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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/12/2024, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Sezione Famiglia
In nome del popolo italiano
La Sezione I^ Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento civile iscritto al n° 2861
/2024 V.G.
sul ricorso depositato il 6..5.2024 e ritualmente notificato da
, con gli avv. [EN] [CH] e RASOTTO LEONARDO Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con gli avv. SILVIA MARAI e MOROSINI FEDERICA Controparte_1
resistente
CP_2
non costituito
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. CP_3
CIRO ALESSIO MAURO e ELEONORA VERDINI
OGGETTO: domanda ex art. 9, 3°c. L. 1° dicembre 1970 n° 898
MOTIVI
Premesso che la ricorrente, nata nel 1964, è stata legata in matrimonio con il defunto sig. dal [X] al [X] (data della Persona_1
conclusione dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio in sede di negoziazione assistita, autorizzato da P.M. in data 7.9.2017, prodotto come doc. 6 dalla ricorrente) e che la stessa non è passata a nuove nozze;
Premesso altresì che al momento del decesso del de cuius ([X]) la ricorrente era beneficiaria di un assegno divorzile pari a € 500;
Rilevato che la convivenza matrimoniale della ricorrente si è protratta dal 1988 al 2010 e che dal matrimonio sono nate due figlie, maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico;
Rilevato che la ricorrente è proprietaria dell'abitazione già coniugale, che le è stata ceduta per la quota della metà già di proprietà del marito con atto del 18.11.2021 (doc. 12 di parte ricorrente) - in esecuzione dell'impegno dallo stesso assunto in sede di divorzio -, e ha documentato un reddito annuo lordo di € 9700 circa (doc. 13 di parte ricorrente);
Rilevato che la seconda moglie sig.ra nata nel [X], Controparte_1 ha contratto matrimonio con il [CH] l'[X], che il matrimonio è durato fino al decesso di quest'ultimo, avvenuto il [X], e che dalla relazione sono nate due figlie, rispettivamente nell'anno [X] e nel [X], entrambe ancora minorenni;
Rilevato che, benché sia contestata la convivenza della seconda moglie con il de cuius dal 2010, deve riconoscersi che subito dopo la separazione la relazione fosse già molto intensa, visto che nell'agosto 2011 è nata la loro prima figlia;
deve pertanto presumersi, anche per quanto risulta dai docc. 24,
25, 26, 27, 29 di parte resistente, che la coppia abbia iniziato una stabile convivenza nel secondo semestre 2010 o al più tardi nel primo semestre 2011;
Rilevato che la resistente non consta avere beni immobili di proprietà, ha dovuto rinunciare all'eredità del marito in quanto gravata da passività, vive in una casa in locazione con le figlie minorenni, del cui mantenimento si occupa in via esclusiva, è laureata, è insegnante precaria e svolge altresì attività lavorativa quale giornalista;
la stessa ha tuttavia omesso di documentare i propri redditi (il doc. 18 menzionato in comparsa non è stato infatti prodotto);
Ritenuto che, in considerazione della durata dei due matrimoni (29 anni il primo, 5 anni e 6 mesi il secondo), dell'entità dell'assegno divorzile
rapportata all'entità della pensione (€ 1300 circa, di cui il 40% spetta alle due figlie minori, della situazione reddituale (presumibile per la resistente), del favorevole accordo di divorzio grazie al quale la ricorrente è divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile in cui vive, della situazione patrimoniale delle parti e valorizzando altresì la durata della convivenza con la seconda moglie (pari ad almeno dodici anni), caratterizzata in parte dalla malattia del marito, appare equo stabilire una ripartizione della pensione di reversibilità del defunto per la parte attualmente non destinata alle due Persona_1 figlie minori e nella misura del 50% a favore della Per_2 Per_3 ricorrente e del 50 % a favore della resistente;
Ritenuto che l'allegazione secondo la quale l'assegno divorzile sarebbe stato solo fittizio non è stata sufficientemente dimostrata e comunque la circostanza che non sia stato pagato per anni non rileva ai fini del diritto alla quota della pensione di reversibilità;
Ritenuto che, quanto all'assistenza prestata al de cuius durante la malattia, tutte le allegazioni contenute in ricorso, oltre ad essere contestate, sono irrilevanti, atteso che il fatto che le figlie nate dal primo matrimonio e l'ex coniuge abbiano prestato assistenza è comportamento che non è di per sé significativo di disinteresse della seconda moglie, bensì normale condotta in caso di congiunto gravemente malato, specie ove si consideri che la seconda moglie (lavoratrice, seppur precaria, e madre di due minorenni) non poteva da sola assolvere il gravoso impegno;
le istanze istruttorie sul punto vanno pertanto respinte in quanto irrilevanti, generiche e valutative;
Ritenuto che l'istanza di parte ricorrente diretta ad ottenere una rendicontazione da parte della resistente in ordine all'utilizzo dell'importo destinato alle minori, formulata in udienza, è del tutto infondata, non essendo parte ricorrente, quale coniuge divorziata del padre delle minori, legittimata a chiedere alcun controllo al riguardo;
invero, tale rendicontazione non è dovuta nemmeno tra genitori (“Quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l'assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, e determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli. Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo a far valere ogni rilevante circostanza in Sede di revisione dell'entità dell'assegno.” Sez. 1, Sentenza
n. 3618 del 15/11/1974, e tutta la giurisprudenza successiva), cosicché, a fortiori, va esclusa quando sia richiesta da terzi;
Ritenuto che non consta allo stato alcun trattamento pensionistico a carico di , ma solo di avendo chiarito e CP_3 CP_2 CP_3 documentato che dall'estratto conto contributivo (doc. 2 di ), il de CP_3 cuius risulta avere un'anzianità contributiva pari a quattro anni, come tale insufficiente, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività
Istituzionali, approvato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19/07/2011, di concerto con il (G.U. 11/08/2011 n. 186) Controparte_4 all'attribuzione del diritto ad alcun trattamento pensionistico;
Ritenuto che il diritto della ricorrente a ricevere la quota va riconosciuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso
(si veda Cass. Sez. L n. 22259 del 27/09/2013 che ha statuito che “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ. );
Ritenuto che l'esito della contesa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente e la resistente, mentre relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente ed le spese di lite seguono la soccombenza e sono CP_3 liquidate d'ufficio in assenza di nota come da dispositivo, secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia;
P.Q.M.
1) stabilisce nella misura del 50 % la quota di pensione di reversibilità del defunto spettante alla ricorrente sig. , al Persona_1 Parte_1 netto della quota spettante alle figlie minorenni e Persona_4
Persona_5
2) dispone che l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale corrisponda alla ricorrente la predetta quota con decorrenza dalla mensilità di maggio
2023;
3) respinge la domanda della ricorrente diretta alla rendicontazione di quanto erogato alla resistente in favore delle minori;
4) compensa le spese di lite relativamente al rapporto processuale tra ricorrente e resistente;
5) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in € 1700 per compensi, oltre IVA, CPNA e CP_3 spese generali.
Verona, 05/11/2024
La Presidente est. dott. Antonella Guerra