CA
Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
. R.G. 619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 619 /2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli, via Ferdinando del Carretto 26 presso lo studio dell'Avv. DI
BLASIO UGO MARIA del Foro di Napoli che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in via degli Offici n. 14 presso gli Uffici dell' AVVOCATURA CP_1
DELLO STATO DI PERUGIA dalla quale è rappresentato e difeso
APPELLATO
e nei confronti di pagina 1 di 8 (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dall'Avv. Claudia Saccone ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Corso Vannucci CP_1
n. 10
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 - Impugnazione sentenza n. 1415/2024 del
21/10/2024 del Tribunale di Perugia
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società in epigrafe promuoveva in primo grado, dinanzi al Tribunale di Perugia due distinti giudizi:
opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 392/2020 con cui le era stata comminata una sanzione per impiego irregolare di lavoratori (Rg 3674/2021) e opposizione avverso la cartella esattoriale e la correlata intimazione di pagamento derivanti dall'Ordinanza ingiunzione (RG. 1241/2024). Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1415/2024, dichiarava inammissibili entrambi i ricorsi per tardività: quanto all'opposizione ad ordinanza ingiunzione, osservava che il ricorso era stato proposto oltre 30 giorni dalla notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza il 25.2.2021; quanto all'opposizione a cartella, anch'essa era stata proposta oltre i 60 giorni dalla notifica, avvenuta il 22.6.2022, senza che la notifica dell'intimazione di pagamento del 12.1.2024 potesse avere alcuna funzione recuperatoria per l'impugnazione dei vizi degli atti presupposti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società in epigrafe, formulando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha censurato che il giudice di prime cure abbia ritenuto che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, eseguita a mezzo posta, si sia perfezionata in data 25.2.2021.
Gli appellati non avrebbero infatti fornito idonea prova della data in cui sarebbe stata immessa nella
Parte cassetta postale del Sig. la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. ) presso Parte_1
pagina 2 di 8 l'ufficio postale di Gaeta del plico raccomandato contenente l'ordinanza-ingiunzione oggetto di
Parte impugnazione, poiché sull'avviso di ricevimento della , spedita con raccomandata n. 62890598004-
2, manca l'annotazione scritta della data di immissione dell'avviso stesso in cassetta. Ad avviso dell'appellante il termine per l'impugnativa dovrebbe decorrere dal 16.6.2021, coincidente con la data in cui il sig. ha provveduto a ritirare la contestata CAD presso l'ufficio postale di Gaeta Parte_1
dopo aver, in pari data, rinvenuto l'avviso nella propria cassetta postale. Sebbene non richiamate nella sentenza impugnata sarebbero poi irrilevanti sia le risultanze del report on line delle Parte_3
che le dichiarazioni del funzionario postale prodotte dalla difesa avversaria, in quanto non CP_3
aventi efficacia certificativa della data di consegna della controversa CAD.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il primo Giudice, stante l'ammissibilità dell'opposizione promossa avverso l'ordinanza ingiunzione, avrebbe dovuto procedere all'accertamento pregiudiziale della legittimità dell'atto presupposto, onde poi valutare la fondatezza o meno della richiesta di annullamento della cartella esattoriale n. 07120210104181486000 notificata il 22.6.2022 e della correlata intimazione di pagamento n. 07120249003991418000 del 12.1.2024, in quanto l'annullamento dell'atto presupposto travolge la cartella esattoriale nel frattempo emessa dall'ente creditore ancorché essa non sia stata impugnata nei termini di legge o lo sia stato con esito negativo definitivo, come ha avuto modo di chiarire più volte la Suprema Corte in materia di contenzioso tributario.
L'appellante ha concluso chiedendo alla Corte di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 392 per violazione delle regole procedurali poste dall'art. 18 della L.n. 689/1981 a tutela dei diritti di difesa dell'interessato e, comunque, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, annullare la conseguenziale cartella esattoriale n. 07120210104181486000 notificata il 22.6.2022 e il relativo ruolo, nonché la correlata intimazione di pagamento n. 07120249003991418000 del 12.1.2024 limitatamente alla parte relativa alla sopra citata cartella;
con integrale vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
L' si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello a causa Controparte_1
della mancata riproposizione delle domande relative all'accertamento sanzionatorio, che si intendono,
conseguentemente rinunciate. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto pagina 3 di 8 l'Amministrazione ha assolto all'onere di produrre la CAD e dalla documentazione prodotta risulta che l'avviso è stato immesso in cassetta il 16.2.2021, con giacenza perfezionatasi il 26.2.2021.
L'Agente della Riscossione si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo in toto condivisibili le argomentazioni della sentenza impugnata, rilevando altresì che alcun addebito viene mosso nei suoi confronti, dichiarando di aver operato in base al ruolo formato dall'ente creditore.
La causa viene decisa all'udienza odierna.
Ciò premesso, l'appello va rigettato.
Con specifico riguardo alla notificazione postale, l'articolo 8 della legge n. 890/1982, dopo aver previsto al comma 1 che, “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo,
ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato presso il punto di
deposito più vicino al destinatario”, al successivo comma 4 precisa che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito “è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta
chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario,
deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza…” e che l'avviso deve contenere, tra l'altro, “…l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato…, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente…”.
In caso di assenza del destinatario in occasione del recapito della raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale o alla sua affissione alla porta dell'abitazione, costituiscono formalità che consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (cfr. Cass. 19333/2022).
La CAD, afferma la S.C. nell'appena citata sentenza, non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per essa, al fine evidentemente di regolare pagina 4 di 8 una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, l'avviso deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD.
Giova evidenziare che la Cassazione civile a SS.UU. con sentenza n. 15/04/2021, n.10012 ha precisato che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le
previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per
rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità
di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data
dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della
raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD),
non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Nel caso di specie l' ha prodotto in giudizio, come desumibile dal fascicolo di primo grado, la CP_1
cartolina della raccomandata CAD destinata al sig. , relativa all'atto da notificare n. Parte_1
Parte 78508099065-7 dell'11.2.2021, sulla quale risulta barrata la casella “ immessa nella cassetta postale”. Per quanto effettivamente la data del timbro postale ivi apposta sia illeggibile, la data di
Parte immissione della nella cassetta postale può essere agevolmente desunta aliunde, ed in particolare dal timbro 26.02.21 apposto sulla cartolina della restituzione al mittente della raccomandata contenente
Parte la . Poiché l'atto è stato restituito al mittente il 26.2.2021 all'esito della compiuta giacenza,
necessariamente la comunicazione di avvenuto deposito è stata immessa in cassetta in data antecedente,
ed in particolare almeno dieci giorni prima del 26.2.2021.
Tale dato trova, peraltro, riscontro nel report sullo stato della spedizione di che, pur non Parte_3
avendo la stessa efficacia probatoria della relata di notifica, assume valenza quanto meno indiziaria, non essendo contestato quanto a provenienza ed autenticità. Esso indica, come data di consegna dell'avviso,
il 16.2.2021.
Parte Posto che il Principe ha, effettivamente, rinvenuto la nella propria cassetta postale, recandosi poi a ritirare il plico in giacenza, è pacifico che l'avviso sia stato immesso in cassetta dal postino, tanto è vero pagina 5 di 8 che neppure l'appellante sostiene che ciò non sia avvenuto. Ciò che si contesta è la mancata prova della data, che imporrebbe di presumere tempestivo il ricorso perché decorrente dalla data di acquisizione dell'effettiva conoscenza dell'atto da impugnare.
L'assunto risulta però infondato. Posto che, come risulta dagli atti, l'atto da notificare è stato consegnato all'agente postale dal mittente in data 11.2.2021 e che il destinatario non è stato rinvenuto nel luogo di notifica, pare evidente che le formalità successive (immissione in cassetta dell'avviso di spedizione della
CAD e deposito del plico presso l'ufficio postale) siano state eseguite immediatamente dopo;
non vi è
motivo per ritenere che esse siano state posticipate ad epoca prossima a quella in cui, concretamente, il destinatario ha ritirato il plico, vale a dire quattro mesi dopo. Del resto, anche la busta contenente la notifica, prodotta dalla società appellante, reca l'annotazione “AVV. 15.2.2021” e, sul retro, il timbro
“atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” con annotazione manoscritta “26.2.2021”. Tali
indicazioni corroborano ulteriormente quanto riportato nel report di spedizione tratto dal sito delle poste che, come ricordato, indica come data di consegna della CAD il 16.2.2021.
