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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 1042/2024 R.G.
* * *
Oggi 15/04/2025 h. 14.20 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. COCOLA FRANCESCO MATTIA per parte convenuta: avv. COPOT ELENA DANIELA e dott.ssa GIULIA CARLINO ai fini della pratica forense
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (memoria 20 marzo 2025) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (memoria 20 marzo 2025).
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1042/2024 di R.G.,
promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Susa n. 17 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Francesco Cocola che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
, in persona dell'Amministratore Controparte_1
pro tempore, geometra elettivamente domiciliato in Torino al Corso Controparte_2
Duca degli Abruzzi n. 18 presso lo studio dell'avv. Elena Daniela Copot che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione deliberazione assemblea condominio ex art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità della delibera assembleare di cui al punto 6 dell'Ordine del Giorno assunta dal CP_1 [...]
, Torino, in data 12/10/23, per tutte le ragioni ed i motivi esposti Parte_2
in atti. Con il favore delle spese di lite, anche della fase di mediazione”.
* * *
per parte convenuta: “nel merito: rigettare, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale, la domanda proposta dalla sig.ra . Con il favore delle spese di lite”. Pt_1
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono proponibili atteso l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Precedenti decisioni e deliberazioni assembleari.
Con sentenze n. 14/2022 in data 01/01/22 e n. 4195/22 in data 28/10/22, passate in giudicato, il Tribunale di Torino, Sezione seconda, accertava e dichiarava l'intervenuta usucapione, da parte della signora dante causa dell'attrice, della porzione di corridoio comune Persona_1
(doc.
5 -6 parte attrice).
Con deliberazione assembleare del 7 dicembre 2021, “con voto contrario dei signori , CP_3
e , gli altri condòmini presenti in assemblea autorizzavano la signora CP_4 CP_5 Pt_1 all'installazione di un proprio impianto fotovoltaico sul tetto e all'apertura di un lucernario” (doc. 3 parte attrice).
Tali richiami non paiono rilevanti ai fini della decisione poiché, come vedremo, la proprietà di parte del corridoio comune da parte dell'attrice non rileva ai fini del posizionamento dell'impianto in contestazione e la precedente deliberazione assembleare non è dirimente poiché la Corte di Cassazione spiegato che “l'assemblea del ha il potere di CP_1
decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera” (Cass. civ., Sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2636).
Peraltro, nel caso di specie la nuova deliberazione è stata assunta a seguito della modificazione delle modalità di esecuzione dei lavori da parte dell'attrice, con la conseguenza legittimità della nuova deliberazione assembleare.
3. Oggetto del contendere.
La vertenza attiene alla legittimità della deliberazione assunta al pt 6 dell'O.d.G. dell'assemblea del 12 ottobre 2023 secondo cui “con voto contrario della proprietà , Pt_1
, l'assemblea delibera di non autorizzare l'apertura di una botola di accesso CP_6 CP_7 al tetto dalla scala 55. Ne consegue che non viene autorizzata l'installazione dell'impianto fotovoltaico della proprietà ”. Pt_1
4. Riferimenti normativi e giurisprudenziali.
4.1 Art. 1102 c.c.
Il primo comma dell'art. 1102 c.c. prevede il diritto per “ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”
La Corte di Cassazione più volte affermato che “la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica, solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (Cass. civ., Sez. II, 28 agosto 2020, n. 18038).
4.2 Art. 1122 bis c.c. L'art. 1122 bis c.c. prevede che “E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato (comma secondo). Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi. L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali (comma terzo)”.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha evidenziato le seguenti particolarità della disciplina normativa:
- “l'installazione dell'impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio”;
- “condizione normativa perché, dunque, possano venire in rilievo attribuzioni dell'assemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è che l'intervento renda “necessarie modificazioni delle parti comuni”, nel qual caso, similmente a quanto dispone l'art. 1122, comma 2, c.c., è stabilito che l'interessato ne dia comunicazione all'amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l'integrità delle cose comuni”;
- “le determinazioni prese dai condomini in assemblea sono considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti negoziali, sicché l'interpretazione del contenuto delle delibere condominiali viene regolata secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti c.c.”; - l'istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, per quanto già affermato, può, dunque, essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea (salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata: ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509).
Alla eventuale autorizzazione alla installazione di un tale impianto concessa dall'assemblea, ovvero al parere contrario espresso dalla stessa, può, quindi, attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza, o, viceversa, dell'esistenza, di un interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante (Cass. Sez. 2, 20/02/1997, n. 1554)”;
- “il che intenda procedere alla istallazione su una superficie comune di un CP_1
impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, non ha dunque interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione dell'assemblea che abbia espresso un parere contrario all'intervento, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare”;
- “in tema di impugnazione della deliberazione dell'assemblea condominiale, l'onere di provare il vizio di contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna (arg. da Cass. Sez. 1,
19/02/2018, n. 3946; Cass. Sez. 1, 10/11/2005, n. 21831). La contrarietà alla legge della impugnata deliberazione discenderebbe soltanto dalla constatazione che l'assemblea avesse deciso di denegare l'installazione dell'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata al servizio dell'unità immobiliare dei ricorrenti, opponendosi alla concreta utilizzazione del bene comune che vogliano farne i singoli partecipanti, così adottando un provvedimento non previsto dalla legge o dal regolamento, ove la volontà collettiva non fosse giustificata dalla tutela delle esigenze conservative dei diritti inerenti alle parti condominiali” (Cass. civ., Sez. VI-II, 17 gennaio 2023, n. 1337).
Il Supremo Collegio ha quindi enunciato il seguente principio di diritto. “l'installazione su parte comune di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.”.
La giurisprudenza di merito ha invece opportunamente chiarito che “l'art. 1122 bis
(introdotto dalla L. n.220/12) che, consentendo espressamente l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità del condominio, non deroga minimamente al principio generale di cui all'art.1102 c.c., tanto che prevede, “a richiesta degli interessati”, che l'assemblea possa procedere a “ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzazione previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. In sostanza, l'uso delle parti comuni deve rimanere contenuto nei limiti corrispondenti al diritto di ciascuno dei partecipanti (Tribunale di Milano, Sez. XIII, 21 giugno 2018, n. 6987, nonché Tribunale di Trani, 17 giugno 2025, n. 66, che ha accolto la domanda risarcitoria poiché
“dall'istruttoria svolta, è emerso che l'impianto fotovoltaico cosi come realizzato dalla convenuta sul tetto condominiale, impedisce il pari utilizzo agli altri condomini, tra cui gli odierni ricorrenti, non consentendo loro di effettuare impianti analoghi e, comunque, riservando a ciascuno di essi uno spazio eccessivamente limitalo ed insufficiente per permetterne un efficace utilizzo, in ogni caso nettamente inferiore a quello occupato dalla convenuta”).
5. Considerazioni in fatto ed in diritto.
Alla luce di quanto sopra esposto, si deve in primo luogo evidenziare l'infondatezza della tesi sostenuta dalla difesa del secondo cui l'assemblea non avrebbe assunto CP_1
una “decisione contraria all'installazione dell'impianto” poiché il tenore letterale del verbale è inequivoco: “non viene autorizzata l'installazione dell'impianto fotovoltaico della proprietà ”. Pt_1
Peraltro, sulla base di quanto sancito dalla decisione n. 1337 del 2023, tale diniego non sarebbe sufficiente per riconoscere al singolo condomino l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione assembleare. Nel caso in esame, tuttavia, tale deliberazione deve essere interpretata unitamente al contestuale diniego di “apertura della botola” e ciò poiché evidentemente l'assemblea ha in primo luogo che l'installazione dell'impianto rendesse necessaria una modificazione delle parti comuni ed, in secondo luogo, che le modalità di esecuzione (apertura della botola) fossero pregiudizievoli per la stabilità, la sicurezza e/o il decoro architettonico dell'edificio.
Per questi motivi
deve riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attrice.
6. Consulenza tecnica d'ufficio.
Attesa la natura squisitamente tecnica della questione, questo giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio affidando al geometra il seguente quesito: Controparte_8
“riferisca se la realizzazione della botola nel vano scala del piano ottavo (dimensioni, da chiusa, mm 700 x 1.200) arrechi o no pregiudizio al;
riferisca se la CP_1 realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto dalla signora impedisca o no Pt_1
l'uso paritetico delle parti comuni agli altri condòmini, ovvero pregiudichi la stabilità, la sicurezza o il decoro dello stabile di , avendo cura di precisare se lo studio Controparte_1 di fattibilità del progetto a firma dell'Ing. e integrato dal sig. (doc. 7 CP_9 Parte_3
parte attrice) rechi pregiudizio sotto il profilo del decoro e della stabilità dell'edificio, nonché dei pericoli per la sicurezza dei condomini o dei lavoratori che utilizzassero il passo uomo avuto riguardo alla distanza con il vano ascensore e la tromba delle scale;
dica altresì il ctu se sussistono modalità alternative per l'installazione e il funzionamento dell'impianto fotovoltaico, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità sia con riferimento agli altri condomini che volessero installare un impianto fotovoltaico, che ai fini dell'utilizzo della cosa comune qualora l'accesso alle soffitte venisse ostacolato dall'apposizione degli strumenti necessari all'impianto sul pianerottolo del piano ottavo e verifichi eventuali rischi di infiltrazioni e, in generale, per l'isolamento termico e acustico derivanti dall'apertura della botola, anche in termini di aumento dei costi di gestione e di manutenzione”.
Il c.t.u. ha così risposto:
a) “la proposta dell'attore rivisitata dal coordinatore del progetto sig. nella Parte_3
versione del 24/07/2023 prevede una soluzione di accesso al tetto attraverso una botola da realizzarsi nel vano scala comune (rif. p.to 8 citazione) completa di scala retrattile, attraversando la soletta nella porzione piana che sovrasta il pianerottolo di cui è parola, come rappresentato schematicamente nelle figure 2, 3 e 4 di pag. 9 doc. 7 attoreo. Posto che le dimensioni della botola da chiusa vengono indicate nel quesito in mm. 700 x
1200 mentre nella tesi dell'attore le stesse vengono indicate in mm. 700 x 1400 (cfr. pag. 6 citazione e figura 4 di pagina 9 del doc. 7 di parte attrice - 2° progetto integrato dal sig.
lo scrivente precisa che le valutazioni e conclusioni che seguono hanno Parte_3 medesimo valore per l'uno e per l'altro dimensionamento, non mutando la sostanza delle cose.
La soluzione proposta dall'attore rappresentata a pag. 9 del doc. 7 attoreo esaminata alla luce di luoghi non appare esaustiva e deve trovare aggiornamento in quanto consente
l'accesso al sottotetto ma non al tetto. Il contesto in cui la botola aprirebbe viene di seguito Co aggiornato dal CTU nella seguente elaborazione 6: la botola apre verso uno spazio del sottotetto di anguste dimensioni ed altezze ridotte, tali da non consentire lo sbarco da parte del lavoratore sul solaio stesso; ci si trova infatti alla presenza di una soletta piana disposta subito al di sotto della copertura del fabbricato condominiale ad una distanza molto prossima ad essa ed al suo sistema di intelaiatura di cemento armato (vedi El. 6).
Per accedere al tetto sarà ulteriormente necessario prevedere una seconda forometria, questa volta da praticare nel tetto, previa adeguata progettazione”;
b) “l'installazione proposta dall'attore prevede l'apposizione sul tetto di 14 moduli fotovoltaici
(abbr. ftv.) di pot. pari a 285 w/cad. per una produzione complessiva di circa 4 kw (fonte doc. 2 attore) distribuiti sulle due falde e con una superficie di occupazione di circa 20 mq.
(10 mq. per falda rif. pag. 6 citazione).
La visione dei moduli sul tetto è stata rappresentata dall'attore nel progetto energetico (cfr. doc. 2 attore) dove sono state annerite le aree occupate dai moduli ftv e colorata in giallo l'apertura passa-uomo, qui riprodotta per comodità (Fig. 16).
Il fabbisogno di produzione energetica ftv proporzionale ai valori millesimali non può essere soddisfatto per indisponibilità di superficie copribile sul tetto.
La verifica di congruità è certamente negativa non risultando garantito a tutti i proprietari di dotarsi di analogo impianto ftv (pot. 4 kw.) a mezzo dell'installazione di 20 mq. di pannelli ftv sul tetto per insufficienza di superficie copribile”;
c) “l'impianto fotovoltaico necessita dell'installazione di un quadro inverter, un quadro di accumulo e un quadro di allacciamento. In relazione a questi la prima soluzione (discussa nell'assemblea del 2021) prevedeva l'installazione dell'inverter ed eventuale accumulo al piano 8° entro il corridoio (poi) usucapito dalla e quello di allaccio entro l'appartamento della al piano 7°; Per_1 Pt_1
la seconda soluzione (quella revisionata e discussa nell'assemblea del 2023) non chiarisce la collocazione dei quadri previsti al piano 8° ovvero se vadano traslocati anch'essi sul pianerottolo delle scale al piano 8° oppure trasferiti al piano sottostante. Alla luce del quesito pare allo scrivente che debba essere inteso il loro trasloco allo stesso piano e quindi sul pianerottolo scale al piano 8° (9° f.t.)
Posto che non sono disponibili nel progetto le dimensioni di ingombro dei quadri inverter e di accumulo è evidente che l'installazione dei medesimi in numero pari al numero delle uu.ii. che compongono la scala 55 ovvero n.16 unità è insostenibile alla luce delle dimensioni del pianerottolo, della sua conformazione e delle funzioni che esso svolge.
L'aggiornamento del progetto in data 22.04.2024 (rif. doc. 15 attore) anticipa tale fattispecie in quanto ubica i quadri all'interno dell'unità abitativa della al piano settimo. E' Pt_1
d'uopo precisare che la soluzione generale è astratta per il fatto che al momento la sua fattibilità non è verificabile necessitando del consenso del singolo condomino e di spazi adeguati all'interno di tutte le uu.ii. e/o loro pertinenze”.
Riassumendo, il c.t.u. conclude come segue: a) “l'apertura della botola nella soletta piana che copre il pianerottolo della scala al piano ottavo arreca pregiudizio alla statica dell'edificio intervenendo su una struttura di cls. armato e pertanto necessitando di consolidamenti strutturali la cui fattibilità preliminare non è stata esaminata dall'attore nel progetto. La soluzione prospettata dall'attore nella sua revisione integrata dal sig. non consente di accedere al tetto ma unicamente al sottotetto in un punto che, Parte_3
a giudizio dello scrivente, non presenta le condizioni necessarie per lo sbarco dell'operatore e in un contesto ove la stessa non prevede ulteriori modalità di accesso al tetto;
la medesima proposta, ancorchè preliminare, appare parziale rispetto la reale consistenza dell'edificio nonché scevra della valutazione delle sue strutture e dei rischi interconnessi con i luoghi di lavoro;
b) La realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto dalla sig.ra non Pt_1 garantisce l'uso paritetico delle parti comuni del tetto e del pianerottolo scale agli altri condomini né in ragione del principio di proporzionalità della potenza di impianto su base millesimale né in ragione di una potenza fissa pari a 4 kw per unità immobiliare”.
L'istanza di rimessione della causa in istruttoria al fine di conferire un incarico supplettivo al c.t.u. affinchè il medesimo si pronunci “sulla possibilità di aprire una botola” piuttosto che sulla “sussistenza di modalità alternative per l'installazione e il funzionamento dell'impianto fotovoltaico” (es. installazione di pannelli ad alto rendimento garantendo il raggiungimento della potenza attesa (4 kw) con minore superficie fotovoltaica) non è accoglibile poiché quanto deve essere valutato ai fini di causa è unicamente se le modalità di esecuzione in allora sottoposte all'amministratore del e tramite il medesimo CP_1
veicolate a tutti i condomini all'assemblea del 12 ottobre 2023 siano o meno rispettose del disposto degli artt. 1102 e 1122 bis c.c., essendo irrilevante la possibilità di ottenere il medesimo risultato con differente soluzione tecnica poiché ciò presuppone il vaglio dell'assemblea in merito.
Atteso il rispetto del contraddittorio, la chiarezza espositiva e la puntuale ricostruzione tecnica del progetto oggetto di discussione, questo giudice condivide integralmente quanto esposto dal c.t.u.
6. Considerazioni finali.
Questo giudice condivide solo parzialmente il ragionamento esposto dalla difesa di parte attrice poiché, anche se è vero che l'assemblea “non ha richiesto alcun chiarimento in merito al progetto e alle modalità esecutive dell'opera” e “non ha proposto adeguate modalità alternative di esecuzione o imposto cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio” come prescritto dall'art. 1122 bis c.c., non si concorda sul fatto che l'assemblea avrebbe dovuto esimersi da ulteriori valutazioni poiché “nessun altro condòmino ha interesse a dotarsi di un proprio impianto fotovoltaico”.
Come già statuito nella giurisprudenza di merito, infatti, il disposto di cui all'art. 1122 bis c.c. non deroga al principio generale di cui all'art.1102 c.c. (Tribunale di Milano, Sez. XIII,
21 giugno 2018, n. 6987) e quindi deve essere garantita a tutti i condomini la possibilità – in ogni tempo ed in ogni momento – di installare un proprio impianto per la produzione di energia rinnovabile sulle parti comuni visto che il limite ineludibile all'utilizzo delle parti comuni da parte del singolo condòmino rimane il rispetto della destinazione delle cose comuni, la tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, il minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, oltre alla salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio. Riassumendo, quindi, l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve rispettare non solo quanto prescritto dall'art. 1122 bis c.c., ma altresì i limiti generali imposti dall'art. 1102
c.c., che, pur consentendo l'uso più intenso dei beni comuni da parte del singolo condòmino, vieta gli interventi che impediscano gli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e ciò comporta che l'installazione dell'impianto fotovoltaico è legittima nella misura in cui non occupi una superficie di proprietà condominiale per una porzione eccedente la quota corrispondente ai millesimi di proprietà spettanti.
L'affermazione secondo cui “nessun altro condòmino ha interesse a dotarsi di un proprio impianto fotovoltaico” non solo non è stata provata in questa sede, ma è addirittura palesemente contraria alla deliberazione impugnata poiché la maggioranza si è espressa in senso contrario alla posa dei pannelli nei termini prospettati dall'attrice.
Le risultanze dell'accertamento tecnico disposto hanno senza ombra di dubbio messo in luce come la restante superficie utilizzabile del tetto non sia sufficiente per consentire agli altri condomini di fare parimenti uso del tetto per la produzione energetica e ciò rendere pertanto illegittima la richiesta della condomina.
Non solo.
Il c.t.u. ha altresì chiarito che l'apertura della botola nei termini indicati nella comunicazione all'amministratore arreca pregiudizio alla statica dell'edificio intervenendo su una struttura di cls. armato e pertanto necessitando di consolidamenti strutturali la cui fattibilità preliminare non è stata esaminata dall'attore nel progetto.
Per i suesposti motivi, la decisione assembleare di non autorizzare l'apertura della botola e di non consentire la posa dei pannelli nei termini richiesti dall'attrice è legittima poiché assunta in conformità al disposto di cui all'art. 1102 c.c.
7. Spese di lite.
Si ritiene la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite (art. 92 c.p.c.) attesa l'assoluta novità della questione relativa al rapporto tra gli artt. 1102 e 1122 bis c.c. e considerato che l'unica pronuncia di legittimità in merito all'interpretazione dell'art. 1122 bis c.c. (Cass. civ., Sez. VI-II, 17 gennaio 2023,
n. 1337) era relativa ad una differente ipotesi (assenza di modificazione delle parti condominiali), nonché avuto riguardo alla imprecisa esposizione delle ragioni di dissenso nel verbale assembleare ed alla particolare difficoltà tecnica che ha reso necessaria una c.t.u. per comprendere la fondatezza delle censure della maggioranza dei condomini.
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visti gli artt. 1102, 1122 bis e 1137 c.c.
