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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2724 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del e promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Segrate Via Monzese n. 21 presso lo studio dell'avv. LOMBARDINI ALESSANDRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario;
-PARTE OPPONENTE - contro
mandante di (C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Varese, Via Rainoldi 23 presso lo studio dell'avv. LENTINI
ON e rappresentata e difesa dagli avv.ti. SCHIAVONE ANTONIO e GIULIA GALATI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a precetto - contratto di mutuo fondiario.
CONCLUSIONI: come da verbale e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, opponeva Parte_1
l'atto di precetto contenente l'intimazione di pagare a quale Controparte_2
mandataria di la somma di € 18.021,77 oltre interessi e spese Controparte_1
1 legali conseguente al mancato adempimento al contratto notarile di mutuo fondiario del 18.12.2001 stipulato con ESBC.
A tale fine, chiedeva all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis: in via preliminare: - sussistendone i gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo del 18.12.2001, rigettando ogni e qualsiasi contraria istanza che controparte dovesse formulare. in via principale: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la carenza di titolarità sostanziale del diritto di credito in capo ad ed il Controparte_1
conseguente difetto di legittimazione ad agire di quale mandataria Controparte_2
di e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare Controparte_1
comunque privo di efficacia l'atto di precetto opposto;
- il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15% e oneri di legge.”.
A fondamento della propria opposizione, la parte deduceva:
• che, in data 18.12.2001, aveva concluso con ESBC un contratto di mutuo fondiario per atto pubblico con rep. 175841/11088 per l'importo di € 104.000,00;
• che la cessionaria mandante di , aveva acquistato il Controparte_1 CP_2
credito da (già ESBC) senza, tuttavia, dare prova della Controparte_3
titolarità del credito che non poteva essere fornita solo mediante il deposito dell'avviso di cessione pubblica in GU;
• che, quindi, il cessionario, asserito creditore, doveva provare sia l'esistenza del contratto di cessione che l'inclusione del credito tra quelli trasferiti;
• che l'avviso in GU conteneva una descrizione generica dei crediti ceduti e che il link fornito non era funzionante;
• che, gli artt. 1, 2, 3 e 4 del contratto di mutuo, prevedendo l'accredito della somma ricevuta su un deposito cauzionale da svincolare successivamente, non
2 permettevano di riconoscere al contratto natura di titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. .
Instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in Controparte_1
particolare, eccependo:
• che ES BC PA (successivamente denominata ES AO PA) aveva concesso a un mutuo fondiario per Parte_1 Parte_2
atto pubblico di euro 104.000 garantito da ipoteca (doc. 1 fascicolo opposto);
• che, stante l'inadempimento all'obbligo restitutorio, era stata incardinata la procedura esecutiva RGE 263/2013 presso il Tribunale di Varese sull'immobile ipotecato e che la si era soddisfatta solo parzialmente;
CP_4
• che aveva acquistato con contratto di cessione pro soluto del CP_1
25.06.2021 da ES AO PA tutti i crediti risultanti dal sito https://www.securitisationservices.com/it (successivamente corretto in https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx);
• che, della suddetta cessione, veniva data notizia con pubblicazione in GU il
28.10.2023 (all. C fascicolo opposto);
• che i crediti ceduti avevano le seguenti caratteristiche: “i) i crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati in varie forme tecniche, ii) concessi a persone fisiche, iii) sorti nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1955 e il 30 marzo 2023 e iv) i cui debitori sono stati classificati a “sofferenza”, ai sensi della circolare di Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”)”;
• che il credito era facilmente individuabile sul link internet al NDG 1143915340000;
• che veniva depositato sia l'elenco dei crediti ceduti (doc. 4 fascicolo opposto) che la dichiarazione dell'intervenuta cessione proveniente dalla cedente (doc. 5 fascicolo opposto);
3 • che, inoltre, il creditore era in possesso del titolo esecutivo e che tutti tali elementi costituivano documentazione probatoria dell'intervenuta cessione;
• che il contratto di mutuo costituiva valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
Insisteva per il rigetto dell'istanza ex art. 624 c.p.c. e della domanda principale.
Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., la rinunciava al secondo motivo Parte_1
di opposizione volto a contestare la natura esecutiva del contratto di mutuo con deposito infruttifero, essendo intervenuta sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con sentenza n. 59868/2025.
Successivamente, rigettata la richiesta ex art. 624 c.p.c., la causa veniva fissata per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c.
Chiamata all'udienza del 14.10.2025 a trattazione cartolare, il Giudice riservava la decisione.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento negativo del diritto di rappresentata da ad agire Controparte_1 Controparte_2
esecutivamente nei confronti di debitore principale, per Parte_1
le somme indicate nell'atto di precetto opposto in virtù del mancato adempimento all'obbligo restitutorio derivante dal contratto di mutuo fondiario per atto pubblico stipulato con . CP_5
a. Sul thema decidendum del giudizio di opposizione.
Anzitutto, il Tribunale ritiene di dovere chiarire l'ampiezza del thema decidendum del presente giudizio di opposizione;
ed infatti, l'opponente ha rinunciato al Parte_1
secondo motivo di opposizione volto a sostenere l'assenza di un valido titolo esecutivo in presenza di un contratto di mutuo per atto pubblico con contestuale deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata.