Si ribadisce che, qualora dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario
(nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, la notifica ha raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente,
scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, operando dunque la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. CASS. 8895/2022).
La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione della parte ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione.
pagina 6 di 8 La giurisprudenza citata dall'appellante non è conferente nella misura in cui riguarda casi in cui non era stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento che certificava il deposito o l'affissione della CAD, o ancora casi in cui la S.C. ha escluso la rilevanza di annotazioni circa la data di notifica apposte sul retro del piego raccomandato discordanti con quelle risultanti dall'avviso di ricevimento.
Il dato fondamentale che accomuna tutte le pronunce è che l'avviso di ricevimento è ritenuto fondamentale dalla Cassazione per la dimostrazione che la CAD è pervenuta nella sfera di conoscibilità
del destinatario secondo il meccanismo ex art. 8 l. 890/82, con conseguente possibilità di esercizio del proprio diritto di difesa ex art 24 Cost.
Nel caso in esame non vi è dubbio che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Parte L'avviso di ricevimento della , individuato con l'esatto numero indicato nella prima raccomandata,
è stato depositato in atti;
esso, firmato dall'agente postale, attesta la persistente assenza del destinatario -
o di persone abilitate a ricevere la corrispondenza per suo conto - che pertanto non ha sottoscritto l'avviso,
e l'avvenuta immissione in cassetta della raccomandata di avviso del deposito. Anche sotto tale profilo,
pertanto, non è ravvisabile alcun vizio del procedimento notificatorio.
Il secondo motivo, connesso e subordinato al primo, non può essere accolto. L'appellante ha prestato acquiescenza rispetto alla questione della tardività dell'impugnazione della cartella e ha richiesto che questa venisse annullata in conseguenza dell'illegittimità dell'atto presupposto. Poiché però quest'ultimo non è censurabile per tardività dell'impugnazione proposta, ne consegue che anche gli atti successivi prodromici all'esecuzione forzata scaturenti da quel titolo conservano la loro piena efficacia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello;
condanna al rimborso in favore Parte_1
dell di delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso al Controparte_1 CP_1
difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
pagina 7 di 8 condanna altresì al rimborso Parte_1
in favore di delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.000,00 per Controparte_2
compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 06/03/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 619 /2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli, via Ferdinando del Carretto 26 presso lo studio dell'Avv. DI
BLASIO UGO MARIA del Foro di Napoli che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in via degli Offici n. 14 presso gli Uffici dell' AVVOCATURA CP_1
DELLO STATO DI PERUGIA dalla quale è rappresentato e difeso
APPELLATO
e nei confronti di pagina 1 di 8 (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dall'Avv. Claudia Saccone ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Corso Vannucci CP_1
n. 10
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 - Impugnazione sentenza n. 1415/2024 del
21/10/2024 del Tribunale di Perugia
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società in epigrafe promuoveva in primo grado, dinanzi al Tribunale di Perugia due distinti giudizi:
opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 392/2020 con cui le era stata comminata una sanzione per impiego irregolare di lavoratori (Rg 3674/2021) e opposizione avverso la cartella esattoriale e la correlata intimazione di pagamento derivanti dall'Ordinanza ingiunzione (RG. 1241/2024). Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1415/2024, dichiarava inammissibili entrambi i ricorsi per tardività: quanto all'opposizione ad ordinanza ingiunzione, osservava che il ricorso era stato proposto oltre 30 giorni dalla notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza il 25.2.2021; quanto all'opposizione a cartella, anch'essa era stata proposta oltre i 60 giorni dalla notifica, avvenuta il 22.6.2022, senza che la notifica dell'intimazione di pagamento del 12.1.2024 potesse avere alcuna funzione recuperatoria per l'impugnazione dei vizi degli atti presupposti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società in epigrafe, formulando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha censurato che il giudice di prime cure abbia ritenuto che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, eseguita a mezzo posta, si sia perfezionata in data 25.2.2021.