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 15 aprile 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
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VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Nel procedimento iscritto al n. 1042/2024 R.G.
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Oggi 15/04/2025 h. 14.20 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. COCOLA FRANCESCO MATTIA per parte convenuta: avv. COPOT ELENA DANIELA e dott.ssa GIULIA CARLINO ai fini della pratica forense
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (memoria 20 marzo 2025) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (memoria 20 marzo 2025).
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
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Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1042/2024 di R.G.,
promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Susa n. 17 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Francesco Cocola che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
, in persona dell'Amministratore Controparte_1
pro tempore, geometra elettivamente domiciliato in Torino al Corso Controparte_2
Duca degli Abruzzi n. 18 presso lo studio dell'avv. Elena Daniela Copot che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione deliberazione assemblea condominio ex art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità della delibera assembleare di cui al punto 6 dell'Ordine del Giorno assunta dal CP_1 [...]
, Torino, in data 12/10/23, per tutte le ragioni ed i motivi esposti Parte_2
in atti. Con il favore delle spese di lite, anche della fase di mediazione”.
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per parte convenuta: “nel merito: rigettare, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale, la domanda proposta dalla sig.ra . Con il favore delle spese di lite”. Pt_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono proponibili atteso l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Precedenti decisioni e deliberazioni assembleari.
Con sentenze n. 14/2022 in data 01/01/22 e n. 4195/22 in data 28/10/22, passate in giudicato, il Tribunale di Torino, Sezione seconda, accertava e dichiarava l'intervenuta usucapione, da parte della signora dante causa dell'attrice, della porzione di corridoio comune Persona_1
(doc.
5 -6 parte attrice).
Con deliberazione assembleare del 7 dicembre 2021, “con voto contrario dei signori , CP_3
e , gli altri condòmini presenti in assemblea autorizzavano la signora CP_4 CP_5 Pt_1 all'installazione di un proprio impianto fotovoltaico sul tetto e all'apertura di un lucernario” (doc. 3 parte attrice).
Tali richiami non paiono rilevanti ai fini della decisione poiché, come vedremo, la proprietà di parte del corridoio comune da parte dell'attrice non rileva ai fini del posizionamento dell'impianto in contestazione e la precedente deliberazione assembleare non è dirimente poiché la Corte di Cassazione spiegato che “l'assemblea del ha il potere di CP_1
decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera” (Cass. civ., Sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2636).
Peraltro, nel caso di specie la nuova deliberazione è stata assunta a seguito della modificazione delle modalità di esecuzione dei lavori da parte dell'attrice, con la conseguenza legittimità della nuova deliberazione assembleare.
3. Oggetto del contendere.
La vertenza attiene alla legittimità della deliberazione assunta al pt 6 dell'O.d.G. dell'assemblea del 12 ottobre 2023 secondo cui “con voto contrario della proprietà , Pt_1
, l'assemblea delibera di non autorizzare l'apertura di una botola di accesso CP_6 CP_7 al tetto dalla scala 55. Ne consegue che non viene autorizzata l'installazione dell'impianto fotovoltaico della proprietà ”. Pt_1
4. Riferimenti normativi e giurisprudenziali.
4.1 Art. 1102 c.c.
Il primo comma dell'art. 1102 c.c. prevede il diritto per “ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”
La Corte di Cassazione più volte affermato che “la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica, solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (Cass. civ., Sez. II, 28 agosto 2020, n. 18038).
4.2 Art. 1122 bis c.c. L'art. 1122 bis c.c. prevede che “E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato (comma secondo). Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi. L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali (comma terzo)”.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha evidenziato le seguenti particolarità della disciplina normativa:
- “l'installazione dell'impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio”;
- “condizione normativa perché, dunque, possano venire in rilievo attribuzioni dell'assemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è che l'intervento renda “necessarie modificazioni delle parti comuni”, nel qual caso, similmente a quanto dispone l'art. 1122, comma 2, c.c., è stabilito che l'interessato ne dia comunicazione all'amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l'integrità delle cose comuni”;
- “le determinazioni prese dai condomini in assemblea sono considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti negoziali, sicché l'interpretazione del contenuto delle delibere condominiali viene regolata secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti c.c.”; - l'istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, per quanto già affermato, può, dunque, essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea (salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata: ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509).
Alla eventuale autorizzazione alla installazione di un tale impianto concessa dall'assemblea, ovvero al parere contrario espresso dalla stessa, può, quindi, attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza, o, viceversa, dell'esistenza, di un interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante (Cass. Sez. 2, 20/02/1997, n. 1554)”;
- “il che intenda procedere alla istallazione su una superficie comune di un CP_1
impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, non ha dunque interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione dell'assemblea che abbia espresso un parere contrario all'intervento, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare”;
- “in tema di impugnazione della deliberazione dell'assemblea condominiale, l'onere di provare il vizio di contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna (arg. da Cass. Sez. 1,
19/02/2018, n. 3946; Cass. Sez. 1, 10/11/2005, n. 21831). La contrarietà alla legge della impugnata deliberazione discenderebbe soltanto dalla constatazione che l'assemblea avesse deciso di denegare l'installazione dell'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata al servizio dell'unità immobiliare dei ricorrenti, opponendosi alla concreta utilizzazione del bene comune che vogliano farne i singoli partecipanti, così adottando un provvedimento non previsto dalla legge o dal regolamento, ove la volontà collettiva non fosse giustificata dalla tutela delle esigenze conservative dei diritti inerenti alle parti condominiali” (Cass. civ., Sez. VI-II, 17 gennaio 2023, n. 1337).
Il Supremo Collegio ha quindi enunciato il seguente principio di diritto. “l'installazione su parte comune di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.”.
La giurisprudenza di merito ha invece opportunamente chiarito che “l'art. 1122 bis
(introdotto dalla L. n.220/12) che, consentendo espressamente l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità del condominio, non deroga minimamente al principio generale di cui all'art.1102 c.c., tanto che prevede, “a richiesta degli interessati”, che l'assemblea possa procedere a “ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzazione previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. In sostanza, l'uso delle parti comuni deve rimanere contenuto nei limiti corrispondenti al diritto di ciascuno dei partecipanti (Tribunale di Milano, Sez. XIII, 21 giugno 2018, n. 6987, nonché Tribunale di Trani, 17 giugno 2025, n. 66, che ha accolto la domanda risarcitoria poiché
“dall'istruttoria svolta, è emerso che l'impianto fotovoltaico cosi come realizzato dalla convenuta sul tetto condominiale, impedisce il pari utilizzo agli altri condomini, tra cui gli odierni ricorrenti, non consentendo loro di effettuare impianti analoghi e, comunque, riservando a ciascuno di essi uno spazio eccessivamente limitalo ed insufficiente per permetterne un efficace utilizzo, in ogni caso nettamente inferiore a quello occupato dalla convenuta”).
5. Considerazioni in fatto ed in diritto.
Alla luce di quanto sopra esposto, si deve in primo luogo evidenziare l'infondatezza della tesi sostenuta dalla difesa del secondo cui l'assemblea non avrebbe assunto CP_1
una “decisione contraria all'installazione dell'impianto” poiché il tenore letterale del verbale è inequivoco: “non viene autorizzata l'installazione dell'impianto fotovoltaico della proprietà ”. Pt_1
Peraltro, sulla base di quanto sancito dalla decisione n. 1337 del 2023, tale diniego non sarebbe sufficiente per riconoscere al singolo condomino l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione assembleare. Nel caso in esame, tuttavia, tale deliberazione deve essere interpretata unitamente al contestuale diniego di “apertura della botola” e ciò poiché evidentemente l'assemblea ha in primo luogo che l'installazione dell'impianto rendesse necessaria una modificazione delle parti comuni ed, in secondo luogo, che le modalità di esecuzione (apertura della botola) fossero pregiudizievoli per la stabilità, la sicurezza e/o il decoro architettonico dell'edificio.
Per questi motivi
deve riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attrice.
6. Consulenza tecnica d'ufficio.
Attesa la natura squisitamente tecnica della questione, questo giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio affidando al geometra il seguente quesito: Controparte_8
“riferisca se la realizzazione della botola nel vano scala del piano ottavo (dimensioni, da chiusa, mm 700 x 1.200) arrechi o no pregiudizio al;
riferisca se la CP_1 realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto dalla signora impedisca o no Pt_1
l'uso paritetico delle parti comuni agli altri condòmini, ovvero pregiudichi la stabilità, la sicurezza o il decoro dello stabile di , avendo cura di precisare se lo studio Controparte_1 di fattibilità del progetto a firma dell'Ing. e integrato dal sig. (doc. 7 CP_9 Parte_3
parte attrice) rechi pregiudizio sotto il profilo del decoro e della stabilità dell'edificio, nonché dei pericoli per la sicurezza dei condomini o dei lavoratori che utilizzassero il passo uomo avuto riguardo alla distanza con il vano ascensore e la tromba delle scale;
dica altresì il ctu se sussistono modalità alternative per l'installazione e il funzionamento dell'impianto fotovoltaico, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità sia con riferimento agli altri condomini che volessero installare un impianto fotovoltaico, che ai fini dell'utilizzo della cosa comune qualora l'accesso alle soffitte venisse ostacolato dall'apposizione degli strumenti necessari all'impianto sul pianerottolo del piano ottavo e verifichi eventuali rischi di infiltrazioni e, in generale, per l'isolamento termico e acustico derivanti dall'apertura della botola, anche in termini di aumento dei costi di gestione e di manutenzione”.
Il c.t.u. ha così risposto:
a) “la proposta dell'attore rivisitata dal coordinatore del progetto sig. nella Parte_3
versione del 24/07/2023 prevede una soluzione di accesso al tetto attraverso una botola da realizzarsi nel vano scala comune (rif. p.to 8 citazione) completa di scala retrattile, attraversando la soletta nella porzione piana che sovrasta il pianerottolo di cui è parola, come rappresentato schematicamente nelle figure 2, 3 e 4 di pag. 9 doc. 7 attoreo. Posto che le dimensioni della botola da chiusa vengono indicate nel quesito in mm. 700 x
1200 mentre nella tesi dell'attore le stesse vengono indicate in mm. 700 x 1400 (cfr. pag. 6 citazione e figura 4 di pagina 9 del doc. 7 di parte attrice - 2° progetto integrato dal sig.
lo scrivente precisa che le valutazioni e conclusioni che seguono hanno Parte_3 medesimo valore per l'uno e per l'altro dimensionamento, non mutando la sostanza delle cose.
