare di poter beneficiare della suddetta esclusione ( Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017 “In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità.”)
Solo per riportare alcuni dei punti salienti delle verifiche del TU, e richiamando la più estesa relazione in atti, può ricordarsi che a seguito delle verifiche, dell'estrazione dalla Camera di
Commercio dei bilanci versati dalla ditta negli anni da 2018 in poi, è apparsa chiaramente la erroneità ed inaffidabilità dei bilanci prodotti dalla società, in quanto:
- il TU ha verificato errori di indicazioni di poste e dovuto eseguire rettifiche per un totale complessivo di euro 480.721 nel periodo anno 2018 – anno 2023, così suddiviso:
1. Anno 2018 - Variazione 41.794
2. Anno 2019 - Variazione 43.937
3. Anno 2020 - Variazione 44.122
4. Anno 2021 - Variazione 39.764
5. Anno 2022 - Variazione 7.013
6. Anno 2023 - Variazione 24.091
7. Totale Parziale Variazioni Bilancio 200.721
8. Anno 2020 - Ripristino Rimanenze 280.000
9. TOTALE RETTIFICHE DI BILANCIO per euro 480.721
- le errate rilevazioni contabili per le quote di ammortamento annualmente riportate nei bilanci, desunto dal prevalente orientamento dottrinale – aziendalistico, per il quale il locatore non ha titolo ad imputare le quote di ammortamento dei beni ricompresi nell'azienda concessa in affitto nel proprio bilancio.
- la mancata emissione delle fatture vendita con la relativa evasione di IVA per competenza nei confronti del Cliente IV (codice contabile 07.01.00.000136) che, come Controparte_5 riportato nella scheda contabile, alla data del 31.12.2023 (allegato n. 20) ha effettuato pagamenti superiori rispetto alle fatture ricevute dalla società Il saldo conto chiude con un Parte_2 valore a debito per anticipazioni cliente pari a euro 175.901,65. Secondo la normativa vigente la società avrebbe dovuto emettere le fatture vendita di volta in volta che riceveva gli Parte_2 incassi (come riportati nella scheda contabile con la descrizione “bonifico”), con conseguente imponibile complessivo pari a euro 144.181,68 e iva (22%) complessiva per euro 31.719,97 con totale delle fatture NON emesse pari a euro 175.901,65.
In conclusione, le rettifiche e integrazioni dei singoli bilanci, nel periodo dal 2018 al 2023, per come riportati nei singoli prospetti della relazione peritale (ai quali si rinvia) e sulla base della documentazione presente agli atti di causa, hanno comportato un ribaltamento dei costi nei confronti dell'affittuaria attraverso l'accontamento delle “Fatture da Emettere” con conseguente calcolo dei nuovi valori, in particolare:
ANNO 2021
- Totale Attivo euro 474.228 = 24.611 + 449.617 (39.764 + 44.122 + 43.937 + 41.794 +
280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 105.764 = 66.000 + 39.764;
- Debiti euro 473.379
ANNO 2022
- Totale Attivo euro 474.503 = 17.873 + 456.630 (7.013 + 39.764 + 44.122 + 43.937 + 41.794 +
280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 73.013 = 66.000 + 7.013;
- Debiti euro 455.731
ANNO 2023
- Totale Attivo euro 527.050 = 46.329 + 480.721 (24.091 + 7.013 + 39.764 + 44.122 + 43.937 +
41.794 + 280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 66.092 = 42.001 + 24.091;
- Debiti euro 480.627
Ben si vede che il valore dell'attivo correttamente calcolato è largamente superiore per tutti gli anni d'interesse a quello indicato nei bilanci prodotti dalla parte e superiore anche al limite di legge (euro 300.000 annuo) . Sarebbe stato sufficiente che il valore fosse stato superiore per un solo anno al limite di legge per escludere che l'impresa fosse classificabile come “minore” e sottratta alla liquidazione Il TU ha anche spiegato - come richiesto - perché avesse ritenuto di chiedere sin dall'inizio delle operazioni peritali l'acquisizione della documentazione prodotta dalla AT, con l'opposizione della reclamante, ed ha spiegato che l'incongruenza era emersa dall'esame dell'art 4 del contratto di affitto di azienda e dal confronto con l'esame delle scritture, che rivelava che tra i costi della produzione dei bilanci dell'ultimo triennio (anni 2021, 2022 e 2023) la società aveva Parte_2 sostenuto spese per servizi e per godimento beni terzi che non risultavano rifatturati per il ribaltamento del costo sostenuto, in linea con quanto previsto contrattualmente all'art.4 del contratto di affitto azienda, alla società affittuaria Clivia Servizi Soc Coop Arl.
Scrive il TU <<Tale rilievo era dimostrato anche dalla valutazione dell'importo della voce “altri ricavi” del Valore della produzione dei bilanci dell'ultimo triennio (anni 2021, 2022 e 2023), in cui risultavano contabilizzati e rilevati solo i canoni di locazione annui per un valore complessivo di euro 66.000 (pari a euro 5.500 mensile)>>
L'approfondimento successivamente condotto, e il ricalcolo di poste contabili che erano inspiegabilmente scomparse nell'arco dell'esercizio , hanno poi confermato l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art 2 CCII ed il superamento delle soglie .
Peraltro il TU ha chiarito – pag 51 elaborato- <<… l'articolo 1) ha disposto che sono compresi nel complesso dell'azienda i beni strumentali e gli accessori, tutte le attrezzature esistenti ad esclusione delle merci. A tal proposito si è reso necessario effettuare una ricognizione e valutazione della gestione delle rimanenze sin dalla data dell'affitto di azienda (anno 2017). In particolare, sulla base della documentazione agli atti del fascicolo di causa, non è stata rinvenuta alcuna giustificazione nel bilancio di esercizio dell'anno 2020, circa la mancata contabilizzate in fase di chiusura dell'esercizio al 31.12.2020 delle rimanenze finali, che ad inizio periodo (01.01.2020) risultavano regolarmente contabilizzate tra le rimanenze iniziali. Sulla base dei primi rilievi sopra indicati e al fine di permettere una più precisa e dettagliata analisi dell'elaborato peritale si era ritenuto necessario acquisire la documentazione contabile dall'01.01.2015 (ante contratto affitto azienda) alla 28.11.2024(fino all'apertura della liquidazione giudiziale).>>
Le risultanze della relazione peritale sono state oggetto di osservazioni da parte reclamante, che però non solo non hanno minimamente smentito le precisazioni contabili fornite dall'esame contabile
(al quale interamente si rimanda), ma sono risultate inconsistenti in punto di diritto , e rivelano semmai come l'insistenza della parte reclamante di impedire al TU di utilizzare documentazione fosse finalizzata ad impedire un approfondimento reale della situazione, della quale il legale rappresentante che ha rilasciato la procura per il reclamo era evidentemente consapevole. Circostanza che integra la “malafede” del reclamante e che deve essere come per legge valutata ai fini della regolazione delle spese di lite e delle spese accessorie , come previsto dall'art 51 CCII
Destituita di fondamento, inoltre, è la contestazione formulata dal reclamante secondo il quale non sarebbe stato consentito al TU esaminare altri bilanci o scritture contabili di anni diversi e precedenti rispetto alle tre annualità antecedenti il ricorso per dichiarare l'insolvenza (2021-2023) .
L'eccezione è inconsistente: a norma di legge il triennio antecedente è il periodo nel quale i parametri in bilancio del debitore (ovvero l'attivo- i ricavi- i debiti) non devono superare i limiti imposti dalla legge per definire la cd “impresa minore”.
Ma ciò non vuol dire affatto che ai fini della verifica di attendibilità delle poste riportate nei bilanci o nelle scritture contabili di tale triennio non si possa attingere alle scritture contabili e alla documentazione delle annualità precedenti, che possono certamente essere esaminati proprio perché costituiscono fonte di conoscenza per valutare la coerenza dei bilanci successivi e delle poste rilevanti in essi iscritte.
Anzi, deve ritenersi che ove l'esame dei bilanci del triennio precedente non sia ex se immediatamente rassicurante e non si mostri pienamente attendibile, la mancata produzione di bilanci di periodi precedenti che permettano la verifica, pregiudica l'assolvimento dell'onere della prova del requisito dimensionale, e va a danno dell'onerato . Nella specie l'opposizione della difesa del rappresentante di all'utilizzo di documentazione che possa sanare le Parte_1 incompletezze, incongruenze e carenze contabili dei bilanci prodotti, comporta danno alle ragioni del reclamante che restano indimostrate .
Parimenti infondate sono le doglianze relative all'utilizzo da parte del TU di documentazione diversa da quella legittimamente e tempestivamente prodotta in giudizio. La tardività della costituzione della AT ha certamente impedito di acquisire al contraddittorio la documentazione da questa depositata e relativa alle scritture sottostanti i bilanci, che solo la parte avrebbe potuto produrre, perché solo in possesso di questa (registri IVA, libri giornale, registri di prima cassa, ecc e in genere i registri e gli scritti contabili , obbligatori e non, tenuti dall'imprenditore, non soggetti ad alcuna forma di pubblicità).
