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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.5860 /2022 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1398/2022 emesso il 06/06/2022 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano, , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
AU IA (C.F. ed elettivamente domicilia presso il C.F._1
l'indirizzo p.e.c. della predetta – PEC Email_1
OPPONENTE
E nato il [...] in [...] Controparte_1
(C.F.: , , rappresentato e difeso, come da procura in atti, con C.F._2
l'Avv. Vincenzo Di Puorto (C.F: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del predetto -PEC:
Email_2
OPPOSTA
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., pertanto, ai fini della decisione è sufficiente ricordare che la società
ha proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
1 2
n°1398/2022 emesso il 06/06/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il quale il aveva chiesto di ingiungere alla società la consegna CP_1 Parte_1 della copia e/o del duplicato del contratto stipulato per l'attivazione della Carta di pagamento n. 4810000002534974. Pt_1
Va rilevato che a fondamento della sua domanda, il aveva dedotto di aver CP_1 sottoscritto con contratto per l'attivazione della carta di Parte_1 pagamento e di aver smarrito la copia del contratto di cui aveva chiesto Pt_1 pertanto la consegna mediante lettera del 31/01/2022 ex artt. 117 e 119 TUB a
[...] per la quale non aveva ricevuto riscontro nel termine di giorni 90 Parte_1 previsto dal richiamato citato art. 119.
La società opponente ha eccepito in via preliminare il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva non avendo stipulato alcun contratto con l'opposto alcun contratto per l'emissione di carte di pagamento e Controparte_1 conseguentemente ha negato di essere in possesso dei documenti richiesti;
ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese processuali
Si è costituito l'opposto che contestando, nel merito, l'avverso dedotto, ha rilevato che la società e la società fanno entrambe parte Parte_1 Parte_1 di ed inoltre le due società hanno lo stesso codice fiscale e stessa Parte_2 sede legale.
Da ciò, a detta dell'opposto, discende che entrambe sono in possesso della documentazione contrattuale e bancaria delle singole operazioni, tanto che la società opponente è riuscita a recuperare il contratto e depositarlo in giudizio e quindi ha chiesto il rigetto della opposizione proposta poiché infondata e pretestuosa.
Instauratosi il contraddittorio, la difesa diparte opposta assumeva l'intervenuta consegna della documentazione, essendo peraltro il contratto allegato all'atto di opposizione ed il G.I. all'udienza del 3.6.2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato la causa in decisone.
Passando al merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel caso in esame, invero, la difesa si parte opposta ha dichiarato che la pretesa consegna del contratto è stata soddisfatta dalla società opponente, rimanendo elusa la
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pretesa relativa alle spese della procedura monitoria e delle spese legali, ragion per cui parte opposta chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio.
La difesa dell'opponente, d'altro canto, ha insistito nella eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva pur avendo allegato all'atto di costituzione in giudicio copia del contratto richiesto da controparte ( cfr. allegato n. 2) ed ha dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'opposto alle spese di lite attesa la fondatezza della proposta opposizione e la infondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Tanto rilevato, si osserva, pertanto, che, nella fattispecie in esame, la pretesa azionata dall'opposto ha trovato pieno soddisfacimento in conseguenza del volontario adempimento da parte dell' opponente che ha allegato alla'tto di costituzione in giudizio copia del contratto, ragion per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, giova ricordare che la cessazione della materia del contendere postula la composizione bonaria della vertenza o il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto ( cfr. Cass.n.2038 /1997 ) e, quindi, il venir meno, durante l'iter processuale, di ogni posizione di contrasto tra le parti, salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese di giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale che impone comunque al giudice una valutazione sull'accoglibilità della domanda sotto il profilo del merito.
D'altro canto , se il Giudice omettesse di statuire sulle spese la parte vittoriosa sarebbe costretta ad instaurare un giudizio a cognizione piena al solo fine di ottenere un ristoro dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale, ma ciò sarebbe incompatibile con il principio di economia processuale che costituisce la ratio legis delle norme che disciplinano il regime delle spese processuali.
Tanto premesso va rilevato l'avvenuto spontaneo adempimento, da parte dell'opponente che, costituendosi in giudizio, ha depositato copia del contratto richiesto - pur non essendo legittimata passiva della richiesta azionata - induce questo
Giudice a ritenere che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
3 4
Alla luce delle suesposte risultanze, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n°1398/2022 emesso il
06/06/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con compensazione integrale, tra le parti, delle spese processuali
PQM
Il Giudice Unico del tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°1398/2022 emesso il 06/06/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dalla società , nei Parte_1 confronti di , così decide: Controparte_1
– dichiara la cessazione della materia del contendere;
– revoca il decreto ingiuntivo n°1398/2022 emesso il 06/06/2022 dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere;
– compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in S. Maria C.V. 22 ottobre 2025
IL GIUDICE UNICO
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.5860 /2022 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1398/2022 emesso il 06/06/2022 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano, , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
AU IA (C.F. ed elettivamente domicilia presso il C.F._1
l'indirizzo p.e.c. della predetta – PEC Email_1
OPPONENTE
E nato il [...] in [...] Controparte_1
(C.F.: , , rappresentato e difeso, come da procura in atti, con C.F._2
l'Avv. Vincenzo Di Puorto (C.F: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del predetto -PEC:
Email_2
OPPOSTA
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., pertanto, ai fini della decisione è sufficiente ricordare che la società
ha proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
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n°1398/2022 emesso il 06/06/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il quale il aveva chiesto di ingiungere alla società la consegna CP_1 Parte_1 della copia e/o del duplicato del contratto stipulato per l'attivazione della Carta di pagamento n. 4810000002534974. Pt_1
Va rilevato che a fondamento della sua domanda, il aveva dedotto di aver CP_1 sottoscritto con contratto per l'attivazione della carta di Parte_1 pagamento e di aver smarrito la copia del contratto di cui aveva chiesto Pt_1 pertanto la consegna mediante lettera del 31/01/2022 ex artt. 117 e 119 TUB a
[...] per la quale non aveva ricevuto riscontro nel termine di giorni 90 Parte_1 previsto dal richiamato citato art. 119.
La società opponente ha eccepito in via preliminare il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva non avendo stipulato alcun contratto con l'opposto alcun contratto per l'emissione di carte di pagamento e Controparte_1 conseguentemente ha negato di essere in possesso dei documenti richiesti;
ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese processuali
Si è costituito l'opposto che contestando, nel merito, l'avverso dedotto, ha rilevato che la società e la società fanno entrambe parte Parte_1 Parte_1 di ed inoltre le due società hanno lo stesso codice fiscale e stessa Parte_2 sede legale.
Da ciò, a detta dell'opposto, discende che entrambe sono in possesso della documentazione contrattuale e bancaria delle singole operazioni, tanto che la società opponente è riuscita a recuperare il contratto e depositarlo in giudizio e quindi ha chiesto il rigetto della opposizione proposta poiché infondata e pretestuosa.
Instauratosi il contraddittorio, la difesa diparte opposta assumeva l'intervenuta consegna della documentazione, essendo peraltro il contratto allegato all'atto di opposizione ed il G.I. all'udienza del 3.6.2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato la causa in decisone.
Passando al merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel caso in esame, invero, la difesa si parte opposta ha dichiarato che la pretesa consegna del contratto è stata soddisfatta dalla società opponente, rimanendo elusa la
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pretesa relativa alle spese della procedura monitoria e delle spese legali, ragion per cui parte opposta chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio.
La difesa dell'opponente, d'altro canto, ha insistito nella eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva pur avendo allegato all'atto di costituzione in giudicio copia del contratto richiesto da controparte ( cfr. allegato n. 2) ed ha dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'opposto alle spese di lite attesa la fondatezza della proposta opposizione e la infondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Tanto rilevato, si osserva, pertanto, che, nella fattispecie in esame, la pretesa azionata dall'opposto ha trovato pieno soddisfacimento in conseguenza del volontario adempimento da parte dell' opponente che ha allegato alla'tto di costituzione in giudizio copia del contratto, ragion per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, giova ricordare che la cessazione della materia del contendere postula la composizione bonaria della vertenza o il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto ( cfr. Cass.n.2038 /1997 ) e, quindi, il venir meno, durante l'iter processuale, di ogni posizione di contrasto tra le parti, salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese di giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale che impone comunque al giudice una valutazione sull'accoglibilità della domanda sotto il profilo del merito.
D'altro canto , se il Giudice omettesse di statuire sulle spese la parte vittoriosa sarebbe costretta ad instaurare un giudizio a cognizione piena al solo fine di ottenere un ristoro dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale, ma ciò sarebbe incompatibile con il principio di economia processuale che costituisce la ratio legis delle norme che disciplinano il regime delle spese processuali.
Tanto premesso va rilevato l'avvenuto spontaneo adempimento, da parte dell'opponente che, costituendosi in giudizio, ha depositato copia del contratto richiesto - pur non essendo legittimata passiva della richiesta azionata - induce questo
Giudice a ritenere che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
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Alla luce delle suesposte risultanze, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n°1398/2022 emesso il
06/06/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con compensazione integrale, tra le parti, delle spese processuali
PQM
Il Giudice Unico del tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°1398/2022 emesso il 06/06/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dalla società , nei Parte_1 confronti di , così decide: Controparte_1
– dichiara la cessazione della materia del contendere;
– revoca il decreto ingiuntivo n°1398/2022 emesso il 06/06/2022 dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere;
– compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in S. Maria C.V. 22 ottobre 2025
IL GIUDICE UNICO
dott.ssa Ida D'Onofrio
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