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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 804/2023 promossa da:
(CF ), in persona del suo Curatore, difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CERIANI ELIA ATTORE contro
(CF ), difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
BERNOCCHI SERGIO ACHILLE
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. D'ELIA NICOLO'
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così giudicare:
In via principale nel merito:
ACCERTATA la responsabilità del Rag. nella gestione del Controparte_1 [...] per i motivi esposti in atto, per l'effetto CONDANNARE il Rag. Parte_1 [...]
al pagamento dei danni subiti dal e quantificabili Controparte_1 Parte_1 in € 600.000,00 o nella maggior o minor somma accertata in corso di giudizio, anche secondo equità. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Per parte convenuta
In via principale:
1) Accertare l'assenza di responsabilità del convenuto in relazione ai fatti dedotti dall'attore;
2) Rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
3) Condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali di soccombenza, oltre al rimborso forfettario ex art, 2, comma 2, D.M. 55/2014, con C.P.A.4% e I.V.A. 22%.
In via subordinata:
pagina 1 di 10 4) Accertare e dichiarare incidenter tantum il grado di responsabilità concorrente del convenuto e del Giudice Delegato al all'epoca dei fatti;
Parte_1
5) Dichiarare - in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, obbligata a tenere indenne il convenuto da ogni pregiudizio di natura economica derivante dall'accertamento del grado di responsabilità nei confronti dell'attore;
6) Accertare l'entità del danno correlato, in via immediata e diretta, al grado di responsabilità ascrivibile al convenuto, detratto quanto già percepito dalla Procedura a seguito della vendita forzata dei beni immobili di proprietà dell'attore, al netto degli oneri connessi allo svolgimento della Procedura stessa;
7) Condannare - in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento diretto in favore dell'attore ex art. 1917, comma 2, C.C. della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e da ogni altro pregiudizio di natura economica derivante dall'accertamento di responsabilità nei confronti dell'attore;
8) Condannare - in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di soccombenza, oltre al rimborso forfettario ex art, 2, comma 2, D.M. 55/2014, con C.P.A.4% e I.V.A.
22%.
Per la terza chiamata
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o istanza respinta, così giudicare:
In via principale, sulla copertura: accertare e dichiarare l'inoperatività della IZ per le ragioni di cui in narrativa e per quelle che, riducendosi a mere difese, dovessero essere sollevate in corso di causa e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di manleva svolta dal Rag. nei confronti degli Assicuratori;
CP_1
In via principale, nel merito: rigettare ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti del Rag. in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto e comunque non provata e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti degli Assicuratori;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità del
Rag. e di accoglimento della domanda di manleva nei confronti degli Assicuratori: CP_1 accertare la quota di responsabilità imputabile al Rag. e conseguentemente contenere e/o CP_1 limitare l'indennizzo dovuto dagli in relazione alla sola quota di responsabilità imputabile Parte_2 all'Assicurato e, comunque, entro i termini e le condizioni di IZ (franchigia: 1.000,00 Euro).
… In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, nonché accessori di legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento della società Parte_1 conveniva in giudizio proponendo nei suoi confronti, quale precedente Controparte_1 curatore cessato dalla carica a seguito di revoca, l'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 38, 2° comma, r.d. n. 267/1942 (applicabile ratione temporis stante l'epoca di apertura della procedura fallimentare).
In particolare, esponeva l'attore che, al momento della nomina dell' a curatore, nel dicembre CP_1
2005, risultava pendente davanti a questo Tribunale una procedura esecutiva immobiliare a carico della società fallita, avente ad oggetto un compendio immobiliare stimato dall'esperto, ai sensi dell'art. 568
c.p.c., come avente un valore di mercato pari – nel novembre 2006 – a € 1.263.600,00.
pagina 2 di 10 Il Curatore chiedeva e otteneva di essere autorizzato ad abbandonare detta procura esecutiva ritenendo preferibile una vendita in sede fallimentare che avrebbe potuto accorpare, con profitto per la procedura, anche altri lotti immobiliari appartenenti alle società controllate dalla fallita, di cui lo stesso curatore chiedeva al Tribunale la dichiarazione di fallimento. Tale strategia del curatore, tuttavia, determinava un notevolissimo ritardo nella liquidazione dell'attivo fallimentare, atteso che l'ottenimento della declaratoria di fallimento delle altre società, proprietarie degli altri lotti, richiedeva ben sette anni per via di complessi procedimenti giudiziari che ne derivavano.
Solo nel 2012 il curatore incaricava uno stimatore per l'aggiornamento dei valori degli immobili e il nuovo tecnico, nel dicembre 2013, evidenziava che il valore degli immobili sarebbe stato condizionato dalla probabile modifica della destinazione dei terreni in agricola che il Comune competente prevedeva di deliberare.
Nondimeno, il Curatore non assumeva le necessarie iniziative volte a procedere alla liquidazione tempestiva degli immobili finchè, in data 4.2.2020, il Tribunale, a causa dei ritenuti gravi inadempimenti e ritardi del curatore, lo revocava dall'incarico nominando altro e diverso professionista in sua vece.
Il nuovo curatore procedeva, dunque, alla vendita competitiva del compendio immobiliare che, dopo tre tentativi andati deserti, avveniva al quarto esperimento d'asta del 21.3.2021, nel quale i beni immobili delle tre procedure Acero Srl, Rovere Srl e venivano aggiudicati al prezzo Parte_1 complessivo di € 40.000,00, con stipula del successivo atto di compravendita, a rogito Notaio il Per_1 successivo 13.7.2022. Di tale prezzo solo € 31.000,00 erano pertinenti ad immobili di proprietà del
Fallimento odierno attore.
Deduceva l'attore la responsabilità ex art. 38, 2° comma, l.f. del precedente curatore, da qualificarsi come di natura contrattuale, in considerazione della violazione degli obblighi di diligente e tempestiva conduzione della procedura fallimentare e di liquidazione dell'attivo, sia con riguardo al gravissimo ritardo nella messa in vendita dell'immobile, mai tentata dal curatore dalla nomina nel 2005 alla revoca nel 2020, sia in relazione alla decisione di abbandonare la procedura esecutiva, già in corso ed istruita, per attendere il fallimento delle controllate, tanto da avere esposto il compendio al rischio (poi concretizzatosi) della modifica della destinazione urbanistica e della conseguente perdita di valore sulla base dell'errato presupposto dell'opportunità di procedere alla vendita congiunta degli immobili di tutte le società del gruppo. Una successiva perizia richiesta dal nuovo curatore nel 2021, infatti, aveva rivelato l'insussistenza dei requisiti del progettato accorpamento in lotti degli immobili medesimi, in quanto non contigui e la conseguente impraticabilità di interventi edilizi di trasformazione urbanistica che, nelle intenzioni del curatore, avrebbero potuto incrementare il valore del compendio e le prospettive di realizzo della procedura fallimentare.
Quanto all'entità del danno risarcibile, il Fallimento attore la quantificava in circa € 600.000,00, pari alla differenza da quanto realizzato dal nuovo curatore dalla vendita del 2022 e quanto si sarebbe potuto incassare se il precedente curatore avesse adempiuto ai propri obblighi nell'immediatezza della dichiarazione di fallimento.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda risarcitoria attorea e CP_1 chiedendone il rigetto nonché, in subordine, chiedendo la manleva della propria assicuratrice della responsabilità civile, che chiedeva di potere chiamare in causa.
Deduceva l'attore che:
a) la decisione di non coltivare oltre la procedura esecutiva immobiliare pendente, avente ad oggetto i soli terreni di proprietà della fallita, e di tentare una vendita dei medesimi terreni congiunta a quella dei terreni contigui di proprietà delle società controllate, doveva ritenersi pienamente giustificata sia dalle risultanze della perizia di stima depositata dall'esperto nella predetta procedura esecutiva, sia dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca nel territorio del Comune di pagina 3 di 10 Gallarate, facendo parte tutti i terreni di un comparto che ammetteva la trasformazione urbanistica e la realizzazione di opere edificatorie solo a condizione della presentazione di un apposito piano per la cui fattibilità occorreva poter accorpare i terreni in lotti di almeno 30.000 mq, ciò che emergeva possibile dagli elementi acquisiti dal curatore;
b) il preteso ritardo nella liquidazione degli immobili doveva ritenersi del tutto giustificato sia dalle lungaggini dovute alla dichiarazione di fallimento delle controllate e delle relative difficoltà emerse, sia dalla situazione di incertezza creatasi quando si paventava fondatamente la modifica della destinazione urbanistica degli immobili, poi avvenuta effettivamente, che i possibili interessati all'acquisto presumibilmente conoscevano e che avrebbe causato la diserzione delle vendite.