La soluzione proposta dall'attore rappresentata a pag. 9 del doc. 7 attoreo esaminata alla luce di luoghi non appare esaustiva e deve trovare aggiornamento in quanto consente
l'accesso al sottotetto ma non al tetto. Il contesto in cui la botola aprirebbe viene di seguito Co aggiornato dal CTU nella seguente elaborazione 6: la botola apre verso uno spazio del sottotetto di anguste dimensioni ed altezze ridotte, tali da non consentire lo sbarco da parte del lavoratore sul solaio stesso; ci si trova infatti alla presenza di una soletta piana disposta subito al di sotto della copertura del fabbricato condominiale ad una distanza molto prossima ad essa ed al suo sistema di intelaiatura di cemento armato (vedi El. 6).
Per accedere al tetto sarà ulteriormente necessario prevedere una seconda forometria, questa volta da praticare nel tetto, previa adeguata progettazione”;
b) “l'installazione proposta dall'attore prevede l'apposizione sul tetto di 14 moduli fotovoltaici
(abbr. ftv.) di pot. pari a 285 w/cad. per una produzione complessiva di circa 4 kw (fonte doc. 2 attore) distribuiti sulle due falde e con una superficie di occupazione di circa 20 mq.
(10 mq. per falda rif. pag. 6 citazione).
La visione dei moduli sul tetto è stata rappresentata dall'attore nel progetto energetico (cfr. doc. 2 attore) dove sono state annerite le aree occupate dai moduli ftv e colorata in giallo l'apertura passa-uomo, qui riprodotta per comodità (Fig. 16).
Il fabbisogno di produzione energetica ftv proporzionale ai valori millesimali non può essere soddisfatto per indisponibilità di superficie copribile sul tetto.
La verifica di congruità è certamente negativa non risultando garantito a tutti i proprietari di dotarsi di analogo impianto ftv (pot. 4 kw.) a mezzo dell'installazione di 20 mq. di pannelli ftv sul tetto per insufficienza di superficie copribile”;
c) “l'impianto fotovoltaico necessita dell'installazione di un quadro inverter, un quadro di accumulo e un quadro di allacciamento. In relazione a questi la prima soluzione (discussa nell'assemblea del 2021) prevedeva l'installazione dell'inverter ed eventuale accumulo al piano 8° entro il corridoio (poi) usucapito dalla e quello di allaccio entro l'appartamento della al piano 7°; Per_1 Pt_1
la seconda soluzione (quella revisionata e discussa nell'assemblea del 2023) non chiarisce la collocazione dei quadri previsti al piano 8° ovvero se vadano traslocati anch'essi sul pianerottolo delle scale al piano 8° oppure trasferiti al piano sottostante. Alla luce del quesito pare allo scrivente che debba essere inteso il loro trasloco allo stesso piano e quindi sul pianerottolo scale al piano 8° (9° f.t.)
Posto che non sono disponibili nel progetto le dimensioni di ingombro dei quadri inverter e di accumulo è evidente che l'installazione dei medesimi in numero pari al numero delle uu.ii. che compongono la scala 55 ovvero n.16 unità è insostenibile alla luce delle dimensioni del pianerottolo, della sua conformazione e delle funzioni che esso svolge.
L'aggiornamento del progetto in data 22.04.2024 (rif. doc. 15 attore) anticipa tale fattispecie in quanto ubica i quadri all'interno dell'unità abitativa della al piano settimo. E' Pt_1
d'uopo precisare che la soluzione generale è astratta per il fatto che al momento la sua fattibilità non è verificabile necessitando del consenso del singolo condomino e di spazi adeguati all'interno di tutte le uu.ii. e/o loro pertinenze”.
Riassumendo, il c.t.u. conclude come segue: a) “l'apertura della botola nella soletta piana che copre il pianerottolo della scala al piano ottavo arreca pregiudizio alla statica dell'edificio intervenendo su una struttura di cls. armato e pertanto necessitando di consolidamenti strutturali la cui fattibilità preliminare non è stata esaminata dall'attore nel progetto. La soluzione prospettata dall'attore nella sua revisione integrata dal sig. non consente di accedere al tetto ma unicamente al sottotetto in un punto che, Parte_3
a giudizio dello scrivente, non presenta le condizioni necessarie per lo sbarco dell'operatore e in un contesto ove la stessa non prevede ulteriori modalità di accesso al tetto;
la medesima proposta, ancorchè preliminare, appare parziale rispetto la reale consistenza dell'edificio nonché scevra della valutazione delle sue strutture e dei rischi interconnessi con i luoghi di lavoro;
b) La realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto dalla sig.ra non Pt_1 garantisce l'uso paritetico delle parti comuni del tetto e del pianerottolo scale agli altri condomini né in ragione del principio di proporzionalità della potenza di impianto su base millesimale né in ragione di una potenza fissa pari a 4 kw per unità immobiliare”.
L'istanza di rimessione della causa in istruttoria al fine di conferire un incarico supplettivo al c.t.u. affinchè il medesimo si pronunci “sulla possibilità di aprire una botola” piuttosto che sulla “sussistenza di modalità alternative per l'installazione e il funzionamento dell'impianto fotovoltaico” (es. installazione di pannelli ad alto rendimento garantendo il raggiungimento della potenza attesa (4 kw) con minore superficie fotovoltaica) non è accoglibile poiché quanto deve essere valutato ai fini di causa è unicamente se le modalità di esecuzione in allora sottoposte all'amministratore del e tramite il medesimo CP_1
veicolate a tutti i condomini all'assemblea del 12 ottobre 2023 siano o meno rispettose del disposto degli artt. 1102 e 1122 bis c.c., essendo irrilevante la possibilità di ottenere il medesimo risultato con differente soluzione tecnica poiché ciò presuppone il vaglio dell'assemblea in merito.
Atteso il rispetto del contraddittorio, la chiarezza espositiva e la puntuale ricostruzione tecnica del progetto oggetto di discussione, questo giudice condivide integralmente quanto esposto dal c.t.u.
6. Considerazioni finali.
Questo giudice condivide solo parzialmente il ragionamento esposto dalla difesa di parte attrice poiché, anche se è vero che l'assemblea “non ha richiesto alcun chiarimento in merito al progetto e alle modalità esecutive dell'opera” e “non ha proposto adeguate modalità alternative di esecuzione o imposto cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio” come prescritto dall'art. 1122 bis c.c., non si concorda sul fatto che l'assemblea avrebbe dovuto esimersi da ulteriori valutazioni poiché “nessun altro condòmino ha interesse a dotarsi di un proprio impianto fotovoltaico”.
Come già statuito nella giurisprudenza di merito, infatti, il disposto di cui all'art. 1122 bis c.c. non deroga al principio generale di cui all'art.1102 c.c. (Tribunale di Milano, Sez. XIII,
21 giugno 2018, n. 6987) e quindi deve essere garantita a tutti i condomini la possibilità – in ogni tempo ed in ogni momento – di installare un proprio impianto per la produzione di energia rinnovabile sulle parti comuni visto che il limite ineludibile all'utilizzo delle parti comuni da parte del singolo condòmino rimane il rispetto della destinazione delle cose comuni, la tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, il minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, oltre alla salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio. Riassumendo, quindi, l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve rispettare non solo quanto prescritto dall'art. 1122 bis c.c., ma altresì i limiti generali imposti dall'art. 1102
c.c., che, pur consentendo l'uso più intenso dei beni comuni da parte del singolo condòmino, vieta gli interventi che impediscano gli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e ciò comporta che l'installazione dell'impianto fotovoltaico è legittima nella misura in cui non occupi una superficie di proprietà condominiale per una porzione eccedente la quota corrispondente ai millesimi di proprietà spettanti.
L'affermazione secondo cui “nessun altro condòmino ha interesse a dotarsi di un proprio impianto fotovoltaico” non solo non è stata provata in questa sede, ma è addirittura palesemente contraria alla deliberazione impugnata poiché la maggioranza si è espressa in senso contrario alla posa dei pannelli nei termini prospettati dall'attrice.
Le risultanze dell'accertamento tecnico disposto hanno senza ombra di dubbio messo in luce come la restante superficie utilizzabile del tetto non sia sufficiente per consentire agli altri condomini di fare parimenti uso del tetto per la produzione energetica e ciò rendere pertanto illegittima la richiesta della condomina.
Non solo.
Il c.t.u. ha altresì chiarito che l'apertura della botola nei termini indicati nella comunicazione all'amministratore arreca pregiudizio alla statica dell'edificio intervenendo su una struttura di cls. armato e pertanto necessitando di consolidamenti strutturali la cui fattibilità preliminare non è stata esaminata dall'attore nel progetto.
Per i suesposti motivi, la decisione assembleare di non autorizzare l'apertura della botola e di non consentire la posa dei pannelli nei termini richiesti dall'attrice è legittima poiché assunta in conformità al disposto di cui all'art. 1102 c.c.
7. Spese di lite.
Si ritiene la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite (art. 92 c.p.c.) attesa l'assoluta novità della questione relativa al rapporto tra gli artt. 1102 e 1122 bis c.c. e considerato che l'unica pronuncia di legittimità in merito all'interpretazione dell'art. 1122 bis c.c. (Cass. civ., Sez. VI-II, 17 gennaio 2023,
n. 1337) era relativa ad una differente ipotesi (assenza di modificazione delle parti condominiali), nonché avuto riguardo alla imprecisa esposizione delle ragioni di dissenso nel verbale assembleare ed alla particolare difficoltà tecnica che ha reso necessaria una c.t.u. per comprendere la fondatezza delle censure della maggioranza dei condomini.
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visti gli artt. 1102, 1122 bis e 1137 c.c.
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 15 aprile 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila