Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 361/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 361/2025 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio Parte_1 CodiceFiscale_1
Totaro, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Di Controparte_1 C.F._2
Primio, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.6.25, le parti hanno concluso come da relativo verbale: “[…] I coniugi confermano la propria volontà di addivenire ad una separazione coniugale e chiedono pertanto a mezzo dei propri procuratori una immediata pronuncia sullo status. I procuratori delle parti discutono su taluni aspetti della controversia e, a domanda del Giudice, manifestano la disponibilità dei coniugi, da questi confermata, di tentare una conciliazione. Concordano pertanto a che alla sentenza di separazione segua un rinvio della causa prima della sospensione dei termini per tentare la conciliazione”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Chieti Parte_1 Controparte_1
(CH), in data 23.10.2008 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Chieti dell'anno 2008, N. 120, P. II, Serie A); dalla loro unione sono nati i figli (il Per_1
28.4.2009) e (il 21.9.2013). Per_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 29.3.25, a chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi – con addebito della stessa al marito – alle seguenti condizioni: “[…] 2) assegnare la casa coniugale sita in Chieti (CH) alla Via Saponari n.
21, di proprietà di entrambi i coniugi, alla ricorrente che vi rimarrà a vivere Parte_1
unitamente con i figli minorenni e 3) affidare i figli minori Persona_3 Persona_4 Per_3
e ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la sig.ra
[...] Persona_4 Pt_1
nella casa coniugale sita in Chieti alla Via dei Saponari n. 21, di proprietà di entrambi i coniugi, e per lo effetto, - stabilire che il padre potrà tenere con sé i figli minori [secondo la disciplina descritta alle pagg. 9 e 10 del ricorso introduttivo] 4) disporre che il sig. versi alla sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento dei figli minori e la somma di € 700,00 Parte_1 Per_1 Per_2
(settecento/00 euro) mensili, € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) per ogni figlio. Suddetta somma verrà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese presso il domicilio della madre o con un'altra modalità (bonifico, vaglia postale ecc.), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
5) pagina 2 di 5 stabilire, per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute e da sostenere per i figli minori, Per_1
e che il sig. contribuisca nella misura del 70% (viste le differenze reddituali Per_2 Controparte_1
tra i due coniugi sopra evidenziate) alle spese straordinarie da sostenere per gli stessi, così come previste dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del CNF del 29/11/2017; 6) confermare, in favore della sig.ra l'intero assegno unico e universale versato Pt_1 dall' per i figli minori, che la ricorrente già sta percependo e disporre inoltre che ogni forma di CP_2 assegno familiare erogato dall' fosse versato per l'intero alla sig.ra 7) disporre in favore CP_2 Pt_1
della sig.ra ed a carico di un assegno a titolo di mantenimento mensile da Pt_1 Controparte_1 persistenza all'obbligo di assistenza materiale tra coniugi separati pari ad € 300,00 (euro trecento/==), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari […]”.
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 8.5.2025 – ha Controparte_1 chiesto anch'egli una pronuncia di separazione, ma con addebito della stessa alla moglie ed alle seguenti, diverse, condizioni: “A) RIGETTARE le avverse domande perché infondate in fatto e diritto.
[…] C) DISPORRE che i figli minori e restino affidati congiuntamente Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione esercitando in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale;
i minori resteranno collocati presso la casa coniugale, sita in Chieti alla via Saponari n.21, in quanto centro principale dei loro interessi e con diritto a rapporti continuativi con il padre secondo le modalità indicate nel ricorso sub punto B (pag.3 e 4) qui da intendersi ritrascritte, anche in ordine al luogo dove si dovranno tenere gli incontri tra padre e figli. D) DISPORRE a carico del sig. l'obbligo di pagamento del Controparte_3 contributo per il mantenimento di ciascun figlio nella misura di € 200,00 e dunque complessivamente nella misura di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT.
E) DISPORRE che le utenze della abitazione di via Saponari n.21 di Chieti siano intestate alla sig.ra che se ne dovrà far carico. F) DISPORRE a carico dei genitori l'obbligo di Parte_1 sostenere nella misura paritaria del 50% […] G) CONDANNARE la ricorrente alla refusione delle spese di lite […]”.
4. Nel prosieguo del giudizio: le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 473-bis.17; all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21 c.p.c., del 9.6.2025, il Presidente Istruttore, dopo aver interrogato le parti per verificare la possibilità di una conciliazione coniugale, ha invitato le pagina 3 di 5 medesime a tentare una conciliazione – prospettata dalle stesse parti – in ordine alle questioni tra di loro controverse, trattenendo la causa alla decisione collegiale sullo status, su istanza condivisa delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Tribunale ritiene sussistenti – per le ragioni di seguito esposte – le condizioni per pronunziare in via immediata la separazione personale dei coniugi.
5.1 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
5.2 Com'è noto, “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr., Cass. civ., Sez. I, 05/08/2020, n. 16698).
5.3 Nella specie, l'intervenuta ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
5.4 Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di “irrecuperabilità” della
“affectio coniugalis”, milita la considerazione sia delle reciproche domande di addebito della separazione richieste dalle parti, sia del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente
Istruttore all'udienza di comparizione.
6. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in trattazione, per l'adozione – da parte del Presidente Istruttore – delle ulteriori determinazioni.
7. Spese al definitivo. pagina 4 di 5 8. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
361/2025 R.G., così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio concordatario in Chieti (CH), in data 23.10.2008 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chieti dell'anno 2008, N. 120, P. II, Serie A);
− ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Chieti (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa;
− rimette al definitivo la regolazione delle spese processuali tra le parti;
− rimette la causa in trattazione per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
− dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 10.06.2025.
Chieti, 10 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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