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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/12/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1427 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTANGELO CARMELA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si insiste in tutte le Parte_1 richieste formulate nel ricorso introduttivo volte al riconoscimento della pensione di inabilità con una percentuale del 100% e la legge 104 art. 3 comma 3 dal giorno della presentazione della domanda amministrativa ossia dallo 08/11/2023.
Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie di entrambi i giudizi, oltre ad Iva e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver ricevuto anticipi e da porre a carico come per legge.
Si rappresenta che il CTU nominato ha riconosciuto la ricorrente invalida al 100% dal girono della presentazione della domanda amministrativa. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
29/10/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71 e lo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 della Legge
104/1992, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “PSICOSI
NAS IN DEFICIT COGNITIVO LIEVE, , OBESITA' Persona_2
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dall'esame della documentazione acclusa agli atti, si evince, che la ricorrente, in data 08/11/2023, CP_ ha presentato domanda al Centro Medico Legale di Sciacca, tendente ad ottenere il riconoscimento del proprio status di invalida civile e art.3 comma 3 della L.104/92 La Commissione
Invalidi Civili di Sciacca, nella seduta del 07/02/2024, riconosceva la ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118\71; art 9 DL
509/88) nella misura dell'80%;
-Con altra domanda la Commissione invalida civile riconosceva la ricorrente portatore di handicap
Legge 104 art.3 comma 1.
Alla luce di detto giudizio, la signora adiva le vie legali al fine di avere riconosciuto il Parte_1
P 100% di invalidità e l'art. 3 comma 3 della L, 104/92, ricorrente veniva sottoposto a CTU
(Dott. ), che concludeva “in atto invalida con riduzione permanente della capacità Persona_3 lavorativa del 82% (ottantadue). Si ritiene che tale percentuale di invalidità sia dalla data della domanda (08/11/2023) e che non sia da considerarsi soggetto con Handicap in condizioni di gravità”.
Con atto depositato telematicamente in data 21/10/2024 il ricorrente dichiarava di contestare la CTU proponeva giudizio di merito al fine di ottenere il la pensione di inabilità con una percentuale del
100% e la legge 104 art. 3 comma 3
All'Udienza del 21/02/2025 venni nominato CTU al fine di sottoporre a visita la sig.ra Parte_1
, la disamina della documentazione sanitaria, l'esame clinico e obiettivo sul paziente hanno
[...] evidenziato che lo stesso è affetto da:
Psicosi NAS con insufficenza mentale lieve, obesità di II classe, cefalea cronica
Rapportando le diagnosi alle tabelle del DM 05/02/1992 riscontriamo che la Psicosi NAS per analogia può essere inquadrata come una schizofrenia per la quale 3 sono i codici di riferimento
1208 SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO-
AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITÀ PRAGMATICA 31-40%, 1209 SINDROME
SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O PROFONDA
DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE 100%, 1210 SINDROME SCHIZOFRENICA CR.
CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E
LIMITATACONSERVAZIONE DELLE CAPACITÀ INTELLETTUALI 71-80 %.
La insufficenza mentale lieve con il codice 7105 INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE 41-50 %
La OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE
ARTROSICHE 31- 40%
Nel caso in esame essendo poco definita la malattia si deve ricorrere a una valutazione Psicosi ai fini dell'invalidità civile facendo riferimento alla storia della malattia non vengono documentati ne riferiti trattamenti sanitari obbligatori che farebbero propendere per la forma più grave, viene assunta una terapia continua ma ha una vita sociale normale(Ha un marito e una figlia) e pertanto per la definizione della perdita percentuale delle capacità lavorative si può fare riferimento soltanto al codice 1210 (sindrome schizofrenica cr. con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitataconservazione delle capacità intellettuali) che consente una invalidità massima del 80%, considerando poi la INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE con una valutazione del 41%, la obesità
31% in quanto non dimostrate le complicanze artrosiche, arriviamo senz'altro ad una valutazione del 100%.
Per quanto attiene poi le condizioni disabilità la L. 104/92 con le modifiche del DECRETO
LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62, all'art 1 recita: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Tale criterio è correlabile alle patologie e condizioni cliniche della paziente che pertanto a parere dello scrivente è persona con handicap di cui all'art. 3 comma 1,. In seguito, l'Art 3 al comma 3 continua : "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità” alla luce di quanto appena affermato, il quadro clinico posto in diagnosi NON è tale da limitare gli atti della vita quotidiana della ricorrente in misura così significativa da impedire quelle che sono definite “attività essenziali” quali la nutrizione, la cura dell'igiene personale, la vestizione e la deambulazione e . Tenuto conto delle tabelle di legge cui si deve fare riferimento per l'attribuzione del valore percentuale d'invalidità, si ritiene, che la sig.ra ai sensi di legge possa ritenersi invalida al 100% per quanto già detto ma non necessita . Parte_3 un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
CONCLUSIONI
Alla luce della diagnosi di cui sopra, tenuto conto della documentazione sanitaria agli atti, si ritiene, che la sig.ra possa essere giudicata invalida al 100% ma non possiede i Parte_1 requisiti per il riconoscimento dell' art. 3 comma 3 della L.104/92 tutto ciò dalla data della domanda amministrativa 08/11/2023.
Sono pervenute osservazioni che qui si riportano “L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE CP_2
CLINICA NON ORIENTA VERSO IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO RICHIESTO E SI
CONFERMA IL GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE MEDICA IN DATA 07.02.24”
L' quindi non fa osservazioni ma si limita ad affermare che concorda con il verbale avverso cui CP_2 si fa ricorso che secondo lo scrivente è errato nella diagnosi che il sottoscritto desume dalla ultima relazione psichiatrica e errato nella valutazione medico legale e pertanto si ribadiscono le
CONCLUSIONI
Alla luce della diagnosi di cui sopra, tenuto conto della documentazione sanitaria agli atti, si ritiene, che la sig.ra possa essere giudicata invalida al 100% ma non possiede i Parte_1 requisiti per il riconoscimento dell' art. 3 comma 3 della L.104/92 tutto ciò dalla data della domanda amministrativa 08/11/2023 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata. Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità al 100% ma non possiede i requisiti per il riconoscimento dell' art. 3 comma 3 della L.104/92 tutto ciò dalla data della domanda amministrativa 08/11/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e tenuto conto dell'esito del giudizio vanno liquidate al 50% come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'invalidità al 100% ma non possiede i requisiti per il riconoscimento dell' art. 3 comma 3 della L.104/92 tutto ciò dalla data della domanda amministrativa
08/11/2023;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 24/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTANGELO CARMELA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si insiste in tutte le Parte_1 richieste formulate nel ricorso introduttivo volte al riconoscimento della pensione di inabilità con una percentuale del 100% e la legge 104 art. 3 comma 3 dal giorno della presentazione della domanda amministrativa ossia dallo 08/11/2023.
Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie di entrambi i giudizi, oltre ad Iva e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver ricevuto anticipi e da porre a carico come per legge.
Si rappresenta che il CTU nominato ha riconosciuto la ricorrente invalida al 100% dal girono della presentazione della domanda amministrativa. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
29/10/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71 e lo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 della Legge
104/1992, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “PSICOSI
NAS IN DEFICIT COGNITIVO LIEVE, , OBESITA' Persona_2
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dall'esame della documentazione acclusa agli atti, si evince, che la ricorrente, in data 08/11/2023, CP_ ha presentato domanda al Centro Medico Legale di Sciacca, tendente ad ottenere il riconoscimento del proprio status di invalida civile e art.3 comma 3 della L.104/92 La Commissione
Invalidi Civili di Sciacca, nella seduta del 07/02/2024, riconosceva la ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118\71; art 9 DL
509/88) nella misura dell'80%;
-Con altra domanda la Commissione invalida civile riconosceva la ricorrente portatore di handicap
Legge 104 art.3 comma 1.
Alla luce di detto giudizio, la signora adiva le vie legali al fine di avere riconosciuto il Parte_1
P 100% di invalidità e l'art. 3 comma 3 della L, 104/92, ricorrente veniva sottoposto a CTU
(Dott. ), che concludeva “in atto invalida con riduzione permanente della capacità Persona_3 lavorativa del 82% (ottantadue). Si ritiene che tale percentuale di invalidità sia dalla data della domanda (08/11/2023) e che non sia da considerarsi soggetto con Handicap in condizioni di gravità”.
Con atto depositato telematicamente in data 21/10/2024 il ricorrente dichiarava di contestare la CTU proponeva giudizio di merito al fine di ottenere il la pensione di inabilità con una percentuale del
100% e la legge 104 art. 3 comma 3
All'Udienza del 21/02/2025 venni nominato CTU al fine di sottoporre a visita la sig.ra Parte_1
, la disamina della documentazione sanitaria, l'esame clinico e obiettivo sul paziente hanno
[...] evidenziato che lo stesso è affetto da:
Psicosi NAS con insufficenza mentale lieve, obesità di II classe, cefalea cronica
Rapportando le diagnosi alle tabelle del DM 05/02/1992 riscontriamo che la Psicosi NAS per analogia può essere inquadrata come una schizofrenia per la quale 3 sono i codici di riferimento
1208 SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO-
AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITÀ PRAGMATICA 31-40%, 1209 SINDROME
SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O PROFONDA
DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE 100%, 1210 SINDROME SCHIZOFRENICA CR.
CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E
LIMITATACONSERVAZIONE DELLE CAPACITÀ INTELLETTUALI 71-80 %.
La insufficenza mentale lieve con il codice 7105 INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE 41-50 %
La OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE
ARTROSICHE 31- 40%
Nel caso in esame essendo poco definita la malattia si deve ricorrere a una valutazione Psicosi ai fini dell'invalidità civile facendo riferimento alla storia della malattia non vengono documentati ne riferiti trattamenti sanitari obbligatori che farebbero propendere per la forma più grave, viene assunta una terapia continua ma ha una vita sociale normale(Ha un marito e una figlia) e pertanto per la definizione della perdita percentuale delle capacità lavorative si può fare riferimento soltanto al codice 1210 (sindrome schizofrenica cr. con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitataconservazione delle capacità intellettuali) che consente una invalidità massima del 80%, considerando poi la INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE con una valutazione del 41%, la obesità
31% in quanto non dimostrate le complicanze artrosiche, arriviamo senz'altro ad una valutazione del 100%.
Per quanto attiene poi le condizioni disabilità la L. 104/92 con le modifiche del DECRETO
LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62, all'art 1 recita: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Tale criterio è correlabile alle patologie e condizioni cliniche della paziente che pertanto a parere dello scrivente è persona con handicap di cui all'art. 3 comma 1,. In seguito, l'Art 3 al comma 3 continua : "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità” alla luce di quanto appena affermato, il quadro clinico posto in diagnosi NON è tale da limitare gli atti della vita quotidiana della ricorrente in misura così significativa da impedire quelle che sono definite “attività essenziali” quali la nutrizione, la cura dell'igiene personale, la vestizione e la deambulazione e . Tenuto conto delle tabelle di legge cui si deve fare riferimento per l'attribuzione del valore percentuale d'invalidità, si ritiene, che la sig.ra ai sensi di legge possa ritenersi invalida al 100% per quanto già detto ma non necessita . Parte_3 un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
CONCLUSIONI
Alla luce della diagnosi di cui sopra, tenuto conto della documentazione sanitaria agli atti, si ritiene, che la sig.ra possa essere giudicata invalida al 100% ma non possiede i Parte_1 requisiti per il riconoscimento dell' art. 3 comma 3 della L.104/92 tutto ciò dalla data della domanda amministrativa 08/11/2023.
Sono pervenute osservazioni che qui si riportano “L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE CP_2
CLINICA NON ORIENTA VERSO IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO RICHIESTO E SI
CONFERMA IL GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE MEDICA IN DATA 07.02.24”
L' quindi non fa osservazioni ma si limita ad affermare che concorda con il verbale avverso cui CP_2 si fa ricorso che secondo lo scrivente è errato nella diagnosi che il sottoscritto desume dalla ultima relazione psichiatrica e errato nella valutazione medico legale e pertanto si ribadiscono le
CONCLUSIONI
Alla luce della diagnosi di cui sopra, tenuto conto della documentazione sanitaria agli atti, si ritiene, che la sig.ra possa essere giudicata invalida al 100% ma non possiede i Parte_1 requisiti per il riconoscimento dell' art. 3 comma 3 della L.104/92 tutto ciò dalla data della domanda amministrativa 08/11/2023 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata. Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità al 100% ma non possiede i requisiti per il riconoscimento dell' art. 3 comma 3 della L.104/92 tutto ciò dalla data della domanda amministrativa 08/11/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e tenuto conto dell'esito del giudizio vanno liquidate al 50% come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'invalidità al 100% ma non possiede i requisiti per il riconoscimento dell' art. 3 comma 3 della L.104/92 tutto ciò dalla data della domanda amministrativa
08/11/2023;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 24/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini