Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.
N. 2647/2024, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28 ottobre 2024 , da
1) Parte_1
nato/a US (CT) il 16 ottobre 1966
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], lett. D, Turate (CO) con l'Avv. Michele Gesualdo (C.F.: ; PEC: ) con C.F._2 Email_1
studio in Milano, via Cerva n. 1
e
2) Parte_2
nato NN (VA) il 29 LUGLIO 1974
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...], Malgrate (LC) con l'Avv. Michele Gesualdo (C.F.: ; PEC: ) con C.F._4 Email_1
studio in Milano, via Cerva n. 1
in Uboldo (VA) , in data 31.10.2005 ,
(anno 2005, n. 18, Parte II, Serie A)
separati consensualmente con verbale in data 3 aprile 2017 con i seguenti figli minori non economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'immobile, sito in Turate
(CO), Via Piatti 19 D. I genitori si impegnano a mantenerlo, curarlo, educarlo ed istruirlo, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, nel rispetto delle sue capacità,
inclinazioni e aspirazioni.
2. Quanto al diritto di visita del padre, i ricorrenti confidando nella propria capacità di rapportarsi e di interloquire serenamente ai fini della gestione dell'affidamento congiunto, si accordano nel senso di non predeterminare alcunché in relazione ai periodi e ai luoghi in cui potrà tenerli con sé: il padre potrà pertanto farlo quando vorrà, previo accordo con la moglie e nel rispetto delle esigenze di ciascun genitore, oltre che, in primo luogo del minore.
3. In assenza di accordo, è fatto salvo il diritto del padre di tenere con sé il figlio ogni martedì e giovedì, all'uscita da scuola fino alle 21,00 (dopo cena), nel week end, a settimane alterne, nonché
per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in occasione delle festività pasquali ad anni alterni e di quelle natalizie alternativamente dal 24 al 31 dicembre, dal 1 al 6 gennaio;
ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, il periodo di 15 giorni durante il quale terrà con sé il figlio entro il 31
maggio di ogni anno.
4. I ricorrenti hanno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, e devono comunque mettersi a reciproca conoscenza degli eventuali spostamenti in località diverse da quelle abituali, quando hanno con sé il figlio minore.
5. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, nonché i principali criteri per la sua istruzione, educazione e salute, salvo i casi di urgenza medica, (scuola, attività parascolastiche e ludico-sportive, scelte terapeutiche di ogni genere, spese mediche et similia), verranno preventivamente discusse e concordate dai genitori;
ciascun genitore potrà interloquire direttamente con gli insegnanti dei figli e si impegna a tenere costantemente informato l'altro.
6. Per il mantenimento del figlio minore il padre verserà alla madre, entro il 20 di ogni Per_2
mese, l'importo di Euro 300,00, da rivalutarsi a febbraio di ogni anno, secondo gli indici ISTAT, oltre
– previo accordo tra genitori- al 50% delle spese mediche non dispensate dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e parascolastiche, nonché di quelle ludico-sportive, di svago e tempo libero.
7. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio, per il figlio minore, del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, fermo restando l'obbligo per entrambi di darsi vicendevolmente avviso circa la volontà di portare con sé i minori in eventuali soggiorni in località
estere.
8. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsivoglia contributo a titolo di assegno divorzile.
Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
1) (CF ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] C.F._3
a NN (VA) il 29 luglio 1974 e residente in [...], Malgrate (LC)
in data 31 ottobre 2005 , in Uboldo (VA)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Uboldo
(anno 2005 , atto n. 18, Serie A, parte II),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uboldo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 24.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao