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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7441 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12429/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Felicia Parte_1
OL e MA IM, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott. Ciro Vasaturo, in forza di delega del Direttore della sede,
RESISTENTE
OGGETTO: ratei arretrati indennità di accompagnamento ex art.1 legge n. 18/1980 e pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71. CONCLUSIONI: per le parti, dichiarare cessata la materia del contendere.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 3/4/2025 la ricorrente in epigrafe, premesso che con decreto di omologa RG n. 9852/2023 dell'11/01/2024 il Tribunale di Roma aveva omologato nei suoi confronti la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa;
che tale decreto era stato notificato all il 12/1/2024, CP_1 seguito, il 16/1/2024 dall'inoltro del prescritto modello AP70, debitamente compilato;
che l' aveva posto in pagamento le prestazioni dal gennaio CP_2 2025, omettendo, tuttavia, di liquidare gli arretrati, domandava la condanna dell convenuto al pagamento dei ratei maturati delle prestazioni CP_2 riconosciute, oltre accessori, come per legge, nonché refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1 deducendo che le prestazioni erano state liquidate con provvedimento del 18/12/2024 e gli arretrati sarebbero stati corrisposti entro il 2/6/2025, sicché concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Concesso rinvio per consentire la verifica della effettività della liquidazione degli arretrati, con note di trattazione scritta del 16/6/2025 la parte ricorrente confermava la ricezione del pagamento di tutti gli arretrati e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta dell , cui la parte ricorrente ha aderito, va dichiarata cessata la materia CP_2 del contendere. 2.1 Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni – non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si
2 risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti
– non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18/5/2000, n. 368, Cass., S.U., 28/9/2000, n. 1048, Cass. 25/7/2002, n. 10977). 2.2 È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale le parti hanno documentato che gli arretrati delle prestazioni riconosciute sono stati liquidati il 2/5/2025 e il 2/6/2025, in tal modo essendo interamente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio, come confermato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, sicché è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell CP_1 alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce
3 un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26.06.2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16.04.2009). Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato la avvenuta regolare notifica della documentazione necessaria alla liquidazione e, purtuttavia, quest'ultima è intervenuta solo in data successiva alla scadenza del termine di 120 giorni previsto articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., decorrente dalla presentazione della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione della prestazione. Del tutto legittimamente, pertanto, la parte ricorrente aveva introdotto il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti. 3.1 Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in misura, tuttavia, inferiore ai minimi, in ragione dell'assenza della fase decisionale, avendo il Tribunale aderito all'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nonché della pressoché totale assenza di questioni giuridiche.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.500, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari. Roma, 25/06/2025 Il Giudice Laura Cerroni
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Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12429/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Felicia Parte_1
OL e MA IM, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott. Ciro Vasaturo, in forza di delega del Direttore della sede,
RESISTENTE
OGGETTO: ratei arretrati indennità di accompagnamento ex art.1 legge n. 18/1980 e pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71. CONCLUSIONI: per le parti, dichiarare cessata la materia del contendere.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 3/4/2025 la ricorrente in epigrafe, premesso che con decreto di omologa RG n. 9852/2023 dell'11/01/2024 il Tribunale di Roma aveva omologato nei suoi confronti la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa;
che tale decreto era stato notificato all il 12/1/2024, CP_1 seguito, il 16/1/2024 dall'inoltro del prescritto modello AP70, debitamente compilato;
che l' aveva posto in pagamento le prestazioni dal gennaio CP_2 2025, omettendo, tuttavia, di liquidare gli arretrati, domandava la condanna dell convenuto al pagamento dei ratei maturati delle prestazioni CP_2 riconosciute, oltre accessori, come per legge, nonché refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1 deducendo che le prestazioni erano state liquidate con provvedimento del 18/12/2024 e gli arretrati sarebbero stati corrisposti entro il 2/6/2025, sicché concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Concesso rinvio per consentire la verifica della effettività della liquidazione degli arretrati, con note di trattazione scritta del 16/6/2025 la parte ricorrente confermava la ricezione del pagamento di tutti gli arretrati e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta dell , cui la parte ricorrente ha aderito, va dichiarata cessata la materia CP_2 del contendere. 2.1 Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni – non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si
2 risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti
– non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18/5/2000, n. 368, Cass., S.U., 28/9/2000, n. 1048, Cass. 25/7/2002, n. 10977). 2.2 È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale le parti hanno documentato che gli arretrati delle prestazioni riconosciute sono stati liquidati il 2/5/2025 e il 2/6/2025, in tal modo essendo interamente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio, come confermato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, sicché è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell CP_1 alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce
3 un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26.06.2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16.04.2009). Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato la avvenuta regolare notifica della documentazione necessaria alla liquidazione e, purtuttavia, quest'ultima è intervenuta solo in data successiva alla scadenza del termine di 120 giorni previsto articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., decorrente dalla presentazione della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione della prestazione. Del tutto legittimamente, pertanto, la parte ricorrente aveva introdotto il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti. 3.1 Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in misura, tuttavia, inferiore ai minimi, in ragione dell'assenza della fase decisionale, avendo il Tribunale aderito all'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nonché della pressoché totale assenza di questioni giuridiche.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.500, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari. Roma, 25/06/2025 Il Giudice Laura Cerroni
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