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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/07/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 10/07/2025 nella causa RG n. 320/2025 promossa da
, assistita dall'avv. GUGLIELMINA PAOLA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito Controparte_1 P.IVA_1 dalla dr.ssa BARDONE LUCIA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la parte ricorrente, beneficiaria di indennità di accompagnamento , ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti sanitari previsti per poter ottenere il riconoscimento dello status di portatore con handicap con connotaazione di gravità, ex art. 3,co. 3 l. 104/1992;
-l costituendosi in giudizio, ha fatto presente che la ricorrente ha già ottenuto il CP_2 riconoscimento di tale status;
-all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c., le parti alla luce di quanto sopra, hanno concordemente chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
-L' ha chiesto la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite, mentre la CP_2 ricorrente ne ha chiesto la compensazione.
Considerato che:
-stante il già avvenuto riconoscimento del diritto, deve essere accolta la concorde richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'assenza di perdurante interesse alla naturale definizione del giudizio, essendo venuto meno ogni contrasto tra le parti;
-quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, in considerazione della natura della materia e tenuto conto delle condizioni di salute della ricorrente;
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara la cessazione della materia del contendere,
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 10/07/2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 10/07/2025 nella causa RG n. 320/2025 promossa da
, assistita dall'avv. GUGLIELMINA PAOLA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito Controparte_1 P.IVA_1 dalla dr.ssa BARDONE LUCIA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la parte ricorrente, beneficiaria di indennità di accompagnamento , ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti sanitari previsti per poter ottenere il riconoscimento dello status di portatore con handicap con connotaazione di gravità, ex art. 3,co. 3 l. 104/1992;
-l costituendosi in giudizio, ha fatto presente che la ricorrente ha già ottenuto il CP_2 riconoscimento di tale status;
-all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c., le parti alla luce di quanto sopra, hanno concordemente chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
-L' ha chiesto la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite, mentre la CP_2 ricorrente ne ha chiesto la compensazione.
Considerato che:
-stante il già avvenuto riconoscimento del diritto, deve essere accolta la concorde richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'assenza di perdurante interesse alla naturale definizione del giudizio, essendo venuto meno ogni contrasto tra le parti;
-quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, in considerazione della natura della materia e tenuto conto delle condizioni di salute della ricorrente;
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara la cessazione della materia del contendere,
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 10/07/2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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