Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2025REG.PROV.COLL.
N. 01992/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2022, proposto dalla Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci - F.I.P.Ab. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Colapinto e dall’avv. prof. Filippo Colapinto, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Panama n. 74;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. prof. Gianluca Maria Esposito e dall’avv. Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia n. 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, dell’8 luglio 2021, n. 1153, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, presentata dal Gestore dei Servizi Energetici;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il Cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellata l’avv. Gianluca Maria Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci - F.I.P.AB. s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, resa anche nei suoi confronti a seguito della sua costituzione in giudizio quale cessionaria del ramo d’azienda della ricorrente, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso proposto dalla società Ecoacqua s.r.l. per ottenere l’annullamento della nota della Regione Puglia recante il diniego dell’autorizzazione unica, ai sensi del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa, di potenza pari a 20 MWe, nel Comune di Acquaviva delle Fonti, e, in parte qua , del punto 7 della D.G.R. Puglia 30 dicembre 2010, n. 3029.
Inoltre, per ottenere l’accertamento della violazione dell’obbligo della Regione medesima di provvedere sull’istanza di autorizzazione unica nei termini prescritti, del suo diritto al rilascio dell’autorizzazione unica e al ripristino della qualifica IAFR, già riconosciuta dal Gestore dei servizi energetici – G.S.E. s.p.a. e cessata a causa del lamentato inadempimento della Regione, e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno.
2. – Si è costituito in giudizio il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. s.p.a., che con successiva memoria, rimarcando la propria estraneità alla controversia, ha concluso comunque per la reiezione del gravame.
3. – L’appellante ha prodotto una memoria di repliche e alla pubblica udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – In punto di fatto, dagli atti del giudizio risulta che:
- il 28 marzo 2007 la società dante causa dell’odierna appellante presentava domanda di autorizzazione unica, ai sensi del D.lgs. n. 387/2003 e della deliberazione della Giunta regionale Puglia del 23 gennaio 2007, n. 35, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alimentato da biomasse, nell’agro del Comune di Acquaviva delle Fonti, di potenza complessiva pari a 20 MWe;
- il 16 maggio 2008 otteneva dal Gestore dei servizi energetici (d’ora innanzi: “il G.S.E”) il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR), ai sensi dell’art. 4, co. 3 del D.M. 24 ottobre 2005, con l’onere espresso di comunicare al G.S.E., entro 18 mesi, « pena la decadenza della qualifica, l’inizio dei lavori sull’impianto in oggetto corredato di copia della relativa documentazione verso le pubbliche autorità »;
- il 6 giugno 2008 comunicava a TERNA s.p.a., soggetto gestore della rete elettrica, di accettare la soluzione tecnica minima generale di connessione (STMG) predisposta da TERNA a seguito della sua richiesta di assegnazione di un punto di connessione dell’impianto alla rete elettrica e datata 14 marzo 2008;
- il 6 dicembre 2012 il G.S.E., richiamando la nota del 16 maggio 2008, le comunicava che « non essendo pervenuta entro i termini suddetti alcuna vs comunicazione in merito all’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto in oggetto, la qualifica [IAFR] è cessata di validità ”, ferma la possibilità di “ presentare una nuova domanda di qualifica, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008, corredata della documentazione ivi prevista ”;
- il 4 settembre 2013 la Regione Puglia invitava formalmente la società istante ad adeguare il progetto alle prescrizioni della D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010, anche in quanto priva della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lett. m), e a integrare l’istanza, a pena di improcedibilità, « con la documentazione prevista al punto 2, entro il 1° aprile 2011, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessità tecniche »;
- il 5 marzo 2013 la Regione le comunicava il preavviso di rigetto;
- il 14 aprile 2015 la Regione le comunicava il diniego di rilascio dell’autorizzazione unica, non essendo stato prodotto alcun dato utile a superare le criticità in precedenza evidenziate e, in particolare, perché « ad oggi, l’istanza non risulta caricata sul portale istituzionale telematico (…) , priva del progetto delle opere benestariato dall’ente gestore e priva di attestazione di compatibilità ambientale ».
5. – Con la sentenza appellata il T.a.r. ha respinto in primo grado il ricorso promosso dalla società istante contro il diniego dell’autorizzazione unica e, in parte qua , la D.G.R. Puglia n. 3029/2010, con il quale aveva chiesto anche l’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere nei termini sull’istanza di autorizzazione, l’accertamento del diritto al rilascio della stessa e al ripristino della qualifica IAFR, nonché la condanna della Regione al pagamento di un importo, a titolo di risarcimento del danno ovvero di indennizzo, da quantificarsi in corso di causa.
6. – In sintesi, secondo il T.a.r. la sola accettazione, da parte della società richiedente, della soluzione tecnica minima generale (STMG) proposta dal gestore della rete elettrica non sarebbe stata sufficiente per la sussistenza delle condizioni di attivazione dell’impianto programmato, occorrendo un’ulteriore attività in vista della predisposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), cioè del documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti.
Ha osservato il primo giudice che « difettando tale attività, non si sarebbero potute predefinire le condizioni per una “effettiva” connessione del programmato impianto alla rete elettrica » e che, quindi, di riflesso, la Regione «non avrebbe potuto ponderare il rilascio dell’autorizzazione unica ».
Per il T.a.r. l’inerzia (« l’immobilismo ») sarebbe stata da ascrivere alla ricorrente stessa, che si sarebbe dovuta attivare per un « surplus progettuale » consistente nella verifica di fattibilità del collegamento, ma non lo avrebbe fatto (« la ricorrente nulla ha precisato in merito alla sua effettiva e necessaria solerzia per dare sostanza alla realizzazione dell’impianto, non potendo – con riguardo alle opere di connessione – ritenersi bastevole la semplice proposizione della domanda di autorizzazione unica del 28.03.2007, integrante unicamente un prodromo procedurale ») malgrado la « indubbia sollecitazione operativa » provenuta dal provvedimento di riconoscimento della qualificazione di IAFR adottato dal G.S.E. il 16 maggio 2008, nel quale, come si è visto, il G.S.E. aveva chiesto di comunicare « entro 18 mesi dalla data della presente, pena la decadenza della qualifica, l’inizio dei lavori sull’impianto in oggetto corredato di copia della relativa documentazione verso le pubbliche autorità ».
Da qui la conclusione per cui, « [i]n sostanza, la ricorrente, presumibilmente, prendendo atto di insormontabili difficoltà legate alle opere di connessione, tali da pregiudicare la concreta fattibilità del progetto, ha lasciato languire il procedimento, insorgendo – con propositi risarcitori – soltanto in esito alla definitiva presa d’atto (finanche oltre l’ultimo invito utile) della Regione circa l’impossibilità di autorizzare l’impianto di Acquaviva delle Fonti ».
L’applicabilità al progetto de quo delle prescrizioni contenute nella successiva delibera di Giunta regionale n. 3029/2010 è desunta, nella sentenza, dall’esame delle relative norme transitorie, contenute nel punto 7.1, per cui la regola generale era quella dell’applicabilità delle nuove disposizioni a tutti i procedimenti di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili pendenti, salve le ipotesi in deroga descritte al punto 7.2 (progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lettera m); progetti per i quali erano intervenuti i pareri ambientali prescritti); tra queste non sarebbe rientrato, però, il progetto della ricorrente, anzitutto perché, non risultando mai prodotto alcun elaborato progettuale inerente le complesse opere di connessione indicate dal gestore di rete nella sua proposta, l’impianto non sarebbe stato autorizzabile, in quanto non ne era stata dimostrata la fattibilità (e, quindi, l’istanza non sarebbe stata procedibile, né sottoponibile alla conferenza di servizi); in secondo luogo perché la necessità della verifica di V.I.A. sarebbe scaturita dalla soglia di potenza termica, pari a 50 MW, prevista sia dalla normativa regionale, sia da quella statale, dato che non vi sarebbe stato alcun dubbio che, alla luce della potenza elettrica che la ricorrente intendeva ottenere dall’impianto proposto, la potenza termica sarebbe stata abbondantemente superiore a quella soglia.
Per tali ragioni, secondo il primo giudice, nessuna responsabilità poteva essere attribuita all’Amministrazione regionale per il ritardo nella conclusione del procedimento e per il diniego al rilascio del titolo autorizzativo, discendente direttamente dal mancato adeguamento, da parte della ricorrente, alle prescrizioni introdotte dalla delibera n. 3029/2010.
Infine, il rigetto della richiesta di indennizzo è tato motivato dal T.a.r. sia con l’assenza di un colpevole ritardo nella conclusione del procedimento, sia con l’omessa sollecitazione dell’intervento dell’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, co. 9 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che, ai sensi dell’art. 28, co. 2, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con legge 9 agosto 2013, n. 98, costituisce condizione per la presentazione della domanda d’indennizzo da ritardo.
7. – L’appello è affidato a tre motivi di censura.
8. – Con il primo motivo di censura l’appellante critica la sentenza di primo grado perché, ritenendo necessario, ai fini della sussistenza delle condizioni di attivazione dell’impianto, anche la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD) e, quindi, un “ surplus progettuale ”, il T.a.r. avrebbe posto a base della decisione una questione rilevata d’ufficio senza indicarla in udienza o assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie, in violazione dell’art.73, co. 3, c.p.a.
9. – Con il secondo motivo sostiene che nel giudizio di primo grado la Regione avrebbe proceduto a un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato con l’eccepire, nei suoi scritti difensivi, che sia il ritardo nella definizione del procedimento, sia il diniego di rilascio dell’autorizzazione unica sarebbero da ascrivere alla responsabilità esclusiva della ricorrente per non avere mai depositato il progetto delle opere di connessione dell’impianto, il che avrebbe reso impossibile l’istruttoria dell’istanza e, quindi, la convocazione della conferenza dei servizi e determinato l’assoggettabilità dell’istanza alle disposizioni della sopravvenuta D.G.R. n. 3029/2010.
10. – Con il terzo motivo contraddice la decisione impugnata assumendo che il ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione, definito quasi otto anni dopo la presentazione dell’istanza, sarebbe da imputarsi a fatti e responsabilità esclusivi della Regione, perché, ratione temporis , l’impianto in questione, per le sue caratteristiche tecniche e la sua ubicazione, non avrebbe avuto necessità di essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ovvero di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale della Puglia del 12 aprile 2001 n. 11 – talché la trasmissione della relativa documentazione sarebbe stata effettuata per mero scrupolo - e il relativo progetto sarebbe stato già completo della soluzione di connessione; il T.a.r. avrebbe commesso l’errore di ritenere che il ricorso di primo grado fosse stato proposto sulla base della semplice domanda di connessione alla rete, nonostante tra i documenti agli atti di causa vi fosse la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione e l’allacciamento alla rete di trasmissione nazionale, il cui preventivo di costo era stato espressamente accettato dalla ricorrente, a cui non potrebbe essere addebitata la mancata elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da effettuarsi solo dopo l’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto; in ogni caso, la Regione avrebbe avuto l’obbligo d’indire la conferenza di servizi sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, i cui termini avrebbe dolosamente o colposamente violato; infine, poiché la stessa cessazione della qualifica IAFR, da cui, in primo luogo, sarebbe dipeso il danno lamentato, sarebbe dipesa dalla mancata autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, che avrebbe frustrato una seria e qualificata probabilità di completare e porre in esercizio l’impianto entro i termini stabiliti, non vi sarebbe stata ragione per muovere rimostranze nei confronti del G.S.E.
11. – Tanto sostenuto in merito all’esistenza della situazione giuridica della quale ha chiesto tutela, l’appellante ha esposto i criteri di quantificazione del quantum debeatur inerente alla pretesa di risarcimento del danno derivante dal doloso o colposo comportamento della Regione ex art. 2 bis della legge n. 241/1990, nonché del danno riferito anche al mancato esercizio dell’attività, ribadendo di aver chiesto il risarcimento per lucro cessante, anche per perdita di chances e danno curriculare, in relazione al pregiudizio subito per il mancato esercizio dell’attività che sarebbe stata ad essa preclusa da fatti e responsabilità esclusivamente imputabili alla Regione, la cui condotta negligente avrebbe comportato lo spirare dei termini perentori stabiliti dall’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e si sarebbe risolta in illegittimo diniego dell’autorizzazione unica.
12. – L’appellante, infine, nell’atto di appello ha dichiarato di riproporre espressamente tutte le domande ed eccezioni implicitamente ritenute assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, all’uopo facendo riferimento a tutti gli atti e documenti di cui al proprio fascicolo del giudizio di primo grado.
13. – Le suesposte censure, singolarmente e nel loro complesso, sono infondate.
14. – Le considerazioni svolte nella sentenza appellata non sono questioni rilevate d’ufficio in violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa, né i rilievi svolti nelle difese di primo grado della Regione sul fatto che il ritardo nella conclusione del procedimento sarebbe stato determinato esclusivamente dal mancato deposito del progetto delle opere di connessione dell’impianto alla rete rappresentano un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.
Tali osservazioni non costituiscono allegazione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi, bensì semplici difese sull’insussistenza degli elementi costitutivi della supposta responsabilità dell’Amministrazione regionale, per come rappresentati dalla ricorrente, sui quali, per l’appunto, si è concentrata la disamina del T.a.r. con l’esito di escludere la completezza delle condizioni di attivazione dell’impianto e, quindi, l’illegittimità del diniego e la responsabilità (risarcitoria o indennitaria) dell’amministrazione.
15. – Venendo alle altre questioni, la D.G.R. Puglia n. 35/2007, all’art. 2.3.1, co. 2, dell’Allegato A, richiedeva che la domanda di autorizzazione unica venisse corredata del progetto definitivo dell’impianto « comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell’impianto alla rete elettrica » (lett. a) e contenesse, altresì, « la documentazione rilasciata da TERNA S.p.A. o dalla Società distributrice interessata attestante l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento » (lett. f; enfasi aggiunta).
E’ stato già chiarito in giurisprudenza che tale previsione era ricognitiva di un onere immanente nel sistema, poiché, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, costituiscono oggetto di autorizzazione unica non solo la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ma pure le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, senza le quali questi ultimi difetterebbero delle coordinate essenziali di praticabilità, sicché la definizione (del punto di connessione e) della soluzione di allaccio alla rete elettrica rappresenta una componente sostanziale della soluzione progettuale dell’impianto da autorizzare (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2021, n. 7681).
16. – Nel caso di specie, anche ammettendo che la STMG attestasse la definitiva assegnazione del punto di connessione, è evidente, alla luce del contenuto delle interlocuzioni tra la società e Terna, che le modalità di collegamento fossero ancora tutte da definire, poiché destinate al progetto esecutivo.
17. – D’altronde, in termini generali è chiara la necessità di distinguere tra la prima delibazione della domanda di connessione, espressa dal soggetto gestore della rete elettrica nel preventivo sottoposto all’accettazione del richiedente, e la successiva traduzione di quest’ultimo nel progetto dell’impianto produttore e delle opere di connessione dello stesso alla rete (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2016, n. 3536: “ Il preventivo contiene … l’esito della verifica tecnica sull’impatto della potenza in immissione richiesta sulla RTN, la STMG (sui tempi e costi di realizzazione degli impianti di rete e degli eventuali interventi sulla RTN esistente ai fini della connessione) e l’elenco degli adempimenti necessari per l’autorizzazione dell’impianto di rete. Una volta che tal preventivo sia accettato dal richiedente, questi può pure elaborare direttamente il progetto per gli impianti di rete da realizzare, che va poi sottoposto a Terna s.p.a. per il benestare tecnico ”).
18. – Ebbene non vi è prova che la società istante, in ossequio a quanto previsto dall’Allegato A alla D.G.R. n. 35/2007, avesse fornito «tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell’impianto alla rete elettrica» ovvero «la documentazione rilasciata da TERNA S.p.A. (…) attestante l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto da realizzare alla rete elettrica e [ altresì ] le relative modalità di collegamento», nonostante ne fosse stata espressamente richiesta, a pena di improcedibilità della domanda, con la richiesta di integrazione documentale del 31 ottobre 2007, agli atti del giudizio (secondo documento dell’allegato alla perizia di stima dei danni, depositata dall’appellante), la quale non risulta sia mai stata integralmente soddisfatta, né poteva essere reiterata, poiché l’art. 2.3.2, co. 3, dell’Allegato A alla D.G.R. 35/2007 stabiliva che « il Responsabile unico … può richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali » e che la mancata produzione nel termine assegnato avrebbe comportato l’improcedibilità della domanda.
19. – Si trattava di un onere, di cui non potrebbe ipotizzarsi aggravasse il procedimento ingiustificatamente, poiché quanto richiesto atteneva direttamente alla completezza e alla fattibilità del progetto che ne erano condizioni di autorizzabilità, il quale risulta successivamente esplicitato anche dal D.M. 10 settembre 2010, recante le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’art. 12, co. 10, D.lgs. n. 387/2003, nella cui attesa la D.G.R. n. 35/2007 aveva dettato disposizioni e indirizzi regionali.
Quest’ultimo aveva analogamente previsto che l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione fosse corredata dal « progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete » (art. 13.1, lett. a) e che « [l]a documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1, è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità » (art. 14.2).
20. – Resta così escluso che la D.G.R. n. 35/2007 e, in sua applicazione, il provvedimento impugnato in primo grado abbiano introdotto e preteso requisiti nuovi e ulteriori rispetto al quadro legislativo dell’epoca, né, ai fini in esame, rileva che l’incompletezza del progetto e della relativa domanda possa essere dipesa da soggetti terzi o dalla mancata convocazione della conferenza dei servizi, la quale doveva far seguito alla presentazione della domanda, ma non costituire luogo per la sua integrazione.
21. – In definitiva, nel caso di specie, nel quale l’istanza difettava della necessaria progettazione delle opere elettriche di connessione validata dalla società distributrice o dal soggetto gestore della rete, l’incompletezza del progetto e, quindi, della relativa istanza di autorizzazione unica costituiva un ostacolo insormontabile al rilascio del provvedimento autorizzativo, non lasciando alcun margine di discrezionalità all’amministrazione e rendendo, perciò, vincolato e necessitato l’esito negativo del procedimento.
22. – Per quanto concerne il richiamo a motivi di doglianza che non sarebbero stati scrutinati dal T.a.r., nel giudizio di appello non è ammissibile la riproposizione dei motivi di impugnazione non esaminati attraverso un mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado privo della precisazione del loro contenuto ( ex multis Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2238; sez. IV, 2 novembre 2020, n. 6704; sez. II, 25 maggio 2020, n. 3313), come è, viceversa, accaduto con il ricorso in epigrafe.
Difatti l’art. 101, co. 2, c.p.a., utilizzando il termine “espressamente”, ha evidentemente inteso pretendere che la parte specifichi l’ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni e le controparti di contraddire sulle stesse, mentre il mero richiamo non consente al giudice di recuperare i vizi denunciati in primo grado senza che sia necessario compulsare il fascicolo di prime cure ( amplius , Cons. Stato, sez. IV n. 2238/22 cit., dove ulteriori richiami).
Tale principio vale, oltre che per le domande, anche per le eccezioni, per le quali è parimenti necessario che siano riprodotte, col relativo contenuto argomentativo, negli atti del giudizio d’appello, non essendo dunque consentita una riproposizione per relationem dell’eccezione che, non rendendola autosufficiente, impone per integrarne il contenuto una ricerca degli atti di primo grado (Cons. Stato, sez. II, 12 dicembre 2022, n. 10841; sez. V, 4 giugno 2020, n. 3515).
23. – Per queste ragioni è corretta l’avvenuta reiezione, ad opera della sentenza appellata, sia della domanda di annullamento degli atti impugnati, sia della domanda risarcitoria.
A tale ultimo riguardo è decisivo e sufficiente il fatto che, alla luce di quanto finora detto, quanto meno difetta il necessario nesso di causalità tra la condotta dell’amministrazione e il danno, poiché non è dimostrata la spettanza del bene della vita.
Infatti, anche il risarcimento del danno ingiusto da ritardo nella conclusione del procedimento, previsto dal comma 1 dell’art. 2 bis della l. 241/1990, richiede la prova del danno, del comportamento colposo o doloso dell’amministrazione e del nesso di causalità, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza (cfr., ex ceteris , Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6353: « il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest’ultimo deve fornire la prova sia sull’an che sul quantum, deve essere sempre riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all’adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell’Amministrazione (cfr. Cons Stato, Sez. V, 2 aprile 2020, n. 2210) e non solo alla durata in sé del procedimento »; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2960).
Tale principio è stato di recente ribadito anche con riferimento a un caso di mancata conclusione, nel termine previsto, di un procedimento di autorizzazione (alle emissioni in atmosfera) di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento al danno per asserita impossibilità di realizzazione dell’impianto perché impedita da un regolamento regionale sopraggiunto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2024, n. 3375, che, in termini analoghi a quanto rilevato nella presente decisione, valorizza anche « le riscontrate carenze progettuali risal[enti] alla domanda presentata dalla società (carente di elementi essenziali per il suo esame) per cui, anche se il parere fosse stato reso nei termini (…) , non si sarebbe potuto comunque realizzare l’esito positivo agognato dalla appellante, trattandosi di carenze originarie e imputabili alla stessa società istante »).
Infine, poiché la domanda dell’appellante è riferita anche al pagamento all’indennizzo da ritardo, va ribadito che la relativa pretesa è priva di fondamento.
Difatti, al fine di ottenere l’indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento, che è previsto dal comma 2 dell’art. 2 bis della l. n. 241/1990, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della stessa legge nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ovvero, nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, a presentare istanza all’amministrazione procedente perché questa la trasmetta tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo (cfr. art. 28, co. 2, d.l. n. 69/2013, conv. con l. n. 98/2013).
Tale onere, nel caso in esame, non risulta, tuttavia, assolto.
24. – In conclusione, l’appello dev’essere respinto.
25. – La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del giudizio d’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO