TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 41 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LAI MONICA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
(nome) (cognome), nato in Controparte_1 Controparte_2
TA (SRI LANKA) il 25/10/1993, C.F. , C.F._2
Convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi signori Pt_1
1 e autorizzandoli a vivere separati;
Pt_1 Persona_1
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini di legge di cui all'art. 3 Legge 898/1970, dichiarare alle medesime condizioni sopra riportate anche lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla signora
[...]
in Sri Lanka in data 19.12.2019 con il signor Pt_1 Persona_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
[...]
Cagliari, atto n. 25 parte 2 serie c- anno 2020- Comune Cagliari- ufficio 1;
3) Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento e pertanto che nessun assegno venga disposto reciprocamente a carico dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) Ordinare al signor di lasciare la casa coniugale, Persona_1 Persona_1
sita in Cagliari, Via Guglielmo Pepe n. 100, di esclusiva proprietà della signora Parte_1
entro e non oltre dieci giorni a far data dalla udienza di comparizione dei coniugi, portando con sé i propri effetti personali;
5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio in caso di opposizione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/01/2025, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con il convenuto in data 19/12/2019 in Sri Lanka, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cagliari, al n. 25, parte 2, serie C, anno 2020; che dall'unione non sono nati figli;
che è venuta meno la comunione affettiva, materiale e spirituale della coppia, a causa del progressivo disinteresse ed allontanamento del resistente, allontanatosi dal domicilio coniugale ormai definitivamente sin dal 2022; che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
che la casa coniugale è di proprietà esclusiva della ricorrente;
ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge,
voglia pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale fra loro.
non si è costituito in giudizio, e Persona_1
pertanto è stata dichiarata la sua contumacia.
Sentita la ricorrente, e autorizzati i coniugi a vivere separatamente, senza ulteriore istruttoria la
2 causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal disinteresse mostrato dal convenuto non comparendo ai fini del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
. Persona_1
Il giudizio deve quindi proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, cumulativamente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13/03/1971, e , nato in [...] Persona_1
(SRI LANKA) il 25/10/1993, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 24/10/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 41 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, con l'avv. LAI MONICA, Parte_1
ricorrente contro
, Persona_1
convenuto contumace e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale dei coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 18/11/2026, ore 9,15, davanti al giudice delegato dott.ssa Francesca Lucchesi, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 24/10/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
4 Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
5