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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/11/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3385/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3385/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Marco Carlo Barion ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in RN GN (MI), Via G. Rotondi n. 54, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: Per_
• affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente delle stesse presso la madre. attualmente in via Cesare Battisti 21/a, RN GN (MI) die costituirà il loro riferimento anagrafico, di residenza, scolastico e di competenza di medico di base;
• la casa coniugale sita in via Cesare Battisti 21/a, RN GN (MI), condotta in locazione, viene assegnata in godimento alla sig.ra che la abiterà con le figlie con tutti i beni Parte_2
e gli arredi che la compongono;
• Il padre si impegnerà a rinvenire una nuova abitazione entro 3 mesi dalla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Le figlie saranno con il padre il giorno di mercoledì, pernotto compreso, e due week end alternati al mese;
• I ponti o le festività scolastiche di un giorno saranno accorpati, se compresi o contigui al fine settimana, altrimenti saranno alterati di anno in anno. La festa di carnevale verrà accorpata al fine settimana di competenza e sarà alternata tra i genitori di anno in anno, così come la festa di Ognissanti;
• Durante le vacanze estive il mese di agosto verrà diviso in due parti eque, per cui le figlie trascorreranno il primo periodo (ferragosto compreso) con un genitore e il secondo con l'altro, alternando di anno in anno, con impegno reciproco dei genitori a comunicarsi indirizzo e recapito telefonico del luogo di villeggiatura;
• Per il giorno di compleanno delle figlie si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• In occasioni particolari e a dipendenza dei rispettivi impegni e delle esigenze delle figlie, i genitori potranno modificare di comune accordo le suddette disposizioni:
• Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla sig.ra Parte_1 Parte_2 una somma complessiva di curo 600,00 (seicento/00), che sarà annualmente rivalutata in
[...] base agli indici Istat, costo vita, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento dichiarandosi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
• I signori e concorreranno in ragione del 50% ciascuno delle Parte_2 Parte_1 spese scolastiche (libri, iscrizioni, mensa, tasse varie, anche per gite, corsi scolastici e parascolastici, lezioni private e quant'altro necessario) alle spese mediche (ricoveri, visite specialistiche, cure odontoiatriche) necessarie e se non coperte da assistenze mutualistica, nonché al pagamento delle attività sportive, ricreative o integrative che i coniugi concordemente decideranno. Qualora uno dei coniugi anticipasse tali spese, l'altro sarà tenuto al rimborso della propria quota a fronte della presentazione dei giustificativi da spesa;
• I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto c/o documento valido per l'espatrio per sé e per le figlie e si impegnano inoltre a comunicarsi gli eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
• I coniugi dichiarano inoltre di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto non hanno nulla a pretendere dall'altro, eccezion falla, per quanto Pt_3 concerne quanto previsto nel presente atto per ciò che concerne il contributo al mantenimento delle figlie minori da parte del sig. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 22.06.2023, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 15.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 26 agosto 2012 (atto n. 21 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Dozza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Dozza (BO), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3385/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Marco Carlo Barion ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in RN GN (MI), Via G. Rotondi n. 54, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: Per_
• affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente delle stesse presso la madre. attualmente in via Cesare Battisti 21/a, RN GN (MI) die costituirà il loro riferimento anagrafico, di residenza, scolastico e di competenza di medico di base;
• la casa coniugale sita in via Cesare Battisti 21/a, RN GN (MI), condotta in locazione, viene assegnata in godimento alla sig.ra che la abiterà con le figlie con tutti i beni Parte_2
e gli arredi che la compongono;
• Il padre si impegnerà a rinvenire una nuova abitazione entro 3 mesi dalla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Le figlie saranno con il padre il giorno di mercoledì, pernotto compreso, e due week end alternati al mese;
• I ponti o le festività scolastiche di un giorno saranno accorpati, se compresi o contigui al fine settimana, altrimenti saranno alterati di anno in anno. La festa di carnevale verrà accorpata al fine settimana di competenza e sarà alternata tra i genitori di anno in anno, così come la festa di Ognissanti;
• Durante le vacanze estive il mese di agosto verrà diviso in due parti eque, per cui le figlie trascorreranno il primo periodo (ferragosto compreso) con un genitore e il secondo con l'altro, alternando di anno in anno, con impegno reciproco dei genitori a comunicarsi indirizzo e recapito telefonico del luogo di villeggiatura;
• Per il giorno di compleanno delle figlie si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• In occasioni particolari e a dipendenza dei rispettivi impegni e delle esigenze delle figlie, i genitori potranno modificare di comune accordo le suddette disposizioni:
• Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla sig.ra Parte_1 Parte_2 una somma complessiva di curo 600,00 (seicento/00), che sarà annualmente rivalutata in
[...] base agli indici Istat, costo vita, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento dichiarandosi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
• I signori e concorreranno in ragione del 50% ciascuno delle Parte_2 Parte_1 spese scolastiche (libri, iscrizioni, mensa, tasse varie, anche per gite, corsi scolastici e parascolastici, lezioni private e quant'altro necessario) alle spese mediche (ricoveri, visite specialistiche, cure odontoiatriche) necessarie e se non coperte da assistenze mutualistica, nonché al pagamento delle attività sportive, ricreative o integrative che i coniugi concordemente decideranno. Qualora uno dei coniugi anticipasse tali spese, l'altro sarà tenuto al rimborso della propria quota a fronte della presentazione dei giustificativi da spesa;
• I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto c/o documento valido per l'espatrio per sé e per le figlie e si impegnano inoltre a comunicarsi gli eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
• I coniugi dichiarano inoltre di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto non hanno nulla a pretendere dall'altro, eccezion falla, per quanto Pt_3 concerne quanto previsto nel presente atto per ciò che concerne il contributo al mantenimento delle figlie minori da parte del sig. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 22.06.2023, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 15.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 26 agosto 2012 (atto n. 21 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Dozza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Dozza (BO), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi