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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 2008/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario VA IN, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 17.06.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2008/2023 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. F. MEI Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. M.T. NASSO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.09.2023 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'accredito figurativo di maternità ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.lgs n.151/2001, e conseguentemente condannare l'ente convenuto ad effettuare l'accredito della posizione assicurativa della ricorrente previo aggiornamento dell'estratto conto previdenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva che ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla normativa (iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria;
260 contributi settimanali effettivi ovvero 5 anni di contribuzione, nell'arco di tutta la vita assicurativa) la ricorrente in data 14.12.2022, aveva presentato presso la sede di Frosinone domanda per richiedere l'accredito dei contributi figurativi di maternità.
Domanda che non aveva avuto alcun seguito.
Instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e CP_1 contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto, argomentando che per poter accedere alla contribuzione figurativa di maternità oltre al possesso di almeno 5 anni (260 settimane) di contributi è anche necessario “risultare iscritta e in servizio alla data di entrata in vigore del D.lgs 151/2001, ossia al 27 aprile 2001”.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'esito della riserva di cui all'udienza del 17.07.2025 fissata ex art
127 ter c.p.c. la causa era decisa.
Per quanto concerne l'accredito della contribuzione figurativa per maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, va evidenziato che l'art.25, comma 2, del D.Lgs. n.151/2001 dispone che - in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS - i periodi corrispondenti all'astensione
Pag. 2 di 3 obbligatoria, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda di accredito, almeno cinque anni di contribuzione (nell'arco dell'attività lavorativa) versata in costanza di rapporto di lavoro e che la contribuzione figurativa è accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981,n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento da riconoscere.
“In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del d.lgs. n. 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 151 del 2001, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001,
l'istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un'assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro.” Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, n.23611
Nel caso di specie, dall'esame dell'estratto contributivo emerge che la ricorrente non risulta iscritta ad alcuna forma previdenziale obbligatoria dal 31.03.1973 e comunque alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (27.04.2001) non risulta iscritta ad alcuna forma previdenziale obbligatoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Cassino 30.06.2025 Il Giudice Onorario
VA IN
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Sezione Lavoro
N.R.G. 2008/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario VA IN, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 17.06.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2008/2023 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. F. MEI Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. M.T. NASSO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.09.2023 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'accredito figurativo di maternità ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.lgs n.151/2001, e conseguentemente condannare l'ente convenuto ad effettuare l'accredito della posizione assicurativa della ricorrente previo aggiornamento dell'estratto conto previdenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva che ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla normativa (iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria;
260 contributi settimanali effettivi ovvero 5 anni di contribuzione, nell'arco di tutta la vita assicurativa) la ricorrente in data 14.12.2022, aveva presentato presso la sede di Frosinone domanda per richiedere l'accredito dei contributi figurativi di maternità.
Domanda che non aveva avuto alcun seguito.
Instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e CP_1 contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto, argomentando che per poter accedere alla contribuzione figurativa di maternità oltre al possesso di almeno 5 anni (260 settimane) di contributi è anche necessario “risultare iscritta e in servizio alla data di entrata in vigore del D.lgs 151/2001, ossia al 27 aprile 2001”.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'esito della riserva di cui all'udienza del 17.07.2025 fissata ex art
127 ter c.p.c. la causa era decisa.
Per quanto concerne l'accredito della contribuzione figurativa per maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, va evidenziato che l'art.25, comma 2, del D.Lgs. n.151/2001 dispone che - in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS - i periodi corrispondenti all'astensione
Pag. 2 di 3 obbligatoria, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda di accredito, almeno cinque anni di contribuzione (nell'arco dell'attività lavorativa) versata in costanza di rapporto di lavoro e che la contribuzione figurativa è accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981,n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento da riconoscere.
“In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del d.lgs. n. 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 151 del 2001, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001,
l'istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un'assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro.” Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, n.23611
Nel caso di specie, dall'esame dell'estratto contributivo emerge che la ricorrente non risulta iscritta ad alcuna forma previdenziale obbligatoria dal 31.03.1973 e comunque alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (27.04.2001) non risulta iscritta ad alcuna forma previdenziale obbligatoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Cassino 30.06.2025 Il Giudice Onorario
VA IN
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