CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19574/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002024001077225800 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14123/2025 depositato il
12/08/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito con il mezzo telematico in data 27/09/2024 presso la Segreteria di questa CGT, la società
GO S. & D. snc, rappresentata e difesa come in atti, ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento di cui in premessa, relativa alla tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per l'anno di imposta 2018. La ricorrente deduce l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e la prescrizione del credito, essendo decorso ben oltre un triennio dall'epoca in cui doveva avvenire il versamento;
Benché regolarmente intimata la concessionaria AdER non si è scostituita in giudizio.
All'odierna udienza la controversia, ritenuta ormai matura, è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Preliminare è la questione relativa alla eccepita prescrizione.
Va rilevato che, nella vicenda procedimentale in esame, nessun contributo di dialettica processuale è dato rinvenire in atti, non essendosi costituita in giudizio l'intimata AdER.
Invero, non risultano forniti idonei elementi probatori di carattere documentale (copia della relata) per pervenire, con assoluta certezza, ad un giudizio di regolare adempimento delle formalità di notificazione dell'atto prodromico alla cartella impugnata, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione del credito, sancendo la definitività ed immutabilità dell'accertamento tributario eseguito.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di affermare, in materia di riscossione delle imposte,
l'esigenza della correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria che è assicurata mediante il rispetto di una regolare e naturale “sequenza procedimentale” di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
ne discende che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
Ciò posto, in difetto di elementi di segno contrario offerti in giudizio da parte resistente, assume carattere dirimente la prescrizione della pretesa tributaria (art. 2938 c.c.).
Difatti, in difetto di idonei atti interruttivi (comb. disp. artt. 1219 e 2943 c.c.) intimanti il pagamento coattivo esibiti dall'Agente della riscossione, deve ritenersi ormai pacificamente maturata la prescrizione estintiva ordinaria triennale (riferita all'anno 2018), anche considerata la sospensione dei pagamenti disposta dalla
Regione Campania su tributi di sua competenza , qual è la tassa auto e, soprattutto, il disposto di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020 nella versione vigente – che ha sospeso i termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In definitiva può considerarsi esaurito il potere riservato all'Agente in ordine all'azione finanziaria di riscossione, per decadenza dall'esercizio del corrispondente diritto o prescrizione del credito d'imposta vantato dagli uffici amministrativi, non potendo certo prorogarsi “surrettiziamente” i termini di decadenza e/
o di prescrizione previsti per legge, al fine di concludere il procedimento amministrativo di accertamento tributario o di successiva riscossione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese liquidate in euro 300,00 oltre accessori e rimborso
CUT
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19574/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002024001077225800 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14123/2025 depositato il
12/08/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito con il mezzo telematico in data 27/09/2024 presso la Segreteria di questa CGT, la società
GO S. & D. snc, rappresentata e difesa come in atti, ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento di cui in premessa, relativa alla tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per l'anno di imposta 2018. La ricorrente deduce l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e la prescrizione del credito, essendo decorso ben oltre un triennio dall'epoca in cui doveva avvenire il versamento;
Benché regolarmente intimata la concessionaria AdER non si è scostituita in giudizio.
All'odierna udienza la controversia, ritenuta ormai matura, è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Preliminare è la questione relativa alla eccepita prescrizione.
Va rilevato che, nella vicenda procedimentale in esame, nessun contributo di dialettica processuale è dato rinvenire in atti, non essendosi costituita in giudizio l'intimata AdER.
Invero, non risultano forniti idonei elementi probatori di carattere documentale (copia della relata) per pervenire, con assoluta certezza, ad un giudizio di regolare adempimento delle formalità di notificazione dell'atto prodromico alla cartella impugnata, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione del credito, sancendo la definitività ed immutabilità dell'accertamento tributario eseguito.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di affermare, in materia di riscossione delle imposte,
l'esigenza della correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria che è assicurata mediante il rispetto di una regolare e naturale “sequenza procedimentale” di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
ne discende che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
Ciò posto, in difetto di elementi di segno contrario offerti in giudizio da parte resistente, assume carattere dirimente la prescrizione della pretesa tributaria (art. 2938 c.c.).
Difatti, in difetto di idonei atti interruttivi (comb. disp. artt. 1219 e 2943 c.c.) intimanti il pagamento coattivo esibiti dall'Agente della riscossione, deve ritenersi ormai pacificamente maturata la prescrizione estintiva ordinaria triennale (riferita all'anno 2018), anche considerata la sospensione dei pagamenti disposta dalla
Regione Campania su tributi di sua competenza , qual è la tassa auto e, soprattutto, il disposto di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020 nella versione vigente – che ha sospeso i termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In definitiva può considerarsi esaurito il potere riservato all'Agente in ordine all'azione finanziaria di riscossione, per decadenza dall'esercizio del corrispondente diritto o prescrizione del credito d'imposta vantato dagli uffici amministrativi, non potendo certo prorogarsi “surrettiziamente” i termini di decadenza e/
o di prescrizione previsti per legge, al fine di concludere il procedimento amministrativo di accertamento tributario o di successiva riscossione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese liquidate in euro 300,00 oltre accessori e rimborso
CUT