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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1239/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1239/2024 del Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Ester Giannilivigni, (C.F. ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato in San Severino di Centola (SA) alla via Vignali n. 23
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Dora Baratta (C.F. ), presso il cui C.F._4
studio è elettivamente domiciliata in Teggiano (SA) alla via Provinciale del Corticato n.
314
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
1 N. 1239/2024 R.G.
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 24/06/2025; il Pubblico Ministero in data
15/07/2025 esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
12/12/2024, esponeva: di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1 rito civile con in data 11/01/2004, con atto trascritto presso l'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Monte San OM, n. 1, parte I, serie =, anno 2004; che dal matrimonio non erano nati figli;
che, negli anni, tra i coniugi era venuta meno ogni forma di comunione spirituale e materiale in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che in data 19/02/2010 veniva sottoscritto verbale di separazione consensuale, con il quale si stabiliva che i coniugi avrebbero vissuto separati impegnandosi reciprocamente a mantenere un comportamento dignitoso, con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa economica;
che in data 25/03/2010 il verbale di separazione consensuale veniva omologato mediante provvedimento del Tribunale di
Sala Consilina e, conseguentemente, annotato in calce all'atto di matrimonio dall'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Monte San OM;
che in data
08/07/2024 con raccomandata a/r. il ricorrente comunicava alla la sua CP_1
intenzione di richiedere lo scioglimento del matrimonio, invitandola a prendere contatti con lo studio legale del suo difensore al fine di poter giungere ad una soluzione consensuale;
che la contattava telefonicamente il costituito difensore per CP_1
rappresentare il suo categorico rifiuto ad ogni soluzione consensuale esprimendo l'intenzione di voler ottenere, attraverso una eventuale successione mortis causa, i benefici economici derivanti dal mantenimento dello status quo;
che, pertanto, a fronte di tale atteggiamento irremovibile e opportunistico, il ricorrente era costretto a presentare ricorso al fine di chiedere in via giudiziale lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Proponeva, altresì, domanda di addebito attesi i comportamenti posti in essere dalla che aveva non solo compromesso l'armonia familiare ma anche aggravato la CP_2
sua già precaria condizione economica.
2 N. 1239/2024 R.G.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito:“- In via principale: dichiarare lo scioglimento del matrimonio per fatto addebitabile alla moglie;
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, sia mantenendo fermo quanto stabilito in sede di separazione consensuale, sia per
l'impossibilità economica del ricorrente nel poter mantenere il coniuge;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
25/02/2025, si costituiva in giudizio la resistente contestando le avverse deduzioni. Non si opponeva alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendone i presupposti. Precisava che la crisi familiare era stata determinata dal comportamento violento del marito, costantemente ubriaco e senza lavoro. Concludeva, pertanto, chiedendo: “che il Tribunale di Lagonegro, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, voglia dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i signori e ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Monte San OM, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle seguenti condizioni: - dichiarare lo scioglimento degli effetti del matrimonio per fatto addebitabile al signor - si oppone al qualsiasi eventuale richiesta di Parte_1 mantenimento del coniuge e contestualmente rinuncia all'assegno divorzile a suo favore;
- condannare il signore al pagamento delle spese, competenze e Parte_1 onorari di causa”
All'udienza di comparizione del 27/05/2025 le parti, giunte ad un accordo, chiedevano breve rinvio al fine di presentare conclusioni congiunte.
I coniugi depositavano note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza cartolare del 24/06/2025, con le quali rassegnavano le conclusioni come da accordo raggiunto per dare seguito consensualmente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni: “1: Le parti dichiarano di voler continuare a vivere separati nel reciproco rispetto e ribadiscono e confermano la loro reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa economica, incluse richieste di mantenimento,
3 N. 1239/2024 R.G.
alimenti o qualsiasi altro contributo economico, sia per sé che per i rispettivi familiari.
2: Ambedue le parti dichiarano di non avanzare alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra, né su beni immobili né su beni di qualsivoglia altra natura, confermando così la reciproca rinuncia a qualsiasi diritto a compensazioni, risarcimenti o altri benefici di natura economica derivanti dal matrimonio o dallo scioglimento dello stesso. Ciò premesso e dichiarato le parti, come sopra rappresentate difese e domiciliate chiedono che il Tribunale di Lagonegro, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, voglia procedere nei modi previsti dall'art. 4 Legge 998 del
01.02.1970 dichiarando la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni: a) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e che tra di loro non sussiste alcun obbligo di natura patrimoniale.
Conseguentemente, rinunciano reciprocamente a ogni diritto relativo all'assegno divorzile e a qualsiasi altra pretesa economica, di qualunque natura o titolo, esprimendo con piena consapevolezza e serenità la volontà comune di sciogliere il vincolo matrimoniale senza obblighi reciproci di carattere economico;
b) Con compensazione delle spese processuali.”
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il proprio parere.
In data 15/07/2025 il P.M. esprimeva parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate.
4 N. 1239/2024 R.G.
In merito agli accordi cui le parti sono, medio tempore, addivenute, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate non trovino ostacolo nella legge motivo per il quale stima sussistenti i presupposti di legge per il relativo accoglimento.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate in conformità agli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monte San OM (SA) in data
11/01/2004 tra nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto agli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Monte San OM (SA) al N. 1, P. I, S. =, anno 2004;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 16/07/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1239/2024 del Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Ester Giannilivigni, (C.F. ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato in San Severino di Centola (SA) alla via Vignali n. 23
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Dora Baratta (C.F. ), presso il cui C.F._4
studio è elettivamente domiciliata in Teggiano (SA) alla via Provinciale del Corticato n.
314
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
1 N. 1239/2024 R.G.
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 24/06/2025; il Pubblico Ministero in data
15/07/2025 esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
12/12/2024, esponeva: di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1 rito civile con in data 11/01/2004, con atto trascritto presso l'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Monte San OM, n. 1, parte I, serie =, anno 2004; che dal matrimonio non erano nati figli;
che, negli anni, tra i coniugi era venuta meno ogni forma di comunione spirituale e materiale in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che in data 19/02/2010 veniva sottoscritto verbale di separazione consensuale, con il quale si stabiliva che i coniugi avrebbero vissuto separati impegnandosi reciprocamente a mantenere un comportamento dignitoso, con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa economica;
che in data 25/03/2010 il verbale di separazione consensuale veniva omologato mediante provvedimento del Tribunale di
Sala Consilina e, conseguentemente, annotato in calce all'atto di matrimonio dall'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Monte San OM;
che in data
08/07/2024 con raccomandata a/r. il ricorrente comunicava alla la sua CP_1
intenzione di richiedere lo scioglimento del matrimonio, invitandola a prendere contatti con lo studio legale del suo difensore al fine di poter giungere ad una soluzione consensuale;
che la contattava telefonicamente il costituito difensore per CP_1
rappresentare il suo categorico rifiuto ad ogni soluzione consensuale esprimendo l'intenzione di voler ottenere, attraverso una eventuale successione mortis causa, i benefici economici derivanti dal mantenimento dello status quo;
che, pertanto, a fronte di tale atteggiamento irremovibile e opportunistico, il ricorrente era costretto a presentare ricorso al fine di chiedere in via giudiziale lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Proponeva, altresì, domanda di addebito attesi i comportamenti posti in essere dalla che aveva non solo compromesso l'armonia familiare ma anche aggravato la CP_2
sua già precaria condizione economica.
2 N. 1239/2024 R.G.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito:“- In via principale: dichiarare lo scioglimento del matrimonio per fatto addebitabile alla moglie;
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, sia mantenendo fermo quanto stabilito in sede di separazione consensuale, sia per
l'impossibilità economica del ricorrente nel poter mantenere il coniuge;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
25/02/2025, si costituiva in giudizio la resistente contestando le avverse deduzioni. Non si opponeva alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendone i presupposti. Precisava che la crisi familiare era stata determinata dal comportamento violento del marito, costantemente ubriaco e senza lavoro. Concludeva, pertanto, chiedendo: “che il Tribunale di Lagonegro, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, voglia dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i signori e ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Monte San OM, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle seguenti condizioni: - dichiarare lo scioglimento degli effetti del matrimonio per fatto addebitabile al signor - si oppone al qualsiasi eventuale richiesta di Parte_1 mantenimento del coniuge e contestualmente rinuncia all'assegno divorzile a suo favore;
- condannare il signore al pagamento delle spese, competenze e Parte_1 onorari di causa”
All'udienza di comparizione del 27/05/2025 le parti, giunte ad un accordo, chiedevano breve rinvio al fine di presentare conclusioni congiunte.
I coniugi depositavano note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza cartolare del 24/06/2025, con le quali rassegnavano le conclusioni come da accordo raggiunto per dare seguito consensualmente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni: “1: Le parti dichiarano di voler continuare a vivere separati nel reciproco rispetto e ribadiscono e confermano la loro reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa economica, incluse richieste di mantenimento,
3 N. 1239/2024 R.G.
alimenti o qualsiasi altro contributo economico, sia per sé che per i rispettivi familiari.
2: Ambedue le parti dichiarano di non avanzare alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra, né su beni immobili né su beni di qualsivoglia altra natura, confermando così la reciproca rinuncia a qualsiasi diritto a compensazioni, risarcimenti o altri benefici di natura economica derivanti dal matrimonio o dallo scioglimento dello stesso. Ciò premesso e dichiarato le parti, come sopra rappresentate difese e domiciliate chiedono che il Tribunale di Lagonegro, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, voglia procedere nei modi previsti dall'art. 4 Legge 998 del
01.02.1970 dichiarando la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni: a) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e che tra di loro non sussiste alcun obbligo di natura patrimoniale.
Conseguentemente, rinunciano reciprocamente a ogni diritto relativo all'assegno divorzile e a qualsiasi altra pretesa economica, di qualunque natura o titolo, esprimendo con piena consapevolezza e serenità la volontà comune di sciogliere il vincolo matrimoniale senza obblighi reciproci di carattere economico;
b) Con compensazione delle spese processuali.”
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il proprio parere.
In data 15/07/2025 il P.M. esprimeva parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate.
4 N. 1239/2024 R.G.
In merito agli accordi cui le parti sono, medio tempore, addivenute, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate non trovino ostacolo nella legge motivo per il quale stima sussistenti i presupposti di legge per il relativo accoglimento.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate in conformità agli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monte San OM (SA) in data
11/01/2004 tra nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto agli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Monte San OM (SA) al N. 1, P. I, S. =, anno 2004;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 16/07/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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