Ma ciò non esclude che il TU possa acquisire presso pubblici registri tutta la documentazione relativa ai “fatti secondari” e comunque liberamente accessibile dai pubblici ufficio (come i bilanci depositati dalle società presso le Camere di Commercio). Proprio di questa documentazione si è avvalso il TU, dopo averla acquisita, del tutto legittimamente , presso uffici pubblici (camera di commercio), documentazione non riguardante i fatti principali da provare (tali sarebbero stati i bilanci degli anni 2021-2022-2023 che era onere dell'impugnante produrre perché onerato della dimostrazione del requisito dimensionale ) ma piuttosto riguardante fatti secondari , ovvero i bilanci di anni diversi da quelli, ma utili indirettamente, ai fini di riscontro e verifica dell'attendibilità della prova prodotta dalla società posta in liquidazione, verifica resa necessaria dalla presenza di ragioni di “sospetto” dei bilanci degli ultimi tre anni, non tempestivamente approvati né depositati, ma formati solo a procedimento in corso (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 4534 del 20/02/2025)
In ogni caso, anche a prescindere dall'acquisizione e raffronto del bilancio del 2020, le incongruità rilevate dal consulente ed illustrate in relazione , che ad una prima lettura degli atti avevano suggerito la ricerca di altri documenti, è dato che pregiudica le ragioni del reclamante, ove questi non sia stato in grado di escludere, con la documentazione prodotta ogni incertezza e non sia stato in grado di avvalorare con la documentazione prodotta, la certezza sull'esistenza del requisito dimensionale.
III
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche attraverso altro ordine di argomentazioni.
La tardività della costituzione della AT reclamata non le consentiva di versare in atti documenti nuovi, ma era perfettamente ammissibile. E rendeva ammissibili , del tutto legittime e valide
(processualmente) le difese, e le allegazioni specifiche e dettagliate, che sono state formulate nella memoria di costituzione e che sono state riassunte nei 6 punti della parte narrativa che precede.
Fra queste si ricordano, ad esempio, il rilevo che nel bilancio del 2017 lo stato patrimoniale riportava rimanenze iniziali per euro 379.687,00 e finali per 290.000,00; e che il “conto economico” alla voce
“variazione rimanenze d materie prime e consumo” riportava un decremento di 290.000,00 ; inoltre, nell'anno 2020, le rimanenze erano scomparse, non erano contabilizzate, ma nulla era dedotto nella nota integrativa , non erano state rinvenute fatture di vendita o di smaltimento delle stesse (oltre agli altri rilevi specifici sintetizzati )
Tali specifiche allegazioni , che indicavano una serie di irregolarità di bilancio che avevano avuto l'effetto di far apparire fittiziamente l'esistenza dei requisiti dimensionali (che sono state poi riscontrate dal TU) imponevano alla controparte di prendere posizione e semmai rivolgere contestazioni specifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art 115 cpc. Invece né all'udienza di comparizione in presenza – alla quale la difesa della si è limitata ad eccepire Parte_1
l'inammissibilità della costituzione – né successivamente, nelle note depositate in esito allo svolgimento dell'indagine peritale – la reclamante ha contestato puntualmente e dettagliatamente i rilievi della AT. Circostanza che deve far ritenere ammessi i fatti puntualmente e specificamente allegati e non contestati, che sono entrati nel processo a pieno titolo e costituiscono prova contro il reclamante , anche ove non fosse stato acquisito il bilancio del 2020
Non solo: nelle osservazioni alla bozza del TU il TP della reclamante, dr ai punti 3. Per_1
(3.1, 3.2., 3.3) ha affrontato la questione della “sparizione” delle rimanenze (per l'importo di
280.000 euro) nel bilancio dell'anno 2020, ammettendo di fatto l'assenza di documentazione e sostenendo che al 31.12.2020 sarebbe stato “completamente liberato il magazzino della società” ; e che comunque tale merce, che non sarebbe stata “né rinvenuta né inventariata” non avrebbe potuto essere contabilizzata.
Gli argomenti del TP non colgono nel segno: intanto dal tenore di questi emerge che il TU non ha affatto errato nel riscontrare la inspiegabile “sparizione” di un rilevante importo capace di modificare completamente la posizione della società ai fini della fallibilità (la soglia da non superare ai sensi dell'art 2 CCII per l'attivo di bilancio è di 300.000 euro).
Dall'altro le carenze documentali e gli inspiegabili ammanchi nel corso di un esercizio, che non risultano in alcun modo frutto di cessioni, di distruzioni, che non sono fatturati, non possono costituire
“giustificazioni” per esonerare la società dalla sottoposizione a liquidazioni, dovendo essere appunto provato da chi vuol giovarsi dell'esonero, di essere nelle condizioni di beneficiarne. La mancata indicazione in bilancio del 31.12.2020 di tale consistente massa attiva, invece che doversi riferire ad una regola di “prudenza” richiamata nel punto 3.3 dal TP , appare assai più rispondente all'ipotesi di occultamento segnalata dal TU nelle conclusioni.
In conclusione, il reclamo va integralmente respinto, e le spese del presente grado poste a carico del reclamante soccombente.
IV
Quanto al calcolo delle spese, la controversia deve ritenersi di valore indeterminabile (avendo ad oggetto sentenza dichiarativa di fallimento- o di liquidazione- cfr. Cass. civ. SU n. 16300/2007) e di media complessità, avendo anche richiesto un accertamento contabile complesso, spese che devono liquidarsi secondo i parametri medi del DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 .
Le somme che a tal titolo la parte reclamante dovrà corrispondere alla curatela costituita sono pari ad euro
12.156,00, ( di cui per fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.518,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.665,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00, Fase decisionale, valore medio:€ 4.287,00) oltre spese forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge .
Vanno definitivamente poste a carico del soccombente reclamante anche le spese della TU come liquidate con decreto già depositato e già comunicato alle parti ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002, di avere emesso una Pt_3 pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
V
Ai sensi dell'art 51 comma n. 15 del decreto Legislativo n 14 del 2019, “In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1- quater.”
La malafede del legale rappresentante che ha rilasciato la procura per la proposizione del reclamo
è emersa da una pluralità di circostanze: sono stati depositati documenti contabili incompleti ed inattendibili- e solo nella fase di reclamo- per avvalorare bilanci alterati, di cui il legale rappresentante aveva piena consapevolezza, e che avevano la finalità di nascondere la reale consistenza dell'impresa, e di sottrarla illegittimamente alla dichiarazione di liquidazione.
A fronte dei rilievi della AT, rivelatisi puntuali e precisi, la parte reclamante - pur nell'evidente consapevolezza della infondatezza dell'impugnazione – ha insistito nelle tesi, costringendo ad un accertamento contabile, che ha poi continuato a contestare con pretese palesemente inconsistenti.
Pertanto ai sensi dell'art l'art 51 decreto legislativo n 14 del 2019 , deve condannarsi il legale rappresentante del reclamante al pagamento in solido con la società in liquidazione delle spese di lite come liquidate, e al doppio del CU ex art 13 TU 115/2002 se effettivamente dovuto.
Alla luce, infine, dell'art. 51, comma 12 C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore della Parte_4
IN persona del curatore nominato, delle spese del presente procedimento che
[...] liquida in euro 12.156,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dela società in persona del legale Parte_1 rappresentante anche le spese per la TU liquidate con separato decreto, già comunicato;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002;
- dichiara la sussistenza della male fede del legale rappresentante della società Parte_1 che ha conferito la procura per il reclamo , per l'effetto, condanna lo stesso in solido con la società al pagamento delle spese dell'intero processo e della somma pari al doppio del contributo unificato;
- dispone, ai sensi dell' art. 51 comma 12 C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti a cura della Cancelleria e in via telematica;
e che venga pubblicata ed iscritta nel Registro delle
Imprese territorialmente competente
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, così deciso il giorno 11 luglio 2025
La Presidente rel.est. dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 669/2024 vertente
Difesa dall'avv TIZIANO FRANCESCO Parte_1
Reclamante
Nei confronti di in persona del liquidatore difesa Controparte_1 dall'Avv ANNALISA MORISANI Reclamata
Nonché contro
PRESSO ILTRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO Controparte_2 CALABRIA PROCURATORE PRO-TEMPORE Reclamata
E con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
- Interventore ex lege non comparso-
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello - non comparso-
Oggetto: Reclamo ex art 51 decreto Legislativo n 14/2019 alla pronuncia dichiarativa della liquidazione giudiziale della “ ” n 22/2024 emessa dal Tribunale Di Reggio Parte_1
Calabria in data 28.11.2024 nel proc. 37/2024 RGAC Con ricorso depositato il 27.6.2024 la presso il Tribunale di Reggio Controparte_2
Calabria ha chiesto la apertura della liquidazione nei confronti della società “ Parte_1
”, che nella relazione della Guardia di Finanza del 21.6.2024 -prodotta con il ricorso-, era stata
[...] indicata come società “inattiva”, facente parte del cd “Gruppo Clivia”, ovvero di un contesto societario comprendente varie compagini (società denominate GUSCAM srl;
CP_3 CP_4 ed altre) a gestione illecita e finalizzato alla commissione di plurimi reati, anche tributari.
In esito all' udienza di comparizione delle parti, alla quale il difensore della Parte_1 aveva prodotto soltanto i bilanci dell'ultimo triennio precedente l'istanza, rappresentando l'insussistenza del requisito dimensionale minimo per dichiarare la liquidazione (art 2 del CCII) , il
Tribunale ha accolto l'istanza del PM e posto la società in liquidazione, osservando che il debitore era un imprenditore commerciale, era in stato d'insolvenza, avendo anche un ingente debito con l'Erario; e non aveva depositato bilanci nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2024.
Inoltre il Tribunale ha rilevato come la insussistenza dei requisiti dimensionali – eccepita dalla difesa della “ ” - non potesse ricavarsi dai bilanci, che erano inattendibili, in quanto redatti e Parte_1 depositati contestualmente alla memoria difensiva, mentre l'informativa della Guardia di Finanza aveva constatato che la società dal 2021 era evasore totale.
Alla sentenza che dichiarava l'apertura della liquidazione ha proposto reclamo la società in persona del legale rappresentante , con atto depositato il 27.12.2024 contestando la decisione che aveva ritenuto inattendibile i bilanci senza esaminarli , e per il sol fatto che questi non sarebbero stati redatti e depositati alle scadenze annuali;
nonostante il Tribunale avesse l'obbligo di esaminare nel merito la documentazione offerta senza limitarsi a valutazioni formali.
Contestualmente al reclamo ha depositato la documentazione contabile indicata nell'atto di impugnazione ( scritture contabili e fiscali obbligatori e dichiarazioni IVA del 2021, 2022 e 2023, oltre che certificazioni INPS e certificazioni carichi fiscali emessi dall'Agenzia delle Entrate,) affermando come l'esame della documentazione – redatta negli anni di riferimento – dimostrava che i bilanci, pur se tardivamente redatti, fossero perfettamente coerenti alla predetta documentazione,
e che restava escluso anche dall'esame di questa l'esistenza del requisito dimensionale. Pertanto sarebbe stato necessario dichiarare l'impresa come “minore” ed escludere che potesse essere posta in liquidazione . Ha poi ricordato come la giurisprudenza affermasse che i bilanci avevano veste di prova privilegiata ma non esclusiva , e che avrebbe dovuto essere esaminata la documentazione che, come ogni altra fonte di prova, avrebbe potuto supportare efficacemente l'eccezione. Ha concluso chiedendo giudiziale nei confronti della n. 22/2024, emanando ogni conseguente Parte_1 provvedimento di legge. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe le fasi di giudizio.>>>
Fissata la prima udienza, svoltasi con modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc innanzi a questa Corte di appello in data 24 febbraio 2025, restavano contumaci sia la CP_2 che aveva avviato l'azione, che la curatela della liquidazione giudiziale, benché
[...] ritualmente citate;
parte reclamante insisteva nella propria eccezione di carenza di requisito dimensionale.
Con ordinanza del 12 marzo 2025 la Corte disponeva darsi corso ad accertamento tecnico, nominava un TU , al quale formulava il seguente quesito: <Considerato che a mente dei motivi di reclamo e della documentazione prodotta anche in questa sede appare necessario verificare il requisito dimensionale dell'impresa in liquidazione, e quindi verificare :
1. l'attendibilità della documentazione contabile prodotta in sede di reclamo dalla società
; Parte_1
2. la coerenza delle risultanze della predetta documentazione contabile con i bilanci dell'ultimo triennio già depositati in primo grado;
3. la sussistenza del requisito dimensionale per potere pronunciare la liquidazione della società accertato secondo i parametri dettati dall'art 2 comma 1 lett d) della legge n 14 del 2019, ovvero se la società debba essere considerata “impresa minore”, e quindi se nei tre Parte_1 esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (il
27.6.2024) l'attivo patrimoniale, i ricavi e i debiti rientrino nei limiti dettati dai punti 1,2 e 3 dell'art 2 comma 1 lett d) della legge 14/2019;..>>> fissando l'udienza del 24 marzo 2025 alla presenza della Presidente relatrice, delegata dal Collegio.
Solo in occasione di questa udienza si è costituita la AT, depositando comparsa di risposta e documentazione, affermando l'inattendibilità dei bilanci dei tre anni immediatamente precedenti la dichiarazione di insolvenza, e affermando che per verificarli sarebbe stato necessario esaminare i bilanci degli anni immediatamente precedenti. In particolare sottolineava come:
1. nel bilancio del 2017 lo stato patrimoniale riportava rimanenze iniziali per euro 379.687,00 e finali per 290.000,00; e che il “conto economico” alla voce “variazione rimanenze d materie prime e consumo” un decremento di 290.000,00 ;
2. nel bilancio dell'anno 2018 lo stato patrimoniale riportava all'attivo solo 280.00 euro
(riducendo di 10.000 euro il valore dell'anno precedente) 3. nel 2019 le anomalie più evidenti erano rappresentate dal fatto che la lettura dei dati era basata su bilanci con dai aggregati ovvero in forma riclassificata CEE, e che tuttavia le rimanenze erano rimaste inalterate rispetto all'anno precedente;
4. invece nell'anno 2020, le rimanenze erano scomparse, non erano contabilizzate, ma nulla era dedotto nella nota integrativa , non erano state rinvenute fatture di vendita di rimanenze o fatture di smaltimento delle stesse;
5. negli anni successivi – 2021, 2022, 2023- ovvero proprio quelli rilevanti ai fini della verifica del requisito dimensionale , non risultava alcuna indicazione delle rimanenze.
6. per di più nel 2020 era stata riportata una importante perdita di esercizio pari ad euro
381.450,00 che aveva azzerato il patrimonio netto;
nel corso dell'anno 2017 (aprile) era stato stipulato il contratto di affitto di ramo d'azienda, ma non era stato distinto in bilancio il periodo precedente e successivo, né le differenze;
nel 2018 i ricavi annotati erano stati riferiti ai canoni per l'affitto del ramo d'azienda che – inspiegabilmente – nel 2023 si erano ridotti ad euro
42.001,00. Infine vi erano altre numerose anomalie contabili e finanziarie, ad esempio nel partitario anticipazioni del 2021 erano annotati pagamenti in acconto incassati con bonifico e per i quali non erano state emesse fatture.
A fronte di tali elementi la AT sosteneva che i bilanci depositati erano incoerenti con l'effettivo andamento societario, la documentazione contabile inattendibile e finalizzata ad alterare artificiosamente la consistenza economica, e rientrare fittiziamente nei parametri previsti per l'impresa minore;
ha concluso per l'infondatezza del reclamo e conferma della sentenza, con vittoria di spese.
Il TU ha assunto l'incarico, fissato le operazioni peritali, e a seguito di interlocuzione (stante
l'opposizione manifestata dal reclamante all'utilizzo della documentazione prodotta dalla AT tardivamente costituitasi), ha depositato elaborato peritale nei termini assegnati con decreto collegiale del 17.4.2025.
All'udienza in trattazione scritta fissata per il 23 giugno 2025, presentate note dalle parti costituite, che hanno con esse precisato le conclusioni , la causa è stata assunta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è totalmente infondato.
I
In prime cure la difesa della società ha prodotto esclusivamente i bilanci degli ultimi tre anni antecedenti la richiesta della dichiarazione di insolvenza (2024), ovvero i bilanci degli anni 2021, 2022, 2023, affermando che dagli stessi era ricavabile l'assenza del requisito dimensionale minimo per la dichiarazione d'insolvenza e la liquidazione giudiziale.
Tali bilanci risultano tuttavia formati ed approvati solo nell'agosto 2024, quindi molto dopo le scadenze di legge, e persino dopo la notifica del ricorso per la messa in liquidazione proposto dal
Pubblico Ministero. Quindi si trattava degli unici documenti – oltre a quelli prodotti dal PM istante- su cui la società fondava la prova della propria qualità di “impresa minore”.
La prova era certamente non idonea, in quanto i soli bilanci , non tempestivamente formati e depositati presso la camera di commercio, ma formati e depositati solo per l'occasione, erano per questo da soli inidonei a giustificare l'eccezione di non fallibilità, soprattutto perché non accompagnati da alcuna altra scrittura contabile che ne consentisse il controllo.
Del tutto legittimamente pertanto il Tribunale ha ritenuto insufficiente (o inidonea) in assenza di qualsiasi altro documento la prova della non fallibilità, che era onere della società intimata fornire,
Il motivo di reclamo , che richiama la giurisprudenza che qualifica la prova “privilegiata ma non legale” dei bilanci, ai fini dei requisiti di cui all'art 2 CCII , valorizzando la possibilità del Tribunale di valutare anche altra documentazione è quindi pretestuoso, perché in primo grado il Tribunale non aveva a disposizione alcun documento ulteriore proveniente dalla per verificare Parte_1
l'attendibilità e verosimiglianza del reclamo, e non era stato posto in condizione di controllare la verosimiglianza degli unici documenti prodotti, la cui inaffidabilità era legittimamente ipotizzabile, proprio per l'epoca di formazione degli stessi.
La società reclamante ha prodotto altri documenti (scritture contabili varie) soltanto con l'atto di impugnazione.
A mente dell'art 51 comma 1 lettera d) del Decreto legisl. 14 del 2019, che disciplina il reclamo alla decisione che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, contiene, fra l'altro
<<<l'indicazione dei mezzi di prova cui il ricorrente intende avvalersi R.G.A.C. 669/2024
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 669/2024 vertente
Difesa dall'avv TIZIANO FRANCESCO Parte_1
Reclamante
Nei confronti di in persona del liquidatore difesa Controparte_1 dall'Avv ANNALISA MORISANI Reclamata
Nonché contro
PRESSO ILTRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO Controparte_2 CALABRIA PROCURATORE PRO-TEMPORE Reclamata
E con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
- Interventore ex lege non comparso-
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello - non comparso-
Oggetto: Reclamo ex art 51 decreto Legislativo n 14/2019 alla pronuncia dichiarativa della liquidazione giudiziale della “ ” n 22/2024 emessa dal Tribunale Di Reggio Parte_1
Calabria in data 28.11.2024 nel proc. 37/2024 RGAC Con ricorso depositato il 27.6.2024 la presso il Tribunale di Reggio Controparte_2
Calabria ha chiesto la apertura della liquidazione nei confronti della società “ Parte_1
”, che nella relazione della Guardia di Finanza del 21.6.2024 -prodotta con il ricorso-, era stata
[...] indicata come società “inattiva”, facente parte del cd “Gruppo Clivia”, ovvero di un contesto societario comprendente varie compagini (società denominate GUSCAM srl;
CP_3 CP_4 ed altre) a gestione illecita e finalizzato alla commissione di plurimi reati, anche tributari.
In esito all' udienza di comparizione delle parti, alla quale il difensore della Parte_1 aveva prodotto soltanto i bilanci dell'ultimo triennio precedente l'istanza, rappresentando l'insussistenza del requisito dimensionale minimo per dichiarare la liquidazione (art 2 del CCII) , il
Tribunale ha accolto l'istanza del PM e posto la società in liquidazione, osservando che il debitore era un imprenditore commerciale, era in stato d'insolvenza, avendo anche un ingente debito con l'Erario; e non aveva depositato bilanci nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2024.
Inoltre il Tribunale ha rilevato come la insussistenza dei requisiti dimensionali – eccepita dalla difesa della “ ” - non potesse ricavarsi dai bilanci, che erano inattendibili, in quanto redatti e Parte_1 depositati contestualmente alla memoria difensiva, mentre l'informativa della Guardia di Finanza aveva constatato che la società dal 2021 era evasore totale.
Alla sentenza che dichiarava l'apertura della liquidazione ha proposto reclamo la società in persona del legale rappresentante , con atto depositato il 27.12.2024 contestando la decisione che aveva ritenuto inattendibile i bilanci senza esaminarli , e per il sol fatto che questi non sarebbero stati redatti e depositati alle scadenze annuali;
nonostante il Tribunale avesse l'obbligo di esaminare nel merito la documentazione offerta senza limitarsi a valutazioni formali.
Contestualmente al reclamo ha depositato la documentazione contabile indicata nell'atto di impugnazione ( scritture contabili e fiscali obbligatori e dichiarazioni IVA del 2021, 2022 e 2023, oltre che certificazioni INPS e certificazioni carichi fiscali emessi dall'Agenzia delle Entrate,) affermando come l'esame della documentazione – redatta negli anni di riferimento – dimostrava che i bilanci, pur se tardivamente redatti, fossero perfettamente coerenti alla predetta documentazione,
e che restava escluso anche dall'esame di questa l'esistenza del requisito dimensionale. Pertanto sarebbe stato necessario dichiarare l'impresa come “minore” ed escludere che potesse essere posta in liquidazione . Ha poi ricordato come la giurisprudenza affermasse che i bilanci avevano veste di prova privilegiata ma non esclusiva , e che avrebbe dovuto essere esaminata la documentazione che, come ogni altra fonte di prova, avrebbe potuto supportare efficacemente l'eccezione. Ha concluso chiedendo giudiziale nei confronti della n. 22/2024, emanando ogni conseguente Parte_1 provvedimento di legge. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe le fasi di giudizio.>>>
Fissata la prima udienza, svoltasi con modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc innanzi a questa Corte di appello in data 24 febbraio 2025, restavano contumaci sia la CP_2 che aveva avviato l'azione, che la curatela della liquidazione giudiziale, benché
[...] ritualmente citate;
parte reclamante insisteva nella propria eccezione di carenza di requisito dimensionale.
Con ordinanza del 12 marzo 2025 la Corte disponeva darsi corso ad accertamento tecnico, nominava un TU , al quale formulava il seguente quesito: <Considerato che a mente dei motivi di reclamo e della documentazione prodotta anche in questa sede appare necessario verificare il requisito dimensionale dell'impresa in liquidazione, e quindi verificare :
1. l'attendibilità della documentazione contabile prodotta in sede di reclamo dalla società
; Parte_1
2. la coerenza delle risultanze della predetta documentazione contabile con i bilanci dell'ultimo triennio già depositati in primo grado;
3. la sussistenza del requisito dimensionale per potere pronunciare la liquidazione della società accertato secondo i parametri dettati dall'art 2 comma 1 lett d) della legge n 14 del 2019, ovvero se la società debba essere considerata “impresa minore”, e quindi se nei tre Parte_1 esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (il
27.6.2024) l'attivo patrimoniale, i ricavi e i debiti rientrino nei limiti dettati dai punti 1,2 e 3 dell'art 2 comma 1 lett d) della legge 14/2019;..>>> fissando l'udienza del 24 marzo 2025 alla presenza della Presidente relatrice, delegata dal Collegio.
Solo in occasione di questa udienza si è costituita la AT, depositando comparsa di risposta e documentazione, affermando l'inattendibilità dei bilanci dei tre anni immediatamente precedenti la dichiarazione di insolvenza, e affermando che per verificarli sarebbe stato necessario esaminare i bilanci degli anni immediatamente precedenti. In particolare sottolineava come:
1. nel bilancio del 2017 lo stato patrimoniale riportava rimanenze iniziali per euro 379.687,00 e finali per 290.000,00; e che il “conto economico” alla voce “variazione rimanenze d materie prime e consumo” un decremento di 290.000,00 ;
2. nel bilancio dell'anno 2018 lo stato patrimoniale riportava all'attivo solo 280.00 euro
(riducendo di 10.000 euro il valore dell'anno precedente) 3. nel 2019 le anomalie più evidenti erano rappresentate dal fatto che la lettura dei dati era basata su bilanci con dai aggregati ovvero in forma riclassificata CEE, e che tuttavia le rimanenze erano rimaste inalterate rispetto all'anno precedente;
4. invece nell'anno 2020, le rimanenze erano scomparse, non erano contabilizzate, ma nulla era dedotto nella nota integrativa , non erano state rinvenute fatture di vendita di rimanenze o fatture di smaltimento delle stesse;
5. negli anni successivi – 2021, 2022, 2023- ovvero proprio quelli rilevanti ai fini della verifica del requisito dimensionale , non risultava alcuna indicazione delle rimanenze.
6. per di più nel 2020 era stata riportata una importante perdita di esercizio pari ad euro
381.450,00 che aveva azzerato il patrimonio netto;
nel corso dell'anno 2017 (aprile) era stato stipulato il contratto di affitto di ramo d'azienda, ma non era stato distinto in bilancio il periodo precedente e successivo, né le differenze;
nel 2018 i ricavi annotati erano stati riferiti ai canoni per l'affitto del ramo d'azienda che – inspiegabilmente – nel 2023 si erano ridotti ad euro
42.001,00. Infine vi erano altre numerose anomalie contabili e finanziarie, ad esempio nel partitario anticipazioni del 2021 erano annotati pagamenti in acconto incassati con bonifico e per i quali non erano state emesse fatture.
A fronte di tali elementi la AT sosteneva che i bilanci depositati erano incoerenti con l'effettivo andamento societario, la documentazione contabile inattendibile e finalizzata ad alterare artificiosamente la consistenza economica, e rientrare fittiziamente nei parametri previsti per l'impresa minore;
ha concluso per l'infondatezza del reclamo e conferma della sentenza, con vittoria di spese.
Il TU ha assunto l'incarico, fissato le operazioni peritali, e a seguito di interlocuzione (stante
l'opposizione manifestata dal reclamante all'utilizzo della documentazione prodotta dalla AT tardivamente costituitasi), ha depositato elaborato peritale nei termini assegnati con decreto collegiale del 17.4.2025.
All'udienza in trattazione scritta fissata per il 23 giugno 2025, presentate note dalle parti costituite, che hanno con esse precisato le conclusioni , la causa è stata assunta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è totalmente infondato.
I
In prime cure la difesa della società ha prodotto esclusivamente i bilanci degli ultimi tre anni antecedenti la richiesta della dichiarazione di insolvenza (2024), ovvero i bilanci degli anni 2021, 2022, 2023, affermando che dagli stessi era ricavabile l'assenza del requisito dimensionale minimo per la dichiarazione d'insolvenza e la liquidazione giudiziale.
Tali bilanci risultano tuttavia formati ed approvati solo nell'agosto 2024, quindi molto dopo le scadenze di legge, e persino dopo la notifica del ricorso per la messa in liquidazione proposto dal
Pubblico Ministero. Quindi si trattava degli unici documenti – oltre a quelli prodotti dal PM istante- su cui la società fondava la prova della propria qualità di “impresa minore”.
La prova era certamente non idonea, in quanto i soli bilanci , non tempestivamente formati e depositati presso la camera di commercio, ma formati e depositati solo per l'occasione, erano per questo da soli inidonei a giustificare l'eccezione di non fallibilità, soprattutto perché non accompagnati da alcuna altra scrittura contabile che ne consentisse il controllo.
Del tutto legittimamente pertanto il Tribunale ha ritenuto insufficiente (o inidonea) in assenza di qualsiasi altro documento la prova della non fallibilità, che era onere della società intimata fornire,
Il motivo di reclamo , che richiama la giurisprudenza che qualifica la prova “privilegiata ma non legale” dei bilanci, ai fini dei requisiti di cui all'art 2 CCII , valorizzando la possibilità del Tribunale di valutare anche altra documentazione è quindi pretestuoso, perché in primo grado il Tribunale non aveva a disposizione alcun documento ulteriore proveniente dalla per verificare Parte_1
l'attendibilità e verosimiglianza del reclamo, e non era stato posto in condizione di controllare la verosimiglianza degli unici documenti prodotti, la cui inaffidabilità era legittimamente ipotizzabile, proprio per l'epoca di formazione degli stessi.
La società reclamante ha prodotto altri documenti (scritture contabili varie) soltanto con l'atto di impugnazione.
