Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 678/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- IZ AB Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 678/2020 R.G. e vertente tra
C.F.-P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di Parte_1 P.IVA_1 seguito anche solo “ , (C.F. Pt_1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
con l'avv. SALVATORE COSTANTINO DE (C.F. CodiceFiscale_3
Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F.-P.I. Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo P.IVA_2 CP_1
”, contumace;
[...]
(C.F.-R.I. ) e per essa la sua mandataria Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(C.F.-P.I. ), in persona dei loro l.r.p.t. e qui di seguito anche solo P.IVA_4 CP_2
Contr e , contumace;
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(C.F.-P.I. ) e per essa la sua mandataria Parte_4 P.IVA_5 [...]
(C.F.-P.I. ), subentrata alla precedente mandataria Parte_5 P.IVA_6 [...]
(C.F./P.I. ), in persona dei loro l.r.p.t. e qui di Parte_6 P.IVA_7 seguito anche solo “DE”, ” e “ , con l'avv. Renato Sardi Pt_5 Pt_6
(C.F. ) CodiceFiscale_4 Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 227/2020, depositata il
13/03/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1189/2014 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato le parti appellanti , Pt_1 Parte_2
e hanno instaurato il presente giudizio di gravame (n.
[...] Parte_3
678/2020 R.G.) al fine di conseguire la riforma, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva, della sentenza del Tribunale di Locri n. 227/2020, depositata il 13/03/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1189/2014 R.G., contestando quest'ultima per:
(1) la violazione della legge processuale e altresì la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 268 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell'intervento del terzo operato oltre i termini fissati dal comma 1 del precitato art. 268 c.p.c.;
(2) la violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla prova della titolarità del credito e della legittimazione delle cessionarie;
(3) la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui alla legge 287/90 e dell'art. 1421
c.c. per nullità della fideiussione omnibus sottoscritta il 18.01.2011;
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I.2.- Con comparsa del 30.09.2021 si è poi costituita in appello la DE, per il tramite della sua mandataria ( , integralmente contestando le avverse prospettazioni Pt_6
e chiedendo pertanto di rigettarsi l'appello, in quanto inammissibile e infondato.
I.3.- Non si sono invece costituite, pur a fronte della ritualità della notifica nei loro confronti, le ulteriori parti appellate, conseguentemente dichiarate contumaci con provvedimento del
15.03.2024, comunicato il 18.03.2024.
I.4.- Con il medesimo provvedimento e per le ragioni ivi indicate è stata altresì rigettata la richiesta ex art. 283 c.p.c. delle parti appellanti nonché disattese le loro richieste istruttorie e conseguentemente disposto il rinvio della causa per p.c. all'udienza del 13.02.2025.
I.5.- Nelle more del disposto rinvio è poi mutata la mandataria di DE (essendo la subentrata in tale qualità alla – cfr. comparsa di costituzione di nuova Pt_5 Pt_6
procuratrice speciale e contestuale costituzione di nuovo difensore dell'11.12.2024) e il difensore delle parti appellanti ha rappresentato l'intervenuto decesso di una delle parti appellanti, i.e. (cfr. note del 10.12.2024). Parte_2
I.6.- Considerata l'opportunità, alla luce di quest'ultima circostanza, di anticipare l'udienza da ultimo fissata (cfr. provvedimento del 18.12.2024, comunicato il 19.12.2024, anticipante l'udienza al 9.01.2025), con provvedimento del 10.01.2025, comunicato il 13.01.2025, preso atto del predetto decesso della parte, dichiarato dal suo difensore, il giudizio è stato interrotto.
I.7.- A seguito di ciò, nonché di istanza del 23.04.2025 della parte appellata qui costituita, considerata la mancata riassunzione o prosecuzione entro il termine ex art. 305 c.p.c. (spirato, considerando la comunicazione dell'ordinanza interruttiva, in data 14.04.2025), con provvedimento del 23.04.2025 il giudizio è stato rinviato all'udienza del 29.05.2025 per le relative statuizioni.
I.5.- All'esito di tale udienza, svoltasi in forma cartolare e nell'ambito della quale la parte appellata ha insistito per la declaratoria di estinzione, il processo è stato riservato per la definizione.
II.- Il giudizio va effettivamente dichiarato estinto e ne va ordinata l'immediata cancellazione dal ruolo, ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c..
III.1.- A tal riguardo, infatti, occorre osservarsi che il processo si è interrotto ex art. 300 c.p.c.
e che non è stato proseguito o riassunto prima del decorso del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. qui ratione temporis applicabile, a ciò pertanto pacificamente conseguendo, con
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declaratoria anche ex officio (trattandosi di procedimento instaurato dopo il 4.07.2009),
l'estinzione del processo.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 678/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 227/2020, depositata il
13/03/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1189/2014 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 4 giugno 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa IZ AB
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