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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/10/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RA De NA Presidente
Luisa Bettio Giudice
CA Di AO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6085/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Riondato Pierluigi Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Ruffato Silvia CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.9.2025, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni congiunte:
“1. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma di € 150,00 mensili Parte_1 CP_1
annualmente rivalutabili secondo indici Istat entro il giorno 20 di ogni mese;
2. la casa familiare resta assegnata alla sig.ra affinché vi abiti con i figli maggiorenni non CP_1
autosufficienti;
3. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e versando mensilmente la Pt_1 Per_1 Per_2 somma di € 600,00 mensili complessivi (€ 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici
Istat con decorrenza dal settembre 2025 entro il giorno 20 di ogni mese;
le spese straordinarie come da
pagina 1 di 3 Protocollo del Tribunale di Padova continueranno ad essere sostenute in ragione del 70% a carico del sig.
e del 30% a carico della sig.ra Parte_1 CP_1
4. la sig.ra dichiara di rinunciare a chiedere gli arretrati relativi all'aggiornamento Istat non CP_1
versato in passato e il sig. dichiara di rinunciare a chiedere il rimborso delle spese straordinarie Parte_1
per i figli sostenute anche per la quota della sig.ra CP_1
5. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 , premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in data 4.10.1997 in Campodarsego (PD) con che dalla loro unione erano CP_1
nati i figli (in data 2.2.2000) e (in data 13.7.2006) e che, con sentenza n.1051/2022 Per_1 Per_2
pubblicata il 1.6.2022, il Tribunale di Padova aveva pronunciato la separazione dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_2
matrimonio e concludeva, quanto al resto, come da relativa comparsa.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 14.5.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, formulava una proposta conciliativa sulle condizioni di divorzio, ossia che il continuasse a versare a favore di Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 150,00 mensili già stabilita in sede di CP_1
separazione oltre rivalutazione secondo indici Istat;
i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per poter valutare la proposta e veniva fissata nuova udienza in modalità cartolare.
A seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con cui le parti dichiaravano di accettare la proposta in punto assegno divorzile, con ordinanza del 24.6.2025 il Giudice delegato fissava nuova udienza per tentare la conciliazione delle parti sulle ulteriori questioni.
All'udienza del 11.9.2025 le parti, dopo discussione, dichiaravano di aver raggiunto gli accordi riportati in epigrafe e precisavano conclusioni conformi nei medesimi termini;
pertanto, il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*******
Nel merito, sussistono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
pagina 2 di 3 Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e, pertanto, il Collegio prende atto delle stesse, con la precisazione che quanto concordato al punto 4 delle rassegnate conclusioni costituisce espressione della libertà negoziale delle parti e, pertanto, non necessita del recepimento del Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto il 4.10.1997 in Campodarsego (PD) e trascritto nel relativo registro CP_1
parte II serie A n.52 anno 1997 del Comune di Campodarsego (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. compensa le spese di causa.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Giudice relatore
CA Di AO
Il Presidente
RA De NA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RA De NA Presidente
Luisa Bettio Giudice
CA Di AO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6085/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Riondato Pierluigi Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Ruffato Silvia CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.9.2025, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni congiunte:
“1. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma di € 150,00 mensili Parte_1 CP_1
annualmente rivalutabili secondo indici Istat entro il giorno 20 di ogni mese;
2. la casa familiare resta assegnata alla sig.ra affinché vi abiti con i figli maggiorenni non CP_1
autosufficienti;
3. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e versando mensilmente la Pt_1 Per_1 Per_2 somma di € 600,00 mensili complessivi (€ 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici
Istat con decorrenza dal settembre 2025 entro il giorno 20 di ogni mese;
le spese straordinarie come da
pagina 1 di 3 Protocollo del Tribunale di Padova continueranno ad essere sostenute in ragione del 70% a carico del sig.
e del 30% a carico della sig.ra Parte_1 CP_1
4. la sig.ra dichiara di rinunciare a chiedere gli arretrati relativi all'aggiornamento Istat non CP_1
versato in passato e il sig. dichiara di rinunciare a chiedere il rimborso delle spese straordinarie Parte_1
per i figli sostenute anche per la quota della sig.ra CP_1
5. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 , premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in data 4.10.1997 in Campodarsego (PD) con che dalla loro unione erano CP_1
nati i figli (in data 2.2.2000) e (in data 13.7.2006) e che, con sentenza n.1051/2022 Per_1 Per_2
pubblicata il 1.6.2022, il Tribunale di Padova aveva pronunciato la separazione dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_2
matrimonio e concludeva, quanto al resto, come da relativa comparsa.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 14.5.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, formulava una proposta conciliativa sulle condizioni di divorzio, ossia che il continuasse a versare a favore di Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 150,00 mensili già stabilita in sede di CP_1
separazione oltre rivalutazione secondo indici Istat;
i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per poter valutare la proposta e veniva fissata nuova udienza in modalità cartolare.
A seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con cui le parti dichiaravano di accettare la proposta in punto assegno divorzile, con ordinanza del 24.6.2025 il Giudice delegato fissava nuova udienza per tentare la conciliazione delle parti sulle ulteriori questioni.
All'udienza del 11.9.2025 le parti, dopo discussione, dichiaravano di aver raggiunto gli accordi riportati in epigrafe e precisavano conclusioni conformi nei medesimi termini;
pertanto, il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*******
Nel merito, sussistono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
pagina 2 di 3 Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e, pertanto, il Collegio prende atto delle stesse, con la precisazione che quanto concordato al punto 4 delle rassegnate conclusioni costituisce espressione della libertà negoziale delle parti e, pertanto, non necessita del recepimento del Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto il 4.10.1997 in Campodarsego (PD) e trascritto nel relativo registro CP_1
parte II serie A n.52 anno 1997 del Comune di Campodarsego (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. compensa le spese di causa.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Giudice relatore
CA Di AO
Il Presidente
RA De NA
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