TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione fallimenti e procedure concorsuali
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Margherita Pastorino – Presidente
Dott.ssa Alice Ambrosio – Giudice
Dott. Michele Delli Paoli – Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ART. 99 L. FALL. nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 2113/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPORA STEFANO;
Parte_1
-PARTE ATTRICE-
contro
:
; Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: Opposizione allo stato passivo (art. 98 l. fall.)
PREMESSO
L'avv. proponeva domanda di insinuazione allo stato passivo Parte_1 del fallimento per € 19.620,20 (già Controparte_1 comprensiva di accessori di legge e al lordo della ritenuta d'acconto) oltre interessi legali dalla data di invio di ogni singola parcella sino al giorno della realizzazione dei beni mobili acquisiti all'attivo fallimentare, con il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., allegando di aver svolto diverse prestazioni professionali (sia di natura giudiziale che di natura stragiudiziale dettagliatamente indicate in atti) nell'interesse della Contro
pagina 1 di 6 lo stesso produceva sia i preventivi di parcella relativi ad ogni singola CP_1 pratica sia i relativi documenti giustificativi dell'attività svolta;
-osservato che all'esito della discussione dell'udienza di verifica dello stato passivo tenutasi il 16.06.2021, il GD ha rigettato la domanda di insinuazione adottando la seguente motivazione: “Il Giudice Delegato, esaminata la documentazione fornita anche in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, esaminate altresì le considerazioni in merito svolte dal Curatore, ritenendo che alla luce del tenore dello statuto prodotto il rapporto debba essere correttamente ricondotto all'associazione professionale e non già al ricorrente, dispone: - l'esclusione per euro 19.640,20, per carenza di legittimazione attiva”.
Con ricorso depositato in data 16.07.2021 innanzi il Tribunale di Alessandria, l'Avv. M. GRATTAROLA ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto, allegando: -che quando i liberi professionisti che si associano (per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività) non trasferiscono, per ciò solo, all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma invece conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale;
-che lo Statuto dell Parte_2
(ritualmente prodotto in atti) non attribuisce affatto
[...] all'associazione la titolarità dei rapporti con i clienti;
-che la curatela non avesse mai contestato, ex art. 115 c.p.c., né il corretto adempimento dei mandati professionali, nè il conferimento degli stessi all'avv. M. GRATTAROLA personalmente (e non all'associazione professionale); -che il quantum del credito richiesto rispecchiasse – per le prestazioni giudiziali - le liquidazioni contenute nei provvedimenti giudiziali di condanna delle controparti e – per le pratiche stragiudiziali - dovesse farsi applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014.
Si costituiva in giudizio il , con comparsa del 6.10.2021, osservando che: - l'atto CP_1 costitutivo e lo statuto dell' Parte_2 dimostrassero, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che la legittimazione attiva competesse alla prima e non al singolo professionista;
- l'importo dei compensi richiesti dovrebbe essere ricalcolato sulla base dei minimi tariffari previsti dal DM 55/2014.
Il Tribunale di Alessandria, con decreto reso in data 22.11.2021, ha respinto l'opposizione, escludendo la legittimazione attiva dell'Avv. M. GRATTAROLA, e condannando quest'ultimo al rimborso delle spese di lite in favore del . CP_1
L'avv. M. GRATTAROLA spiegava ricorso per Cassazione deducendo quattro motivi:
-col primo motivo (che denunciava la violazione degli artt. 2222, 2229 e 2232 c.c. in relazione all'art. 360 n. 1 e 3 c.p.c.), il ricorrente imputava al tribunale: i) di non aver pagina 2 di 6
considerato che
la regola generale è quella della stipula del contratto d'opera in capo al singolo professionista, sicché l'acquisizione dei contratti da parte dell'associazione professionale cui questi appartiene costituisce eccezione che deve emergere inequivocamente dallo statuto associativo;
ii) di aver ritenuto che nella specie operasse l'eccezione anziché la regola, in tal modo erroneamente interpretando le – in realtà chiarissime – clausole 3 e 7 di tale contratto, dalle quali emerge che i rapporti diretti con i clienti relativi a ciascun incarico fanno capo a ciascun associato, il quale ha poi il dovere di conferire all'associazione le somme percepite a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività professionale;
-col secondo motivo l'avv. M. GRATTAROLA denunciava la violazione dell'art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c., per aver il tribunale interpretato in maniera illogica la previsione statutaria secondo cui “i rapporti diretti con i clienti relativi allo svolgimento di ogni incarico fanno capo a ciascuno degli associati”;
-col terzo motivo il ricorrente deduceva che il tribunale aveva male interpretato l'art. 7 dello statuto, che impone a ciascuno degli associati di conferire all'associazione i proventi della propria attività professionale;
-con il quarto motivo, che prospetta violazione dell'art. 1188 c.c., il ricorrente deduceva che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, l'invio della parcella pro-forma da parte dell'associazione di cui il professionista fa parte costituisce prova tacita della designazione del terzo, cui il cliente dovrebbe effettuare il pagamento.
La suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 18371/2024 del 5.7.2024 accoglieva integralmente il ricorso (con rinvio al Tribunale di Alessandria in diversa composizione) che, in particolare, affermava che il Collegio non avesse correttamente interpretato le previsioni dello Statuto dell'associazione professionale, dalle quali emergerebbe invece la legittimazione ad agire (e, nel caso di specie, ad insinuarsi al passivo) del singolo professionista;
inoltre la S.C. dava atto di come il Collegio avrebbe dapprima dovuto utilizzare i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e, solo in caso di persistente ambiguità del testo, dar corso al canone interpretativo – sussidiario – costituito dal comportamento complessivo dei contrenti, successivo alla stipulazione.
In particolare, a questo riguardo la S.C. così statuiva: “L'emissione di fattura in favore dello studio, così come la redazione delle note proforma emesse su carta intestata all'associazione professionale, non autorizzano certo a ritenere che l'incarico sia stato conferito all'associazione anziché al singolo associato, e neppure che il credito di quest'ultimo sia stato ceduto all'associazione, con conseguente legittimazione esclusiva della stessa a farlo valere in giudizio”.
L'avv. M. GRATTAROLA proponeva ritualmente ricorso in riassunzione del procedimento di opposizione allo stato passivo, formulando le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 6 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, a modifica del decreto impugnato, ammettere l'Avv. Grattarola allo stato passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per la somma di €uro 19.620,20 o per quell'altra somma meglio ritenuta, a titolo di spese e competenze professionali rese in favore della fallita, mandando il Curatore per la modifica dello stato passivo. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge, del primo grado di giudizio, del giudizio di legittimità, e del presente giudizio di rinvio, le cui somme andranno ammesse in via di prededuzione”.
Il fallimento, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e pertanto in questa sede ne viene dichiarata la contumacia.
******
L'opposizione spiegata avverso lo stato passivo del 16.6.2021 si è rivelata fondata per quanto di ragione, alla luce della corretta esegesi delle clausole dello Statuto dell , così Parte_2 come interpretate dalla Suprema Corte di Cassazione.
Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di legittimazione attiva delle associazioni professionali è univoca nel condividere il principio che valorizza lo specifico contenuto dei particolari accordi tra gli associati (cfr. ex multis Cass. 15694/2011; Cass. Ord. 3/5/2024, n. 11940 le quali richiamano l'art. 36 c.c. in base al quale l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati essenzialmente dagli accordi degli associati).
Per dirimere la questione della legittimazione attiva dell'avv. M. GRATTAROLA, dirimente risulta la corretta esegesi delle clausole statutarie, così come imposta al Giudice del rinvio dalla Suprema Corte;
segnatamente:
-l'art. 2 recita: “l'attività professionale sarà esplicata attraverso la prestazione personale degli associati nell'ambito delle rispettive competenze nel rispetto della vigente legislazione ed in modo coordinato allo scopo di fornire al cliente migliori prestazioni professionali… faranno carico a ciascuno i rapporti diretti con i clienti relativamente allo svolgimento di ogni incarico nonché la firma e la conseguente assunzione delle responsabilità che ne derivano per le prestazioni professionali”;
-l'art. 7 prevede che: “ogni associato ha il dovere di conferire all'associazione la propria attività professionale di cui all'art. 2 e di versare nelle casse dell'associazione ogni somma percepita a qualsiasi titolo nell'ambito della propria attività professionale secondo quanto disciplinato al punto 5”.
Dall'interpretazione complessiva delle suddette clausole statutarie emerge come lo Statuto de quo non conferisca alcuna legittimazione all'associazione con riguardo alla stipula dei contratti di prestazione d'opera professionale con i clienti, i quali contrattano solo con pagina 4 di 6 l'associato; dette clausole chiariscono come i rapporti diretti con i clienti possano far capo solo al singolo associato, esplicitando come il contratto d'opera professionale faccia sempre capo al singolo professionista.
Non pare che tali conclusioni possano essere smentite dalla circostanza secondo cui le note pro-forma e le fatture sono state emesse su carta intestata dell'associazione professionale, né dal fatto che le stesse contengano gli estremi del conto corrente intestato all'associazione professionale;
trattasi, infatti, di condotte poste in essere successivamente alla stipulazione del contratto, le quali costituiscono canone ermeneutico, ex art. 1362 c.c., meramente sussidiario per l'interprete, il quale potrà ricorrervi solo nel caso in cui gli altri (e poziori) criteri ermeneutici si rivelino insufficienti (a causa della persistente oscurità del regolamento contrattuale).
Ben diverso è il caso di specie, dove l'interpretazione complessiva delle suddette clausole statutarie consente, di per sé, di ritenere provata la legittimazione attiva del singolo professionista associato alla richiesta di pagamento dei (propri) compensi, maturati nell'esercizio della (propria) attività professionale, ancorché svolta in forma associata.
L'interpretazione delle suddette clausole dello Statuto depone chiaramente nel senso tanto che il rapporto con il cliente appartenga al singolo professionista associato, quanto nell'escludere la possibilità per l'associazione di stipulare direttamente contratti di opera professionale con i clienti.
Né ad una diversa interpretazione conduce l'applicazione dell'art. 1188 c.c. alla circostanza costituita dall'invio al cliente della parcella intestata allo studio associato, in quanto – coerentemente con le suddette previsioni statutarie – sono solo le somme percepite ad essere – successivamente - conferite dal singolo associato all'associazione e non i relativi crediti.
Infine, si osserva come il fallimento non abbia contestato il diligente svolgimento dell'attività professionale svolta dall'avv. GRATTAROLA in favore della società in bonis, né emergono motivi per discostarsi dalla liquidazione delle prestazioni professionali richiesta dall'opponente, le quali appaiono congrue all'attività svolta e rispetto alle quali il fallimento non ha mosso contestazioni specifiche.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, con applicazione del disposto di cui agli artt. 54, 55 L. fall. per quanto riguarda gli interessi.
-Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del fallimento e vengono liquidate, quanto al giudizio di opposizione allo stato passivo, ai sensi del DM 55/2014-147/2022, accertamento del passivo, scaglione di valore sino ad € 26.000,00, attestandosi sui valori intermedi tra i valori medi ed i massimi per tutte le fasi svolte – eccetto quella istruttoria pagina 5 di 6 in quanto non svolta – per € 3.200,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge a titolo di onorari ed € 237,00 per esborsi.
Quanto al giudizio di legittimità, scaglione di valore fino ad € 26.000,00, attestandosi sui valori medi per tutte le fasi per € 3.082,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge a titolo di onorari ed € 701,00 per esborsi.
Quanto al presente giudizio di rinvio, vengono liquidate ai sensi del DM 147/2022, accertamento del passivo, scaglione di valore sino ad € 26.000,00, attestandosi sui valori medi per tutte le fasi svolte – eccetto quella istruttoria in quanto non svolta – per € 2.699,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge a titolo di onorari ed € 355,50 per esborsi.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, a modifica dello stato passivo di Controparte_1 del 16.6.2021, al cron. 00018, ammette in
[...] Parte_1 via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per la somma di € 19.620,20 oltre interessi legali maturati dalla data della domanda di insinuazione al passivo sino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente;
CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1
, di € 8.981,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA Parte_1 come per legge a titolo di onorari ed € 1.293,50 per esborsi dei tre gradi di giudizio.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Michele Delli Paoli
La Presidente
Dr.ssa Margherita Pastorino
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione fallimenti e procedure concorsuali
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Margherita Pastorino – Presidente
Dott.ssa Alice Ambrosio – Giudice
Dott. Michele Delli Paoli – Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ART. 99 L. FALL. nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 2113/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPORA STEFANO;
Parte_1
-PARTE ATTRICE-
contro
:
; Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: Opposizione allo stato passivo (art. 98 l. fall.)