Il convenuto, pertanto, escludeva ogni propria responsabilità e imputava i ritardi della vendita all'oggettiva impossibilità di procedervi per le ragioni sopra esposte, invocando, altresì, il concorso colposo del giudice delegato quale organo di direzione della procedura fallimentare (com'era nel vigore della disciplina ratione temporis applicabile al fallimento) che aveva, con la propria autorizzazione delle istanze del curatore (volte all'abbandono della procedura esecutiva, al fallimento delle controllate e al perseguimento della vendita congiunta degli immobili), avallato il suo operato.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazione, questa si costituiva in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza e contestando la sussistenza della responsabilità del proprio assicurato, concludendo come sopra riportato.
Disattese le istanze istruttorie delle parti, la causa giungeva in decisione sulla scorta delle produzioni documentali delle parti medesime.
Il giudice istruttore rimetteva la causa in istruttoria disponendo c.t.u. sul seguente quesito con ordinanza del 26.10.2024: “accerti il c.t.u., previo sopralluogo sull'immobile ed esame degli atti di causa, quali fossero le potenzialità edificatorie dello stesso all'epoca della dichiarazione del fallimento e immediatamente successiva (anni 2005-2006), tenendo conto dell'avviso ex art. 14 l.r. n. 1/2000 in atti e riferendo specificamente sulla effettiva praticabilità dell'accorpamento dei terreni di proprietà delle diverse società del gruppo, meglio identificate in atti, al fine di conseguire una potenzialità edificatoria maggiore;
riferisca il c.t.u. se tale possibilità era impedita dal fatto che i fondi da accorpare, appartenenti alle diverse società fallite, non fossero confinanti;
riferisca altresì il c.t.u. sul fondamento normativo e tecnico di un siffatto accorpamento, ove ritenuto possibile;
accerti quindi il c.t.u. il valore di presumibile realizzo dell'immobile, nello stato e nella condizione urbanistica in cui si trovava negli anni indicati, quantificando distintamente, ove del caso, l'eventuale maggiore valore che avrebbe avuto attraverso la vendita unitaria dei diversi terreni di cui sopra, accorpati”.
Depositata la relazione di c.t.u. in data 23.4.2025, la causa giungeva nuovamente in decisione all'udienza del 14.5.2025.
***
L'azione risarcitoria proposta dal fallimento attore nel presente giudizio trova fondamento nel disposto di cui all'art. 38, 1° comma, r.d. n. 267/1942, in quanto esperita dal nuovo curatore in pendenza del fallimento, ed assume natura contrattuale derivando dalla violazione di obblighi specifici di adempimento diligente dei doveri dell'ufficio.
Ne consegue che all'attore compete la deduzione specifica e circostanziata delle inadempienze del curatore revocato nonché la prova del danno derivato e del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, mentre compete all'ex-curatore convenuto l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ai medesimi doveri ovvero che l'inadempimento è dipeso da impossibilità oggettiva non a lui imputabile, secondo lo schema di cui agli artt. 1218, 1256 e 2697 c.c..
pagina 4 di 10 Le inadempienze dedotte dall'attore si individuano, da un lato, nel ritardo nel compimento degli atti necessari all'inizio della liquidazione dell'attivo – in particolare immobiliare – del fallimento e, dall'altro, nella grave colpa insita nelle rovinose scelte “strategiche” del curatore consistite, in definitiva in un'attesa indefinita del verificarsi di supposte condizioni essenziali per potere conseguire il buon esito della vendita degli immobili fallimentari.
Con riguardo alla scelta di abbandonare la procedura esecutiva pendente e di provocare il fallimento delle società controllate, è emerso come questa sia stata sostenuta dal curatore per l'opportunità di un accorpamento dei terreni appartenenti a tutte le tre società del gruppo e di formazione di un unico lotto dotato della superficie minima di mq 30.000 necessaria per potersi avvalere degli speciali indici di edificabilità consentiti nell'area, stante la sua peculiare conformazione urbanistica.
Il curatore non ha dimostrato, come era suo onere, di avere rappresentato al giudice delegato dell'epoca, nel momento in cui gli sottoponeva le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione a compiere i conseguenti atti, l'effettiva situazione urbanistica degli immobili in questione.
In particolare, la relazione del c.t.u. ha evidenziato come la normativa urbanistica vigente all'epoca del fallimento non richiedeva la necessaria costituzione di un lotto minimo unitario e che l'accorpamento di più aree per la formazione di lotti unitari non avrebbe comportato un aumento delle potenzialità edificatorie delle aree stesse, dato unicamente dalla superficie di ciascuna proprietà (cui si sarebbe applicato un apposito coefficiente non influenzato dalla superficie stessa).
Il c.t.u., peraltro, ha pure evidenziato che le aree interessate dal progetto del Parte_3 avrebbero potuto beneficiare in via di fatto di un possibile incremento di valore per l'eventuale accorpamento con altre per costituire un lotto di più grande dimensione, senza tuttavia procedere ad una quantificazione dell'eventuale maggiore valore conseguibile.
Ed infatti, verificata l'ininfluenza del suddetto accorpamento sulle potenzialità edificatorie dell'immobile, né imposto né vietato dalla normativa urbanistica vigente, esso non costituiva un elemento oggettivo intrinseco del compendio immobiliare suscettibile di una valutazione estimativa ma poteva essere unicamente un elemento fattuale tale da aumentare l'appetibilità dell'immobile stesso.
E' tuttavia decisivo considerare l'assenza in tutti gli anni considerati, come riferito dal c.t.u., dei necessari piani urbanistici che il avrebbe dovuto adottare per addivenire al concreto Controparte_4 sfruttamento delle capacità edificatorie delle aree interessate. La mancanza dei piani urbanistici rendeva la decisione di soprassedere alla vendita in funzione di futuri sviluppi edificatori del tutto aleatoria e fondata su una speranza non supportata da solide basi oggettive, consona ad un'operazione speculativa in ambito immobiliare ma non ad una procedura fallimentare in quanto gravida di rischi che solo in una logica imprenditoriale (e non in quella comunque liquidatoria del curatore fallimentare) sarebbe stato giustificato assumere.
Il curatore aveva pertanto di fronte una condizione urbanistica dell'immobile ben delimitata e insuscettibile di significative variazioni e, d'altra parte, un'aspettativa di mero fatto su eventuali sviluppi urbanistici e di mercato che si basava su previsioni incerte e prive di riscontri nell'azione amministrativa del Comune competente fino a quel momento tenuta.
Tali fattori di incertezza e di rischio non venivano rappresentati dal curatore al giudice delegato al quale non veniva mai offerto, a sostegno della prospettazione data come certa e non formulata in via dubitativa, il supporto di un elaborato tecnico redatto da un esperto che attestasse la correttezza di quanto asserito.
Alla luce di tali considerazioni, la scelta del curatore di adottare una strategia attendista appare di per sé inappropriata in quanto si risolveva nella proiezione a lungo termine della dismissione dei cespiti immobiliari con conseguente assunzione di rischi (poi puntualmente tradottisi nell'avverso evento della perdita di qualsiasi vocazione edificatoria dei terreni nel 2015) contraria ai canoni di prudenza che pagina 5 di 10 devono caratterizzare l'azione del curatore fallimentare. La stessa strategia veniva inoltre rappresentata come opportuna senza evidenziarne i limiti e le possibili controindicazioni.
Tali conclusioni non sono scalfite dall'esame degli avvisi e inviti comunicati dall'Amministrazione comunale, volti a sollecitare eventuali iniziative di privati in ordine all'utilizzo edilizio dei terreni ricompresi nell'ambito del . Parte_3
In effetti, va osservato che la possibilità di accorpamento era contemplata dall'avviso ex art. 14, l.r. n.
1/2000 che il dirigente competente del aveva fatto pubblicare nel corso del 2000, Controparte_4 invitando operatori e soggetti interessati a presentare istanze relative ad interventi urbanistici nelle aree interessate dal Piano d'area in vista della prevista adozione di varianti urbanistiche ed Pt_3 evidenziando la possibilità di interventi interessanti lotti unitari di superficie minima di mq 30.000,00.
Tale invito, in realtà, non aveva la benchè minima incidenza, in quanto tale, sulle capacità edificatorie dell'immobile né poteva giustificare un'aspettativa fondata di aumento delle stesse per l'espresso avvertimento che le istanze non sarebbero state impegnative e che sarebbero valse ad integrare unicamente delle manifestazioni di intenti a fini istruttori, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di apprezzare preliminarmente l'interesse e le attese degli operatori, in vista dell'eventuale adozione futura degli strumenti urbanistici ritenuti opportuni.
Come ha rilevato anche il c.t.u. nella sua relazione, si trattava di un sondaggio esplorativo e non impegnativo per l'Amministrazione che si riservava ogni successiva e diversa valutazione, come in effetti avvenne con la completa diserzione di ogni intervento urbanistico da parte del Comune (del resto, a tali interpelli risulta che solo un privato aveva manifestato interesse).
La stessa perizia redatta nella procedura esecutiva immobiliare dal geom. si limitava agli CP_5 immobili della sola e riferiva correttamente dell'eventualità di uno sfruttamento Parte_1 di potenzialità edificatorie condizionate all'assunzione di appositive iniziative nell'ambito del comparto della Malpensa, senza fare alcuna ipotesi di accorpamento.
E' rimasto ingiustificato l'inerzia liquidatoria nell'enorme lasso di tempo trascorso tra la decisione di provocare il fallimento delle controllate e la declaratoria del medesimo fallimento.
Certamente si trattò di un procedimento privo di effettive e speciali difficoltà attesa la qualità di società commerciale delle fallende e il superamento dei limiti e requisiti minimi dimensionali dell'imprenditore insolvente previsti dall'art. 1 l.f. come modificato dal d.lg. n. 5/2006 nonché la mancanza di bilanci e documentazione contabile e la presenza di plurime ipoteche (indici fortemente indicativi dell'insolvenza).
Il curatore convenuto non ha invero dimostrato la propria sollecitudine nel procedere in quanto non ha ricostruito né provato in modo completo la scansione temporale degli atti compiuti e dei procedimenti ex art. 15 l.f., limitandosi a segnalare solo alcuni episodi accaduti nel lunghissimo tempo trascorso: non sono stati allegati i ricorsi presentati, non è nota l'epoca del deposito né l'andamento dell'istruttoria, mentre il rigetto del primo ricorso in quanto presentato senza assistenza di avvocato non vale certo a giustificare una stasi di anni. Irrilevanti sono le vicende degli organi amministrativi delle controllate fallende, considerata la prorogatio dei precedenti amministratori o, in extrema ratio, la possibilità di ricorrere all'istituto della nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c., possibilità che ben poteva essere colta avendo il curatore ottenuto autorizzazione a stare in giudizio per mezzo di un difensore ed essendo pertanto assistito da collaboratore qualificato.
Inspiegata, poi, è rimasta l'attesa di circa tre anni di una perizia commissionata per la stima del patrimonio delle società controllate, finalizzata presumibilmente ad una valutazione preliminare dell'opportunità di agire per il fallimento di queste.
Va, dunque, accertato l'inadempimento del curatore ai propri obblighi liquidatori sin dalla prima fase del pagina 6 di 10 fallimento, laddove ingiustificatamente si riteneva di non procedere alla vendita immediata dell'immobile sulla scorta di incerte, non verificate e temporalmente indefinite aspettative di miglior realizzo.
A ciò si aggiunga che, con il decreto del 17.1.2013 il giudice delegato al fallimento disponeva richiedendo che l'esperto stimatore nominato, ing. il quale aveva riferito in apposita Persona_2 sua istanza sulla concreta eventualità del mutamento di destinazione urbanistica dei terreni del fallimento in via di stima, procedesse comunque alla redazione della perizia degli immobili tenendo conto della destinazione esistente in quel momento e applicando una decurtazione che tenesse conto anche dell'incertezza esistente in merito alla conformazione urbanistica dei terreni, in modo da poter addivenire ad un primo tentativo di vendita.
Tale provvedimento appare decisivo per evidenziare come il giudice delegato, quale organo di direzione della procedura, avesse mutato orientamento circa le modalità della vendita. Da quanto disposto traspare con chiarezza che l'intento del giudice fosse a quel punto, considerati evidentemente gli anni trascorsi dal fallimento e le prospettive di cambio di destinazione, quello di tentare comunque la concreta messa in vendita dell'immobile, al fine di giungere alla liquidazione dei cespiti.
Messa in vendita che, tuttavia, non avveniva neanche in questa seconda fase della procedura, disattendendosi le direttive specifiche date dal giudice delegato. Il curatore restava quindi del tutto inerte nel seguire la direttiva del giudice delegato, mai revocata per quanto consta, di mettere in vendita gli immobili nello stato in cui erano.
Con decreto in data 15.10.2015 il giudice delegato, a seguito di istanza del curatore che aveva raccolto parere legale di avvocato amministrativista in merito all'opportunità di impugnare davanti al la Pt_4 modifica degli strumenti urbanistici comunali che aveva determinato la destinazione agricola, autorizzava la non impugnazione.
Pur ove si condividessero le giustificazioni (infondatamente) addotte dal curatore con riguardo alla prima fase della procedura fallimentare, almeno da questo momento, dunque, nessun ostacolo sussisteva (nella prospettazione del medesimo curatore) alla messa in vendita degli immobili eppure il curatore attendeva ancora anni restando inerte, giustificando ora tale ulteriore attesa, in definitiva, con la speranza (contraddetta dal parere sfavorevole del legale) che venisse accolto il ricorso proposto da altri proprietari di aree nel comparto interessato dalle varianti adottate.
Invero, dell'opportunità di tale attesa il giudice delegato non risulta essere mai stato informato né tanto meno risulta che lo stesso abbia adottato provvedimenti e direttive che giustificassero tale condotta inerte.
Del tutto tardiva, dunque, risulta la richiesta di aggiornamento della perizia di stima del 2019: le continue stasi imposte alla liquidazione dal curatore, infatti, erano destinate a rendere obsolete e da aggiornare tutte le diverse perizie rese o comunque disponibili nel corso della procedura ma ciò non per ragioni oggettive bensì in quanto la liquidazione non veniva mai messa in atto senza fondate ragioni e costantemente ritardata.
Riassumendo, la grave negligenza e imperizia del curatore deve ravvisarsi laddove, sin dagli esordi della procedura fallimentare, si formava la convinzione, del tutto erronea e non suffragata da alcun parere tecnico, dell'opportunità di soprassedere alla vendita e di attendere il fallimento delle due società controllate per addivenire ad un'inutile vendita congiunta di terreni che, anche per essere non confinanti ed anzi distanti tra loro, oltre che aventi diversa destinazione e qualità urbanistiche, erano all'evidenza insuscettibili di costituire un unico ampio lotto munito come tale di potenzialità edificatorie maggiori. Da tale erronea “strategia” derivava l'inutile attesa degli altri fallimenti e il conseguente trascorrere di anni durante i quali l'assetto urbanistico dell'area addirittura mutava radicalmente facendo perdere ai terreni del fallimento, inizialmente aventi un valore di stima di € 1.263.600,00, la maggior parte del loro valore, fino alla loro vendita al prezzo, come si è detto, di € 31.000,00. pagina 7 di 10 Accertato l'inadempimento, lo stesso non può essere escluso dalle direttive impartite dal giudice delegato. Trattandosi di fallimento dichiarato nel vigore della disciplina previgente la novella di cui al d.lg. n. 5/2006, deve riconoscersi in capo al giudice delegato un ruolo e un potere di direzione della procedura fallimentare e non di mero organo di controllo e vigilanza sull'operato e le iniziative del curatore, come invece nella nuova procedura fallimentare disegnata dalla novella richiamata.
Nondimeno, tralasciando ogni ulteriore considerazione, rileva nel caso di specie che le autorizzazioni del giudice delegato in ordine all'abbandono della procedura esecutiva e alla promozione delle dichiarazioni di fallimento delle controllate sono state richieste tutte dal curatore e conformi a tali richieste, sulla scorta di quanto il curatore ha asserito in ordine alle possibilità edificatorie di un ampio lotto unico. Tale sola circostanza è idonea ad escludere che il curatore possa andare esente da responsabilità, in qualsiasi misura, allegando di avere agito come da direttive del giudice trattandosi di direttive che, in ogni caso, sono state determinate dall'errata rappresentazione da egli stesso veicolata e sostenuta.
Va conseguentemente esclusa ogni possibilità del curatore di giovarsi della condotta di altri organi della procedura, che egli stesso ha indotto a tenere, per diminuire la propria responsabilità.
