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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 336/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 336/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 5688/17, emessa in data 17/11/17, depositata il 22/11/17
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con la quale è “ope legis” elett.te dom.ta in Salerno, al Corso V. Emanuele n. 58
APPELLANTE
E
, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Francesca Soriano e Francesca Ciardullo, presso il cui studio è elett.te dom.to in Roma, alla via Vincenzo Bellini n. 24, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori
APPELLATO
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/07/16 dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, in Controparte_1 proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione, ex artt.
22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/11, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 50431, emessa il 17/06/16 dall' e notificatagli il 22/06/16, con cui gli era stata irrogata Parte_1 la sanzione pecuniaria di € 6.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 110, co. 9, lett. a),
(r.d. n. 773/1931), essendo stati rinvenuti, nell'esercizio commerciale “JOKER” di cui CP_2
pagina 1 di 8 lo era titolare, sito in Maiori (SA), alla via Lazzaro n. 21, 4 apparecchi per la raccolta CP_1
di scommesse in assenza della prescritta licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale Parte_1 concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza n. 5688/17, emessa in data 17/11/17, depositata il
22/11/17, accoglieva l'opposizione, annullava l'ordinanza-ingiunzione e condannava l'
[...]
al pagamento delle spese giudiziali. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello, con ricorso depositato il 12/01/18, l'
[...]
la quale chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse Parte_1 rigettata l'opposizione spiegata dallo , con vittoria di spese del doppio grado di CP_1
giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 12/06/18, si costituiva in proprio e Controparte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale, il quale concludeva per l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dello stesso, in quanto infondato, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza odierna le parti discutevano la causa, che veniva decisa con lettura della presente sentenza.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. Tale norma, infatti, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83/12, conv. in l. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La precedente formulazione dell'art. 434 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 414 c.p.c., “l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione”.
La riforma del 2012 sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto. Nella giurisprudenza, soprattutto di merito, ed in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine all'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342
e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto pagina 2 di 8 alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “specificità dei motivi” di cui alla precedente formulazione delle predette norme. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. In definitiva, riprendendo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo pagina 3 di 8 precedente la riforma del 2012, si assume che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (Cass. n. 4695/17, n.
18932/16, n. 22502/14).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l' Parte_1
si è attenuta al novellato art. 434 c.p.c., atteso che la stessa ha riportato i passi
[...]
argomentativi della sentenza che intendeva contestare, ha contrapposto alle singole argomentazioni poste dal giudice di prime cure delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico, ed ha suggerito quali modifiche avrebbero dovuto essere apportate al provvedimento con riguardo alle prospettate violazioni di legge.
Venendo al merito, il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione spiegata dallo CP_1 ritenendo che l'autorizzazione da questi ottenuta ex art. 86 T.U.L.P.S. per l'installazione degli apparecchi rendesse non necessaria l'ulteriore autorizzazione richiesta dall'art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio delle scommesse.
L'Amministrazione appellante ha dedotto, a fondamento del gravame, l'errata ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e la violazione di legge in relazione agli artt. 86, 88 e
110 T.U.L.P.S., in particolare per aver la sentenza impugnata ritenuto sufficiente a legittimare l'uso degli apparecchi rinvenuti (del tipo c.d. AWP) l'esistenza della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., ottenuta dallo per l'attività di sala giochi. Invero, pacifica la sussistenza della licenza CP_1 ex art. 86 T.U.L.P.S. per l'installazione degli apparecchi, era risultata invece mancante l'ulteriore licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., necessaria per lo svolgimento dell'altra attività riscontrata nel locale, vale a dire l'esercizio di scommesse.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione prodotta in primo grado risulta che, in data 14/10/13, la Guardia di Finanza -
Compagnia di Scafati (SA) elevava verbale di contestazione per violazione amministrativa (a rettifica del verbale di operazioni compiute il 09/08/13), notificato allo in qualità di CP_1 titolare dell'esercizio commerciale denominato “JOKER”, esercente l'attività di “Altre elaborazioni elettroniche di dati”, perché, all'esito del controllo ivi espletato, all'interno dei locali pagina 4 di 8 era stata riscontrata la presenza di quattro apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, lett. a), del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e constatato lo svolgimento di raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto della “Planet Win 365 Skysport365 GmbH” (come da contratto di istituzione e stabilimento con contestuale affiliazione commerciale stipulato il 04/02/11) in assenza della prescritta licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., con conseguente configurabilità della violazione di cui all'art. 110, co. 9, lett. f-bis), ai sensi del quale “chiunque, sul CP_2
territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.
Allo veniva così comminata, con l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, la sanzione CP_1 pecuniaria minima di € 6.000,00 prevista da tale ultima disposizione, considerato che gli apparecchi rinvenuti erano quattro.
Ebbene, la questione giuridica che si pone attiene all'interpretazione da dare al combinato disposto degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.
In particolare, l'art. 86, co. 4, T.U.L.P.S. (“ratione temporis” vigente) prevede che “Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi
6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per
l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”.
L'art. 88 T.U.L.P. prevede, a sua volta, che “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri enti CP_3
ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
In ordine al rapporto tra tali norme, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “I soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88, atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di
pagina 5 di 8 polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse”
(Cass. n. 7855/22).
In sostanza, il co. 4 dell'art. 86 T.U.L.P.S. prevede - relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al successivo art. 110 - l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o dell'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma “per l'esercizio delle scommesse”.
Sul piano letterale, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, se il legislatore avesse voluto ritenere che anche in siffatta evenienza gli operatori già in possesso della licenza di cui all'art. 86 non avrebbero avuto bisogno di munirsi altresì di quella di cui all'art. 88, il richiamo a quest'ultima disposizione sarebbe stata del tutto inutile e, quindi, ultroneo.
Pertanto, i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, co. 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. Infatti, l'art. 86 T.U.L.P.S., nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88.
In buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., che pacificamente lo non aveva. CP_1
In definitiva, ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (acronimo di
“Amusement With Prizes”, tipologia di slot machine) l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio “corner”).
La “ratio” della previsione normativa è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate.
pagina 6 di 8 Tale interpretazione è stata confermata, più recentemente, da Cass. n. 8694/23, secondo cui “In base al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 86 T.U.L.P.S., il possesso di una licenza di polizia per l'apertura di un bar rende superfluo l'ottenimento di un'ulteriore licenza per
l'installazione di apparati di ricezione delle scommesse, ferma restando, ai sensi dell'art. 88
T.U.L.P.S., la necessità di un'apposita licenza per l'esercizio delle scommesse”.
Appurata, quindi, la fondatezza del primo motivo di appello, non può procedersi all'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dallo con il ricorso in opposizione, non valutate dal CP_1 giudice di pace in quanto ritenute assorbite nell'accoglimento delle altre doglianze, in quanto le predette eccezioni non sono state riproposte dallo nel presente giudizio di appello, né CP_1
nella memoria di costituzione né alla prima udienza di discussione, sicchè le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Si è, infatti, osservato in giurisprudenza che la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte va effettuata, in modo chiaro e preciso, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado (Cass. n. 4834/21; Cass. S.U. n. 7940/19). Il generico richiamo operato dallo , a pag. 18 della memoria di costituzione, “a tutto quanto già dedotto in primo CP_1 grado” non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le eccezioni non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle eccezioni, a pena di rinuncia alle stesse (Cass. n. 22311/20, n. 20520/18).
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 50431/AP, Controparte_1 emessa il 17/06/16 dall' Parte_1
Considerati i contrasti delineatisi nella giurisprudenza di merito e che le pronunce della Suprema
Corte risolutive della (non agevole) questione interpretativa delle norme del T.U.L.P.S. sono intervenute solo nelle more del presente giudizio, vanno compensate interamente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel proc. n. 336/18 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione spiegata da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 50431, Controparte_1 emessa il 17/06/16 dall' Parte_1
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 336/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 5688/17, emessa in data 17/11/17, depositata il 22/11/17
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con la quale è “ope legis” elett.te dom.ta in Salerno, al Corso V. Emanuele n. 58
APPELLANTE
E
, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Francesca Soriano e Francesca Ciardullo, presso il cui studio è elett.te dom.to in Roma, alla via Vincenzo Bellini n. 24, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori
APPELLATO
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/07/16 dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, in Controparte_1 proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione, ex artt.
22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/11, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 50431, emessa il 17/06/16 dall' e notificatagli il 22/06/16, con cui gli era stata irrogata Parte_1 la sanzione pecuniaria di € 6.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 110, co. 9, lett. a),
(r.d. n. 773/1931), essendo stati rinvenuti, nell'esercizio commerciale “JOKER” di cui CP_2
pagina 1 di 8 lo era titolare, sito in Maiori (SA), alla via Lazzaro n. 21, 4 apparecchi per la raccolta CP_1
di scommesse in assenza della prescritta licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale Parte_1 concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza n. 5688/17, emessa in data 17/11/17, depositata il
22/11/17, accoglieva l'opposizione, annullava l'ordinanza-ingiunzione e condannava l'
[...]
al pagamento delle spese giudiziali. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello, con ricorso depositato il 12/01/18, l'
[...]
la quale chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse Parte_1 rigettata l'opposizione spiegata dallo , con vittoria di spese del doppio grado di CP_1
giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 12/06/18, si costituiva in proprio e Controparte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale, il quale concludeva per l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dello stesso, in quanto infondato, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza odierna le parti discutevano la causa, che veniva decisa con lettura della presente sentenza.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. Tale norma, infatti, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83/12, conv. in l. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La precedente formulazione dell'art. 434 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 414 c.p.c., “l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione”.
La riforma del 2012 sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto. Nella giurisprudenza, soprattutto di merito, ed in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine all'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342
e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto pagina 2 di 8 alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “specificità dei motivi” di cui alla precedente formulazione delle predette norme. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. In definitiva, riprendendo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo pagina 3 di 8 precedente la riforma del 2012, si assume che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (Cass. n. 4695/17, n.
18932/16, n. 22502/14).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l' Parte_1
si è attenuta al novellato art. 434 c.p.c., atteso che la stessa ha riportato i passi
[...]
argomentativi della sentenza che intendeva contestare, ha contrapposto alle singole argomentazioni poste dal giudice di prime cure delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico, ed ha suggerito quali modifiche avrebbero dovuto essere apportate al provvedimento con riguardo alle prospettate violazioni di legge.
Venendo al merito, il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione spiegata dallo CP_1 ritenendo che l'autorizzazione da questi ottenuta ex art. 86 T.U.L.P.S. per l'installazione degli apparecchi rendesse non necessaria l'ulteriore autorizzazione richiesta dall'art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio delle scommesse.
L'Amministrazione appellante ha dedotto, a fondamento del gravame, l'errata ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e la violazione di legge in relazione agli artt. 86, 88 e
110 T.U.L.P.S., in particolare per aver la sentenza impugnata ritenuto sufficiente a legittimare l'uso degli apparecchi rinvenuti (del tipo c.d. AWP) l'esistenza della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., ottenuta dallo per l'attività di sala giochi. Invero, pacifica la sussistenza della licenza CP_1 ex art. 86 T.U.L.P.S. per l'installazione degli apparecchi, era risultata invece mancante l'ulteriore licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., necessaria per lo svolgimento dell'altra attività riscontrata nel locale, vale a dire l'esercizio di scommesse.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione prodotta in primo grado risulta che, in data 14/10/13, la Guardia di Finanza -
Compagnia di Scafati (SA) elevava verbale di contestazione per violazione amministrativa (a rettifica del verbale di operazioni compiute il 09/08/13), notificato allo in qualità di CP_1 titolare dell'esercizio commerciale denominato “JOKER”, esercente l'attività di “Altre elaborazioni elettroniche di dati”, perché, all'esito del controllo ivi espletato, all'interno dei locali pagina 4 di 8 era stata riscontrata la presenza di quattro apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, lett. a), del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e constatato lo svolgimento di raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto della “Planet Win 365 Skysport365 GmbH” (come da contratto di istituzione e stabilimento con contestuale affiliazione commerciale stipulato il 04/02/11) in assenza della prescritta licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., con conseguente configurabilità della violazione di cui all'art. 110, co. 9, lett. f-bis), ai sensi del quale “chiunque, sul CP_2
territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.
Allo veniva così comminata, con l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, la sanzione CP_1 pecuniaria minima di € 6.000,00 prevista da tale ultima disposizione, considerato che gli apparecchi rinvenuti erano quattro.
Ebbene, la questione giuridica che si pone attiene all'interpretazione da dare al combinato disposto degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.
In particolare, l'art. 86, co. 4, T.U.L.P.S. (“ratione temporis” vigente) prevede che “Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi
6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per
l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”.
L'art. 88 T.U.L.P. prevede, a sua volta, che “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri enti CP_3
ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
In ordine al rapporto tra tali norme, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “I soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88, atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di
pagina 5 di 8 polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse”
(Cass. n. 7855/22).
In sostanza, il co. 4 dell'art. 86 T.U.L.P.S. prevede - relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al successivo art. 110 - l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o dell'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma “per l'esercizio delle scommesse”.
Sul piano letterale, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, se il legislatore avesse voluto ritenere che anche in siffatta evenienza gli operatori già in possesso della licenza di cui all'art. 86 non avrebbero avuto bisogno di munirsi altresì di quella di cui all'art. 88, il richiamo a quest'ultima disposizione sarebbe stata del tutto inutile e, quindi, ultroneo.
Pertanto, i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, co. 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. Infatti, l'art. 86 T.U.L.P.S., nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88.
In buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., che pacificamente lo non aveva. CP_1
In definitiva, ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (acronimo di
“Amusement With Prizes”, tipologia di slot machine) l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio “corner”).
La “ratio” della previsione normativa è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate.
pagina 6 di 8 Tale interpretazione è stata confermata, più recentemente, da Cass. n. 8694/23, secondo cui “In base al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 86 T.U.L.P.S., il possesso di una licenza di polizia per l'apertura di un bar rende superfluo l'ottenimento di un'ulteriore licenza per
l'installazione di apparati di ricezione delle scommesse, ferma restando, ai sensi dell'art. 88
T.U.L.P.S., la necessità di un'apposita licenza per l'esercizio delle scommesse”.
Appurata, quindi, la fondatezza del primo motivo di appello, non può procedersi all'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dallo con il ricorso in opposizione, non valutate dal CP_1 giudice di pace in quanto ritenute assorbite nell'accoglimento delle altre doglianze, in quanto le predette eccezioni non sono state riproposte dallo nel presente giudizio di appello, né CP_1
nella memoria di costituzione né alla prima udienza di discussione, sicchè le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Si è, infatti, osservato in giurisprudenza che la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte va effettuata, in modo chiaro e preciso, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado (Cass. n. 4834/21; Cass. S.U. n. 7940/19). Il generico richiamo operato dallo , a pag. 18 della memoria di costituzione, “a tutto quanto già dedotto in primo CP_1 grado” non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le eccezioni non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle eccezioni, a pena di rinuncia alle stesse (Cass. n. 22311/20, n. 20520/18).
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 50431/AP, Controparte_1 emessa il 17/06/16 dall' Parte_1
Considerati i contrasti delineatisi nella giurisprudenza di merito e che le pronunce della Suprema
Corte risolutive della (non agevole) questione interpretativa delle norme del T.U.L.P.S. sono intervenute solo nelle more del presente giudizio, vanno compensate interamente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel proc. n. 336/18 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione spiegata da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 50431, Controparte_1 emessa il 17/06/16 dall' Parte_1
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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