Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 27/03/2023, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00535/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2021, proposto da
LD ME e CO EC, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesca Caliò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sellia Marina, non costituito in giudizio;
per la condanna
alla restituzione dei terreni di proprietà dei ricorrenti e al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla illegittima occupazione da parte del Comune di Sellia Marina;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I coniugi LD ME e CO EC sono proprietari di un terreno sito nel Comune di Sellia Marina, Località Giardinello, censito catastalmente al foglio 12, particella n. 1138 (già n. 947).
Con deliberazione n. 94 dell’1 aprile 1997, il Comune ha approvato il progetto per lavori di “ Sistemazione ed arredo urbano di un’area in località Giardinello ”, includendo l’appezzamento di terreno di proprietà dei coniugi Meninconi-EC.
In data 20 febbraio 1998, è stato emesso il decreto di occupazione d’urgenza, efficace “ per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di presa di possesso degli immobili” e con la previsione che “ entro tali termini dovrà essere convertito tramite espletamento della procedura in espropriazione definitiva ”.
In data 30 marzo 1998, il Comune di Sellia Marina ha provveduto all’immissione in possesso dei beni occupati d’urgenza.
Al decreto di occupazione d’urgenza, tuttavia, non ha fatto seguito il decreto d’esproprio.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i coniugi LD ME e CO EC agiscono nei confronti del Comune di Sellia Marina per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del procedimento espropriativo avviato con delibera n. 94 dell’1 aprile 1997 e decreto di occupazione del 20 febbraio 1998, seguito dall’immissione nel possesso del fondo di proprietà dei ricorrenti, chiedendo, altresì, il rilascio del bene illegittimamente occupato, previa sua rimessione in pristino, ovvero l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento di acquisizione ex nunc .
Il Comune di Sellia Marina, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 22 marzo 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Ritiene il Collegio che l’occupazione del terreno di proprietà dei ricorrenti sia da considerare, allo stato attuale, sine titulo , in quanto la relativa procedura ablatoria non si è conclusa con la tempestiva adozione del decreto di esproprio.
L’occupazione operata dal Comune di Sellia Marina si sostanzia in un’attività illecita, insuscettibile di produrre effetti acquisitivi della proprietà e, viceversa, fonte dell’obbligo per l’Amministrazione di restituire il bene e risarcire i proprietari interessati per il danno sofferto.
L’unico potenziale ostacolo al pieno esplicarsi della tutela restitutoria è costituito dall’esercizio, da parte del Comune, dello speciale “potere sanante” previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ad oggi non esercitato.
Il Comune ha, quindi, l’obbligo di restituire i terreni illegittimamente occupati, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a proprie cura e spese, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Resta, comunque, impregiudicato il potere di quest’ultimo di adottare il provvedimento di acquisizione dei terreni in oggetto alla mano pubblica ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa va esaminata limitatamente al pregiudizio da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione sine titulo da parte dell’Amministrazione, posto che il danno da perdita della proprietà è risarcito “in forma specifica” dalla tutela restitutoria nei termini sopra indicati.
Circa la quantificazione del ristoro, esso dovrà determinarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., in contraddittorio tra i ricorrenti e l’Amministrazione, avuto riguardo al valore venale del fondo e al mancato utilizzo dello stesso a far data dalla cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ricomprendendo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento delle relative somme.
A tal fine, il Comune di Comune di Sellia Marina dovrà formulare una offerta ai ricorrenti entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In conclusione, quindi, il ricorso va accolto nei sensi sopra indicati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- accerta il diritto dei ricorrenti ad ottenere la restituzione del fondo illegittimamente occupato, con conseguente condanna del Comune di Sellia Marina a provvedervi nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- condanna il Comune di Sellia Marina al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, secondo quanto stabilito in parte motiva;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF
Alberto Ugo, Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Francesco Tallaro |
IL SEGRETARIO