Ordinanza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena Covi - Presidente dott. Birgit Fischer - Giudice
dott. Francesco Laus - Giudice relatore nel procedimento civile per reclamo ex art. 669 terdecies iscritto al n. r.g. 215/2025 promosso da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Grazia Mazza e Alessandra Farruggio;
Controparte_2
- parte reclamante - contro
(c.f. ), in persona del suo Amministratore pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Mira;
Controparte_4
- parte reclamata -
- esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti;
- svolta l'udienza presidenziale, con rigetto della sospensione dell'esecuzione del sequestro conservativo (cfr. ordinanza del 27/03/2025);
- udite le parti all'udienza in camera di consiglio, tenuta in trattazione scritta il 26/3/2025;
- sciogliendo la riserva formulata in tale udienza;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso dd. 13.11.2024 il richiedeva “autorizzare il sequestro Controparte_3
conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili e/o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità di, e/o dovuti a, in personale del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Barberia 14, partita IVA , fino P.IVA_1 alla concorrenza dell'importo di € 1.411.189,19, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” rappresentando di vantare un credito risarcitorio derivante dal mancato completamento pagina 1
Con decreto dd. 19.11.2024 confermato con ordinanza dd. 10.01.2025 all'esito dell'instaurazione del contraddittorio il Giudice autorizzava “parte ricorrente a procedere nei confronti della resistente al sequestro conservativo di beni mobili o immobili di proprietà della stessa, nonché delle somme o cose ad essa dovute, fino a concorrenza di € 1.103.189,19, per capitale, interessi, spese e costi successivi”.
Con reclamo dd. 25 gennaio 2025 si doleva del provvedimento concesso sulla base Controparte_1
dei seguenti motivi:
a) Mancanza dei presupposti ex art. 671 cpc - Abnorme illogicità ed apparenza della motivazione dell'ordinanza di conferma del sequestro;
b) Violazione dell'art. 2 del contratto per omessa consegna da parte del
[...]
- eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; Controparte_5
c) Violazione dell'art. 28 del contratto d'appalto - eccezione di grave inadempimento ex art. 1460
c.c.;
d) Violazione dell'art. 11 del Contratto di appalto da parte del per omesso pagamento CP_3 integrale dell'acconto - eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
e) Violazione dell'art. 31 del contratto per mancata ricerca di una composizione bonaria della vertenza ante causam - eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
f) Motivazione c.d. apparente dell'Ordinanza. Contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Motivazione oggettivamente incomprensibile in punto di fumus boni iuris;
evidenziando inoltre l'assenza di periculum in mora e l'erronea quantificazione del credito.
Costituitosi nel procedimento sub RG 215/2025 in data 5/3/2025 il concludeva Controparte_3
per il rigetto del reclamo.
Con provvedimento ex art. 669 terdecies u.c. c.p.c. dd. 27/3/2025 la Presidente del Collegio dei reclami cautelari rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione del sequestro conservativo del
10.01.2025.
All'esito delle note scritte in sostituzione d'udienza dd. 26/3/2025 la causa veniva riservata al
Collegio.
pagina 2 2. Il reclamo è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
3. Le ragioni addotte da parte reclamante in punto eccezione di inadempimento da parte del possono essere congiuntamente esaminate. CP_3
3.1. Come già indicato nel provvedimento di primo grado, la trasmissione dei progetti esecutivi a parrebbe comprovato per documenti ed in particolare dalla comunicazione di posta Controparte_1
elettronica dd. 24/6/2024 (doc. 4 e 5 di parte resistente in primo grado . Controparte_1
In sede di giudizio di reclamo parte ha depositato registrazione audio di una Controparte_1
conversazione tra legale rappresentante di e Controparte_2 Controparte_1 Per_1
amministratore di impresa subappaltatrice da per i lavori di CP_6 Controparte_1
realizzazione del cappotto termico (doc. 40 di a controprova rispetto alla Controparte_1
dichiarazione scritta dello stesso di avere ricevuto i progetti esecutivi (doc. 27 della Per_1 ricorrente in primo grado). Sebbene la registrazione di detto colloquio paia smentire l'assunto che il abbia personalmente ricevuto tali progetti, dall'ascolto del file pare altresì emergere che Pt_1
l'impresa del abbia potuto effettivamente realizzare senza problemi il cappotto termico di sua Pt_1
competenza, non necessitando allo scopo di particolare documentazione alcuna da parte del
Condominio e che tuttavia la non sarebbe stata ancora pagata da per le CP_6 Controparte_1
opere svolte in cantiere, il che contribuisce nel caso di specie a colorare il requisito del periculum in mora rispetto alla concessione del sequestro conservativo oggetto di causa. In ogni caso al minuto
5:05 il sottolinea con assoluta convinzione come non sia mai stato tematizzato quale problema Pt_1 del cantiere l'asserita mancanza di progetti esecutivi.
Proseguendo, la dichiarazione scritta attribuita a direttore tecnico di , ad Testimone_1 CP_1
ulteriore prova contraria rispetto al fatto della consegna dei progetti esecutivi, non pare rivestire rilievo decisivo, in quanto lo stesso, in ragione del suo ruolo, pare non attendibile e comunque si colloca in posizione essenzialmente sovrapponibile a quella della reclamante.
3.2. In merito all'esecuzione da parte del degli adempimenti finalizzati alla cessione CP_3 dei crediti fiscali ed all'esecuzione dei pagamenti dovuti, in particolare a titolo di acconto, vale richiamare l'argomentazione condivisibile, di natura presuntiva, dal forte nesso inferenziale, pienamente idonea a soddisfare le esigenze proprie della presente fase cautelare connesse al vaglio del mero fumus boni iuris, in base alla quale la mancanza di alcun riferimento all'(in)adempimento degli obblighi del committente in sede di appendice contrattuale d.d. 14.11.2023, concordata a distanza di nove mesi dalla sottoscrizione del contratto d'appalto, depone nel senso dell'assenza di inadempimenti del reclamato non soltanto in relazione alla messa a disposizione di CP_3
documentazione tecnica idonea, ma anche in relazione al pagamento degli acconti ed alla pagina 3 realizzazione della cessione dei crediti fiscali. Difatti, parrebbe pacifico che l'appendice sia stata redatta ed approvata quasi cinque mesi dopo il pagamento dell'ultimo acconto in data 23.6.2023
(ammesso dalla reclamante) e circa sette mesi dopo che pacificamente il credito fiscale risultava visibile nel “cassetto fiscale” di (10.04.2024). Va a riguardo ulteriormente rilevato Controparte_1
che il punto motivazionale del giudice di primo grado, qui richiamato e condiviso, non intende certo sostenere il superamento dell'originaria regolamentazione contrattuale compatibile con l'appendice, bensì che appunto tale regolamentazione non appaia violata da parte del in termini tali CP_3 da giustificare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di Controparte_1
In ogni caso, un maggiore approfondimento dei conteggi ed in generale delle complesse circostanze rilevanti non potrà che realizzarsi in sede di merito, eventualmente con il contributo di un consulente tecnico.
3.3. Neppure può ritenersi che, nel contesto dei rapporti di causa, la richiesta di un provvedimento di sequestro inaudita altera parte costituisca violazione dell'impegno a ricercare “una composizione bonaria” dell'insorgente controversia (art. 31 del contratto d'appalto), stante l'urgenza di assicurare garanzia patrimoniale dell'adempimento delle obbligazioni che il
Condominio assume sorte in capo ad Controparte_7
[...
. In merito all'entità della somma in relazione alla quale è stato autorizzato il sequestro, la quantificazione in Euro 1.103.189,19, per capitale, interessi, spese e costi successivi appare congrua tenuto conto delle voci di danno fatte valere dal Condominio reclamato (i- € 289.829,31, corrispondenti agli oneri versati dal;
ii- € 777.566,68 per la perdita della detrazione CP_3
fiscale del 110%; iii- € 35.793,20 per l'esecuzione di opere resesi necessarie a seguito del fermo del cantiere), tenuto conto che parte reclamante stessa ammette che il secondo lotto di lavori si troverebbe “in fase di completamento”, mentre il terzo lotto neppure sarebbe iniziato (pag. 6 del reclamo).
4. Il Collegio ritiene inoltre sussistere il requisito del periculum in mora.
4.1. Come si evince dalla lettura di pag. 22 del reclamo, pare confermata dalla stessa la CP_1 circostanza che, a fronte dell'ingente pretesa del nonché delle “iniziative Controparte_3
giudiziali avviate nei suoi confronti dai Condomini Passeggiata dei Castani e Rosengarten, che hanno ottenuto dal Tribunale di Bolzano sequestri conservativi per complessivi € 2.192.000,00”
(ordinanza di primo grado pag. 6), fatto pacifico, la reclamante disporrebbe unicamente di due appartamenti liberi da gravami (cat. A/2 - Abitazione di tipo civile sita in Cento ed A/3 - Abitazione di tipo economico, sia pure con garages).
pagina 4 Del resto, non adduce ragioni per le quali “altri immobili distinti ai catasti urbano e CP_1 terreni di Cento e Bondeno, in provincia di Ferrara” non dovrebbero essere considerati “di “scarso valore commerciale” e siti in zona “estremamente periferica””.
5. Alla luce delle ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata va quindi confermata.
Sulle spese deciderà il giudice del merito in sede di definizione dello stesso.
6. Al rigetto del reclamo consegue la dichiarazione che sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co.
17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo, e, per l'effetto:
- conferma il provvedimento reclamato;
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante soc. CP_1
ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Così deciso in Bolzano, 3/4/2025
La Presidente dott.ssa Elena Covi
pagina 5