A mente dell'art 51 comma 1 lettera d) del Decreto legisl. 14 del 2019, che disciplina il reclamo alla decisione che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, contiene, fra l'altro
<<
Parallelamente, la stessa disposizione prevede al punto n. 8 che <<8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.>>> La produzione della documentazione di parte reclamata- resistente (la curatela) è quindi ammissibile ma subordinata alla tempestività della costituzione (10 gg prima dell'udienza). Nella specie la
AT si è costituita invece tardivamente, soltanto all'udienza di giuramento del TU, pertanto la produzione documentale da essa fornita non ha potuto essere utilizzata, stante peraltro l'opposizione della società reclamante, espressa anche in esito alla richiesta del Consulente tecnico , su cui le parti sono state invitate a prendere esplicitamente posizione .
Tale situazione ha reso necessaria la prosecuzione dell'attività di indagine contabile già disposta, che è stata effettuata (per espressa indicazione del Collegio al TU) sulla scorta della sola documentazione prodotta in primo grado, nonché su quella prodotta dalla sola parte reclamante
(naturalmente il limite non riguarda tutte le informazioni che ogni consulente può legittimamente acquisire presso i pubblici uffici , riguardanti i cd “fatti secondari”, e che servono per meglio espletare il proprio mandato)
II
Ciò nonostante, e pur con il limite all'utilizzo degli atti, le incongruità e l'inattendibilità delle scritture contabili della “ , artatamente e strategicamente alterate al fine di far Parte_1 apparire consistenze inferiori ai limiti di legge dettati dall'art 2 CCII, sono emerse con evidenza e sono state ben illustrate dalla relazione peritale, le cui conclusioni sono state ribadite anche nelle risposte alle osservazioni delle parti.
Il TU ha innanzitutto verificato, come richiesto dal quesito, l'attendibilità dei bilanci . Alla luce delle scritture contabili e della documentazione consultabile, i bilanci sono risultati non coerenti , formati in modo tale da manipolare alcune poste contabili e fare apparire inferiori al vero ed ai limiti di legge i requisiti oggetto d'indagine.
Nel merito: a norma degli artt. 49, comma 1, e 121, l'impresa minore è esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale. Il Codice della Crisi d'Impresa all'art. 2 lettera d) definisce “impresa minore” quella che presenta i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiori ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000
Fermo restando che il superamento anche di uno solo dei precedenti limiti esclude l'impresa dalla classificazione di “minore”, e che è onere della stessa dimostrare di poter beneficiare della suddetta esclusione ( Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017 “In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità.”)
Solo per riportare alcuni dei punti salienti delle verifiche del TU, e richiamando la più estesa relazione in atti, può ricordarsi che a seguito delle verifiche, dell'estrazione dalla Camera di
Commercio dei bilanci versati dalla ditta negli anni da 2018 in poi, è apparsa chiaramente la erroneità ed inaffidabilità dei bilanci prodotti dalla società, in quanto:
- il TU ha verificato errori di indicazioni di poste e dovuto eseguire rettifiche per un totale complessivo di euro 480.721 nel periodo anno 2018 – anno 2023, così suddiviso:
1. Anno 2018 - Variazione 41.794
2. Anno 2019 - Variazione 43.937
3. Anno 2020 - Variazione 44.122
4. Anno 2021 - Variazione 39.764
5. Anno 2022 - Variazione 7.013
6. Anno 2023 - Variazione 24.091
7. Totale Parziale Variazioni Bilancio 200.721
8. Anno 2020 - Ripristino Rimanenze 280.000
9. TOTALE RETTIFICHE DI BILANCIO per euro 480.721
- le errate rilevazioni contabili per le quote di ammortamento annualmente riportate nei bilanci, desunto dal prevalente orientamento dottrinale – aziendalistico, per il quale il locatore non ha titolo ad imputare le quote di ammortamento dei beni ricompresi nell'azienda concessa in affitto nel proprio bilancio.
- la mancata emissione delle fatture vendita con la relativa evasione di IVA per competenza nei confronti del Cliente IV (codice contabile 07.01.00.000136) che, come Controparte_5 riportato nella scheda contabile, alla data del 31.12.2023 (allegato n. 20) ha effettuato pagamenti superiori rispetto alle fatture ricevute dalla società Il saldo conto chiude con un Parte_2 valore a debito per anticipazioni cliente pari a euro 175.901,65. Secondo la normativa vigente la società avrebbe dovuto emettere le fatture vendita di volta in volta che riceveva gli Parte_2 incassi (come riportati nella scheda contabile con la descrizione “bonifico”), con conseguente imponibile complessivo pari a euro 144.181,68 e iva (22%) complessiva per euro 31.719,97 con totale delle fatture NON emesse pari a euro 175.901,65.
In conclusione, le rettifiche e integrazioni dei singoli bilanci, nel periodo dal 2018 al 2023, per come riportati nei singoli prospetti della relazione peritale (ai quali si rinvia) e sulla base della documentazione presente agli atti di causa, hanno comportato un ribaltamento dei costi nei confronti dell'affittuaria attraverso l'accontamento delle “Fatture da Emettere” con conseguente calcolo dei nuovi valori, in particolare:
ANNO 2021
- Totale Attivo euro 474.228 = 24.611 + 449.617 (39.764 + 44.122 + 43.937 + 41.794 +
280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 105.764 = 66.000 + 39.764;
- Debiti euro 473.379
ANNO 2022
- Totale Attivo euro 474.503 = 17.873 + 456.630 (7.013 + 39.764 + 44.122 + 43.937 + 41.794 +
280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 73.013 = 66.000 + 7.013;
- Debiti euro 455.731
ANNO 2023
- Totale Attivo euro 527.050 = 46.329 + 480.721 (24.091 + 7.013 + 39.764 + 44.122 + 43.937 +
41.794 + 280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 66.092 = 42.001 + 24.091;
- Debiti euro 480.627
Ben si vede che il valore dell'attivo correttamente calcolato è largamente superiore per tutti gli anni d'interesse a quello indicato nei bilanci prodotti dalla parte e superiore anche al limite di legge (euro 300.000 annuo) . Sarebbe stato sufficiente che il valore fosse stato superiore per un solo anno al limite di legge per escludere che l'impresa fosse classificabile come “minore” e sottratta alla liquidazione Il TU ha anche spiegato - come richiesto - perché avesse ritenuto di chiedere sin dall'inizio delle operazioni peritali l'acquisizione della documentazione prodotta dalla AT, con l'opposizione della reclamante, ed ha spiegato che l'incongruenza era emersa dall'esame dell'art 4 del contratto di affitto di azienda e dal confronto con l'esame delle scritture, che rivelava che tra i costi della produzione dei bilanci dell'ultimo triennio (anni 2021, 2022 e 2023) la società aveva Parte_2 sostenuto spese per servizi e per godimento beni terzi che non risultavano rifatturati per il ribaltamento del costo sostenuto, in linea con quanto previsto contrattualmente all'art.4 del contratto di affitto azienda, alla società affittuaria Clivia Servizi Soc Coop Arl.
Scrive il TU <<Tale rilievo era dimostrato anche dalla valutazione dell'importo della voce “altri ricavi” del Valore della produzione dei bilanci dell'ultimo triennio (anni 2021, 2022 e 2023), in cui risultavano contabilizzati e rilevati solo i canoni di locazione annui per un valore complessivo di euro 66.000 (pari a euro 5.500 mensile)>>
L'approfondimento successivamente condotto, e il ricalcolo di poste contabili che erano inspiegabilmente scomparse nell'arco dell'esercizio , hanno poi confermato l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art 2 CCII ed il superamento delle soglie .
Peraltro il TU ha chiarito – pag 51 elaborato- <<… l'articolo 1) ha disposto che sono compresi nel complesso dell'azienda i beni strumentali e gli accessori, tutte le attrezzature esistenti ad esclusione delle merci. A tal proposito si è reso necessario effettuare una ricognizione e valutazione della gestione delle rimanenze sin dalla data dell'affitto di azienda (anno 2017). In particolare, sulla base della documentazione agli atti del fascicolo di causa, non è stata rinvenuta alcuna giustificazione nel bilancio di esercizio dell'anno 2020, circa la mancata contabilizzate in fase di chiusura dell'esercizio al 31.12.2020 delle rimanenze finali, che ad inizio periodo (01.01.2020) risultavano regolarmente contabilizzate tra le rimanenze iniziali. Sulla base dei primi rilievi sopra indicati e al fine di permettere una più precisa e dettagliata analisi dell'elaborato peritale si era ritenuto necessario acquisire la documentazione contabile dall'01.01.2015 (ante contratto affitto azienda) alla 28.11.2024(fino all'apertura della liquidazione giudiziale).>>
Le risultanze della relazione peritale sono state oggetto di osservazioni da parte reclamante, che però non solo non hanno minimamente smentito le precisazioni contabili fornite dall'esame contabile
(al quale interamente si rimanda), ma sono risultate inconsistenti in punto di diritto , e rivelano semmai come l'insistenza della parte reclamante di impedire al TU di utilizzare documentazione fosse finalizzata ad impedire un approfondimento reale della situazione, della quale il legale rappresentante che ha rilasciato la procura per il reclamo era evidentemente consapevole. Circostanza che integra la “malafede” del reclamante e che deve essere come per legge valutata ai fini della regolazione delle spese di lite e delle spese accessorie , come previsto dall'art 51 CCII
Destituita di fondamento, inoltre, è la contestazione formulata dal reclamante secondo il quale non sarebbe stato consentito al TU esaminare altri bilanci o scritture contabili di anni diversi e precedenti rispetto alle tre annualità antecedenti il ricorso per dichiarare l'insolvenza (2021-2023) .
L'eccezione è inconsistente: a norma di legge il triennio antecedente è il periodo nel quale i parametri in bilancio del debitore (ovvero l'attivo- i ricavi- i debiti) non devono superare i limiti imposti dalla legge per definire la cd “impresa minore”.
Ma ciò non vuol dire affatto che ai fini della verifica di attendibilità delle poste riportate nei bilanci o nelle scritture contabili di tale triennio non si possa attingere alle scritture contabili e alla documentazione delle annualità precedenti, che possono certamente essere esaminati proprio perché costituiscono fonte di conoscenza per valutare la coerenza dei bilanci successivi e delle poste rilevanti in essi iscritte.
Anzi, deve ritenersi che ove l'esame dei bilanci del triennio precedente non sia ex se immediatamente rassicurante e non si mostri pienamente attendibile, la mancata produzione di bilanci di periodi precedenti che permettano la verifica, pregiudica l'assolvimento dell'onere della prova del requisito dimensionale, e va a danno dell'onerato . Nella specie l'opposizione della difesa del rappresentante di all'utilizzo di documentazione che possa sanare le Parte_1 incompletezze, incongruenze e carenze contabili dei bilanci prodotti, comporta danno alle ragioni del reclamante che restano indimostrate .
Parimenti infondate sono le doglianze relative all'utilizzo da parte del TU di documentazione diversa da quella legittimamente e tempestivamente prodotta in giudizio. La tardività della costituzione della AT ha certamente impedito di acquisire al contraddittorio la documentazione da questa depositata e relativa alle scritture sottostanti i bilanci, che solo la parte avrebbe potuto produrre, perché solo in possesso di questa (registri IVA, libri giornale, registri di prima cassa, ecc e in genere i registri e gli scritti contabili , obbligatori e non, tenuti dall'imprenditore, non soggetti ad alcuna forma di pubblicità).
Ma ciò non esclude che il TU possa acquisire presso pubblici registri tutta la documentazione relativa ai “fatti secondari” e comunque liberamente accessibile dai pubblici ufficio (come i bilanci depositati dalle società presso le Camere di Commercio). Proprio di questa documentazione si è avvalso il TU, dopo averla acquisita, del tutto legittimamente , presso uffici pubblici (camera di commercio), documentazione non riguardante i fatti principali da provare (tali sarebbero stati i bilanci degli anni 2021-2022-2023 che era onere dell'impugnante produrre perché onerato della dimostrazione del requisito dimensionale ) ma piuttosto riguardante fatti secondari , ovvero i bilanci di anni diversi da quelli, ma utili indirettamente, ai fini di riscontro e verifica dell'attendibilità della prova prodotta dalla società posta in liquidazione, verifica resa necessaria dalla presenza di ragioni di “sospetto” dei bilanci degli ultimi tre anni, non tempestivamente approvati né depositati, ma formati solo a procedimento in corso (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 4534 del 20/02/2025)
In ogni caso, anche a prescindere dall'acquisizione e raffronto del bilancio del 2020, le incongruità rilevate dal consulente ed illustrate in relazione , che ad una prima lettura degli atti avevano suggerito la ricerca di altri documenti, è dato che pregiudica le ragioni del reclamante, ove questi non sia stato in grado di escludere, con la documentazione prodotta ogni incertezza e non sia stato in grado di avvalorare con la documentazione prodotta, la certezza sull'esistenza del requisito dimensionale.
III
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche attraverso altro ordine di argomentazioni.
La tardività della costituzione della AT reclamata non le consentiva di versare in atti documenti nuovi, ma era perfettamente ammissibile. E rendeva ammissibili , del tutto legittime e valide
(processualmente) le difese, e le allegazioni specifiche e dettagliate, che sono state formulate nella memoria di costituzione e che sono state riassunte nei 6 punti della parte narrativa che precede.
Fra queste si ricordano, ad esempio, il rilevo che nel bilancio del 2017 lo stato patrimoniale riportava rimanenze iniziali per euro 379.687,00 e finali per 290.000,00; e che il “conto economico” alla voce
“variazione rimanenze d materie prime e consumo” riportava un decremento di 290.000,00 ; inoltre, nell'anno 2020, le rimanenze erano scomparse, non erano contabilizzate, ma nulla era dedotto nella nota integrativa , non erano state rinvenute fatture di vendita o di smaltimento delle stesse (oltre agli altri rilevi specifici sintetizzati )
Tali specifiche allegazioni , che indicavano una serie di irregolarità di bilancio che avevano avuto l'effetto di far apparire fittiziamente l'esistenza dei requisiti dimensionali (che sono state poi riscontrate dal TU) imponevano alla controparte di prendere posizione e semmai rivolgere contestazioni specifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art 115 cpc. Invece né all'udienza di comparizione in presenza – alla quale la difesa della si è limitata ad eccepire Parte_1
l'inammissibilità della costituzione – né successivamente, nelle note depositate in esito allo svolgimento dell'indagine peritale – la reclamante ha contestato puntualmente e dettagliatamente i rilievi della AT. Circostanza che deve far ritenere ammessi i fatti puntualmente e specificamente allegati e non contestati, che sono entrati nel processo a pieno titolo e costituiscono prova contro il reclamante , anche ove non fosse stato acquisito il bilancio del 2020
Non solo: nelle osservazioni alla bozza del TU il TP della reclamante, dr ai punti 3. Per_1
(3.1, 3.2., 3.3) ha affrontato la questione della “sparizione” delle rimanenze (per l'importo di
280.000 euro) nel bilancio dell'anno 2020, ammettendo di fatto l'assenza di documentazione e sostenendo che al 31.12.2020 sarebbe stato “completamente liberato il magazzino della società” ; e che comunque tale merce, che non sarebbe stata “né rinvenuta né inventariata” non avrebbe potuto essere contabilizzata.
Gli argomenti del TP non colgono nel segno: intanto dal tenore di questi emerge che il TU non ha affatto errato nel riscontrare la inspiegabile “sparizione” di un rilevante importo capace di modificare completamente la posizione della società ai fini della fallibilità (la soglia da non superare ai sensi dell'art 2 CCII per l'attivo di bilancio è di 300.000 euro).
Dall'altro le carenze documentali e gli inspiegabili ammanchi nel corso di un esercizio, che non risultano in alcun modo frutto di cessioni, di distruzioni, che non sono fatturati, non possono costituire
“giustificazioni” per esonerare la società dalla sottoposizione a liquidazioni, dovendo essere appunto provato da chi vuol giovarsi dell'esonero, di essere nelle condizioni di beneficiarne. La mancata indicazione in bilancio del 31.12.2020 di tale consistente massa attiva, invece che doversi riferire ad una regola di “prudenza” richiamata nel punto 3.3 dal TP , appare assai più rispondente all'ipotesi di occultamento segnalata dal TU nelle conclusioni.
In conclusione, il reclamo va integralmente respinto, e le spese del presente grado poste a carico del reclamante soccombente.
IV
Quanto al calcolo delle spese, la controversia deve ritenersi di valore indeterminabile (avendo ad oggetto sentenza dichiarativa di fallimento- o di liquidazione- cfr. Cass. civ. SU n. 16300/2007) e di media complessità, avendo anche richiesto un accertamento contabile complesso, spese che devono liquidarsi secondo i parametri medi del DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 .
Le somme che a tal titolo la parte reclamante dovrà corrispondere alla curatela costituita sono pari ad euro
12.156,00, ( di cui per fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.518,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.665,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00, Fase decisionale, valore medio:€ 4.287,00) oltre spese forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge .
Vanno definitivamente poste a carico del soccombente reclamante anche le spese della TU come liquidate con decreto già depositato e già comunicato alle parti ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002, di avere emesso una Pt_3 pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
V
Ai sensi dell'art 51 comma n. 15 del decreto Legislativo n 14 del 2019, “In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1- quater.”
La malafede del legale rappresentante che ha rilasciato la procura per la proposizione del reclamo
è emersa da una pluralità di circostanze: sono stati depositati documenti contabili incompleti ed inattendibili- e solo nella fase di reclamo- per avvalorare bilanci alterati, di cui il legale rappresentante aveva piena consapevolezza, e che avevano la finalità di nascondere la reale consistenza dell'impresa, e di sottrarla illegittimamente alla dichiarazione di liquidazione.
A fronte dei rilievi della AT, rivelatisi puntuali e precisi, la parte reclamante - pur nell'evidente consapevolezza della infondatezza dell'impugnazione – ha insistito nelle tesi, costringendo ad un accertamento contabile, che ha poi continuato a contestare con pretese palesemente inconsistenti.
Pertanto ai sensi dell'art l'art 51 decreto legislativo n 14 del 2019 , deve condannarsi il legale rappresentante del reclamante al pagamento in solido con la società in liquidazione delle spese di lite come liquidate, e al doppio del CU ex art 13 TU 115/2002 se effettivamente dovuto.
Alla luce, infine, dell'art. 51, comma 12 C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore della Parte_4
IN persona del curatore nominato, delle spese del presente procedimento che
[...] liquida in euro 12.156,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dela società in persona del legale Parte_1 rappresentante anche le spese per la TU liquidate con separato decreto, già comunicato;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002;
- dichiara la sussistenza della male fede del legale rappresentante della società Parte_1 che ha conferito la procura per il reclamo , per l'effetto, condanna lo stesso in solido con la società al pagamento delle spese dell'intero processo e della somma pari al doppio del contributo unificato;
- dispone, ai sensi dell' art. 51 comma 12 C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti a cura della Cancelleria e in via telematica;
e che venga pubblicata ed iscritta nel Registro delle
Imprese territorialmente competente
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, così deciso il giorno 11 luglio 2025
La Presidente rel.est. dott.ssa Patrizia Morabito così legittimando il reclamante alla produzione di documenti nuovi, e quindi rendendo necessaria la valutazione anche dei documenti prodotti solo con il reclamo.