Il danno che è derivato al da tale condotta negligente e imperita, direttamente conseguenziale Parte_1
a questa, deve essere determinato nella differenza tra il presumibile ricavato della vendita in sede di procedura esecutiva immobiliare individuale o, comunque, nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione di fallimento e il ricavato effettivo della vendita avvenuta nel 2021-2022.
L'aggiornamento di perizia redatto dall'esperto ex art. 568 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare già pendente al momento della dichiarazione del fallimento attribuiva un valore base d'asta dei terreni di proprietà della sola società fallita di € 1.263.600,00, qualificandoli come “terreni edificabili previa redazione del Piano di Inquadramento Operativo (P.I.O.) da parte dell'Amministrazione Comunale e successiva presentazione di un Piano di Lottizzazione da parte dei proprietari”. Deve notarsi che, lo stesso esperto aveva stimato il medesimo immobile, nel 2001, nell'ambito della medesima procedura esecutiva, di valore pari a £ 1.579.500.000 (€ 815.743,67 pari a circa 77 €/m2), importo assai inferiore a quello poi indicato nel 2006 (circa 120 €/m2). Tale incremento (+55%), rapportato a soli cinque anni, risulta ricondotto dall'esperto al generale andamento del mercato immobiliare e alle prospettive di sviluppo urbanistico dell'area, invero già presenti nel 2001, come visto. La disposta c.t.u. ha evidenziato come il valore espresso nella perizia in questione (2006) non possa ritenersi realistico e come, a distanza di vent'anni, sia assai difficile procedere ad una stima retroattiva attendibile dell'immobile, proponendo di assumere il valore dell'immobile determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili all'epoca vigente e, dunque, pari a € 780.000,00, per gli immobili suscettibili di utilizzazione edificatoria subordinatamente all'adozione di appositi piani urbanistici del Comune (caso specifico cui deve ricondursi l'immobile oggetto di causa). Invero, è emerso nel corso delle operazioni peritali che detto valore era stato oggetto di accertamento del con sua quantificazione in € 543.829,11. Il documento costituito dall'accertamento Controparte_4 tributario in questione non è stato tempestivamente prodotto in giudizio dal convenuto ma ciò non esime dalla sua valutazione, quale documento tecnico, sottoposto al contraddittorio delle parti in sede di accertamento peritale, utile a contribuire alla valorizzazione dell'immobile senza alcuna incidenza sui fatti principali costituivi del diritto azionato in giudizio e senza allargamento alcuno dell'oggetto del giudizio medesimo. Orbene, l'incertezza estrema evidenziata dal c.t.u. nella stima dell'immobile riportata al 2005, deve indurre, nell'ambito di una metodologia equitativa di liquidazione del danno, ad una quantificazione prudenziale dell'immobile, al fine di assicurare l'effettività e certezza del danno stesso e di evitare una sua quantificazione fondata su previsioni ipotetiche, probabilistiche e incerte. Il valore di accertamento dell'atto impositivo comunale appare il più realistico e “solido” tra quelli emersi.
pagina 8 di 10 Tale valore base non può essere assunto semplicemente quale valore di realizzo del bene, essendo del tutto ragionevole che l'aggiudicazione avrebbe richiesto alcuni tentativi di vendita infruttuosi (almeno due) e, dunque, ribassi del prezzo base d'asta che, tenendo conto della disciplina all'epoca vigente, possono quantificarsi nel 20% ciascuno, giungendo a determinare un prezzo di aggiudicazione pari a € 348.050,63.
Il danno patito dal Fallimento per il ritardo della liquidazione dell'attivo fallimentare va, conseguentemente, quantificato nella differenza tra il prezzo di aggiudicazione con ragionevole certezza conseguibile in una liquidazione tempestiva dell'immobile (€ 348.050,63), maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della probabile vendita (31.12.2007, considerando la reiterazione di plurimi tentativi) fino alla data del perfezionamento della vendita dell'immobile (13.7.2022) e il prezzo di aggiudicazione conseguito (€
31.000.00).
I valori in discorso, infatti, fanno riferimento ad epoche diverse e non può procedersi ad una semplicistica differenza tra gli stessi, senza tenere conto che se l'immobile fosse stato venduto tempestivamente, il avrebbe goduto della disponibilità di una maggiore disponibilità finanziaria per tutti gli anni Parte_1 in cui il è rimasto aperto, fino alla definitiva monetizzazione del cespite in questione. Parte_1
Il Curatore, pertanto, va condannato al pagamento della somma di € 513.958,92 (prezzo rivalutato e maggiorato degli interessi dal 31.12.2007 al 13.7.2022, eventualmente togliere ulteriori € 8.927,50 per il 2007) dalla quale detrarre quanto incassato dal (€ 31.000,00), ovvero € 482.958,92, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal 13.7.2022 ad oggi e interessi legali su quanto liquidato ad oggi fino al saldo.
Va ora esaminata la domanda di manleva proposta dal Curatore nei confronti della terza chiamata compagnia di assicurazione.
La compagnia eccepisce l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c., e a termini delle condizioni generali contrattuali, in considerazione della reticenza dell'assicurato il quale, pur a conoscenza del rischio di perdita di capacità edificatoria dell'immobile sin dal 2013 aveva omesso di darne informazione impedendo la corretta valutazione del rischio assicurativo in occasione della stipula della polizza assicurativa avente effetto dal 23 aprile 2021 al 22 aprile 2022. Parimenti, il Curatore aveva sottaciuto la propria revoca dalla carica intervenuta con il decreto in data 4.2.2020 di questo Tribunale, proprio sulla base della contestata inerzia nella vendita dell'immobile e della conseguente perdita di valore del medesimo.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Ed infatti, in particolare, l'intervenuta revoca dal costituiva circostanza oggettiva, certamente Parte_1 nota all'assicurato (il quale ne riceveva notifica in data 12.2.2020), che avrebbe dovuto essere oggetto di informativa all'assicuratrice al fine di valutare il rischio assicurato alla prima scadenza contrattuale utile e, dunque, anteriormente alla stipula della polizza operante a decorrere dal 21.4.2021, invocata dal convenuto. Ed infatti, la conoscenza della revoca del Curatore avrebbe fatto emergere le contestazioni a lui mosse tra le quali, in particolare, quelle inerenti alla mancata attivazione per la vendita dell'immobile, da cui discendeva successivamente la richiesta risarcitoria del . Parte_1
Appare evidente come tali circostanze risultano determinanti nella decisione della compagnia di assicurare o meno il professionista, implicando un aumento esponenziale del rischio assicurato.
In effetti, solo in data 18.6.2021, successivamente alla stipula della polizza, il Curatore dava notizia circa l'eventualità della mancata approvazione del rendiconto, omettendo però di precisare che trattavasi di rendiconto del curatore revocato ai sensi dell'art. 38, 3° comma, l.f..
Emerge, dunque, che l'assicurato, al momento della stipula della polizza invocata, era a conoscenza di pagina 9 di 10 fatti di rilievo dai quali avrebbe potuto discendere, in modo concreto e in termini di apprezzabile probabilità, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei suoi confronti, tacendo tuttavia la circostanza pur avendo assunto uno specifico obbligo contrattuale di informazione, previsto dalle condizioni generali di polizza. Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 1892 c.c., ravvisandosi la colpa grave nella condotta reticente dell'assicurato, la cui qualificazione professionale non poteva non allertare sul significato e sulle conseguenze della sua revoca, come ben dimostrava nella email del 18.6.2021 allegata in atti. In tale comunicazione indirizzata al broker assicurativo (che dava luogo all'apertura del sinistro e all'istruttoria da parte della compagnia), il convenuto esprime la sua preoccupazione per l'eventuale mancata approvazione del rendiconto e per la possibilità di esperimento dell'azione di responsabilità nei suoi confronti da parte degli organi della procedura, dimostrando di avere ben presente la delicatezza e le implicazioni assicurative delle contestazioni mossegli.
Fondatamente, pertanto, la compagnia ha rifiutato il pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Le spese, comprensive di quelle di c.t.u., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna il convenuto al pagamento, in favore del attore, Controparte_1 Parte_1 della somma di € 482.958,92, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 13.7.2022 ad oggi e interessi legali su quanto liquidato ad oggi fino al saldo;
rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto verso la compagnia di assicurazione terza chiamata;
condanna il convenuto al pagamento, in favore del attore, delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
15.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica); condanna il convenuto al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, liquidate in €
10.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. già liquidate.
Busto Arsizio, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 804/2023 promossa da:
(CF ), in persona del suo Curatore, difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CERIANI ELIA ATTORE contro
(CF ), difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
BERNOCCHI SERGIO ACHILLE
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. D'ELIA NICOLO'
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così giudicare:
In via principale nel merito:
ACCERTATA la responsabilità del Rag. nella gestione del Controparte_1 [...] per i motivi esposti in atto, per l'effetto CONDANNARE il Rag. Parte_1 [...]
al pagamento dei danni subiti dal e quantificabili Controparte_1 Parte_1 in € 600.000,00 o nella maggior o minor somma accertata in corso di giudizio, anche secondo equità. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Per parte convenuta
In via principale:
1) Accertare l'assenza di responsabilità del convenuto in relazione ai fatti dedotti dall'attore;
2) Rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
3) Condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali di soccombenza, oltre al rimborso forfettario ex art, 2, comma 2, D.M. 55/2014, con C.P.A.4% e I.V.A. 22%.
In via subordinata:
pagina 1 di 10 4) Accertare e dichiarare incidenter tantum il grado di responsabilità concorrente del convenuto e del Giudice Delegato al all'epoca dei fatti;
Parte_1
5) Dichiarare - in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, obbligata a tenere indenne il convenuto da ogni pregiudizio di natura economica derivante dall'accertamento del grado di responsabilità nei confronti dell'attore;
6) Accertare l'entità del danno correlato, in via immediata e diretta, al grado di responsabilità ascrivibile al convenuto, detratto quanto già percepito dalla Procedura a seguito della vendita forzata dei beni immobili di proprietà dell'attore, al netto degli oneri connessi allo svolgimento della Procedura stessa;
7) Condannare - in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento diretto in favore dell'attore ex art. 1917, comma 2, C.C. della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e da ogni altro pregiudizio di natura economica derivante dall'accertamento di responsabilità nei confronti dell'attore;
8) Condannare - in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di soccombenza, oltre al rimborso forfettario ex art, 2, comma 2, D.M. 55/2014, con C.P.A.4% e I.V.A.
22%.
Per la terza chiamata
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o istanza respinta, così giudicare:
In via principale, sulla copertura: accertare e dichiarare l'inoperatività della IZ per le ragioni di cui in narrativa e per quelle che, riducendosi a mere difese, dovessero essere sollevate in corso di causa e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di manleva svolta dal Rag. nei confronti degli Assicuratori;
CP_1
In via principale, nel merito: rigettare ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti del Rag. in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto e comunque non provata e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti degli Assicuratori;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità del
Rag. e di accoglimento della domanda di manleva nei confronti degli Assicuratori: CP_1 accertare la quota di responsabilità imputabile al Rag. e conseguentemente contenere e/o CP_1 limitare l'indennizzo dovuto dagli in relazione alla sola quota di responsabilità imputabile Parte_2 all'Assicurato e, comunque, entro i termini e le condizioni di IZ (franchigia: 1.000,00 Euro).
… In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, nonché accessori di legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento della società Parte_1 conveniva in giudizio proponendo nei suoi confronti, quale precedente Controparte_1 curatore cessato dalla carica a seguito di revoca, l'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 38, 2° comma, r.d. n. 267/1942 (applicabile ratione temporis stante l'epoca di apertura della procedura fallimentare).
In particolare, esponeva l'attore che, al momento della nomina dell' a curatore, nel dicembre CP_1
2005, risultava pendente davanti a questo Tribunale una procedura esecutiva immobiliare a carico della società fallita, avente ad oggetto un compendio immobiliare stimato dall'esperto, ai sensi dell'art. 568
c.p.c., come avente un valore di mercato pari – nel novembre 2006 – a € 1.263.600,00.
pagina 2 di 10 Il Curatore chiedeva e otteneva di essere autorizzato ad abbandonare detta procura esecutiva ritenendo preferibile una vendita in sede fallimentare che avrebbe potuto accorpare, con profitto per la procedura, anche altri lotti immobiliari appartenenti alle società controllate dalla fallita, di cui lo stesso curatore chiedeva al Tribunale la dichiarazione di fallimento. Tale strategia del curatore, tuttavia, determinava un notevolissimo ritardo nella liquidazione dell'attivo fallimentare, atteso che l'ottenimento della declaratoria di fallimento delle altre società, proprietarie degli altri lotti, richiedeva ben sette anni per via di complessi procedimenti giudiziari che ne derivavano.
Solo nel 2012 il curatore incaricava uno stimatore per l'aggiornamento dei valori degli immobili e il nuovo tecnico, nel dicembre 2013, evidenziava che il valore degli immobili sarebbe stato condizionato dalla probabile modifica della destinazione dei terreni in agricola che il Comune competente prevedeva di deliberare.
Nondimeno, il Curatore non assumeva le necessarie iniziative volte a procedere alla liquidazione tempestiva degli immobili finchè, in data 4.2.2020, il Tribunale, a causa dei ritenuti gravi inadempimenti e ritardi del curatore, lo revocava dall'incarico nominando altro e diverso professionista in sua vece.
Il nuovo curatore procedeva, dunque, alla vendita competitiva del compendio immobiliare che, dopo tre tentativi andati deserti, avveniva al quarto esperimento d'asta del 21.3.2021, nel quale i beni immobili delle tre procedure Acero Srl, Rovere Srl e venivano aggiudicati al prezzo Parte_1 complessivo di € 40.000,00, con stipula del successivo atto di compravendita, a rogito Notaio il Per_1 successivo 13.7.2022. Di tale prezzo solo € 31.000,00 erano pertinenti ad immobili di proprietà del
Fallimento odierno attore.
Deduceva l'attore la responsabilità ex art. 38, 2° comma, l.f. del precedente curatore, da qualificarsi come di natura contrattuale, in considerazione della violazione degli obblighi di diligente e tempestiva conduzione della procedura fallimentare e di liquidazione dell'attivo, sia con riguardo al gravissimo ritardo nella messa in vendita dell'immobile, mai tentata dal curatore dalla nomina nel 2005 alla revoca nel 2020, sia in relazione alla decisione di abbandonare la procedura esecutiva, già in corso ed istruita, per attendere il fallimento delle controllate, tanto da avere esposto il compendio al rischio (poi concretizzatosi) della modifica della destinazione urbanistica e della conseguente perdita di valore sulla base dell'errato presupposto dell'opportunità di procedere alla vendita congiunta degli immobili di tutte le società del gruppo. Una successiva perizia richiesta dal nuovo curatore nel 2021, infatti, aveva rivelato l'insussistenza dei requisiti del progettato accorpamento in lotti degli immobili medesimi, in quanto non contigui e la conseguente impraticabilità di interventi edilizi di trasformazione urbanistica che, nelle intenzioni del curatore, avrebbero potuto incrementare il valore del compendio e le prospettive di realizzo della procedura fallimentare.
Quanto all'entità del danno risarcibile, il Fallimento attore la quantificava in circa € 600.000,00, pari alla differenza da quanto realizzato dal nuovo curatore dalla vendita del 2022 e quanto si sarebbe potuto incassare se il precedente curatore avesse adempiuto ai propri obblighi nell'immediatezza della dichiarazione di fallimento.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda risarcitoria attorea e CP_1 chiedendone il rigetto nonché, in subordine, chiedendo la manleva della propria assicuratrice della responsabilità civile, che chiedeva di potere chiamare in causa.
Deduceva l'attore che:
a) la decisione di non coltivare oltre la procedura esecutiva immobiliare pendente, avente ad oggetto i soli terreni di proprietà della fallita, e di tentare una vendita dei medesimi terreni congiunta a quella dei terreni contigui di proprietà delle società controllate, doveva ritenersi pienamente giustificata sia dalle risultanze della perizia di stima depositata dall'esperto nella predetta procedura esecutiva, sia dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca nel territorio del Comune di pagina 3 di 10 Gallarate, facendo parte tutti i terreni di un comparto che ammetteva la trasformazione urbanistica e la realizzazione di opere edificatorie solo a condizione della presentazione di un apposito piano per la cui fattibilità occorreva poter accorpare i terreni in lotti di almeno 30.000 mq, ciò che emergeva possibile dagli elementi acquisiti dal curatore;
b) il preteso ritardo nella liquidazione degli immobili doveva ritenersi del tutto giustificato sia dalle lungaggini dovute alla dichiarazione di fallimento delle controllate e delle relative difficoltà emerse, sia dalla situazione di incertezza creatasi quando si paventava fondatamente la modifica della destinazione urbanistica degli immobili, poi avvenuta effettivamente, che i possibili interessati all'acquisto presumibilmente conoscevano e che avrebbe causato la diserzione delle vendite.
Il convenuto, pertanto, escludeva ogni propria responsabilità e imputava i ritardi della vendita all'oggettiva impossibilità di procedervi per le ragioni sopra esposte, invocando, altresì, il concorso colposo del giudice delegato quale organo di direzione della procedura fallimentare (com'era nel vigore della disciplina ratione temporis applicabile al fallimento) che aveva, con la propria autorizzazione delle istanze del curatore (volte all'abbandono della procedura esecutiva, al fallimento delle controllate e al perseguimento della vendita congiunta degli immobili), avallato il suo operato.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazione, questa si costituiva in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza e contestando la sussistenza della responsabilità del proprio assicurato, concludendo come sopra riportato.
Disattese le istanze istruttorie delle parti, la causa giungeva in decisione sulla scorta delle produzioni documentali delle parti medesime.
Il giudice istruttore rimetteva la causa in istruttoria disponendo c.t.u. sul seguente quesito con ordinanza del 26.10.2024: “accerti il c.t.u., previo sopralluogo sull'immobile ed esame degli atti di causa, quali fossero le potenzialità edificatorie dello stesso all'epoca della dichiarazione del fallimento e immediatamente successiva (anni 2005-2006), tenendo conto dell'avviso ex art. 14 l.r. n. 1/2000 in atti e riferendo specificamente sulla effettiva praticabilità dell'accorpamento dei terreni di proprietà delle diverse società del gruppo, meglio identificate in atti, al fine di conseguire una potenzialità edificatoria maggiore;
riferisca il c.t.u. se tale possibilità era impedita dal fatto che i fondi da accorpare, appartenenti alle diverse società fallite, non fossero confinanti;
riferisca altresì il c.t.u. sul fondamento normativo e tecnico di un siffatto accorpamento, ove ritenuto possibile;
accerti quindi il c.t.u. il valore di presumibile realizzo dell'immobile, nello stato e nella condizione urbanistica in cui si trovava negli anni indicati, quantificando distintamente, ove del caso, l'eventuale maggiore valore che avrebbe avuto attraverso la vendita unitaria dei diversi terreni di cui sopra, accorpati”.
Depositata la relazione di c.t.u. in data 23.4.2025, la causa giungeva nuovamente in decisione all'udienza del 14.5.2025.
***
L'azione risarcitoria proposta dal fallimento attore nel presente giudizio trova fondamento nel disposto di cui all'art. 38, 1° comma, r.d. n. 267/1942, in quanto esperita dal nuovo curatore in pendenza del fallimento, ed assume natura contrattuale derivando dalla violazione di obblighi specifici di adempimento diligente dei doveri dell'ufficio.
Ne consegue che all'attore compete la deduzione specifica e circostanziata delle inadempienze del curatore revocato nonché la prova del danno derivato e del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, mentre compete all'ex-curatore convenuto l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ai medesimi doveri ovvero che l'inadempimento è dipeso da impossibilità oggettiva non a lui imputabile, secondo lo schema di cui agli artt. 1218, 1256 e 2697 c.c..
pagina 4 di 10 Le inadempienze dedotte dall'attore si individuano, da un lato, nel ritardo nel compimento degli atti necessari all'inizio della liquidazione dell'attivo – in particolare immobiliare – del fallimento e, dall'altro, nella grave colpa insita nelle rovinose scelte “strategiche” del curatore consistite, in definitiva in un'attesa indefinita del verificarsi di supposte condizioni essenziali per potere conseguire il buon esito della vendita degli immobili fallimentari.
Con riguardo alla scelta di abbandonare la procedura esecutiva pendente e di provocare il fallimento delle società controllate, è emerso come questa sia stata sostenuta dal curatore per l'opportunità di un accorpamento dei terreni appartenenti a tutte le tre società del gruppo e di formazione di un unico lotto dotato della superficie minima di mq 30.000 necessaria per potersi avvalere degli speciali indici di edificabilità consentiti nell'area, stante la sua peculiare conformazione urbanistica.
Il curatore non ha dimostrato, come era suo onere, di avere rappresentato al giudice delegato dell'epoca, nel momento in cui gli sottoponeva le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione a compiere i conseguenti atti, l'effettiva situazione urbanistica degli immobili in questione.
In particolare, la relazione del c.t.u. ha evidenziato come la normativa urbanistica vigente all'epoca del fallimento non richiedeva la necessaria costituzione di un lotto minimo unitario e che l'accorpamento di più aree per la formazione di lotti unitari non avrebbe comportato un aumento delle potenzialità edificatorie delle aree stesse, dato unicamente dalla superficie di ciascuna proprietà (cui si sarebbe applicato un apposito coefficiente non influenzato dalla superficie stessa).
Il c.t.u., peraltro, ha pure evidenziato che le aree interessate dal progetto del Parte_3 avrebbero potuto beneficiare in via di fatto di un possibile incremento di valore per l'eventuale accorpamento con altre per costituire un lotto di più grande dimensione, senza tuttavia procedere ad una quantificazione dell'eventuale maggiore valore conseguibile.
Ed infatti, verificata l'ininfluenza del suddetto accorpamento sulle potenzialità edificatorie dell'immobile, né imposto né vietato dalla normativa urbanistica vigente, esso non costituiva un elemento oggettivo intrinseco del compendio immobiliare suscettibile di una valutazione estimativa ma poteva essere unicamente un elemento fattuale tale da aumentare l'appetibilità dell'immobile stesso.
E' tuttavia decisivo considerare l'assenza in tutti gli anni considerati, come riferito dal c.t.u., dei necessari piani urbanistici che il avrebbe dovuto adottare per addivenire al concreto Controparte_4 sfruttamento delle capacità edificatorie delle aree interessate. La mancanza dei piani urbanistici rendeva la decisione di soprassedere alla vendita in funzione di futuri sviluppi edificatori del tutto aleatoria e fondata su una speranza non supportata da solide basi oggettive, consona ad un'operazione speculativa in ambito immobiliare ma non ad una procedura fallimentare in quanto gravida di rischi che solo in una logica imprenditoriale (e non in quella comunque liquidatoria del curatore fallimentare) sarebbe stato giustificato assumere.
Il curatore aveva pertanto di fronte una condizione urbanistica dell'immobile ben delimitata e insuscettibile di significative variazioni e, d'altra parte, un'aspettativa di mero fatto su eventuali sviluppi urbanistici e di mercato che si basava su previsioni incerte e prive di riscontri nell'azione amministrativa del Comune competente fino a quel momento tenuta.
Tali fattori di incertezza e di rischio non venivano rappresentati dal curatore al giudice delegato al quale non veniva mai offerto, a sostegno della prospettazione data come certa e non formulata in via dubitativa, il supporto di un elaborato tecnico redatto da un esperto che attestasse la correttezza di quanto asserito.
Alla luce di tali considerazioni, la scelta del curatore di adottare una strategia attendista appare di per sé inappropriata in quanto si risolveva nella proiezione a lungo termine della dismissione dei cespiti immobiliari con conseguente assunzione di rischi (poi puntualmente tradottisi nell'avverso evento della perdita di qualsiasi vocazione edificatoria dei terreni nel 2015) contraria ai canoni di prudenza che pagina 5 di 10 devono caratterizzare l'azione del curatore fallimentare. La stessa strategia veniva inoltre rappresentata come opportuna senza evidenziarne i limiti e le possibili controindicazioni.
Tali conclusioni non sono scalfite dall'esame degli avvisi e inviti comunicati dall'Amministrazione comunale, volti a sollecitare eventuali iniziative di privati in ordine all'utilizzo edilizio dei terreni ricompresi nell'ambito del . Parte_3
In effetti, va osservato che la possibilità di accorpamento era contemplata dall'avviso ex art. 14, l.r. n.
1/2000 che il dirigente competente del aveva fatto pubblicare nel corso del 2000, Controparte_4 invitando operatori e soggetti interessati a presentare istanze relative ad interventi urbanistici nelle aree interessate dal Piano d'area in vista della prevista adozione di varianti urbanistiche ed Pt_3 evidenziando la possibilità di interventi interessanti lotti unitari di superficie minima di mq 30.000,00.
