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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3059-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE ordinanza all'esito dell'udienza scritta ex art 127 ter cpc
Il tribunale di Pisa, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Migliorino, atteso che l'udienza del 13.02.2025 si è svolta nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in esito al provvedimento emesso in data 29.01.2025; atteso che entrambe le difese si sono avvalse della facoltà di depositare delle note di trattazione, entro il termine assegnato;
considerato, in particolare, che la difesa opposta ha formulato istanza ex art. 648 c.p.c.; viste le ragioni dedotte a fondamento dell'opposizione; considerato, in particolare, che l'opposizione al D.I. si fonda sul difetto di legittimazione attiva della società ingiungente, nonché sulla validità della garanzia fideiussoria oggetto di causa;
vista la documentazione in atti;
rilevato che dette eccezioni appaiono, ad un primo e sommario esame ed impregiudicati gli esiti dell'istruttoria, prive del requisito del fumus boni iuris e che, in ogni caso, l'opposizione non appare fondata su prova scritta e neppure presenta pronta soluzione;
per questi motivi
CONCEDE la provvisoria esecutività al D.I. n. 1069 del 02.09.2024;
DISPONE che la causa di merito prosegua all'udienza già fissata del 10.04.2025; nulla sulle spese.
Si comunichi.
Pisa, 24 marzo 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE ordinanza all'esito dell'udienza scritta ex art 127 ter cpc
Il tribunale di Pisa, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Migliorino, atteso che l'udienza del 13.02.2025 si è svolta nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in esito al provvedimento emesso in data 29.01.2025; atteso che entrambe le difese si sono avvalse della facoltà di depositare delle note di trattazione, entro il termine assegnato;
considerato, in particolare, che la difesa opposta ha formulato istanza ex art. 648 c.p.c.; viste le ragioni dedotte a fondamento dell'opposizione; considerato, in particolare, che l'opposizione al D.I. si fonda sul difetto di legittimazione attiva della società ingiungente, nonché sulla validità della garanzia fideiussoria oggetto di causa;
vista la documentazione in atti;
rilevato che dette eccezioni appaiono, ad un primo e sommario esame ed impregiudicati gli esiti dell'istruttoria, prive del requisito del fumus boni iuris e che, in ogni caso, l'opposizione non appare fondata su prova scritta e neppure presenta pronta soluzione;
per questi motivi
CONCEDE la provvisoria esecutività al D.I. n. 1069 del 02.09.2024;
DISPONE che la causa di merito prosegua all'udienza già fissata del 10.04.2025; nulla sulle spese.
Si comunichi.
Pisa, 24 marzo 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino