Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
In tema di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, l'art. 1 legge n. 20 del 1994, prevedente, nel testo modificato dal D.L. n. 543 del 1996 convertito con modifiche in legge n. 639 del 1996, che la suddetta responsabilità è personale e limitata ai soli fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave, ha natura di disposizione sostanziale e non processuale, trattandosi di norma volta a limitare non già la giurisdizione della Corte dei Conti, bensì la responsabilità dei soggetti sottoposti a detta giurisdizione, con la conseguenza che spetta al giudice speciale dinanzi al quale pende il giudizio di responsabilità accertare se il fatto o l'omissione sono stati commessi con dolo o colpa grave, senza che sia ammissibile censurare sul punto la relativa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, giacché il controllo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni della Corte dei Conti è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni della legge sostanziale o processuale concernente il modo di esercizio della giurisdizione speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE UG, BO OR, IA ED, ZZ AN, GA AN, IA IG, RI TO, PI GE, RI OSCAR, elettivamente domiciliati in ROMA, VLE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato F.C. BIANCA, rappresentati e difesi dall'avvocato GUGLIELMO SAPORITO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONI GIUSTIZIALI CENTRALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25, rappresentato e difeso da SE STESSO;
- controricorrente -
nonché contro
CORTE DEI CONTI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 117/96/A- della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 18/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Guglielmo SAPORITO, per i ricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte dei conti, sezione giurisdizione centrale, con sentenza 13.3-18.10.1996, pronunciando in grado di appello, ha confermato la sentenza n. 10/1995 della sezione giurisdizionale della Regione Emilia Romagna, con la quale UG SI, TO BO, DO AN, AN OZ, AN AS, LI GI, TO EN, GE IA e AR RI, quali componenti della Giunta del Comune di Reggio Emilia, erano stati condannati in solido al pagamento della somma di L. 50.000.000 a titolo di risarcimento del danno alle finanze del comune conseguente alla concessione in uso gratuito al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia di un appartamento preso in locazione dall'ente per il canone annuo di L. 8.500.000.
Avverso tale sentenza i suindicati soggetti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso, il Procuratore generale presso la Corte dei conti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 3, commi 1 e 2 (modificativi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20), dei decreti-legge 22 giugno 1996 n.333,
8 agosto 1996 n. 441 e 23 ottobre 1996, quest'ultimo convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, e dell'art. 5 c.p.c., nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Deducono che, in materia di ordinamento della Corte dei conti, l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n.543 del 1996, convertito dalla legge n. 639 del 1996, ha introdotto, mediante sostituzione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, una norma che limita la giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica nei confronti dei soli soggetti che hanno commesso fatti produttivi di danno con dolo o colpa grave;
che norma di eguale contenuto era dettata dai precedenti decreti-legge n. 333 e n. 441 del 1996, non convertiti, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n.639 del 1996; che il citato art. 3, comma 2, con disposizione presente anche nei suddetti decreti, prescrive l'applicazione della detta norma anche ai giudizi in corso, sicché ad essa, quale ius superveniens nel corso del giudizio di secondo grado (in data anteriore al deposito della sentenza), doveva attenersi la Corte dei conti;
che nell'ambito del mutato quadro normativo, dall'esclusione del dolo o della colpa grave deriva l'esclusione della giurisdizione della Corte dei conti nel caso specifico;
che la Corte dei conti ha del tutto omesso la valutazione del grado della colpa che sarebbe presente nel comportamento degli amministratori.
1. I. Il motivo è inammissibile.
L'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n.543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639 del 1996, dispone che "La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo e colpa grave . . .".
Il chiaro tenore della norma ne rivela la natura di disposizione sostanziale e non già processuale. Si tratta, con tutta evidenza, di norma volta a delimitare non già la giurisdizione della Corte dei conti, ma la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, restringendone la configurabilità ai soli casi in cui i fatti e le omissioni siano commessi con dolo o colpa grave (in tal senso, v. Sez. Un., sent. n. 11719/98; Corte cost. n. 371/98, paragrafo n.7 della motivazione). La norma non ha inciso sull'ambito della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità, ma ha soltanto innovato in punto di definizione della nozione di responsabilità amministrativa, individuandone i fatti costitutivi nelle azioni od omissioni produttive di danno contrassegnate, sotto il profilo soggettivo, dal dolo o dalla colpa grave.
Ne consegue che, nel caso in esame, spettava alla Corte dei conti, davanti alla quale era pendente il giudizio di responsabilità, stabilire se il fatto o la omissione fossero stati commessi con dolo, colpa grave o colpa lieve, e quindi accertare il concreto se la responsabilità fatta valere sussisteva o meno, a seconda dell'atteggiarsi dell'elemento soggettivo della condotta. E l'asserita erroneità della decisione impugnata, per aver affermato la responsabilità degli attuali ricorrenti senza valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, si risolve nella denuncia di un errore di giudizio, sotto il profilo della violazione di norma di diritto, inammissibile in questa sede, poiché non attiene alla giurisdizione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, infatti, poiché il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, comma 3, Cost.), il controllo della Corte di cassazione è circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione, e non si estende perciò ad asserite violazioni della legge sostanziale o processuale concernente il modo di esercizio della giurisdizione speciale (sent. n. 408/73; n. 2859/73;
n. 3795/80; n. 5771/81; n.3319/84; n. 11366/90).
2. Con il secondo motivo sono denunciate la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2 (modificativi dell'art. 1, comma I-ter, della legge n.20 del 1994), del decreto-legge n.543 del 1996, convertito dalla legge n. 639 del 1996, ed il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia che radica la giurisdizione.
Deducono i ricorrenti che la suindicata norma prevede l'assenza di responsabilità in capo ai componenti di organi politici che operino in buona fede, qualora si discuta di atti che rientrino nella competenza propria di uffici tecnici o amministrativi;
che i componenti della Giunta avevano riposto ragionevole affidamento sull'operato degli organi amministrativi interni che avevano riconosciuto la competenza comunale in materia di sicurezza, con conseguente possibilità di occuparsi della sicurezza del Procuratore della Repubblica mediante la concessione in comodato dell'immobile;
che la mancata considerazione del filtro costituito dagli organi amministrativi provoca la carenza della potestas iudicandi della Corte dei conti.
2.1. Il motivo è inammissibile.
È denunciata l'omessa applicazione dell'art. 1, comma 1-ter, secondo periodo, della legge n.20 del 1994, nel testo introdotto dalla legge n. 639 del 1996, in sede di conversione del decreto-legge n. 543 del 1996, in virtù del quale "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione".
La censura si risolve, quindi, nella dedotta violazione, sotto il profilo della omessa applicazione, di una norma di diritto sostanziale, concernente l'esclusione della responsabilità dei titolari di organi politici nella specifica ipotesi in essa considerata, e come tale risulta inammissibile, secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, poiché non si tratta di motivo attinente alla giurisdizione (sent. n. 408/73;
n.2859/73; n. 3795/80; n. 5771/8l; n. 3319/84, n. 11366/90). E ciò senza voler considerare che, comunque, trattasi di norma non vigente all'epoca del deposito della sentenza impugnata (18 ottobre 1996), in quanto introdotta dalla legge 20 dicembre 1996 n.639 in sede di conversione del decreto-legge n. 543 del 1996).
3. Il terzo motivo reca denuncia di violazione dell'art. 3, commi 1 e 2 (modificativi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994), del decreto-legge n.543 del 1996, convertito dalla legge n. 639 del 1996, e di difetto di motivazione su punto decisivo della controversia che radica la giurisdizione.
Deducono i ricorrenti che l'art. 1 della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n. 639 del 1996, di conversione del decreto- legge n. 543 del 1996, prevede che nel giudizio di responsabilità
deve tenersi conto dei vantaggi economici conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata, laddove, nella specie, di tali vantaggi, pur sussistenti, non si è tenuto conto nel giudizio contabile.
3.1. Il motivo è inammissibile.
L'art. 1, comma 1-bis, della legge n.20 del 1994, nel testo introdotto dalla legge n. 639 del 1996, in sede di conversione del decreto-legge n. 543 del 1996, dispone che "Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità".
La norma, della quale è denunciata l'omessa applicazione, concerne la concreta determinazione da parte della Corte dei conti, con la sentenza di condanna, dell'importo del danno da risarcire. Si tratta, quindi, di norma sostanziale, alla quale la Corte dei conti è tenuta a far riferimento nell'esplicazione delle sue attribuzioni. La dedotta violazione della norma suindicata, sotto il profilo dell'omessa applicazione, non integra, quindi, motivo attinente alla giurisdizione, ma si risolve in una denuncia di errore di diritto in iudicando, ed è pertanto inammissibile, alla stregua della già richiamata giurisprudenza di queste Sezioni Unite (sent. n. 408/73;
n.2859/73; n. 3795/80; n. 5771/81; n.3319/84; n. 11366/90). E ciò senza voler considerare che, comunque, trattasi di norma non vigente all'epoca del deposito della sentenza impugnata (18 ottobre 1996), in quanto introdotta dalla legge 20 dicembre 1996 n.639 in sede di conversione del decreto-legge n. 543 del 1996).
4. Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, deducono che l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, erroneamente negata dalla Corte dei conti, determina l'esclusione della potestas iudicandi del giudice contabile.
4.1. Il motivo è inammissibile.
La censura si risolve nella denuncia di pretesa erronea applicazione, da parte della Corte dei conti, delle norme in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità, e quindi nella prospettazione dell'erroneità in diritto della decisione. Ma ciò, come già osservato, non è consentito in questa sede, poiché il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art.111, comma 3, Cost., può riguardare soltanto la violazione dei limiti esterni della giurisdizione attribuita alla Corte dei conti, e non già i vizi di giudizio dai quali le sue decisioni possono essere affette (sent. n. 408/73; n. 2859/73, n. 3795/80; n. 5771/81;
n.3319/84; n. 11366/90).
5. In conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti.
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese essendo il Procuratore generale della Corte dei conti, contraddittore dei ricorrenti soccombenti, parte in senso soltanto formale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, il 29 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999