TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1855/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
14/02/2025 da:
(C.F. , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
MILANO (MI), assistita e difesa dall'avv. DALLA CASA LAURA, presso il cui studio sito in Via
Borgogna 2, Milano è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. , nata il [...] in [...], in Controparte_1 C.F._2
proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Monte Di Pieta', 15 Milano;
con i seguenti figli: nato a [...] in data [...] Persona_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.02.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 13/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1188/2013 pubblicata da codesto Tribunale in data 29/01/2013; in particolare, dando atto che il figlio si era recentemente laureato, aveva iniziato il praticantato presso uno studio legale, e aveva manifestato il desiderio, avendo ormai più di 28 anni, di andare a vivere da solo, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
Pagina 1 “1) Sino al mese di marzo 2025 compreso, a titolo di contributo al mantenimento del figlio che fino a tale mese manterrà la residenza con la mamma, il papà si obbliga a corrispondere alla signora
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato la somma di euro Parte_1 4.000,00 entro il 5 di ogni mese e cio' con decorrenza dal mese di dicembre 2024 (e ultimo pagamento in favore della madre a marzo 2025). Il papà provvederà inoltre alle spese extra assegno di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano prendendo accordi direttamente con il figlio ed erogando a lui la relativa provvista, tenendo conto dei redditi dallo stesso redditi percepiti. 2) A decorrere dal mese di aprile 2025 cesserà di vivere con la mamma ed il papà provvederà Per_1 a qualsiasi spesa necessaria per una nuova abitazione del figlio nonché ad ogni diversa ed ulteriore spesa che si renderà per lui necessaria, prendendo accordi diretti con lo stesso, tenendo conto delle sue esigenze, dei suoi redditi e della sua capacità lavorativa.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1188/2013
[...]
pubblicata dal Tribunale di Milano in data 29/01/2013:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
14/02/2025 da:
(C.F. , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
MILANO (MI), assistita e difesa dall'avv. DALLA CASA LAURA, presso il cui studio sito in Via
Borgogna 2, Milano è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. , nata il [...] in [...], in Controparte_1 C.F._2
proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Monte Di Pieta', 15 Milano;
con i seguenti figli: nato a [...] in data [...] Persona_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.02.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 13/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1188/2013 pubblicata da codesto Tribunale in data 29/01/2013; in particolare, dando atto che il figlio si era recentemente laureato, aveva iniziato il praticantato presso uno studio legale, e aveva manifestato il desiderio, avendo ormai più di 28 anni, di andare a vivere da solo, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
Pagina 1 “1) Sino al mese di marzo 2025 compreso, a titolo di contributo al mantenimento del figlio che fino a tale mese manterrà la residenza con la mamma, il papà si obbliga a corrispondere alla signora
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato la somma di euro Parte_1 4.000,00 entro il 5 di ogni mese e cio' con decorrenza dal mese di dicembre 2024 (e ultimo pagamento in favore della madre a marzo 2025). Il papà provvederà inoltre alle spese extra assegno di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano prendendo accordi direttamente con il figlio ed erogando a lui la relativa provvista, tenendo conto dei redditi dallo stesso redditi percepiti. 2) A decorrere dal mese di aprile 2025 cesserà di vivere con la mamma ed il papà provvederà Per_1 a qualsiasi spesa necessaria per una nuova abitazione del figlio nonché ad ogni diversa ed ulteriore spesa che si renderà per lui necessaria, prendendo accordi diretti con lo stesso, tenendo conto delle sue esigenze, dei suoi redditi e della sua capacità lavorativa.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1188/2013
[...]
pubblicata dal Tribunale di Milano in data 29/01/2013:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2