Tale invito, in realtà, non aveva la benchè minima incidenza, in quanto tale, sulle capacità edificatorie dell'immobile né poteva giustificare un'aspettativa fondata di aumento delle stesse per l'espresso avvertimento che le istanze non sarebbero state impegnative e che sarebbero valse ad integrare unicamente delle manifestazioni di intenti a fini istruttori, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di apprezzare preliminarmente l'interesse e le attese degli operatori, in vista dell'eventuale adozione futura degli strumenti urbanistici ritenuti opportuni.
Come ha rilevato anche il c.t.u. nella sua relazione, si trattava di un sondaggio esplorativo e non impegnativo per l'Amministrazione che si riservava ogni successiva e diversa valutazione, come in effetti avvenne con la completa diserzione di ogni intervento urbanistico da parte del Comune (del resto, a tali interpelli risulta che solo un privato aveva manifestato interesse).
La stessa perizia redatta nella procedura esecutiva immobiliare dal geom. si limitava agli CP_5 immobili della sola e riferiva correttamente dell'eventualità di uno sfruttamento Parte_1 di potenzialità edificatorie condizionate all'assunzione di appositive iniziative nell'ambito del comparto della Malpensa, senza fare alcuna ipotesi di accorpamento.
E' rimasto ingiustificato l'inerzia liquidatoria nell'enorme lasso di tempo trascorso tra la decisione di provocare il fallimento delle controllate e la declaratoria del medesimo fallimento.
Certamente si trattò di un procedimento privo di effettive e speciali difficoltà attesa la qualità di società commerciale delle fallende e il superamento dei limiti e requisiti minimi dimensionali dell'imprenditore insolvente previsti dall'art. 1 l.f. come modificato dal d.lg. n. 5/2006 nonché la mancanza di bilanci e documentazione contabile e la presenza di plurime ipoteche (indici fortemente indicativi dell'insolvenza).
Il curatore convenuto non ha invero dimostrato la propria sollecitudine nel procedere in quanto non ha ricostruito né provato in modo completo la scansione temporale degli atti compiuti e dei procedimenti ex art. 15 l.f., limitandosi a segnalare solo alcuni episodi accaduti nel lunghissimo tempo trascorso: non sono stati allegati i ricorsi presentati, non è nota l'epoca del deposito né l'andamento dell'istruttoria, mentre il rigetto del primo ricorso in quanto presentato senza assistenza di avvocato non vale certo a giustificare una stasi di anni. Irrilevanti sono le vicende degli organi amministrativi delle controllate fallende, considerata la prorogatio dei precedenti amministratori o, in extrema ratio, la possibilità di ricorrere all'istituto della nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c., possibilità che ben poteva essere colta avendo il curatore ottenuto autorizzazione a stare in giudizio per mezzo di un difensore ed essendo pertanto assistito da collaboratore qualificato.
Inspiegata, poi, è rimasta l'attesa di circa tre anni di una perizia commissionata per la stima del patrimonio delle società controllate, finalizzata presumibilmente ad una valutazione preliminare dell'opportunità di agire per il fallimento di queste.
Va, dunque, accertato l'inadempimento del curatore ai propri obblighi liquidatori sin dalla prima fase del pagina 6 di 10 fallimento, laddove ingiustificatamente si riteneva di non procedere alla vendita immediata dell'immobile sulla scorta di incerte, non verificate e temporalmente indefinite aspettative di miglior realizzo.
A ciò si aggiunga che, con il decreto del 17.1.2013 il giudice delegato al fallimento disponeva richiedendo che l'esperto stimatore nominato, ing. il quale aveva riferito in apposita Persona_2 sua istanza sulla concreta eventualità del mutamento di destinazione urbanistica dei terreni del fallimento in via di stima, procedesse comunque alla redazione della perizia degli immobili tenendo conto della destinazione esistente in quel momento e applicando una decurtazione che tenesse conto anche dell'incertezza esistente in merito alla conformazione urbanistica dei terreni, in modo da poter addivenire ad un primo tentativo di vendita.
Tale provvedimento appare decisivo per evidenziare come il giudice delegato, quale organo di direzione della procedura, avesse mutato orientamento circa le modalità della vendita. Da quanto disposto traspare con chiarezza che l'intento del giudice fosse a quel punto, considerati evidentemente gli anni trascorsi dal fallimento e le prospettive di cambio di destinazione, quello di tentare comunque la concreta messa in vendita dell'immobile, al fine di giungere alla liquidazione dei cespiti.
Messa in vendita che, tuttavia, non avveniva neanche in questa seconda fase della procedura, disattendendosi le direttive specifiche date dal giudice delegato. Il curatore restava quindi del tutto inerte nel seguire la direttiva del giudice delegato, mai revocata per quanto consta, di mettere in vendita gli immobili nello stato in cui erano.
Con decreto in data 15.10.2015 il giudice delegato, a seguito di istanza del curatore che aveva raccolto parere legale di avvocato amministrativista in merito all'opportunità di impugnare davanti al la Pt_4 modifica degli strumenti urbanistici comunali che aveva determinato la destinazione agricola, autorizzava la non impugnazione.
Pur ove si condividessero le giustificazioni (infondatamente) addotte dal curatore con riguardo alla prima fase della procedura fallimentare, almeno da questo momento, dunque, nessun ostacolo sussisteva (nella prospettazione del medesimo curatore) alla messa in vendita degli immobili eppure il curatore attendeva ancora anni restando inerte, giustificando ora tale ulteriore attesa, in definitiva, con la speranza (contraddetta dal parere sfavorevole del legale) che venisse accolto il ricorso proposto da altri proprietari di aree nel comparto interessato dalle varianti adottate.
Invero, dell'opportunità di tale attesa il giudice delegato non risulta essere mai stato informato né tanto meno risulta che lo stesso abbia adottato provvedimenti e direttive che giustificassero tale condotta inerte.
Del tutto tardiva, dunque, risulta la richiesta di aggiornamento della perizia di stima del 2019: le continue stasi imposte alla liquidazione dal curatore, infatti, erano destinate a rendere obsolete e da aggiornare tutte le diverse perizie rese o comunque disponibili nel corso della procedura ma ciò non per ragioni oggettive bensì in quanto la liquidazione non veniva mai messa in atto senza fondate ragioni e costantemente ritardata.
Riassumendo, la grave negligenza e imperizia del curatore deve ravvisarsi laddove, sin dagli esordi della procedura fallimentare, si formava la convinzione, del tutto erronea e non suffragata da alcun parere tecnico, dell'opportunità di soprassedere alla vendita e di attendere il fallimento delle due società controllate per addivenire ad un'inutile vendita congiunta di terreni che, anche per essere non confinanti ed anzi distanti tra loro, oltre che aventi diversa destinazione e qualità urbanistiche, erano all'evidenza insuscettibili di costituire un unico ampio lotto munito come tale di potenzialità edificatorie maggiori. Da tale erronea “strategia” derivava l'inutile attesa degli altri fallimenti e il conseguente trascorrere di anni durante i quali l'assetto urbanistico dell'area addirittura mutava radicalmente facendo perdere ai terreni del fallimento, inizialmente aventi un valore di stima di € 1.263.600,00, la maggior parte del loro valore, fino alla loro vendita al prezzo, come si è detto, di € 31.000,00. pagina 7 di 10 Accertato l'inadempimento, lo stesso non può essere escluso dalle direttive impartite dal giudice delegato. Trattandosi di fallimento dichiarato nel vigore della disciplina previgente la novella di cui al d.lg. n. 5/2006, deve riconoscersi in capo al giudice delegato un ruolo e un potere di direzione della procedura fallimentare e non di mero organo di controllo e vigilanza sull'operato e le iniziative del curatore, come invece nella nuova procedura fallimentare disegnata dalla novella richiamata.
Nondimeno, tralasciando ogni ulteriore considerazione, rileva nel caso di specie che le autorizzazioni del giudice delegato in ordine all'abbandono della procedura esecutiva e alla promozione delle dichiarazioni di fallimento delle controllate sono state richieste tutte dal curatore e conformi a tali richieste, sulla scorta di quanto il curatore ha asserito in ordine alle possibilità edificatorie di un ampio lotto unico. Tale sola circostanza è idonea ad escludere che il curatore possa andare esente da responsabilità, in qualsiasi misura, allegando di avere agito come da direttive del giudice trattandosi di direttive che, in ogni caso, sono state determinate dall'errata rappresentazione da egli stesso veicolata e sostenuta.
Va conseguentemente esclusa ogni possibilità del curatore di giovarsi della condotta di altri organi della procedura, che egli stesso ha indotto a tenere, per diminuire la propria responsabilità.
Il danno che è derivato al da tale condotta negligente e imperita, direttamente conseguenziale Parte_1
a questa, deve essere determinato nella differenza tra il presumibile ricavato della vendita in sede di procedura esecutiva immobiliare individuale o, comunque, nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione di fallimento e il ricavato effettivo della vendita avvenuta nel 2021-2022.
L'aggiornamento di perizia redatto dall'esperto ex art. 568 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare già pendente al momento della dichiarazione del fallimento attribuiva un valore base d'asta dei terreni di proprietà della sola società fallita di € 1.263.600,00, qualificandoli come “terreni edificabili previa redazione del Piano di Inquadramento Operativo (P.I.O.) da parte dell'Amministrazione Comunale e successiva presentazione di un Piano di Lottizzazione da parte dei proprietari”. Deve notarsi che, lo stesso esperto aveva stimato il medesimo immobile, nel 2001, nell'ambito della medesima procedura esecutiva, di valore pari a £ 1.579.500.000 (€ 815.743,67 pari a circa 77 €/m2), importo assai inferiore a quello poi indicato nel 2006 (circa 120 €/m2). Tale incremento (+55%), rapportato a soli cinque anni, risulta ricondotto dall'esperto al generale andamento del mercato immobiliare e alle prospettive di sviluppo urbanistico dell'area, invero già presenti nel 2001, come visto. La disposta c.t.u. ha evidenziato come il valore espresso nella perizia in questione (2006) non possa ritenersi realistico e come, a distanza di vent'anni, sia assai difficile procedere ad una stima retroattiva attendibile dell'immobile, proponendo di assumere il valore dell'immobile determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili all'epoca vigente e, dunque, pari a € 780.000,00, per gli immobili suscettibili di utilizzazione edificatoria subordinatamente all'adozione di appositi piani urbanistici del Comune (caso specifico cui deve ricondursi l'immobile oggetto di causa). Invero, è emerso nel corso delle operazioni peritali che detto valore era stato oggetto di accertamento del con sua quantificazione in € 543.829,11. Il documento costituito dall'accertamento Controparte_4 tributario in questione non è stato tempestivamente prodotto in giudizio dal convenuto ma ciò non esime dalla sua valutazione, quale documento tecnico, sottoposto al contraddittorio delle parti in sede di accertamento peritale, utile a contribuire alla valorizzazione dell'immobile senza alcuna incidenza sui fatti principali costituivi del diritto azionato in giudizio e senza allargamento alcuno dell'oggetto del giudizio medesimo. Orbene, l'incertezza estrema evidenziata dal c.t.u. nella stima dell'immobile riportata al 2005, deve indurre, nell'ambito di una metodologia equitativa di liquidazione del danno, ad una quantificazione prudenziale dell'immobile, al fine di assicurare l'effettività e certezza del danno stesso e di evitare una sua quantificazione fondata su previsioni ipotetiche, probabilistiche e incerte. Il valore di accertamento dell'atto impositivo comunale appare il più realistico e “solido” tra quelli emersi.
pagina 8 di 10 Tale valore base non può essere assunto semplicemente quale valore di realizzo del bene, essendo del tutto ragionevole che l'aggiudicazione avrebbe richiesto alcuni tentativi di vendita infruttuosi (almeno due) e, dunque, ribassi del prezzo base d'asta che, tenendo conto della disciplina all'epoca vigente, possono quantificarsi nel 20% ciascuno, giungendo a determinare un prezzo di aggiudicazione pari a € 348.050,63.
Il danno patito dal Fallimento per il ritardo della liquidazione dell'attivo fallimentare va, conseguentemente, quantificato nella differenza tra il prezzo di aggiudicazione con ragionevole certezza conseguibile in una liquidazione tempestiva dell'immobile (€ 348.050,63), maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della probabile vendita (31.12.2007, considerando la reiterazione di plurimi tentativi) fino alla data del perfezionamento della vendita dell'immobile (13.7.2022) e il prezzo di aggiudicazione conseguito (€
31.000.00).
I valori in discorso, infatti, fanno riferimento ad epoche diverse e non può procedersi ad una semplicistica differenza tra gli stessi, senza tenere conto che se l'immobile fosse stato venduto tempestivamente, il avrebbe goduto della disponibilità di una maggiore disponibilità finanziaria per tutti gli anni Parte_1 in cui il è rimasto aperto, fino alla definitiva monetizzazione del cespite in questione. Parte_1
Il Curatore, pertanto, va condannato al pagamento della somma di € 513.958,92 (prezzo rivalutato e maggiorato degli interessi dal 31.12.2007 al 13.7.2022, eventualmente togliere ulteriori € 8.927,50 per il 2007) dalla quale detrarre quanto incassato dal (€ 31.000,00), ovvero € 482.958,92, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal 13.7.2022 ad oggi e interessi legali su quanto liquidato ad oggi fino al saldo.
Va ora esaminata la domanda di manleva proposta dal Curatore nei confronti della terza chiamata compagnia di assicurazione.
La compagnia eccepisce l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c., e a termini delle condizioni generali contrattuali, in considerazione della reticenza dell'assicurato il quale, pur a conoscenza del rischio di perdita di capacità edificatoria dell'immobile sin dal 2013 aveva omesso di darne informazione impedendo la corretta valutazione del rischio assicurativo in occasione della stipula della polizza assicurativa avente effetto dal 23 aprile 2021 al 22 aprile 2022. Parimenti, il Curatore aveva sottaciuto la propria revoca dalla carica intervenuta con il decreto in data 4.2.2020 di questo Tribunale, proprio sulla base della contestata inerzia nella vendita dell'immobile e della conseguente perdita di valore del medesimo.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Ed infatti, in particolare, l'intervenuta revoca dal costituiva circostanza oggettiva, certamente Parte_1 nota all'assicurato (il quale ne riceveva notifica in data 12.2.2020), che avrebbe dovuto essere oggetto di informativa all'assicuratrice al fine di valutare il rischio assicurato alla prima scadenza contrattuale utile e, dunque, anteriormente alla stipula della polizza operante a decorrere dal 21.4.2021, invocata dal convenuto. Ed infatti, la conoscenza della revoca del Curatore avrebbe fatto emergere le contestazioni a lui mosse tra le quali, in particolare, quelle inerenti alla mancata attivazione per la vendita dell'immobile, da cui discendeva successivamente la richiesta risarcitoria del . Parte_1
Appare evidente come tali circostanze risultano determinanti nella decisione della compagnia di assicurare o meno il professionista, implicando un aumento esponenziale del rischio assicurato.
In effetti, solo in data 18.6.2021, successivamente alla stipula della polizza, il Curatore dava notizia circa l'eventualità della mancata approvazione del rendiconto, omettendo però di precisare che trattavasi di rendiconto del curatore revocato ai sensi dell'art. 38, 3° comma, l.f..
Emerge, dunque, che l'assicurato, al momento della stipula della polizza invocata, era a conoscenza di pagina 9 di 10 fatti di rilievo dai quali avrebbe potuto discendere, in modo concreto e in termini di apprezzabile probabilità, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei suoi confronti, tacendo tuttavia la circostanza pur avendo assunto uno specifico obbligo contrattuale di informazione, previsto dalle condizioni generali di polizza. Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 1892 c.c., ravvisandosi la colpa grave nella condotta reticente dell'assicurato, la cui qualificazione professionale non poteva non allertare sul significato e sulle conseguenze della sua revoca, come ben dimostrava nella email del 18.6.2021 allegata in atti. In tale comunicazione indirizzata al broker assicurativo (che dava luogo all'apertura del sinistro e all'istruttoria da parte della compagnia), il convenuto esprime la sua preoccupazione per l'eventuale mancata approvazione del rendiconto e per la possibilità di esperimento dell'azione di responsabilità nei suoi confronti da parte degli organi della procedura, dimostrando di avere ben presente la delicatezza e le implicazioni assicurative delle contestazioni mossegli.
Fondatamente, pertanto, la compagnia ha rifiutato il pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Le spese, comprensive di quelle di c.t.u., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna il convenuto al pagamento, in favore del attore, Controparte_1 Parte_1 della somma di € 482.958,92, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 13.7.2022 ad oggi e interessi legali su quanto liquidato ad oggi fino al saldo;
rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto verso la compagnia di assicurazione terza chiamata;
condanna il convenuto al pagamento, in favore del attore, delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
15.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica); condanna il convenuto al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, liquidate in €
10.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. già liquidate.
Busto Arsizio, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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