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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 7571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7571 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 23844/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 23844/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 5.6.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(c.f. ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Palmeri (c.f.: ), giusta procura C.F._2 allegata all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Caravaggio n. 45 presso lo studio legale Sena-Marotta
RICORRENTE
E
(P.IVA: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Napoli, alla Via Comunale Principe, 13/A, Napoli
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza del 5.6.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - il procuratore di parte ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 6.5.2024, Parte_1 proponeva domanda risarcitoria nei confronti dell' , deducendo di
[...] Controparte_2 aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'intervento di osteosintesi del perone, eseguito dai sanitari del P.O. San Giovanni BO di Napoli in data 7.7.2016.
La resistente , sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, per Controparte_2 cui se ne deve essere dichiarare la contumacia.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva, in particolare:
- che in data 18.6.2016, a seguito di trauma accidentale, veniva soccorso e trasportato dagli operatori del 118 presso il P.O. di BOtrecase;
- che, nel verbale di pronto soccorso, i sanitari riportavano “caduta accidentale in barca con trauma commotivo cranico, escoriazioni braccio ed avambraccio dx, slo caviglia sx e contusione ginocchio sx, frattura malleolo tibiale e peroneale”;
- che veniva trasferito presso il P.O. San Giovanni BO di Napoli dove, in data 20.6.2016, veniva eseguito esame radiografico alla gamba e alla caviglia sinistra da cui emergeva
“lussazione tibio-tarsica con frattura scomposta bimalleolare e meta-epifisaria distale della tibia. Frattura scomposta del malleolo peroniero”;
- che, in data 21.6.2016, seguiva una consulenza ortopedica con diagnosi di frattura bimalleolare scomposta da operare;
- che, in data 7.7.2016, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi;
- che, a seguito della stabilizzazione della frattura, veniva dimesso in data 9.7.2016.
Tanto premesso, lamentando da parte dei sanitari una condotta negligente che sarebbe consistita nel non aver effettuato la stabilizzazione dell'articolazione, il ricorrente, dopo aver espletato un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, nonché il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.
Benché ritualmente citata in giudizio, la resistente l' non si costituiva in Controparte_2 giudizio.
Quindi, disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n. 2029/2022 R.G., il giudice fissava l'udienza del 5.6.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2. La prospettazione di parte ricorrente postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari del P.O. San Giovanni BO di Napoli (che ricade nel distretto della convenuta ), presso il quale il veniva ricoverato per essere Controparte_2 Pt_1 sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi del perone con placca.
Le doglianze di parte ricorrente, invero, riguardano, in particolare, la scelta dei sanitari di non provvedere alla stabilizzazione dell'articolazione che avrebbe permesso una buona cicatrizzazione dei tessuti molli articolari e periarticolari, evitando lo scompaginamento della superficie articolare della tibia e scaricato la cartilagine articolare tibiale ed astragalica.
Tale condotta negligente, a suo dire, avrebbe determinato un aggravamento della sua situazione patologica.
Ciò posto, occorre esaminare nel merito la condotta denunciata costituente allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari della resistente struttura sanitaria, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno come lamentato.
L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata al paziente dai sanitari della struttura resistente può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU, dott. , specialista Persona_1 in medicina legale, e dott. , specialista in ortopedia, reso nel Persona_2 procedimento di A.T.P. avente n. 2029/2022 R.G. ed acquisito al presente procedimento con ordinanza dell'8.10.2024.
Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“…trattasi di un paziente che a seguito di un politrauma (18/6/16) riportava una frattura lussazione della caviglia sinistra, che era trattata chirurgicamente solo in data 7/7, causa una crisi convulsiva, esito del significativo trauma cranico, verificatasi in data 21/6, in sala operatoria, con il conseguente necessario rinvio dell'intervento. Il ritardo dell'intervento aveva comportato, come riferito nella descrizione dell'intervento, la necessità di colmare il gap osseo creatosi con osso sintetico, e una persistente sublussazione tibio-astragalica, per la quale era prima posta indicazione ad artrodesi tibio-tarsica, poi era scelto un approccio non chirurgico,
pagina 3 di 7 con un programma ortesico e riabilitativo, che portava alla stabilizzazione della patologia traumatica.
Il sig. ha riportato una grave frattura lussazione della caviglia sinistra, che fu possibile Pt_1 operare solo dopo 19 giorni dall'incidente. Fu corretta la indicazione chirurgica di osteosintesi del perone con placca, così come non può ritenersi censurabile la scelta di aggredire il pilone tibiale per via mediale e di stabilizzare il frammento principale con due viti, stante la perdita di sostanza ossea della regione anteriore della epifisi tibiale;
è invece da ritenersi inopportuna la scelta di non provvedere alla stabilizzazione della articolazione, che si sarebbe potuta ottenere con una artrodesi temporanea, con un chiodo di infisso per via calcaneo-astragalo- Parte_2 tibiale, che avrebbe se non altro permesso una buona cicatrizzazione dei tessuti molli articolari
e periarticolari o meglio ancora con un fissatore esterno in artrodiatasi, che avrebbe, in aggiunta, evitato l'ulteriore scompaginamento della superficie articolare della tibia, e scaricato la cartilagine articolare tibiale ed astragalica.
La menomazione attuale del paziente può essere valutata nella misura del 15%, in considerazione del danno anatomico e della limitazione della tibiotarsica e della sottoastragalica in posizione sfavorevole, a fronte di un danno attendibile del 9%, considerata la grave lesione osteoarticolare”.
Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini: “La menomazione del paziente è valutabile nella misura del 15%, dal quale va sottratto il 9%, per un danno iatrogeno del 6%, da inserire nel range tra il 9 ed il 15%. Quanto alla invalidità temporanea differenziale si riconosceranno, come da comune esperienza clinica e medico-legale, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 60 giorni al 25%”.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari del P.O. San Giovanni BO sono, dunque, effettivamente consistite – così come era stato dedotto dal ricorrente – nel non aver provveduto alla stabilizzazione dell'articolazione che avrebbe permesso una buona cicatrizzazione dei tessuti molli articolari e periarticolari ed evitato lo scompaginamento della superficie anteriore della tibia e scaricato la cartilagine articolare tibiale ed astragalica.
pagina 4 di 7 Per le ragioni suesposte, si ritiene accertata, pertanto, la responsabilità dei sanitari del P.O. San
Giovanni BO (rientrante nel distretto della resistente , rimasta contumace Controparte_2 nell'ambito del presente giudizio).
Del resto, giova appena precisare che l'odierna resistente ha partecipato al giudizio di A.T.P. promosso dal ricorrente e che, in quella sede, le osservazioni critiche che i suoi consulenti tecnici, ex art. 195 comma 3 c.p.c., avevano mosso alla CTU hanno trovato una precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
3. Ciò posto, deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione del danno iatrogeno “differenziale”, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità.
In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”.
Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 6% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 15% l'invalidità complessiva riscontrata sul paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – il danno differenziale di esclusiva matrice iatrogena può valutarsi nella misura del 6% (secondo la seguente operazione matematica: 15% - 9% = 6%).
Tanto premesso, si può procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché
pagina 5 di 7 perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (65 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 7.7.2016).
Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in €
17.835,00 (€ 32.757,00 pari all'invalidità complessiva del 15% - € 14.922,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 9%).
A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea parziale (ITP 30 giorni al 75%, 30 giorni al
50% e 60 giorni al 25%), così come è stata riconosciuta dalla CTU e che risulta essere pari ad €
6.037,50.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile, dunque, è pari ad € 23.872,50.
Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, già liquidato nella misura standard, non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare un incremento risarcitorio del danno non patrimoniale.
Alla luce di quanto sopra, quindi, la resistente deve essere condannata al Controparte_2 pagamento, in favore del ricorrente della somma complessiva di € Parte_1
23.872,50 (ventitremilaottocentosettantadue/50), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, liquidate all'attualità.
Al ricorrente compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (luglio 2016) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da luglio 2016 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Per quanto concerne invece il danno patrimoniale patito dal ricorrente per le spese mediche dallo stesso sostenute, sulla base della documentazione fornita (cfr. allegato n. 6 al ricorso), deve riconoscersi l'importo di € 364,00 (trecentosessantaquattro/00).
4. Le spese di lite sostenute dal ricorrente – ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis c.p.c., liquidate con separato decreto – seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente.
In proposito, deve appena precisarsi che la liquidazione dei compensi professionali del procuratore per il presente giudizio di merito è stata operata con espunzione della fase istruttoria
(in quanto assorbita dallo svolgimento del procedimento di istruzione preventiva).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna la Parte_1 resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_2
23.872,50 (ventitremilaottocentosettantadue/50), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di luglio 2016, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da luglio 2016 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna la Parte_1 resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_2
364,00 (trecentosessantaquattro/00), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali, dalla data di effettivo esborso sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 elle spese di lite, che si liquidano in € 2.376,00 a titolo di esborsi Parte_1 per i due procedimenti (ivi comprese le spese per il consulente tecnico di parte), nonché €
4.037,00 per compensi professionali relativi ad entrambi i procedimenti (€ 2.337,00 per il procedimento ex art 696 bis c.p.c. e € 1.700,00 per il presente procedimento), oltre IVA e
CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico della . Controparte_2
Napoli, 31.7.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 23844/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 5.6.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(c.f. ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Palmeri (c.f.: ), giusta procura C.F._2 allegata all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Caravaggio n. 45 presso lo studio legale Sena-Marotta
RICORRENTE
E
(P.IVA: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Napoli, alla Via Comunale Principe, 13/A, Napoli
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza del 5.6.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - il procuratore di parte ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 6.5.2024, Parte_1 proponeva domanda risarcitoria nei confronti dell' , deducendo di
[...] Controparte_2 aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'intervento di osteosintesi del perone, eseguito dai sanitari del P.O. San Giovanni BO di Napoli in data 7.7.2016.
La resistente , sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, per Controparte_2 cui se ne deve essere dichiarare la contumacia.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva, in particolare:
- che in data 18.6.2016, a seguito di trauma accidentale, veniva soccorso e trasportato dagli operatori del 118 presso il P.O. di BOtrecase;
- che, nel verbale di pronto soccorso, i sanitari riportavano “caduta accidentale in barca con trauma commotivo cranico, escoriazioni braccio ed avambraccio dx, slo caviglia sx e contusione ginocchio sx, frattura malleolo tibiale e peroneale”;
- che veniva trasferito presso il P.O. San Giovanni BO di Napoli dove, in data 20.6.2016, veniva eseguito esame radiografico alla gamba e alla caviglia sinistra da cui emergeva
“lussazione tibio-tarsica con frattura scomposta bimalleolare e meta-epifisaria distale della tibia. Frattura scomposta del malleolo peroniero”;
- che, in data 21.6.2016, seguiva una consulenza ortopedica con diagnosi di frattura bimalleolare scomposta da operare;
- che, in data 7.7.2016, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi;
- che, a seguito della stabilizzazione della frattura, veniva dimesso in data 9.7.2016.
Tanto premesso, lamentando da parte dei sanitari una condotta negligente che sarebbe consistita nel non aver effettuato la stabilizzazione dell'articolazione, il ricorrente, dopo aver espletato un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, nonché il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.
Benché ritualmente citata in giudizio, la resistente l' non si costituiva in Controparte_2 giudizio.
Quindi, disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n. 2029/2022 R.G., il giudice fissava l'udienza del 5.6.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2. La prospettazione di parte ricorrente postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari del P.O. San Giovanni BO di Napoli (che ricade nel distretto della convenuta ), presso il quale il veniva ricoverato per essere Controparte_2 Pt_1 sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi del perone con placca.
Le doglianze di parte ricorrente, invero, riguardano, in particolare, la scelta dei sanitari di non provvedere alla stabilizzazione dell'articolazione che avrebbe permesso una buona cicatrizzazione dei tessuti molli articolari e periarticolari, evitando lo scompaginamento della superficie articolare della tibia e scaricato la cartilagine articolare tibiale ed astragalica.
Tale condotta negligente, a suo dire, avrebbe determinato un aggravamento della sua situazione patologica.
Ciò posto, occorre esaminare nel merito la condotta denunciata costituente allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari della resistente struttura sanitaria, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno come lamentato.
L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata al paziente dai sanitari della struttura resistente può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU, dott. , specialista Persona_1 in medicina legale, e dott. , specialista in ortopedia, reso nel Persona_2 procedimento di A.T.P. avente n. 2029/2022 R.G. ed acquisito al presente procedimento con ordinanza dell'8.10.2024.
Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“…trattasi di un paziente che a seguito di un politrauma (18/6/16) riportava una frattura lussazione della caviglia sinistra, che era trattata chirurgicamente solo in data 7/7, causa una crisi convulsiva, esito del significativo trauma cranico, verificatasi in data 21/6, in sala operatoria, con il conseguente necessario rinvio dell'intervento. Il ritardo dell'intervento aveva comportato, come riferito nella descrizione dell'intervento, la necessità di colmare il gap osseo creatosi con osso sintetico, e una persistente sublussazione tibio-astragalica, per la quale era prima posta indicazione ad artrodesi tibio-tarsica, poi era scelto un approccio non chirurgico,
pagina 3 di 7 con un programma ortesico e riabilitativo, che portava alla stabilizzazione della patologia traumatica.
Il sig. ha riportato una grave frattura lussazione della caviglia sinistra, che fu possibile Pt_1 operare solo dopo 19 giorni dall'incidente. Fu corretta la indicazione chirurgica di osteosintesi del perone con placca, così come non può ritenersi censurabile la scelta di aggredire il pilone tibiale per via mediale e di stabilizzare il frammento principale con due viti, stante la perdita di sostanza ossea della regione anteriore della epifisi tibiale;
è invece da ritenersi inopportuna la scelta di non provvedere alla stabilizzazione della articolazione, che si sarebbe potuta ottenere con una artrodesi temporanea, con un chiodo di infisso per via calcaneo-astragalo- Parte_2 tibiale, che avrebbe se non altro permesso una buona cicatrizzazione dei tessuti molli articolari
e periarticolari o meglio ancora con un fissatore esterno in artrodiatasi, che avrebbe, in aggiunta, evitato l'ulteriore scompaginamento della superficie articolare della tibia, e scaricato la cartilagine articolare tibiale ed astragalica.
La menomazione attuale del paziente può essere valutata nella misura del 15%, in considerazione del danno anatomico e della limitazione della tibiotarsica e della sottoastragalica in posizione sfavorevole, a fronte di un danno attendibile del 9%, considerata la grave lesione osteoarticolare”.
Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini: “La menomazione del paziente è valutabile nella misura del 15%, dal quale va sottratto il 9%, per un danno iatrogeno del 6%, da inserire nel range tra il 9 ed il 15%. Quanto alla invalidità temporanea differenziale si riconosceranno, come da comune esperienza clinica e medico-legale, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 60 giorni al 25%”.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari del P.O. San Giovanni BO sono, dunque, effettivamente consistite – così come era stato dedotto dal ricorrente – nel non aver provveduto alla stabilizzazione dell'articolazione che avrebbe permesso una buona cicatrizzazione dei tessuti molli articolari e periarticolari ed evitato lo scompaginamento della superficie anteriore della tibia e scaricato la cartilagine articolare tibiale ed astragalica.
pagina 4 di 7 Per le ragioni suesposte, si ritiene accertata, pertanto, la responsabilità dei sanitari del P.O. San
Giovanni BO (rientrante nel distretto della resistente , rimasta contumace Controparte_2 nell'ambito del presente giudizio).
Del resto, giova appena precisare che l'odierna resistente ha partecipato al giudizio di A.T.P. promosso dal ricorrente e che, in quella sede, le osservazioni critiche che i suoi consulenti tecnici, ex art. 195 comma 3 c.p.c., avevano mosso alla CTU hanno trovato una precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
3. Ciò posto, deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione del danno iatrogeno “differenziale”, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità.
In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”.
Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 6% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 15% l'invalidità complessiva riscontrata sul paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – il danno differenziale di esclusiva matrice iatrogena può valutarsi nella misura del 6% (secondo la seguente operazione matematica: 15% - 9% = 6%).
Tanto premesso, si può procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché
pagina 5 di 7 perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (65 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 7.7.2016).
Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in €
17.835,00 (€ 32.757,00 pari all'invalidità complessiva del 15% - € 14.922,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 9%).
A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea parziale (ITP 30 giorni al 75%, 30 giorni al
50% e 60 giorni al 25%), così come è stata riconosciuta dalla CTU e che risulta essere pari ad €
6.037,50.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile, dunque, è pari ad € 23.872,50.
Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, già liquidato nella misura standard, non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare un incremento risarcitorio del danno non patrimoniale.
Alla luce di quanto sopra, quindi, la resistente deve essere condannata al Controparte_2 pagamento, in favore del ricorrente della somma complessiva di € Parte_1
23.872,50 (ventitremilaottocentosettantadue/50), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, liquidate all'attualità.
Al ricorrente compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (luglio 2016) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da luglio 2016 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Per quanto concerne invece il danno patrimoniale patito dal ricorrente per le spese mediche dallo stesso sostenute, sulla base della documentazione fornita (cfr. allegato n. 6 al ricorso), deve riconoscersi l'importo di € 364,00 (trecentosessantaquattro/00).
4. Le spese di lite sostenute dal ricorrente – ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis c.p.c., liquidate con separato decreto – seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente.
In proposito, deve appena precisarsi che la liquidazione dei compensi professionali del procuratore per il presente giudizio di merito è stata operata con espunzione della fase istruttoria
(in quanto assorbita dallo svolgimento del procedimento di istruzione preventiva).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna la Parte_1 resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_2
23.872,50 (ventitremilaottocentosettantadue/50), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di luglio 2016, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da luglio 2016 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna la Parte_1 resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_2
364,00 (trecentosessantaquattro/00), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali, dalla data di effettivo esborso sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 elle spese di lite, che si liquidano in € 2.376,00 a titolo di esborsi Parte_1 per i due procedimenti (ivi comprese le spese per il consulente tecnico di parte), nonché €
4.037,00 per compensi professionali relativi ad entrambi i procedimenti (€ 2.337,00 per il procedimento ex art 696 bis c.p.c. e € 1.700,00 per il presente procedimento), oltre IVA e
CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico della . Controparte_2
Napoli, 31.7.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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