Gli appellati non avrebbero infatti fornito idonea prova della data in cui sarebbe stata immessa nella
Parte cassetta postale del Sig. la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. ) presso Parte_1
pagina 2 di 8 l'ufficio postale di Gaeta del plico raccomandato contenente l'ordinanza-ingiunzione oggetto di
Parte impugnazione, poiché sull'avviso di ricevimento della , spedita con raccomandata n. 62890598004-
2, manca l'annotazione scritta della data di immissione dell'avviso stesso in cassetta. Ad avviso dell'appellante il termine per l'impugnativa dovrebbe decorrere dal 16.6.2021, coincidente con la data in cui il sig. ha provveduto a ritirare la contestata CAD presso l'ufficio postale di Gaeta Parte_1
dopo aver, in pari data, rinvenuto l'avviso nella propria cassetta postale. Sebbene non richiamate nella sentenza impugnata sarebbero poi irrilevanti sia le risultanze del report on line delle Parte_3
che le dichiarazioni del funzionario postale prodotte dalla difesa avversaria, in quanto non CP_3
aventi efficacia certificativa della data di consegna della controversa CAD.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il primo Giudice, stante l'ammissibilità dell'opposizione promossa avverso l'ordinanza ingiunzione, avrebbe dovuto procedere all'accertamento pregiudiziale della legittimità dell'atto presupposto, onde poi valutare la fondatezza o meno della richiesta di annullamento della cartella esattoriale n. 07120210104181486000 notificata il 22.6.2022 e della correlata intimazione di pagamento n. 07120249003991418000 del 12.1.2024, in quanto l'annullamento dell'atto presupposto travolge la cartella esattoriale nel frattempo emessa dall'ente creditore ancorché essa non sia stata impugnata nei termini di legge o lo sia stato con esito negativo definitivo, come ha avuto modo di chiarire più volte la Suprema Corte in materia di contenzioso tributario.
L'appellante ha concluso chiedendo alla Corte di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 392 per violazione delle regole procedurali poste dall'art. 18 della L.n. 689/1981 a tutela dei diritti di difesa dell'interessato e, comunque, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, annullare la conseguenziale cartella esattoriale n. 07120210104181486000 notificata il 22.6.2022 e il relativo ruolo, nonché la correlata intimazione di pagamento n. 07120249003991418000 del 12.1.2024 limitatamente alla parte relativa alla sopra citata cartella;
con integrale vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
L' si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello a causa Controparte_1
della mancata riproposizione delle domande relative all'accertamento sanzionatorio, che si intendono,
conseguentemente rinunciate. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto pagina 3 di 8 l'Amministrazione ha assolto all'onere di produrre la CAD e dalla documentazione prodotta risulta che l'avviso è stato immesso in cassetta il 16.2.2021, con giacenza perfezionatasi il 26.2.2021.
L'Agente della Riscossione si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo in toto condivisibili le argomentazioni della sentenza impugnata, rilevando altresì che alcun addebito viene mosso nei suoi confronti, dichiarando di aver operato in base al ruolo formato dall'ente creditore.
La causa viene decisa all'udienza odierna.
Ciò premesso, l'appello va rigettato.
Con specifico riguardo alla notificazione postale, l'articolo 8 della legge n. 890/1982, dopo aver previsto al comma 1 che, “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo,
ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato presso il punto di
deposito più vicino al destinatario”, al successivo comma 4 precisa che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito “è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta
chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario,
deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza…” e che l'avviso deve contenere, tra l'altro, “…l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato…, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente…”.
In caso di assenza del destinatario in occasione del recapito della raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale o alla sua affissione alla porta dell'abitazione, costituiscono formalità che consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (cfr. Cass. 19333/2022).
La CAD, afferma la S.C. nell'appena citata sentenza, non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per essa, al fine evidentemente di regolare pagina 4 di 8 una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, l'avviso deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD.
Giova evidenziare che la Cassazione civile a SS.UU. con sentenza n. 15/04/2021, n.10012 ha precisato che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le
previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per
rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità
di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data
dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della
raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD),
non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Nel caso di specie l' ha prodotto in giudizio, come desumibile dal fascicolo di primo grado, la CP_1
cartolina della raccomandata CAD destinata al sig. , relativa all'atto da notificare n. Parte_1
Parte 78508099065-7 dell'11.2.2021, sulla quale risulta barrata la casella “ immessa nella cassetta postale”. Per quanto effettivamente la data del timbro postale ivi apposta sia illeggibile, la data di
Parte immissione della nella cassetta postale può essere agevolmente desunta aliunde, ed in particolare dal timbro 26.02.21 apposto sulla cartolina della restituzione al mittente della raccomandata contenente
Parte la . Poiché l'atto è stato restituito al mittente il 26.2.2021 all'esito della compiuta giacenza,
necessariamente la comunicazione di avvenuto deposito è stata immessa in cassetta in data antecedente,
ed in particolare almeno dieci giorni prima del 26.2.2021.
Tale dato trova, peraltro, riscontro nel report sullo stato della spedizione di che, pur non Parte_3
avendo la stessa efficacia probatoria della relata di notifica, assume valenza quanto meno indiziaria, non essendo contestato quanto a provenienza ed autenticità. Esso indica, come data di consegna dell'avviso,
il 16.2.2021.
Parte Posto che il Principe ha, effettivamente, rinvenuto la nella propria cassetta postale, recandosi poi a ritirare il plico in giacenza, è pacifico che l'avviso sia stato immesso in cassetta dal postino, tanto è vero pagina 5 di 8 che neppure l'appellante sostiene che ciò non sia avvenuto. Ciò che si contesta è la mancata prova della data, che imporrebbe di presumere tempestivo il ricorso perché decorrente dalla data di acquisizione dell'effettiva conoscenza dell'atto da impugnare.
L'assunto risulta però infondato. Posto che, come risulta dagli atti, l'atto da notificare è stato consegnato all'agente postale dal mittente in data 11.2.2021 e che il destinatario non è stato rinvenuto nel luogo di notifica, pare evidente che le formalità successive (immissione in cassetta dell'avviso di spedizione della
CAD e deposito del plico presso l'ufficio postale) siano state eseguite immediatamente dopo;
non vi è
motivo per ritenere che esse siano state posticipate ad epoca prossima a quella in cui, concretamente, il destinatario ha ritirato il plico, vale a dire quattro mesi dopo. Del resto, anche la busta contenente la notifica, prodotta dalla società appellante, reca l'annotazione “AVV. 15.2.2021” e, sul retro, il timbro
“atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” con annotazione manoscritta “26.2.2021”. Tali
indicazioni corroborano ulteriormente quanto riportato nel report di spedizione tratto dal sito delle poste che, come ricordato, indica come data di consegna della CAD il 16.2.2021.
Si ribadisce che, qualora dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario
(nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, la notifica ha raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente,
scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, operando dunque la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. CASS. 8895/2022).
La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione della parte ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione.
pagina 6 di 8 La giurisprudenza citata dall'appellante non è conferente nella misura in cui riguarda casi in cui non era stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento che certificava il deposito o l'affissione della CAD, o ancora casi in cui la S.C. ha escluso la rilevanza di annotazioni circa la data di notifica apposte sul retro del piego raccomandato discordanti con quelle risultanti dall'avviso di ricevimento.
Il dato fondamentale che accomuna tutte le pronunce è che l'avviso di ricevimento è ritenuto fondamentale dalla Cassazione per la dimostrazione che la CAD è pervenuta nella sfera di conoscibilità
del destinatario secondo il meccanismo ex art. 8 l. 890/82, con conseguente possibilità di esercizio del proprio diritto di difesa ex art 24 Cost.
Nel caso in esame non vi è dubbio che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Parte L'avviso di ricevimento della , individuato con l'esatto numero indicato nella prima raccomandata,
è stato depositato in atti;
esso, firmato dall'agente postale, attesta la persistente assenza del destinatario -
o di persone abilitate a ricevere la corrispondenza per suo conto - che pertanto non ha sottoscritto l'avviso,
e l'avvenuta immissione in cassetta della raccomandata di avviso del deposito. Anche sotto tale profilo,
pertanto, non è ravvisabile alcun vizio del procedimento notificatorio.
Il secondo motivo, connesso e subordinato al primo, non può essere accolto. L'appellante ha prestato acquiescenza rispetto alla questione della tardività dell'impugnazione della cartella e ha richiesto che questa venisse annullata in conseguenza dell'illegittimità dell'atto presupposto. Poiché però quest'ultimo non è censurabile per tardività dell'impugnazione proposta, ne consegue che anche gli atti successivi prodromici all'esecuzione forzata scaturenti da quel titolo conservano la loro piena efficacia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello;
condanna al rimborso in favore Parte_1
dell di delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso al Controparte_1 CP_1
difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
pagina 7 di 8 condanna altresì al rimborso Parte_1
in favore di delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.000,00 per Controparte_2
compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 06/03/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 8 di 8