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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7149/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23174103 TRIB CONSORTILI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso proponeva ricorso avverso avviso di accertamento emesso da Area SR per conto del Consorzio di Bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino.
Contestava il ricorrente l'an e il quantum debeatur nonchè la mancanza del beneficio e vantaggio consortile.
Concludeva in accoglimento del ricorso per l'annullamanto dell'atto impugnato.
Si costituiva Area SR che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Il ricorrente depositava memeorie con le quali dichiarava di rinuncuiare al ricorso per aver pagato il richiesto.
Concludeva per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 19.1.2026 il rappresentante di Area SR dichiarava di accettare la ricuncia al ricorso con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice , preso atto della rinuncia al ricorso ex art 44 D Lgs 546/92 con la quale è stata chiesta dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio. Che Area SR ha accettato la rinuncia.
che stante l'accordo delle parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio. Spse compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7149/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23174103 TRIB CONSORTILI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso proponeva ricorso avverso avviso di accertamento emesso da Area SR per conto del Consorzio di Bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino.
Contestava il ricorrente l'an e il quantum debeatur nonchè la mancanza del beneficio e vantaggio consortile.
Concludeva in accoglimento del ricorso per l'annullamanto dell'atto impugnato.
Si costituiva Area SR che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Il ricorrente depositava memeorie con le quali dichiarava di rinuncuiare al ricorso per aver pagato il richiesto.
Concludeva per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 19.1.2026 il rappresentante di Area SR dichiarava di accettare la ricuncia al ricorso con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice , preso atto della rinuncia al ricorso ex art 44 D Lgs 546/92 con la quale è stata chiesta dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio. Che Area SR ha accettato la rinuncia.
che stante l'accordo delle parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio. Spse compensate.