L'intervenuta rinuncia, infatti, rende superfluo ogni apprezzamento in ordine alla fondatezza del secondo motivo di opposizione che, pertanto, non verrà trattato dal
Tribunale.
4 b. Nel merito.
L'opponente insiste, quindi, nel contestare la titolarità del credito in capo a CP_1
Co
da un lato, eccepisce la mancata prova della cessione intervenuta con e,
[...]
dall'altro, l'assenza di prova in ordine all'inclusione della propria posizione debitoria nella suddetta cessione.
Ora, quanto al primo punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “in caso di azione
(di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere
l'efficace liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni”(Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Pertanto, in assenza della produzione del contratto di cessione (come nel caso di specie), la prova della sua esistenza può essere fornita dal creditore anche mediante altri elementi presuntivi tanto più che il contratto di cessione non richiede alcuna forma né ad substantiam né ad probationem.
Nel caso di specie, sono tutti elementi indiziari, che valorizzati nel loro insieme portano Co a confermare l'esistenza del contratto di cessione tra e : a) Controparte_1
l'esistenza della pubblicazione dell'avviso in GU;
b) l'esistenza di una dichiarazione proveniente dal cedente (che può essere anche di formazione successiva rispetto all'avviso in GU secondo Cass. civ. 16.047.2021 n. 10200) e c) il possesso dell'originale del contratto di mutuo.
Erra parte opponente laddove afferma che la dichiarazione proveniente da soggetti estranei alla lite su fatti aventi relazione con questo, non possono esplicare alcuna efficacia probatoria nel giudizio;
ed infatti, l'ordinanza che parte opponente cita
5 afferma, semmai, che “Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in Cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su un punto decisivo della controversia” (Cassazione civile sez. II, 23/10/2017, n.24976).
Pertanto, l'esistenza di tali dichiarazioni avendo, quantomeno, valore di indizio possono essere utilizzate dal Giudice in uno con altri elementi indiziari emersi nel corso del giudizio al fine di ritenere provata con certezza l'esistenza del contratto di cessione contestato.
È chiaro che gli elementi sopra elencati, individualmente considerati, non hanno un rilievo probatorio tale da potere confermare l'esistenza del contratto di cessione;
è la loro considerazione globale, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, che permette di ritenere esistente il contratto di cessione. Inoltre, è bene evidenziare che la odierna opponente, non ha, in alcun modo, introdotto indizi di segno Parte_1
opposto nel presente giudizio.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata inclusione del credito nel contratto di cessione, si evidenzia, invece, che “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” solo quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione (Cass. ord. 9412 del 05.04.2023).
Nel caso di specie, dunque il creditore doveva dare adeguata prova dell'inclusione del credito.
6 Pertanto, anche in questo caso i criteri identificativi pubblicati in GU e cioè “i) i crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati in varie forme tecniche, ii) concessi a persone fisiche, iii) sorti nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1955 e il 30 marzo 2023 e iv) i cui debitori sono stati classificati a “sofferenza”, ai sensi della circolare di Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”)”, avendo valore meramente indiziario, devono essere letti con altri elementi acquisiti al processo.
In particolare, tali altri elementi sono: a) il contenuto della dichiarazione del cedente che, seppur formata successivamente all'introduzione del giudizio (in conformità a
Cass. 10200/2021), assurge quale dichiarazione proveniente da soggetto privo di un qualunque interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria (Corte app. Milano s.
220/2023); b) l'elenco dei crediti ceduti riportante l'identificativo del credito (NDG
1143915340000); c) il possesso materiale del titolo esecutivo in originale in capo alla cessionaria. A ciò si aggiunge che la non ha mai negato che il proprio Parte_1
debito ha gli stessi caratteri dei crediti identificati in G.U. (onere gravante sull'opponente trattandosi di giudizio di opposizione a precetto).
Tutti tali elementi portano a ritenere incluso il debito della el contratto di Parte_1
Co Co cessione intervenuto tra e Ad abundantiam, si evidenzia che , Controparte_1
dopo avere coltivato una prima procedura esecutiva, ha omesso di coltivare ulteriori azioni per il recupero del credito a chiara riprova dell'intervenuta cessione del credito.
Non essendo in alcun modo contestata l'esistenza di un credito residuo derivante dal contratto di mutuo né l'esistenza di pagamenti intervenuti nelle more e dovendosi rigettare i motivi di opposizione oggi proposti, il Tribunale conferma il diritto di quale mandante di ad agire esecutivamente nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di ulla base del precetto del 30.09.2024 portato Pt_1 Parte_1
dal contratto di mutuo fondiario del 18 dicembre 2001, sottoscritto per atto pubblico rep. n. 175841 e racc. n. 11088.
c. Sulle spese di lite.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano, Parte_1
in assenza di nota spese, come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le
“prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 5.201 a euro
26.000 – parametri minimi per tutte le fasi in relazione all'attività processuale effettivamente posta in essere e alla difficoltà delle questioni trattate).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione all'atto di precetto proposta da Parte_1
- condanna a rifondere le spese processuali alla Parte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso spese Controparte_1
generali al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Varese, 20.10.2025
Il Giudice
Flaminia D'AN
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