Parallelamente, la stessa disposizione prevede al punto n. 8 che <<8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.>>> La produzione della documentazione di parte reclamata- resistente (la curatela) è quindi ammissibile ma subordinata alla tempestività della costituzione (10 gg prima dell'udienza). Nella specie la
AT si è costituita invece tardivamente, soltanto all'udienza di giuramento del TU, pertanto la produzione documentale da essa fornita non ha potuto essere utilizzata, stante peraltro l'opposizione della società reclamante, espressa anche in esito alla richiesta del Consulente tecnico , su cui le parti sono state invitate a prendere esplicitamente posizione .
Tale situazione ha reso necessaria la prosecuzione dell'attività di indagine contabile già disposta, che è stata effettuata (per espressa indicazione del Collegio al TU) sulla scorta della sola documentazione prodotta in primo grado, nonché su quella prodotta dalla sola parte reclamante
(naturalmente il limite non riguarda tutte le informazioni che ogni consulente può legittimamente acquisire presso i pubblici uffici , riguardanti i cd “fatti secondari”, e che servono per meglio espletare il proprio mandato)
II
Ciò nonostante, e pur con il limite all'utilizzo degli atti, le incongruità e l'inattendibilità delle scritture contabili della “ , artatamente e strategicamente alterate al fine di far Parte_1 apparire consistenze inferiori ai limiti di legge dettati dall'art 2 CCII, sono emerse con evidenza e sono state ben illustrate dalla relazione peritale, le cui conclusioni sono state ribadite anche nelle risposte alle osservazioni delle parti.
Il TU ha innanzitutto verificato, come richiesto dal quesito, l'attendibilità dei bilanci . Alla luce delle scritture contabili e della documentazione consultabile, i bilanci sono risultati non coerenti , formati in modo tale da manipolare alcune poste contabili e fare apparire inferiori al vero ed ai limiti di legge i requisiti oggetto d'indagine.
Nel merito: a norma degli artt. 49, comma 1, e 121, l'impresa minore è esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale. Il Codice della Crisi d'Impresa all'art. 2 lettera d) definisce “impresa minore” quella che presenta i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiori ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000
Fermo restando che il superamento anche di uno solo dei precedenti limiti esclude l'impresa dalla classificazione di “minore”, e che è onere della stessa dimostrare di poter beneficiare della suddetta esclusione ( Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017 “In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità.”)
Solo per riportare alcuni dei punti salienti delle verifiche del TU, e richiamando la più estesa relazione in atti, può ricordarsi che a seguito delle verifiche, dell'estrazione dalla Camera di
Commercio dei bilanci versati dalla ditta negli anni da 2018 in poi, è apparsa chiaramente la erroneità ed inaffidabilità dei bilanci prodotti dalla società, in quanto:
- il TU ha verificato errori di indicazioni di poste e dovuto eseguire rettifiche per un totale complessivo di euro 480.721 nel periodo anno 2018 – anno 2023, così suddiviso:
1. Anno 2018 - Variazione 41.794
2. Anno 2019 - Variazione 43.937
3. Anno 2020 - Variazione 44.122
4. Anno 2021 - Variazione 39.764
5. Anno 2022 - Variazione 7.013
6. Anno 2023 - Variazione 24.091
7. Totale Parziale Variazioni Bilancio 200.721
8. Anno 2020 - Ripristino Rimanenze 280.000
9. TOTALE RETTIFICHE DI BILANCIO per euro 480.721
- le errate rilevazioni contabili per le quote di ammortamento annualmente riportate nei bilanci, desunto dal prevalente orientamento dottrinale – aziendalistico, per il quale il locatore non ha titolo ad imputare le quote di ammortamento dei beni ricompresi nell'azienda concessa in affitto nel proprio bilancio.
- la mancata emissione delle fatture vendita con la relativa evasione di IVA per competenza nei confronti del Cliente IV (codice contabile 07.01.00.000136) che, come Controparte_5 riportato nella scheda contabile, alla data del 31.12.2023 (allegato n. 20) ha effettuato pagamenti superiori rispetto alle fatture ricevute dalla società Il saldo conto chiude con un Parte_2 valore a debito per anticipazioni cliente pari a euro 175.901,65. Secondo la normativa vigente la società avrebbe dovuto emettere le fatture vendita di volta in volta che riceveva gli Parte_2 incassi (come riportati nella scheda contabile con la descrizione “bonifico”), con conseguente imponibile complessivo pari a euro 144.181,68 e iva (22%) complessiva per euro 31.719,97 con totale delle fatture NON emesse pari a euro 175.901,65.
In conclusione, le rettifiche e integrazioni dei singoli bilanci, nel periodo dal 2018 al 2023, per come riportati nei singoli prospetti della relazione peritale (ai quali si rinvia) e sulla base della documentazione presente agli atti di causa, hanno comportato un ribaltamento dei costi nei confronti dell'affittuaria attraverso l'accontamento delle “Fatture da Emettere” con conseguente calcolo dei nuovi valori, in particolare:
ANNO 2021
- Totale Attivo euro 474.228 = 24.611 + 449.617 (39.764 + 44.122 + 43.937 + 41.794 +
280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 105.764 = 66.000 + 39.764;
- Debiti euro 473.379
ANNO 2022
- Totale Attivo euro 474.503 = 17.873 + 456.630 (7.013 + 39.764 + 44.122 + 43.937 + 41.794 +
280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 73.013 = 66.000 + 7.013;
- Debiti euro 455.731
ANNO 2023
- Totale Attivo euro 527.050 = 46.329 + 480.721 (24.091 + 7.013 + 39.764 + 44.122 + 43.937 +
41.794 + 280.000)
- Valore della Produzione/Ricavi euro 66.092 = 42.001 + 24.091;
- Debiti euro 480.627
Ben si vede che il valore dell'attivo correttamente calcolato è largamente superiore per tutti gli anni d'interesse a quello indicato nei bilanci prodotti dalla parte e superiore anche al limite di legge (euro 300.000 annuo) . Sarebbe stato sufficiente che il valore fosse stato superiore per un solo anno al limite di legge per escludere che l'impresa fosse classificabile come “minore” e sottratta alla liquidazione Il TU ha anche spiegato - come richiesto - perché avesse ritenuto di chiedere sin dall'inizio delle operazioni peritali l'acquisizione della documentazione prodotta dalla AT, con l'opposizione della reclamante, ed ha spiegato che l'incongruenza era emersa dall'esame dell'art 4 del contratto di affitto di azienda e dal confronto con l'esame delle scritture, che rivelava che tra i costi della produzione dei bilanci dell'ultimo triennio (anni 2021, 2022 e 2023) la società aveva Parte_2 sostenuto spese per servizi e per godimento beni terzi che non risultavano rifatturati per il ribaltamento del costo sostenuto, in linea con quanto previsto contrattualmente all'art.4 del contratto di affitto azienda, alla società affittuaria Clivia Servizi Soc Coop Arl.
Scrive il TU <<Tale rilievo era dimostrato anche dalla valutazione dell'importo della voce “altri ricavi” del Valore della produzione dei bilanci dell'ultimo triennio (anni 2021, 2022 e 2023), in cui risultavano contabilizzati e rilevati solo i canoni di locazione annui per un valore complessivo di euro 66.000 (pari a euro 5.500 mensile)>>
L'approfondimento successivamente condotto, e il ricalcolo di poste contabili che erano inspiegabilmente scomparse nell'arco dell'esercizio , hanno poi confermato l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art 2 CCII ed il superamento delle soglie .
Peraltro il TU ha chiarito – pag 51 elaborato- <<… l'articolo 1) ha disposto che sono compresi nel complesso dell'azienda i beni strumentali e gli accessori, tutte le attrezzature esistenti ad esclusione delle merci. A tal proposito si è reso necessario effettuare una ricognizione e valutazione della gestione delle rimanenze sin dalla data dell'affitto di azienda (anno 2017). In particolare, sulla base della documentazione agli atti del fascicolo di causa, non è stata rinvenuta alcuna giustificazione nel bilancio di esercizio dell'anno 2020, circa la mancata contabilizzate in fase di chiusura dell'esercizio al 31.12.2020 delle rimanenze finali, che ad inizio periodo (01.01.2020) risultavano regolarmente contabilizzate tra le rimanenze iniziali. Sulla base dei primi rilievi sopra indicati e al fine di permettere una più precisa e dettagliata analisi dell'elaborato peritale si era ritenuto necessario acquisire la documentazione contabile dall'01.01.2015 (ante contratto affitto azienda) alla 28.11.2024(fino all'apertura della liquidazione giudiziale).>>
Le risultanze della relazione peritale sono state oggetto di osservazioni da parte reclamante, che però non solo non hanno minimamente smentito le precisazioni contabili fornite dall'esame contabile
(al quale interamente si rimanda), ma sono risultate inconsistenti in punto di diritto , e rivelano semmai come l'insistenza della parte reclamante di impedire al TU di utilizzare documentazione fosse finalizzata ad impedire un approfondimento reale della situazione, della quale il legale rappresentante che ha rilasciato la procura per il reclamo era evidentemente consapevole. Circostanza che integra la “malafede” del reclamante e che deve essere come per legge valutata ai fini della regolazione delle spese di lite e delle spese accessorie , come previsto dall'art 51 CCII
Destituita di fondamento, inoltre, è la contestazione formulata dal reclamante secondo il quale non sarebbe stato consentito al TU esaminare altri bilanci o scritture contabili di anni diversi e precedenti rispetto alle tre annualità antecedenti il ricorso per dichiarare l'insolvenza (2021-2023) .
L'eccezione è inconsistente: a norma di legge il triennio antecedente è il periodo nel quale i parametri in bilancio del debitore (ovvero l'attivo- i ricavi- i debiti) non devono superare i limiti imposti dalla legge per definire la cd “impresa minore”.
Ma ciò non vuol dire affatto che ai fini della verifica di attendibilità delle poste riportate nei bilanci o nelle scritture contabili di tale triennio non si possa attingere alle scritture contabili e alla documentazione delle annualità precedenti, che possono certamente essere esaminati proprio perché costituiscono fonte di conoscenza per valutare la coerenza dei bilanci successivi e delle poste rilevanti in essi iscritte.
Anzi, deve ritenersi che ove l'esame dei bilanci del triennio precedente non sia ex se immediatamente rassicurante e non si mostri pienamente attendibile, la mancata produzione di bilanci di periodi precedenti che permettano la verifica, pregiudica l'assolvimento dell'onere della prova del requisito dimensionale, e va a danno dell'onerato . Nella specie l'opposizione della difesa del rappresentante di all'utilizzo di documentazione che possa sanare le Parte_1 incompletezze, incongruenze e carenze contabili dei bilanci prodotti, comporta danno alle ragioni del reclamante che restano indimostrate .
Parimenti infondate sono le doglianze relative all'utilizzo da parte del TU di documentazione diversa da quella legittimamente e tempestivamente prodotta in giudizio. La tardività della costituzione della AT ha certamente impedito di acquisire al contraddittorio la documentazione da questa depositata e relativa alle scritture sottostanti i bilanci, che solo la parte avrebbe potuto produrre, perché solo in possesso di questa (registri IVA, libri giornale, registri di prima cassa, ecc e in genere i registri e gli scritti contabili , obbligatori e non, tenuti dall'imprenditore, non soggetti ad alcuna forma di pubblicità).
Ma ciò non esclude che il TU possa acquisire presso pubblici registri tutta la documentazione relativa ai “fatti secondari” e comunque liberamente accessibile dai pubblici ufficio (come i bilanci depositati dalle società presso le Camere di Commercio). Proprio di questa documentazione si è avvalso il TU, dopo averla acquisita, del tutto legittimamente , presso uffici pubblici (camera di commercio), documentazione non riguardante i fatti principali da provare (tali sarebbero stati i bilanci degli anni 2021-2022-2023 che era onere dell'impugnante produrre perché onerato della dimostrazione del requisito dimensionale ) ma piuttosto riguardante fatti secondari , ovvero i bilanci di anni diversi da quelli, ma utili indirettamente, ai fini di riscontro e verifica dell'attendibilità della prova prodotta dalla società posta in liquidazione, verifica resa necessaria dalla presenza di ragioni di “sospetto” dei bilanci degli ultimi tre anni, non tempestivamente approvati né depositati, ma formati solo a procedimento in corso (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 4534 del 20/02/2025)
In ogni caso, anche a prescindere dall'acquisizione e raffronto del bilancio del 2020, le incongruità rilevate dal consulente ed illustrate in relazione , che ad una prima lettura degli atti avevano suggerito la ricerca di altri documenti, è dato che pregiudica le ragioni del reclamante, ove questi non sia stato in grado di escludere, con la documentazione prodotta ogni incertezza e non sia stato in grado di avvalorare con la documentazione prodotta, la certezza sull'esistenza del requisito dimensionale.
III
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche attraverso altro ordine di argomentazioni.
La tardività della costituzione della AT reclamata non le consentiva di versare in atti documenti nuovi, ma era perfettamente ammissibile. E rendeva ammissibili , del tutto legittime e valide
(processualmente) le difese, e le allegazioni specifiche e dettagliate, che sono state formulate nella memoria di costituzione e che sono state riassunte nei 6 punti della parte narrativa che precede.
Fra queste si ricordano, ad esempio, il rilevo che nel bilancio del 2017 lo stato patrimoniale riportava rimanenze iniziali per euro 379.687,00 e finali per 290.000,00; e che il “conto economico” alla voce
“variazione rimanenze d materie prime e consumo” riportava un decremento di 290.000,00 ; inoltre, nell'anno 2020, le rimanenze erano scomparse, non erano contabilizzate, ma nulla era dedotto nella nota integrativa , non erano state rinvenute fatture di vendita o di smaltimento delle stesse (oltre agli altri rilevi specifici sintetizzati )
Tali specifiche allegazioni , che indicavano una serie di irregolarità di bilancio che avevano avuto l'effetto di far apparire fittiziamente l'esistenza dei requisiti dimensionali (che sono state poi riscontrate dal TU) imponevano alla controparte di prendere posizione e semmai rivolgere contestazioni specifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art 115 cpc. Invece né all'udienza di comparizione in presenza – alla quale la difesa della si è limitata ad eccepire Parte_1
l'inammissibilità della costituzione – né successivamente, nelle note depositate in esito allo svolgimento dell'indagine peritale – la reclamante ha contestato puntualmente e dettagliatamente i rilievi della AT. Circostanza che deve far ritenere ammessi i fatti puntualmente e specificamente allegati e non contestati, che sono entrati nel processo a pieno titolo e costituiscono prova contro il reclamante , anche ove non fosse stato acquisito il bilancio del 2020
Non solo: nelle osservazioni alla bozza del TU il TP della reclamante, dr ai punti 3. Per_1
(3.1, 3.2., 3.3) ha affrontato la questione della “sparizione” delle rimanenze (per l'importo di
280.000 euro) nel bilancio dell'anno 2020, ammettendo di fatto l'assenza di documentazione e sostenendo che al 31.12.2020 sarebbe stato “completamente liberato il magazzino della società” ; e che comunque tale merce, che non sarebbe stata “né rinvenuta né inventariata” non avrebbe potuto essere contabilizzata.
Gli argomenti del TP non colgono nel segno: intanto dal tenore di questi emerge che il TU non ha affatto errato nel riscontrare la inspiegabile “sparizione” di un rilevante importo capace di modificare completamente la posizione della società ai fini della fallibilità (la soglia da non superare ai sensi dell'art 2 CCII per l'attivo di bilancio è di 300.000 euro).
Dall'altro le carenze documentali e gli inspiegabili ammanchi nel corso di un esercizio, che non risultano in alcun modo frutto di cessioni, di distruzioni, che non sono fatturati, non possono costituire
“giustificazioni” per esonerare la società dalla sottoposizione a liquidazioni, dovendo essere appunto provato da chi vuol giovarsi dell'esonero, di essere nelle condizioni di beneficiarne. La mancata indicazione in bilancio del 31.12.2020 di tale consistente massa attiva, invece che doversi riferire ad una regola di “prudenza” richiamata nel punto 3.3 dal TP , appare assai più rispondente all'ipotesi di occultamento segnalata dal TU nelle conclusioni.
In conclusione, il reclamo va integralmente respinto, e le spese del presente grado poste a carico del reclamante soccombente.
IV
Quanto al calcolo delle spese, la controversia deve ritenersi di valore indeterminabile (avendo ad oggetto sentenza dichiarativa di fallimento- o di liquidazione- cfr. Cass. civ. SU n. 16300/2007) e di media complessità, avendo anche richiesto un accertamento contabile complesso, spese che devono liquidarsi secondo i parametri medi del DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 .
Le somme che a tal titolo la parte reclamante dovrà corrispondere alla curatela costituita sono pari ad euro
12.156,00, ( di cui per fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.518,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.665,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00, Fase decisionale, valore medio:€ 4.287,00) oltre spese forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge .
Vanno definitivamente poste a carico del soccombente reclamante anche le spese della TU come liquidate con decreto già depositato e già comunicato alle parti ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002, di avere emesso una Pt_3 pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
V
Ai sensi dell'art 51 comma n. 15 del decreto Legislativo n 14 del 2019, “In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1- quater.”
La malafede del legale rappresentante che ha rilasciato la procura per la proposizione del reclamo
è emersa da una pluralità di circostanze: sono stati depositati documenti contabili incompleti ed inattendibili- e solo nella fase di reclamo- per avvalorare bilanci alterati, di cui il legale rappresentante aveva piena consapevolezza, e che avevano la finalità di nascondere la reale consistenza dell'impresa, e di sottrarla illegittimamente alla dichiarazione di liquidazione.
A fronte dei rilievi della AT, rivelatisi puntuali e precisi, la parte reclamante - pur nell'evidente consapevolezza della infondatezza dell'impugnazione – ha insistito nelle tesi, costringendo ad un accertamento contabile, che ha poi continuato a contestare con pretese palesemente inconsistenti.
Pertanto ai sensi dell'art l'art 51 decreto legislativo n 14 del 2019 , deve condannarsi il legale rappresentante del reclamante al pagamento in solido con la società in liquidazione delle spese di lite come liquidate, e al doppio del CU ex art 13 TU 115/2002 se effettivamente dovuto.
Alla luce, infine, dell'art. 51, comma 12 C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore della Parte_4
IN persona del curatore nominato, delle spese del presente procedimento che
[...] liquida in euro 12.156,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dela società in persona del legale Parte_1 rappresentante anche le spese per la TU liquidate con separato decreto, già comunicato;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002;
- dichiara la sussistenza della male fede del legale rappresentante della società Parte_1 che ha conferito la procura per il reclamo , per l'effetto, condanna lo stesso in solido con la società al pagamento delle spese dell'intero processo e della somma pari al doppio del contributo unificato;
- dispone, ai sensi dell' art. 51 comma 12 C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti a cura della Cancelleria e in via telematica;
e che venga pubblicata ed iscritta nel Registro delle
Imprese territorialmente competente
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, così deciso il giorno 11 luglio 2025
La Presidente rel.est. dott.ssa Patrizia Morabito