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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1943/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti bancari (deposito bancario, etc.)”
TRA
C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Ilio Caiazza, C.F. , e con C.F._2 C.F._3 lo stesso elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in San Nicola la Strada (CE) alla Via Le Taglie n. 15, con domicilio digitale Email_1
- Opponenti -
E
con sede legale in 75383 Uppsala, Svezia, C.F. , in persona del CP_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott.ssa , rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola M. Sculco C.F. CP_2 ed Andrea M. Sculco C.F. e dall'avv. Vincenzo Di Tella C.F._4 C.F._5
C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Tella, C.F._6 sito in Santa Maria Capua Vetere, alla Via G. Cappabianca n°14, con espressa richiesta di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi pec:
ed Email_2 Email_3
Email_4
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2782/2019, rubricato al R.G. n. 4994/2019, emesso da codesto Tribunale il 05.12.2019 e notificato l' 8.01.2020 al sig. ed il 16.01.2020 al sig. , il Tribunale di Santa Maria Parte_2 Parte_1
Capua Vetere ingiungeva ai sig.ri e il pagamento dell'importo di euro Pt_2 Parte_1
40.099,07 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di estinzione anticipata di alcuni finanziamenti in corso, tra i quali il finanziamento n. 6637803, stipulato il 24.06.2011 tra Parte_1
e , quest'ultimo in qualità di coobbligato, e la AN Consumer Bank
[...] Parte_2
S.p.A., trasmesso, prima alla IFIS NPL INVESTING S.p.A. e poi alla , mediante CP_1 contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro soluto, ai sensi della legge n.
130/1999 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione i sig.ri Parte_1
e , lamentando la nullità e l'invalidità del ricorso monitorio ex artt. 125
[...] Parte_2
e 164 c.p.c., non ritenendosi certe, liquide ed esigibili le somme richieste dalla parte opposta, in virtù del disconoscimento di conformità della richiesta di finanziamento rispetto al suo originale, della sussistenza di una mera copia del contratto di finanziamento, non sottoscritta, oltre che della presenza di un estratto del “saldoconto” inidoneo a documentare il titolo giustificativo del credito.
Per le stesse ragioni le parti opponenti eccepivano l'inesistenza della prova del credito e, in particolare, per l'illeggibilità o inesistenza della firma del dirigente bancario certificante responsabile delle attestazioni, che da disposizione normativa è tenuto ad attestare e certificare la conformità dell'estratto conto alle scritture contabili, con la contestuale dichiarazione che il credito in esso evincibile è vero e liquido.
Inoltre, i sig.ri ed , insistevano, in via preliminare, per la dichiarazione Parte_1 Pt_2 di carenza di legittimazione attiva, dichiarando di non aver mai stipulato un contratto di finanziamento con la Banca IFIS, società che si assume quale cedente rispetto alla cessionaria , quale CP_1 odierna opposta.
Successivamente, proseguivano nel contestare la carenza di legittimazione ad agire della parte opposta, ritenendo, in particolare, che prima della cessione del credito tra la Banca IFIS e la
[...]
, ci sia stata una cessione del credito tra AN Consumer Bank e la Banca IFIS, di cui CP_1 non vi prova.
Infine, in via subordinata, chiedevano dichiararsi non dovuti gli interessi applicati, in virtù della ormai pacifica illegittimità del c.d. ammortamento alla francese.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la , CP_1 chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in ogni sua parte. Pertanto, assumeva le seguenti conclusioni: “in via principale di merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2782/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 40.099,07 o di quella diversa somma che risulterà in CP_1 corso di causa, oltre ulteriori interessi sino al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Ebbene, a seguito del rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 18.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr.
Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020). In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione. Tuttavia, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo il recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui lo stesso debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, quindi, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Invero, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Inoltre, nel caso che ci occupa, risulta rilevante il recente orientamento di merito, in virtù del quale
“in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” (Cass. Trib. di Trani, sent. n. 1210 del 25 luglio
2023).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare, da un lato, la prova della titolarità del credito azionato e, dall'altro, la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio il contratto di rinegoziazione del debito, avente ad oggetto il CP_1 finanziamento di cui è causa;
la copia dell'atto di cessione dei crediti accorsa tra la IFIS NPL S.p.A.
e la;
la copia della comunicazione al sig. della presente cessione;
nonché CP_1 Parte_1 la copia dell'estratto conto certificato, con la lista movimenti e la copia dell'atto di cessione accorso tra la AN Consumer Bank e la IFIS NPL S.p.A.
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In particolare, nell'ambito della cartolarizzazione dei crediti, in caso di cessioni plurime, come anticipato, grava sull'opposto l'onere di allegare la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni di credito medio tempore intervenute, che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito.
Ebbene, dalla disamina della documentazione allegata dalla parte opponente emergono lacune in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio da parte della CP_1 Specificamente, si ritiene che l'allegata copia della prima cessione di credito accorsa tra la AN
Consumer Bank e la IFIS NPL S.p.A. in data 2.11.2013, non si rivela una idonea prova documentale, in quanto affetta da genericità nel suo contenuto e priva della compresenza di una comunicazione doverosa dell'avvenuta cessione all'odierno opponente.
Inoltre, in ordine alla successiva cessione del credito accorsa tra la IFIS NPL S.p.A. e la CP_1
si rileva l'estrema genericità degli indicati criteri di identificazione dei singoli crediti ceduti.
[...]
In particolare, nell'anzidetta dichiarazione unilaterale recettizia non si rinviene il link ipertestuale al quale collegarsi per accedere a tale allegato e agli altri menzionati all'interno della medesima proposta contrattuale, né sono stati depositati in copia conforme, onde poter constatare l'inclusione del rapporto nella cessione in blocco.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Orbene, pur riconoscendo, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali sovra menzionati, la forma libera del contratto di cessione dei crediti ed il conseguente libero accertamento, ad opera del giudice, riguardo la sua sussistenza, non risultano presenti neanche ulteriori indici rilevatori idonei a sostenere l'avvenuta cessione.
Invero, allo stato degli atti non è presente la pubblicazione di Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cartolarizzazione che, per l'effetto delle sentenze numero 17944 e 9412 del 2023, poteva essere utilizzata (congiuntamente ad altri documentati elementi) per dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento. Tale dimostrazione, in ottemperanza agli orientamenti giurisprudenziali richiamati, avrebbe dovuto avere ad oggetto anche un'indicazione puntuale del credito ceduto.
Ebbene, nel caso di specie la “società veicolo cessionaria” non ha provveduto ad allegare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., rendendo, in tal guisa, ancor più carente il quadro probatorio a sostegno della sua legittimazione processuale.
La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero. In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2782/2019, rubricato al R.G. n. 4994/2019 ed emesso da codesto Tribunale il 05.12.2019;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 09.06.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1943/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti bancari (deposito bancario, etc.)”
TRA
C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Ilio Caiazza, C.F. , e con C.F._2 C.F._3 lo stesso elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in San Nicola la Strada (CE) alla Via Le Taglie n. 15, con domicilio digitale Email_1
- Opponenti -
E
con sede legale in 75383 Uppsala, Svezia, C.F. , in persona del CP_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott.ssa , rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola M. Sculco C.F. CP_2 ed Andrea M. Sculco C.F. e dall'avv. Vincenzo Di Tella C.F._4 C.F._5
C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Tella, C.F._6 sito in Santa Maria Capua Vetere, alla Via G. Cappabianca n°14, con espressa richiesta di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi pec:
ed Email_2 Email_3
Email_4
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2782/2019, rubricato al R.G. n. 4994/2019, emesso da codesto Tribunale il 05.12.2019 e notificato l' 8.01.2020 al sig. ed il 16.01.2020 al sig. , il Tribunale di Santa Maria Parte_2 Parte_1
Capua Vetere ingiungeva ai sig.ri e il pagamento dell'importo di euro Pt_2 Parte_1
40.099,07 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di estinzione anticipata di alcuni finanziamenti in corso, tra i quali il finanziamento n. 6637803, stipulato il 24.06.2011 tra Parte_1
e , quest'ultimo in qualità di coobbligato, e la AN Consumer Bank
[...] Parte_2
S.p.A., trasmesso, prima alla IFIS NPL INVESTING S.p.A. e poi alla , mediante CP_1 contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro soluto, ai sensi della legge n.
130/1999 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione i sig.ri Parte_1
e , lamentando la nullità e l'invalidità del ricorso monitorio ex artt. 125
[...] Parte_2
e 164 c.p.c., non ritenendosi certe, liquide ed esigibili le somme richieste dalla parte opposta, in virtù del disconoscimento di conformità della richiesta di finanziamento rispetto al suo originale, della sussistenza di una mera copia del contratto di finanziamento, non sottoscritta, oltre che della presenza di un estratto del “saldoconto” inidoneo a documentare il titolo giustificativo del credito.
Per le stesse ragioni le parti opponenti eccepivano l'inesistenza della prova del credito e, in particolare, per l'illeggibilità o inesistenza della firma del dirigente bancario certificante responsabile delle attestazioni, che da disposizione normativa è tenuto ad attestare e certificare la conformità dell'estratto conto alle scritture contabili, con la contestuale dichiarazione che il credito in esso evincibile è vero e liquido.
Inoltre, i sig.ri ed , insistevano, in via preliminare, per la dichiarazione Parte_1 Pt_2 di carenza di legittimazione attiva, dichiarando di non aver mai stipulato un contratto di finanziamento con la Banca IFIS, società che si assume quale cedente rispetto alla cessionaria , quale CP_1 odierna opposta.
Successivamente, proseguivano nel contestare la carenza di legittimazione ad agire della parte opposta, ritenendo, in particolare, che prima della cessione del credito tra la Banca IFIS e la
[...]
, ci sia stata una cessione del credito tra AN Consumer Bank e la Banca IFIS, di cui CP_1 non vi prova.
Infine, in via subordinata, chiedevano dichiararsi non dovuti gli interessi applicati, in virtù della ormai pacifica illegittimità del c.d. ammortamento alla francese.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la , CP_1 chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in ogni sua parte. Pertanto, assumeva le seguenti conclusioni: “in via principale di merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2782/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 40.099,07 o di quella diversa somma che risulterà in CP_1 corso di causa, oltre ulteriori interessi sino al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Ebbene, a seguito del rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 18.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr.
Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020). In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione. Tuttavia, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo il recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui lo stesso debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, quindi, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Invero, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Inoltre, nel caso che ci occupa, risulta rilevante il recente orientamento di merito, in virtù del quale
“in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” (Cass. Trib. di Trani, sent. n. 1210 del 25 luglio
2023).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare, da un lato, la prova della titolarità del credito azionato e, dall'altro, la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio il contratto di rinegoziazione del debito, avente ad oggetto il CP_1 finanziamento di cui è causa;
la copia dell'atto di cessione dei crediti accorsa tra la IFIS NPL S.p.A.
e la;
la copia della comunicazione al sig. della presente cessione;
nonché CP_1 Parte_1 la copia dell'estratto conto certificato, con la lista movimenti e la copia dell'atto di cessione accorso tra la AN Consumer Bank e la IFIS NPL S.p.A.
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In particolare, nell'ambito della cartolarizzazione dei crediti, in caso di cessioni plurime, come anticipato, grava sull'opposto l'onere di allegare la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni di credito medio tempore intervenute, che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito.
Ebbene, dalla disamina della documentazione allegata dalla parte opponente emergono lacune in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio da parte della CP_1 Specificamente, si ritiene che l'allegata copia della prima cessione di credito accorsa tra la AN
Consumer Bank e la IFIS NPL S.p.A. in data 2.11.2013, non si rivela una idonea prova documentale, in quanto affetta da genericità nel suo contenuto e priva della compresenza di una comunicazione doverosa dell'avvenuta cessione all'odierno opponente.
Inoltre, in ordine alla successiva cessione del credito accorsa tra la IFIS NPL S.p.A. e la CP_1
si rileva l'estrema genericità degli indicati criteri di identificazione dei singoli crediti ceduti.
[...]
In particolare, nell'anzidetta dichiarazione unilaterale recettizia non si rinviene il link ipertestuale al quale collegarsi per accedere a tale allegato e agli altri menzionati all'interno della medesima proposta contrattuale, né sono stati depositati in copia conforme, onde poter constatare l'inclusione del rapporto nella cessione in blocco.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Orbene, pur riconoscendo, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali sovra menzionati, la forma libera del contratto di cessione dei crediti ed il conseguente libero accertamento, ad opera del giudice, riguardo la sua sussistenza, non risultano presenti neanche ulteriori indici rilevatori idonei a sostenere l'avvenuta cessione.
Invero, allo stato degli atti non è presente la pubblicazione di Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cartolarizzazione che, per l'effetto delle sentenze numero 17944 e 9412 del 2023, poteva essere utilizzata (congiuntamente ad altri documentati elementi) per dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento. Tale dimostrazione, in ottemperanza agli orientamenti giurisprudenziali richiamati, avrebbe dovuto avere ad oggetto anche un'indicazione puntuale del credito ceduto.
Ebbene, nel caso di specie la “società veicolo cessionaria” non ha provveduto ad allegare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., rendendo, in tal guisa, ancor più carente il quadro probatorio a sostegno della sua legittimazione processuale.
La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero. In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2782/2019, rubricato al R.G. n. 4994/2019 ed emesso da codesto Tribunale il 05.12.2019;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 09.06.2025