Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7223/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 7223/2024 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Giustino Donofrio,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Egidio Pignatelli,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 aver contratto matrimonio civile con la parte convenuta in data 13.07.2019. Dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(06.07.2007) et (01.02.2010). Per_2
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha dedotto di essersi trasferito in Bari, mentre la moglie vive nella casa coniugale in Palo del Colle con i figli.
Ha concluso domandando: lo scioglimento del matrimonio;
la conferma dei provvedimenti regolanti lo stato separativo
(ricorso depositato il 28.06.2024).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
Ha lamentato che il padre non rispetta il calendario di incontri con i figli. Ha altresì dedotto il rifiuto da parte del figlio maggiore di incontrare il padre e il rapporto Per_1 discontinuo con il figlio minore . Per_2
Ha eccepito di aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali nell'interesse superiore della famiglia precisando di aver cessato la propria attività lavorativa di infermiera a giugno 2017 e di averla ripresa con contratto a tempo indeterminato a dicembre 2024. Il marito invece svolge funzioni dirigenziali presso l'Istituto di credito Intesa San
Paolo s.p.a. con una retribuzione mensile variabile tra €
3.500,00 et € 4.300,00, è proprietario rispettivamente per 1/3
e per la metà di due immobili e da uno di essi percepisce la metà di una rendita locatizia che nella misura intera è pari ad € 600,00.
Ha concluso domandando: lo scioglimento del matrimonio;
un contributo al proprio mantenimento pari ad € 250,00;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé e predisposizione di un calendario di incontri padre-figli; un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 940,00 (€ 470.00 per ciascuno) oltre al 50% di spese straordinarie;
la corresponsione in proprio favore del 40% della indennità di fine rapporto del marito. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 19.12.2024).
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con parere del 16.07.2024.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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I.4.- Risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 17.01.2025, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
II.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il
13.06.2023;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
II.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
II.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva. 1 Breviter, il giudice delegato, con ordinanza depositata il 17.01.2025, ha tra le altre cose confermato le statuizioni regolanti lo stato separativo.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7223/2024 introdotto con ricorso del 28.06.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 13.07.2019 tra (Voghera (PV), Parte_1
03.02.1963) e (Bisceglie (BA), 19.02.1967) e Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palo del Colle (BA) al n. 32, parte II, serie C, anno
2019;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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