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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12535/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 28/05/2025
TRA
( ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to ZAGALOLO NUNZIATA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: , con l'Avv.to CP_1 C.F._2
DI CILLO MICHELE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, al- Parte_1
lega d'aver contratto matrimonio in Bari in data 26/11/2020 con
, parte resistente, unione dalla quale non sono CP_1
nati figli.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa degli atteggiamenti dello stesso ossessivi e maniacali di ogni particolare, oltre che prevaricatori e maschilisti, culminati in un epi- sodio di violenza sessuale perpetrato a suo danno. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente, ed altri provvedimenti meglio specifi- cati nel ricorso depositato in data 29/11/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente , che non CP_1
si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione ed altri provvedi- menti meglio specificati nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 24/04/2025. Con vitto- ria di spese e competenze di giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge resistente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la
2 prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in deci- sione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente ha la- sciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3 “SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fatti- specie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi ele- menti sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla parte resistente, così come richiesto dalla
contro
- parte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro co- niuge contrario ai doveri coniugali sono rimaste sfornite di prova.
Al riguardo deve osservarsi che parte ricorrente ha articolato una prova inammissibile ed ha prodotto copia del decreto di giudizio immediato a carico del resistente per i reati commessi ai danni della ricorrente, ma quest'ultimo atto, di per sé, non è sufficiente a dimo- strare i fatti che la seconda addebita al primo.
“ASSEGNO DI MANTENIMENTO MULIEBRE” – In ordine a tale aspetto ri- tiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti
4 temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano ele- menti che permettano una diversa regolamentazione di dette dispo- sizioni che, pertanto, possono essere confermate integralmente, at- teso che la ricorrente è priva di redditi.
Le spese processuali possono essere compensate integralmente in ragione della soccombenza reciproca, in quanto l'attrice soccombe sulla domanda di addebito della separazione e, parzialmente, sul quantum dell'assegno muliebre preteso.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per deli- bare l'istanza di divorzio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/11/2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_1
, nato in [...] in data [...] CP_1
(matrimonio celebrato in Bari in data 26/11/2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 219, parte I, anno 2020);
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
5 473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza del 28/05/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
4. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12535/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 28/05/2025
TRA
( ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to ZAGALOLO NUNZIATA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: , con l'Avv.to CP_1 C.F._2
DI CILLO MICHELE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, al- Parte_1
lega d'aver contratto matrimonio in Bari in data 26/11/2020 con
, parte resistente, unione dalla quale non sono CP_1
nati figli.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa degli atteggiamenti dello stesso ossessivi e maniacali di ogni particolare, oltre che prevaricatori e maschilisti, culminati in un epi- sodio di violenza sessuale perpetrato a suo danno. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente, ed altri provvedimenti meglio specifi- cati nel ricorso depositato in data 29/11/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente , che non CP_1
si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione ed altri provvedi- menti meglio specificati nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 24/04/2025. Con vitto- ria di spese e competenze di giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge resistente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la
2 prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in deci- sione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente ha la- sciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3 “SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fatti- specie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi ele- menti sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla parte resistente, così come richiesto dalla
contro
- parte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro co- niuge contrario ai doveri coniugali sono rimaste sfornite di prova.
Al riguardo deve osservarsi che parte ricorrente ha articolato una prova inammissibile ed ha prodotto copia del decreto di giudizio immediato a carico del resistente per i reati commessi ai danni della ricorrente, ma quest'ultimo atto, di per sé, non è sufficiente a dimo- strare i fatti che la seconda addebita al primo.
“ASSEGNO DI MANTENIMENTO MULIEBRE” – In ordine a tale aspetto ri- tiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti
4 temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano ele- menti che permettano una diversa regolamentazione di dette dispo- sizioni che, pertanto, possono essere confermate integralmente, at- teso che la ricorrente è priva di redditi.
Le spese processuali possono essere compensate integralmente in ragione della soccombenza reciproca, in quanto l'attrice soccombe sulla domanda di addebito della separazione e, parzialmente, sul quantum dell'assegno muliebre preteso.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per deli- bare l'istanza di divorzio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/11/2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_1
, nato in [...] in data [...] CP_1
(matrimonio celebrato in Bari in data 26/11/2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 219, parte I, anno 2020);
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
5 473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza del 28/05/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
4. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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