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Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02546/2025REG.PROV.COLL.
N. 08023/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8023 del 2024, proposto dall’Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AT GN RI Fatima, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 283/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall’originaria ricorrente, odierna appellata, avverso la nota prot. 26951 del 4 aprile 2024 con la quale la responsabile della segreteria studenti aveva comunicato il rigetto dell’istanza con cui l’originaria ricorrente aveva chiesto l’immatricolazione all’anno successivo al primo, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Chieti, opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti.
2.L’amministrazione ha appellato la sentenza impugnata deducendo articolati motivi, tra cui, dirimente ai fini della decisione, e assorbiti i restanti, la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 583/2022.
3.Con ordinanza cautelare n. 4395/2024 questa Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
4. L’appello è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto applicabili anche ai trasferimenti presso l’Ateneo per gli anni successivi al primo anno di corso, gli articoli 8-12 dell’allegato 2 del d.m. n. 583 del 2022.
Così opinando, ha statuito che, qualora all’esito del primo anno si manifestino carenze di posti, rispetto alla programmazione iniziale, tale evenienza darebbe un immediato diritto all’aspirante di ottenere il trasferimento, senza necessità di una nuova valutazione discrezionale.
Conseguentemente, dopo aver verificato che, per il primo anno, detta vacanza si era registrata nell’Ateneo appellato, la sentenza ha affermato l’obbligo di questo di pubblicare un avviso pubblico avente ad oggetto i ridetti trasferimenti.
5.La parte appellante contesta questi approdi così come l’ iter motivazionale che li ha preceduti, sostenendo l’erroneità dell’equiparazione fra le due fattispecie di ammissione al primo anno e a quelli successivi, evidenziando, quanto alla seconda - ossia quella che ci occupa – che quest’ultima trova la sua disciplina esclusiva e, per così dire, “riservata”, nel solo articolo 13 dell’Allegato 2 al d.m. n.583 del 2022 che, non a caso, diversamente dal precedente articolo 12, non si rivolge agli studenti che (già) hanno partecipato alla selezione nazionale.
Come dimostra il fatto che esso non richiede – quale presupposto- l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione”.
6. La doglianza in esame si ispira ad un unanime orientamento della Sezione, da cui non vi è motivo di discostarsi, espresso, tra le altre, nelle seguenti sentenze, che espressamente si richiamano come precedenti specifici e conformi ai sensi dell’art. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm.: Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenze n. 1538/2022, n. 1544/2022, n. 3358/2022, n. 3406/2022, n. 2869/2022, n. 3037/2022, n. 6803/2024.
Questo Consiglio di Stato aveva già affermato (Sez. VII, sentenza n.7618/23 ), con riferimento al d.m. n. 218/2020, che al dichiarato scopo di arginare il ricorso indiscriminato all'Autorità Giudiziaria per ottenere l'iscrizione agli anni successivi al primo nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, l'allegato n. 2, art. 13 espressamente prevede: "13. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno in corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal ministero dell'università e ricerca.
Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi, che ratione temporis, possono essere emanati solo dopo lo scorrimento definitivo della graduatoria relativa all'aa di riferimento.
I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. a tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei.
Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di "ripetente" i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili ".
L'esigenza di una valutazione comparativa delle istanze di iscrizione agli anni successivi al primo, nell'ambito di una procedura selettiva aperta ai candidati interessati, risponde ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, consentendo la selezione dei candidati più meritevoli, avuto riguardo ai posti resisi disponibili nella coorte di riferimento e alla stregua di criteri all'uopo predeterminati; tale esigenza è coerente con quanto previsto dall'allegato 2, punto 13, D.M. n. 218 del 2020 che, nel regolare le iscrizioni ad anni successivi al primo al corso di laurea per cui è controversia, richiede l'indizione di "procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione" e "la pubblicazione di appositi avvisi o bandi" in merito alla disponibilità dei posti rilevati dall'Amministrazione universitaria; il che conferma la necessità che le istanze vengano valutate unitariamente nell'ambito di apposita procedura comparativa introdotta dalla pubblicazione di un avviso di disponibilità.
7. Con riferimento più specificatamente al d.m. impugnato, questo Consiglio di Stato ha di recente affermato (Cons. St., VII, 4380/2024): “ L’osservazione che le due procedure siano diverse nei presupposti e nelle modalità di svolgimento trova del resto una testuale conferma nell’incipit dell’articolo 13 dell’allegato n.2 al D.M. 583/2022 costituito dal sintagma “fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12” che significa appunto che esso vuole introdurre una nuova e diversa disciplina per regolare il trasferimento dello studente agli anni successivi al primo.
E poiché l’articolo 13 espressamente subordina la possibilità di immatricolarsi ad anni successivi al primo all’esistenza di posti disponibili, è evidente che questa ultima nozione di disponibilità non coincide con quella che, ex art.12 precedente, consente lo scorrimento degli aspiranti sulla graduatoria unica nazionale.
Infatti, nel caso che ci occupa, la graduatoria unica nazionale non viene in evidenza, perché detti trasferimenti non presuppongono, diversamente da quelli disciplinati dall’articolo 12, il “superamento di una prova di ammissione”.
Anche l’analisi della procedura da seguire in questo caso, come detto esclusivamente disciplinato dall’art.13, dimostra la fallacia della decisione gravata.
Infatti, al secondo capoverso dell’art.13 citato si prevede che: “le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca”.
Il terzo capoverso dell’art.13, dal canto suo evidenziando ancora una volta la differenza con la diversa procedura dell’articolo precedente, esclude la necessità di un’apposita programmazione, richiesta invece per il primo anno, ed infatti prevede che “In conformità con le disposizioni di cui all’art.3 co. 1 lett. a) e lett. b), della legge n.264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità”.
Infine, ribadendo la necessità di un’apposita valutazione discrezionale che l’Ateneo deve esperire, l’ultimo capoverso dell’articolo prevede che “In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici”.
La quale ultima disposizione evidenzia, da un lato, la necessità di un’apposita valutazione discrezionale spettante all’Ateneo e, dall’altro, la non surrogabilità delle relative prerogative dell’Università, che, prima di emettere il relativo avviso, deve previamente accertare la ricorrenza dei presupposti indicati dalla norma.
In questo senso, pertanto, la decisione impugnata – nella parte in cui statuisce l’obbligo dell’Università appellata di emettere il predetto avviso - si pone anche in contrasto con quanto previsto dal comma 2 dell’art.34 c.p.a. che vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi “non ancora esercitati”.
Ancor più, peraltro, si rivela l’erroneità in parte qua della sentenza impugnata, considerato che il detto avviso pubblico – che prelude, ripetesi, ad una procedura competitiva autonoma e diversa da quella di cui all’art.12 dello stesso D.M. 583/22 - è essenziale per procedere ad una valutazione comparativa delle istanze di iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea ambìto, e serve a strutturare una (nuova) procedura selettiva aperta ai candidati interessati, ispirata ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Procedura che conformemente ai principi generali del diritto amministrativo, consente la selezione dei candidati più meritevoli, avuto riguardo ai posti resisi disponibili nella coorte di riferimento e alla stregua di criteri predeterminati.
Tanto premesso, alla luce della lineare e dettagliata disciplina dettata dal decreto 583/22, è evidente come non vi sia alcun automatismo tra la disponibilità di posti vacanti sul primo anno, in base alla programmazione originaria, e quella degli anni successivi.
Come visto, infatti, l’accesso ad anni successivi al primo non è soggetto alla regola della programmazione dei fabbisogni a livello nazionale e dell’offerta formativa, ma alla disponibilità – che è nuova ed autonoma – di posti successivamente venutisi a determinare.
Ciò determina, innanzitutto, che giammai si può procedere al trasferimento ad anni successivi al primo, in assenza dell’Avviso Pubblico emesso all’esito della riscontrata disponibilità di posti, che rappresenta peraltro una decisione discrezionale che spetta esclusivamente all’Ateneo di elezione dell’aspirante.
In secondo luogo, e conseguentemente, questo significa che, come fondatamente osservato dalla parte appellante, non è configurabile alcun obbligo di provvedere a carico dell’Università, se non nei limiti di quanto previsto dal decreto ministeriale, e previo accertamento della ricorrenza dei relativi presupposti.
8. Le conclusioni che precedono si pongono in linea, peraltro, con le statuizioni dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 1 del 28 gennaio 2015 la quale, nel concludere per la possibilità di iscriversi ad anni successivi al primo, trasferendosi da altre sedi (anche in quel caso straniere), senza dover necessariamente superare il test d'ingresso, normativamente prescritto solo per studenti che si affacciano per la prima volta all'esperienza universitaria, ha ritenuto che gli atenei, nell'esercizio della loro autonomia regolamentare, debbano stabilire, anche eventualmente condizionando l'iscrizione-trasferimento al superamento di una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto, le modalità di valutazione dell'offerta potenziale dell'ateneo " ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola "coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato" ... e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna "coorte"", stabilendo le modalità di graduazione delle domande "nell'ambito delle disponibilità per trasferimenti ".
L’appello deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza riformata con conseguente reiezione del ricorso di prime cure, e salvezza degli atti impugnati.
In considerazione della novità della questione trattata all’epoca della proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO