Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 258
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    Il giudice rileva la mancanza di elementi probatori forniti dalla resistente (Agente della riscossione) circa la regolare notifica dell'atto presupposto, citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    In difetto di idonei atti interruttivi della prescrizione esibiti dall'Agente della riscossione e considerando le sospensioni dei pagamenti disposte dalla Regione Campania e dal d.l. n. 18/2020, il giudice ritiene maturata la prescrizione estintiva ordinaria triennale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 258
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 258
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo