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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Unico dott.ssa ON RR, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 8654/2023 R.G. promosso
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Matera presso il cui studio sito Parte_1
in Bitonto alla via G. Matteotti n. 135 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore opponente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gallo presso il cui studio sito in Martano al viale Savoia n. 20 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., AR rappresentata e difesa dall'avv. Romano Ciccone presso il cui studio sito in Salerno al c.so Garibaldi
n. 16 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle memorie ex art. 189 c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d.
ON RR scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento notificato in data 12.07.2023
conveniva in giudizio l' e la Parte_1 Controparte_3 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
“1) IN VIA PRELIMINARE PROVVEDERE ALLA SOSPENSIONE DEL TITOLO
ESECUTIVO.
Nel Merito:
A) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito rinveniente dalla cartella di pagamento num. 01420120025259684001 notificata in data 09/08/2012, con conseguente dichiarazione della inesistenza del diritto ad agire esecutivamente da parte della stessa
[...] nei confronti del Sig. e per l'effetto porre Controparte_4 Parte_1 nel nulla l'intimazione di pagamento num. 0142023900106370000 notificata il 28/06/2023;
B) In ogni caso, condannare la convenuta a corrispondere le spese di giudizio e i compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'attore-opponente esponeva in fatto che in data 28.06.2023 gli veniva notificato da
[...]
l'avviso di intimazione n. 0142023900106370000 con il quale gli veniva AR
intimato, nel termine di giorni 5 dalla ricezione, il pagamento dell'importo di €. 236.839,58, riveniente dalla cartella di pagamento n. 01420120025259684001 notificata in data 09.08.2012 ed emessa per conto della Controparte_5
A fondamento dell'opposizione – previa richiesta di sospensione del titolo posto a base dell'intimazione di pagamento - l'attore deduceva i seguenti motivi:
1) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con la cartella n.
01420120025259684001 notificata in data 09.08.2012, atteso che la notifica della cartella di pagamento avveniva in data il 09.08.2012, detta cartella diveniva esecutiva per mancata impugnazione il 01.11.2012, ma dal tale momento sino alla data di notifica dell'atto di intimazione effettuata il 28.06.2023 non interveniva alcun atto interruttivo della prescrizione;
2) l'illegittimità dell'utilizzo dello strumento della riscossione a mezzo ruolo, trattandosi di un credito “privato” vantato dalla Controparte_6
ON RR Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2023 si costituiva in giudizio l' , instando, in via pregiudiziale e preliminare per la declaratoria AR
della propria carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto.
L'Agente della Riscossione per confutare l'asserita intervenuta prescrizione produceva, quale atto interruttivo, l'atto di pignoramento n. 01484201700001295001, notificato in data 01.02.2017, nonché deduceva che il termine di prescrizione avesse subito, in ragione della sospensione dettata dal
Legislatore per l'emergenza sanitaria da “COVID-19” lo spostamento in avanti di gg. 84.
In ordine, poi, al motivo di opposizione fondato sull'errata richiesta di pagamento riportata in cartella, in quanto riveniente non dalla revoca del beneficio, bensì dall'inadempimento dell'impresa finanziaria che non era stata in grado di restituire alle scadenze previste le somme ricevute e, pertanto, avrebbero dovuto esperirsi le ordinarie tutele processuali civilistiche anziché esercitare la procedura erariale, l' eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva atteso che l'attività che CP_7 precede la formazione e la consegna del ruolo è di pertinenza esclusiva dell'Ente impositore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.12.2023 si costituiva in giudizio Contr la (d'ora innanzi per brevità che Controparte_6 instava, previo rigetto dell'istanza di sospensione del titolo, per il rigetto dell'opposizione siccome infondata sia in fatto che in diritto. Contr esponeva che il Consiglio di Gestione del Fondo, con delibera del 09.07.2008, aveva ammesso all'intervento agevolativo e alla relativa garanzia, l'operazione di finanziamento a lungo termine dell'importo di €. 220.000,00 per "acquisto scorte", concessa dalla
[...]
alla odierno attore. Controparte_9 Controparte_10
In particolare, nella succitata delibera del Consiglio di Gestione di veniva stabilito Pt_2 che l'importo massimo garantito dal fondo fosse pari a €. 176.000,00 con copertura dell'insolvenza pari all'80%. In data 01.04.2008-26.05.2008, la aveva sottoscritto formale richiesta di CP_11
ammissione alla garanzia prevista dalle leggi n. 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a) e n. 286/97 (art. 15) allo scopo di usufruire dell'agevolazione qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del
Trattato istitutivo delle Comunità Europee.
Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto in data 31.07.2008, prevedendo che il finanziamento fosse assistito dalla garanzia rilasciata da . Pt_2
In pari data veniva sottoscritta, inoltre, fideiussione omnibus (anche) da parte dell'odierno attore . Parte_1
Successivamente la mutava la propria natura giuridica dapprima in s.r.l. e poi in s.r.l. CP_10
con unico socio.
ON RR La , a causa del mancato pagamento di n. 3 rate, comunicava la decadenza Controparte_12 dal beneficio del termine e intimava il pagamento della somma di €. 193.107,60.
Non avendo ricevuto riscontro, in data 21.10.2010 la inviava a Controparte_12 Pt_3
l'attestazione di credito prescritta dalle Disposizioni Operative vigenti della L. 662/96 e la
[...]
formale "prima richiesta" di attivazione della garanzia prestata del Fondo ex L. n. 662/96 per la Contr posizione n. 58956.
Conseguentemente, in data 19.01.2011, il Consiglio di Gestione del Fondo, dopo aver avviato la relativa istruttoria, deliberava il provvedimento di liquidazione della perdita pari a €. 159.921,69, dandone comunicazione alla banca finanziatrice e acquisendo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare dei predetti importi, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei confronti della debitrice. Contr Pertanto la comunicava a e ai garanti, fra cui l'odierno attore CP_10 Parte_1
la surroga nei diritti della banca finanziatrice, con contestuale dichiarazione di credito e
[...]
invito al pagamento che, tuttavia, non sortivano alcun effetto, di talchè, decorso infruttuosamente il termine, , dopo aver formato il ruolo esattoriale, lo affidava ad Pt_2 AR
.
[...]
All'udienza del 28.03.2024 veniva rigettata la richiesta di sospensione del titolo posto a base dell'intimazione di pagamento, non sussistendo gravi motivi alla luce della documentazione prodotta dall' e, non essendo state articolate richieste istruttorie, la causa ritenuta matura per la CP_7 decisione veniva rinviata all'udienza del 14.11.2024 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie.
*****
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
La presente opposizione nasce a seguito di notifica ad opera dell' AR
, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di somme che , nella
[...] Parte_3 sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ha erogato all'istituto di credito, convenzionato con il fondo di garanzia, a seguito dell'inadempimento della società dell'obbligo di rimborso dei CP_10 finanziamenti ottenuti;
in relazione al detto finanziamento, l'opponente si era costituito quale fideiussore.
Le doglianze, posta la giusta qualificazione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1
c.p.c. attengono, in prima battuta, all'intervenuta prescrizione del credito, attesa la dedotta mancanza
ON RR di atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la data in cui la cartella è divenuta esecutiva per omessa impugnazione (01.11.2012) e la data della notifica dell'atto di intimazione (28.06.2023).
Invero, l'Agente della Riscossione ha smentito tale circostanza producendo prova dell'intervenuto atto di pignoramento n. 01484201700001295001, notificato in data 01.02.2017, contenente la cartella in oggetto, ovvero la n. 01420120025259684001 ed, altresi', evidenziando che il termine di prescrizione ha subito, in ragione della sospensione dettata dal Legislatore per l'emergenza sanitaria da “COVID-19”: “lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020”.
Ne consegue, pertanto, che tale motivo è destituito di fondatezza.
Sotto ulteriore profilo, poi, deve essere scrutinata la legittimità dello strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 46/1999 utilizzato da per surrogarsi alla posizione della banca Controparte_1
mutuante, nei confronti del garante opponente.
Giova premettere che il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. n. 662/96, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Pt_4 svolge l'attività di gestione del predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore
(unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L'art 2 co. 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Pertanto, attivato il fondo, il Mediocredito centrale può giovarsi, come appena detto, di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. n. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4
i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a
ON RR ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato la legge di conversione 24 marzo
2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge n. 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in qualità di gestore del fondo CP_4 Controparte_4
di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 co. 4
DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7
d. lgs n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 co. 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al
ON RR beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al co. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento.
In conclusione l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore di CP_1 cui all'art. 9 co. 5 del d. lgs n. 123/98.
In tal senso si è espressa da ultimo la Suprema Corte che ha statuito: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_1 posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 1005/2023).
Alla luce di quanto sopra, occorre valutare la possibilità per il di Controparte_1 utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del d. lgs. n. 46/1999, e successive modificazioni, anche nei confronti dei soggetti garanti.
L'impostazione negativa si fonda sul disposto letterale di cui al già citato art. 9 co. 5 del D.
Lgs. n. 123/98, che farebbe riferimento alle sole “restituzioni dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo” ed in particolare “alle somme oggetto di restituzione, nonché a quelle a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”, in pratica escludendo le garanzie personali eventualmente annesse al credito stesso.
Sulla base di ciò, la peculiarità e specificità della disciplina in oggetto ne impedirebbe una interpretazione estensiva e non strettamente legata la dato letterale.
Orbene, al di là dell'interpretazione da ascrivere a tale disposto, occorre ricordare come sul punto sia intervenuto l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, il quale (come in precedenza riportato) così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al
ON RR recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
E' dunque palese – al di là del motivo che abbia spinto il legislatore ad un chiarimento sulla questione - come, secondo il tenore di tale ultima disposizione, gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduto dal nei confronti del beneficiario del finanziamento si Controparte_1
estendono anche al rapporto con il garante del finanziamento in oggetto, ivi compresa pertanto la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. n. 46/1999 e successive modificazioni.
Occorre fugare, sul punto, ogni dubbio circa l'applicabilità di tale disciplina anche alle garanzie poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della norma stessa.
Ciò prescinde dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica o meno da ascrivere al dispositivo normativo in questione, ma si fonda sui principi che regolano l'applicazione delle disposizioni processuali nel tempo.
La norma di cui all'art. 8 bis citato, non va ad intaccare una posizione giuridica sostanziale ma esclusivamente l'efficacia processuale che viene collegata a quel determinato atto o posizione creditoria (v. sul punto Cass. 2019 n. 5823 sulla questione analoga della valenza di titolo esecutivo per le scritture private autenticate emesse in data precedente al primo marzo 2006).
Pertanto, alla norma in questione va ascritta la qualifica di norma processuale, per l'applicazione della quale occorrerà far riferimento al principio "tempus regit actum"; con la conseguenza che alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti suddetti potrà applicarsi la norma di cui all'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) anche ove le stesse siano state prestate anteriormente, ma azionate esecutivamente
(con l'emissione della cartella esattoriale) dal momento della vigenza della norma stessa.
Nella vicenda che ci occupa, pertanto, la cartella di pagamento 01420120025259684001, emessa nei confronti del fideiussore è sicuramente legittima.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), individuato in base al valore della causa (€. 236.839,58), in applicazione dei valori medi ridotti al
50% - in considerazione della semplicità delle questioni trattate - previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
ON RR Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
12.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA la parte attrice opponente al pagamento, in favore delle Parte_1
convenute opposte e AR Controparte_6
delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 4.216,50 ciascuna, oltre rimborso
[...]
spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 07.01.2025.