PREMESSO
L'avv. proponeva domanda di insinuazione allo stato passivo Parte_1 del fallimento per € 19.620,20 (già Controparte_1 comprensiva di accessori di legge e al lordo della ritenuta d'acconto) oltre interessi legali dalla data di invio di ogni singola parcella sino al giorno della realizzazione dei beni mobili acquisiti all'attivo fallimentare, con il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., allegando di aver svolto diverse prestazioni professionali (sia di natura giudiziale che di natura stragiudiziale dettagliatamente indicate in atti) nell'interesse della Contro
pagina 1 di 6 lo stesso produceva sia i preventivi di parcella relativi ad ogni singola CP_1 pratica sia i relativi documenti giustificativi dell'attività svolta;
-osservato che all'esito della discussione dell'udienza di verifica dello stato passivo tenutasi il 16.06.2021, il GD ha rigettato la domanda di insinuazione adottando la seguente motivazione: “Il Giudice Delegato, esaminata la documentazione fornita anche in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, esaminate altresì le considerazioni in merito svolte dal Curatore, ritenendo che alla luce del tenore dello statuto prodotto il rapporto debba essere correttamente ricondotto all'associazione professionale e non già al ricorrente, dispone: - l'esclusione per euro 19.640,20, per carenza di legittimazione attiva”.
Con ricorso depositato in data 16.07.2021 innanzi il Tribunale di Alessandria, l'Avv. M. GRATTAROLA ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto, allegando: -che quando i liberi professionisti che si associano (per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività) non trasferiscono, per ciò solo, all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma invece conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale;
-che lo Statuto dell Parte_2
(ritualmente prodotto in atti) non attribuisce affatto
[...] all'associazione la titolarità dei rapporti con i clienti;
-che la curatela non avesse mai contestato, ex art. 115 c.p.c., né il corretto adempimento dei mandati professionali, nè il conferimento degli stessi all'avv. M. GRATTAROLA personalmente (e non all'associazione professionale); -che il quantum del credito richiesto rispecchiasse – per le prestazioni giudiziali - le liquidazioni contenute nei provvedimenti giudiziali di condanna delle controparti e – per le pratiche stragiudiziali - dovesse farsi applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014.
Si costituiva in giudizio il , con comparsa del 6.10.2021, osservando che: - l'atto CP_1 costitutivo e lo statuto dell' Parte_2 dimostrassero, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che la legittimazione attiva competesse alla prima e non al singolo professionista;
- l'importo dei compensi richiesti dovrebbe essere ricalcolato sulla base dei minimi tariffari previsti dal DM 55/2014.
Il Tribunale di Alessandria, con decreto reso in data 22.11.2021, ha respinto l'opposizione, escludendo la legittimazione attiva dell'Avv. M. GRATTAROLA, e condannando quest'ultimo al rimborso delle spese di lite in favore del . CP_1
L'avv. M. GRATTAROLA spiegava ricorso per Cassazione deducendo quattro motivi:
-col primo motivo (che denunciava la violazione degli artt. 2222, 2229 e 2232 c.c. in relazione all'art. 360 n. 1 e 3 c.p.c.), il ricorrente imputava al tribunale: i) di non aver pagina 2 di 6
considerato che
la regola generale è quella della stipula del contratto d'opera in capo al singolo professionista, sicché l'acquisizione dei contratti da parte dell'associazione professionale cui questi appartiene costituisce eccezione che deve emergere inequivocamente dallo statuto associativo;
ii) di aver ritenuto che nella specie operasse l'eccezione anziché la regola, in tal modo erroneamente interpretando le – in realtà chiarissime – clausole 3 e 7 di tale contratto, dalle quali emerge che i rapporti diretti con i clienti relativi a ciascun incarico fanno capo a ciascun associato, il quale ha poi il dovere di conferire all'associazione le somme percepite a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività professionale;
-col secondo motivo l'avv. M. GRATTAROLA denunciava la violazione dell'art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c., per aver il tribunale interpretato in maniera illogica la previsione statutaria secondo cui “i rapporti diretti con i clienti relativi allo svolgimento di ogni incarico fanno capo a ciascuno degli associati”;
-col terzo motivo il ricorrente deduceva che il tribunale aveva male interpretato l'art. 7 dello statuto, che impone a ciascuno degli associati di conferire all'associazione i proventi della propria attività professionale;
-con il quarto motivo, che prospetta violazione dell'art. 1188 c.c., il ricorrente deduceva che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, l'invio della parcella pro-forma da parte dell'associazione di cui il professionista fa parte costituisce prova tacita della designazione del terzo, cui il cliente dovrebbe effettuare il pagamento.
La suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 18371/2024 del 5.7.2024 accoglieva integralmente il ricorso (con rinvio al Tribunale di Alessandria in diversa composizione) che, in particolare, affermava che il Collegio non avesse correttamente interpretato le previsioni dello Statuto dell'associazione professionale, dalle quali emergerebbe invece la legittimazione ad agire (e, nel caso di specie, ad insinuarsi al passivo) del singolo professionista;
inoltre la S.C. dava atto di come il Collegio avrebbe dapprima dovuto utilizzare i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e, solo in caso di persistente ambiguità del testo, dar corso al canone interpretativo – sussidiario – costituito dal comportamento complessivo dei contrenti, successivo alla stipulazione.
In particolare, a questo riguardo la S.C. così statuiva: “L'emissione di fattura in favore dello studio, così come la redazione delle note proforma emesse su carta intestata all'associazione professionale, non autorizzano certo a ritenere che l'incarico sia stato conferito all'associazione anziché al singolo associato, e neppure che il credito di quest'ultimo sia stato ceduto all'associazione, con conseguente legittimazione esclusiva della stessa a farlo valere in giudizio”.
L'avv. M. GRATTAROLA proponeva ritualmente ricorso in riassunzione del procedimento di opposizione allo stato passivo, formulando le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 6 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, a modifica del decreto impugnato, ammettere l'Avv. Grattarola allo stato passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per la somma di €uro 19.620,20 o per quell'altra somma meglio ritenuta, a titolo di spese e competenze professionali rese in favore della fallita, mandando il Curatore per la modifica dello stato passivo. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge, del primo grado di giudizio, del giudizio di legittimità, e del presente giudizio di rinvio, le cui somme andranno ammesse in via di prededuzione”.
Il fallimento, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e pertanto in questa sede ne viene dichiarata la contumacia.
******
L'opposizione spiegata avverso lo stato passivo del 16.6.2021 si è rivelata fondata per quanto di ragione, alla luce della corretta esegesi delle clausole dello Statuto dell , così Parte_2 come interpretate dalla Suprema Corte di Cassazione.
Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di legittimazione attiva delle associazioni professionali è univoca nel condividere il principio che valorizza lo specifico contenuto dei particolari accordi tra gli associati (cfr. ex multis Cass. 15694/2011; Cass. Ord. 3/5/2024, n. 11940 le quali richiamano l'art. 36 c.c. in base al quale l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati essenzialmente dagli accordi degli associati).
Per dirimere la questione della legittimazione attiva dell'avv. M. GRATTAROLA, dirimente risulta la corretta esegesi delle clausole statutarie, così come imposta al Giudice del rinvio dalla Suprema Corte;
segnatamente:
-l'art. 2 recita: “l'attività professionale sarà esplicata attraverso la prestazione personale degli associati nell'ambito delle rispettive competenze nel rispetto della vigente legislazione ed in modo coordinato allo scopo di fornire al cliente migliori prestazioni professionali… faranno carico a ciascuno i rapporti diretti con i clienti relativamente allo svolgimento di ogni incarico nonché la firma e la conseguente assunzione delle responsabilità che ne derivano per le prestazioni professionali”;
-l'art. 7 prevede che: “ogni associato ha il dovere di conferire all'associazione la propria attività professionale di cui all'art. 2 e di versare nelle casse dell'associazione ogni somma percepita a qualsiasi titolo nell'ambito della propria attività professionale secondo quanto disciplinato al punto 5”.
Dall'interpretazione complessiva delle suddette clausole statutarie emerge come lo Statuto de quo non conferisca alcuna legittimazione all'associazione con riguardo alla stipula dei contratti di prestazione d'opera professionale con i clienti, i quali contrattano solo con pagina 4 di 6 l'associato; dette clausole chiariscono come i rapporti diretti con i clienti possano far capo solo al singolo associato, esplicitando come il contratto d'opera professionale faccia sempre capo al singolo professionista.
Non pare che tali conclusioni possano essere smentite dalla circostanza secondo cui le note pro-forma e le fatture sono state emesse su carta intestata dell'associazione professionale, né dal fatto che le stesse contengano gli estremi del conto corrente intestato all'associazione professionale;
trattasi, infatti, di condotte poste in essere successivamente alla stipulazione del contratto, le quali costituiscono canone ermeneutico, ex art. 1362 c.c., meramente sussidiario per l'interprete, il quale potrà ricorrervi solo nel caso in cui gli altri (e poziori) criteri ermeneutici si rivelino insufficienti (a causa della persistente oscurità del regolamento contrattuale).
Ben diverso è il caso di specie, dove l'interpretazione complessiva delle suddette clausole statutarie consente, di per sé, di ritenere provata la legittimazione attiva del singolo professionista associato alla richiesta di pagamento dei (propri) compensi, maturati nell'esercizio della (propria) attività professionale, ancorché svolta in forma associata.
L'interpretazione delle suddette clausole dello Statuto depone chiaramente nel senso tanto che il rapporto con il cliente appartenga al singolo professionista associato, quanto nell'escludere la possibilità per l'associazione di stipulare direttamente contratti di opera professionale con i clienti.
Né ad una diversa interpretazione conduce l'applicazione dell'art. 1188 c.c. alla circostanza costituita dall'invio al cliente della parcella intestata allo studio associato, in quanto – coerentemente con le suddette previsioni statutarie – sono solo le somme percepite ad essere – successivamente - conferite dal singolo associato all'associazione e non i relativi crediti.
Infine, si osserva come il fallimento non abbia contestato il diligente svolgimento dell'attività professionale svolta dall'avv. GRATTAROLA in favore della società in bonis, né emergono motivi per discostarsi dalla liquidazione delle prestazioni professionali richiesta dall'opponente, le quali appaiono congrue all'attività svolta e rispetto alle quali il fallimento non ha mosso contestazioni specifiche.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, con applicazione del disposto di cui agli artt. 54, 55 L. fall. per quanto riguarda gli interessi.
-Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del fallimento e vengono liquidate, quanto al giudizio di opposizione allo stato passivo, ai sensi del DM 55/2014-147/2022, accertamento del passivo, scaglione di valore sino ad € 26.000,00, attestandosi sui valori intermedi tra i valori medi ed i massimi per tutte le fasi svolte – eccetto quella istruttoria pagina 5 di 6 in quanto non svolta – per € 3.200,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge a titolo di onorari ed € 237,00 per esborsi.
Quanto al giudizio di legittimità, scaglione di valore fino ad € 26.000,00, attestandosi sui valori medi per tutte le fasi per € 3.082,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge a titolo di onorari ed € 701,00 per esborsi.
Quanto al presente giudizio di rinvio, vengono liquidate ai sensi del DM 147/2022, accertamento del passivo, scaglione di valore sino ad € 26.000,00, attestandosi sui valori medi per tutte le fasi svolte – eccetto quella istruttoria in quanto non svolta – per € 2.699,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge a titolo di onorari ed € 355,50 per esborsi.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, a modifica dello stato passivo di Controparte_1 del 16.6.2021, al cron. 00018, ammette in
[...] Parte_1 via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per la somma di € 19.620,20 oltre interessi legali maturati dalla data della domanda di insinuazione al passivo sino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente;
CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1
, di € 8.981,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA Parte_1 come per legge a titolo di onorari ed € 1.293,50 per esborsi dei tre gradi di giudizio.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Michele Delli Paoli
La Presidente
Dr.ssa Margherita Pastorino
pagina 6 di 6