Il Giudice dott.ssa ON RR
ON RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Unico dott.ssa ON RR, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 8654/2023 R.G. promosso
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Matera presso il cui studio sito Parte_1
in Bitonto alla via G. Matteotti n. 135 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore opponente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gallo presso il cui studio sito in Martano al viale Savoia n. 20 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., AR rappresentata e difesa dall'avv. Romano Ciccone presso il cui studio sito in Salerno al c.so Garibaldi
n. 16 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle memorie ex art. 189 c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d.
ON RR scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento notificato in data 12.07.2023
conveniva in giudizio l' e la Parte_1 Controparte_3 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
“1) IN VIA PRELIMINARE PROVVEDERE ALLA SOSPENSIONE DEL TITOLO
ESECUTIVO.
Nel Merito:
A) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito rinveniente dalla cartella di pagamento num. 01420120025259684001 notificata in data 09/08/2012, con conseguente dichiarazione della inesistenza del diritto ad agire esecutivamente da parte della stessa
[...] nei confronti del Sig. e per l'effetto porre Controparte_4 Parte_1 nel nulla l'intimazione di pagamento num. 0142023900106370000 notificata il 28/06/2023;
B) In ogni caso, condannare la convenuta a corrispondere le spese di giudizio e i compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'attore-opponente esponeva in fatto che in data 28.06.2023 gli veniva notificato da
[...]
l'avviso di intimazione n. 0142023900106370000 con il quale gli veniva AR
intimato, nel termine di giorni 5 dalla ricezione, il pagamento dell'importo di €. 236.839,58, riveniente dalla cartella di pagamento n. 01420120025259684001 notificata in data 09.08.2012 ed emessa per conto della Controparte_5
A fondamento dell'opposizione – previa richiesta di sospensione del titolo posto a base dell'intimazione di pagamento - l'attore deduceva i seguenti motivi:
1) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con la cartella n.
01420120025259684001 notificata in data 09.08.2012, atteso che la notifica della cartella di pagamento avveniva in data il 09.08.2012, detta cartella diveniva esecutiva per mancata impugnazione il 01.11.2012, ma dal tale momento sino alla data di notifica dell'atto di intimazione effettuata il 28.06.2023 non interveniva alcun atto interruttivo della prescrizione;
2) l'illegittimità dell'utilizzo dello strumento della riscossione a mezzo ruolo, trattandosi di un credito “privato” vantato dalla Controparte_6
ON RR Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2023 si costituiva in giudizio l' , instando, in via pregiudiziale e preliminare per la declaratoria AR
della propria carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto.
L'Agente della Riscossione per confutare l'asserita intervenuta prescrizione produceva, quale atto interruttivo, l'atto di pignoramento n. 01484201700001295001, notificato in data 01.02.2017, nonché deduceva che il termine di prescrizione avesse subito, in ragione della sospensione dettata dal
Legislatore per l'emergenza sanitaria da “COVID-19” lo spostamento in avanti di gg. 84.
In ordine, poi, al motivo di opposizione fondato sull'errata richiesta di pagamento riportata in cartella, in quanto riveniente non dalla revoca del beneficio, bensì dall'inadempimento dell'impresa finanziaria che non era stata in grado di restituire alle scadenze previste le somme ricevute e, pertanto, avrebbero dovuto esperirsi le ordinarie tutele processuali civilistiche anziché esercitare la procedura erariale, l' eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva atteso che l'attività che CP_7 precede la formazione e la consegna del ruolo è di pertinenza esclusiva dell'Ente impositore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.12.2023 si costituiva in giudizio Contr la (d'ora innanzi per brevità che Controparte_6 instava, previo rigetto dell'istanza di sospensione del titolo, per il rigetto dell'opposizione siccome infondata sia in fatto che in diritto. Contr esponeva che il Consiglio di Gestione del Fondo, con delibera del 09.07.2008, aveva ammesso all'intervento agevolativo e alla relativa garanzia, l'operazione di finanziamento a lungo termine dell'importo di €. 220.000,00 per "acquisto scorte", concessa dalla
[...]
alla odierno attore. Controparte_9 Controparte_10
In particolare, nella succitata delibera del Consiglio di Gestione di veniva stabilito Pt_2 che l'importo massimo garantito dal fondo fosse pari a €. 176.000,00 con copertura dell'insolvenza pari all'80%. In data 01.04.2008-26.05.2008, la aveva sottoscritto formale richiesta di CP_11
ammissione alla garanzia prevista dalle leggi n. 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a) e n. 286/97 (art. 15) allo scopo di usufruire dell'agevolazione qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del
Trattato istitutivo delle Comunità Europee.
Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto in data 31.07.2008, prevedendo che il finanziamento fosse assistito dalla garanzia rilasciata da . Pt_2
In pari data veniva sottoscritta, inoltre, fideiussione omnibus (anche) da parte dell'odierno attore . Parte_1
Successivamente la mutava la propria natura giuridica dapprima in s.r.l. e poi in s.r.l. CP_10
con unico socio.
ON RR La , a causa del mancato pagamento di n. 3 rate, comunicava la decadenza Controparte_12 dal beneficio del termine e intimava il pagamento della somma di €. 193.107,60.
Non avendo ricevuto riscontro, in data 21.10.2010 la inviava a Controparte_12 Pt_3
l'attestazione di credito prescritta dalle Disposizioni Operative vigenti della L. 662/96 e la
[...]
formale "prima richiesta" di attivazione della garanzia prestata del Fondo ex L. n. 662/96 per la Contr posizione n. 58956.
Conseguentemente, in data 19.01.2011, il Consiglio di Gestione del Fondo, dopo aver avviato la relativa istruttoria, deliberava il provvedimento di liquidazione della perdita pari a €. 159.921,69, dandone comunicazione alla banca finanziatrice e acquisendo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare dei predetti importi, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei confronti della debitrice. Contr Pertanto la comunicava a e ai garanti, fra cui l'odierno attore CP_10 Parte_1
la surroga nei diritti della banca finanziatrice, con contestuale dichiarazione di credito e
[...]
invito al pagamento che, tuttavia, non sortivano alcun effetto, di talchè, decorso infruttuosamente il termine, , dopo aver formato il ruolo esattoriale, lo affidava ad Pt_2 AR
.
[...]
All'udienza del 28.03.2024 veniva rigettata la richiesta di sospensione del titolo posto a base dell'intimazione di pagamento, non sussistendo gravi motivi alla luce della documentazione prodotta dall' e, non essendo state articolate richieste istruttorie, la causa ritenuta matura per la CP_7 decisione veniva rinviata all'udienza del 14.11.2024 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie.
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Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
La presente opposizione nasce a seguito di notifica ad opera dell' AR
, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di somme che , nella
[...] Parte_3 sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ha erogato all'istituto di credito, convenzionato con il fondo di garanzia, a seguito dell'inadempimento della società dell'obbligo di rimborso dei CP_10 finanziamenti ottenuti;
in relazione al detto finanziamento, l'opponente si era costituito quale fideiussore.
Le doglianze, posta la giusta qualificazione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1
c.p.c. attengono, in prima battuta, all'intervenuta prescrizione del credito, attesa la dedotta mancanza
ON RR di atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la data in cui la cartella è divenuta esecutiva per omessa impugnazione (01.11.2012) e la data della notifica dell'atto di intimazione (28.06.2023).
Invero, l'Agente della Riscossione ha smentito tale circostanza producendo prova dell'intervenuto atto di pignoramento n. 01484201700001295001, notificato in data 01.02.2017, contenente la cartella in oggetto, ovvero la n. 01420120025259684001 ed, altresi', evidenziando che il termine di prescrizione ha subito, in ragione della sospensione dettata dal Legislatore per l'emergenza sanitaria da “COVID-19”: “lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020”.
Ne consegue, pertanto, che tale motivo è destituito di fondatezza.
Sotto ulteriore profilo, poi, deve essere scrutinata la legittimità dello strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 46/1999 utilizzato da per surrogarsi alla posizione della banca Controparte_1
mutuante, nei confronti del garante opponente.
Giova premettere che il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. n. 662/96, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Pt_4 svolge l'attività di gestione del predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore
(unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L'art 2 co. 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Pertanto, attivato il fondo, il Mediocredito centrale può giovarsi, come appena detto, di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. n. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4
i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a
ON RR ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato la legge di conversione 24 marzo
2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge n. 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in qualità di gestore del fondo CP_4 Controparte_4
di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 co. 4
DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7
d. lgs n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 co. 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al
ON RR beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al co. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento.
In conclusione l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore di CP_1 cui all'art. 9 co. 5 del d. lgs n. 123/98.
In tal senso si è espressa da ultimo la Suprema Corte che ha statuito: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_1 posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 1005/2023).
Alla luce di quanto sopra, occorre valutare la possibilità per il di Controparte_1 utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del d. lgs. n. 46/1999, e successive modificazioni, anche nei confronti dei soggetti garanti.
L'impostazione negativa si fonda sul disposto letterale di cui al già citato art. 9 co. 5 del D.
Lgs. n. 123/98, che farebbe riferimento alle sole “restituzioni dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo” ed in particolare “alle somme oggetto di restituzione, nonché a quelle a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”, in pratica escludendo le garanzie personali eventualmente annesse al credito stesso.
Sulla base di ciò, la peculiarità e specificità della disciplina in oggetto ne impedirebbe una interpretazione estensiva e non strettamente legata la dato letterale.
Orbene, al di là dell'interpretazione da ascrivere a tale disposto, occorre ricordare come sul punto sia intervenuto l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, il quale (come in precedenza riportato) così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al
ON RR recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
E' dunque palese – al di là del motivo che abbia spinto il legislatore ad un chiarimento sulla questione - come, secondo il tenore di tale ultima disposizione, gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduto dal nei confronti del beneficiario del finanziamento si Controparte_1
estendono anche al rapporto con il garante del finanziamento in oggetto, ivi compresa pertanto la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. n. 46/1999 e successive modificazioni.
Occorre fugare, sul punto, ogni dubbio circa l'applicabilità di tale disciplina anche alle garanzie poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della norma stessa.
Ciò prescinde dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica o meno da ascrivere al dispositivo normativo in questione, ma si fonda sui principi che regolano l'applicazione delle disposizioni processuali nel tempo.
La norma di cui all'art. 8 bis citato, non va ad intaccare una posizione giuridica sostanziale ma esclusivamente l'efficacia processuale che viene collegata a quel determinato atto o posizione creditoria (v. sul punto Cass. 2019 n. 5823 sulla questione analoga della valenza di titolo esecutivo per le scritture private autenticate emesse in data precedente al primo marzo 2006).
Pertanto, alla norma in questione va ascritta la qualifica di norma processuale, per l'applicazione della quale occorrerà far riferimento al principio "tempus regit actum"; con la conseguenza che alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti suddetti potrà applicarsi la norma di cui all'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) anche ove le stesse siano state prestate anteriormente, ma azionate esecutivamente
(con l'emissione della cartella esattoriale) dal momento della vigenza della norma stessa.
Nella vicenda che ci occupa, pertanto, la cartella di pagamento 01420120025259684001, emessa nei confronti del fideiussore è sicuramente legittima.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), individuato in base al valore della causa (€. 236.839,58), in applicazione dei valori medi ridotti al
50% - in considerazione della semplicità delle questioni trattate - previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
ON RR Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
12.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA la parte attrice opponente al pagamento, in favore delle Parte_1
convenute opposte e AR Controparte_6
delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 4.216,50 ciascuna, oltre rimborso
[...]
spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 07.01.2025.
Il Giudice dott.ssa ON RR
ON RR