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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1330 del R.G.A.C. dell'anno 2018, riservata in decisione all'udienza collegiale del 12 giugno 2024, vertente tra
, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1 P.IVA_1
Mancusi, codice fiscale , ed elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Augusto n. 162 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, come da procura in atti
appellante
e
codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Moio, codice CP_1 C.F._2
fiscale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Viale Augusto n. 9, C.F._3
come da procura in atti
appellata
nonché
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi, Controparte_2 P.IVA_2
codice fiscale , ed elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Augusto n. 162 presso lo C.F._1
studio dell'avv. Francesco Napolitano, come da procura in atti cessionaria - intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2171/2017 resa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata il
7/9/2017
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante, “- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto
riformare la sentenza n. 2171/2017 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa nel procedimento R.G.
11071/2014 e in accoglimento delle conclusioni formulate in subordine in prime cure, da intendersi qui
integralmente richiamate, condannare la signora al pagamento in favore della CP_1 [...]
dell'importo di € 32.149,33 ovvero in subordine della somma risultante di giustizia, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
- in ulteriore
subordine: laddove dovesse essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma
l'indeterminabilità dell'importo relativo agli interessi corrispettivi al tasso nominale minimo dei BOT emessi
nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, condannare la signora al pagamento in CP_1
favore della dell'importo di € 32.110,96 ovvero della minor somma risultante Parte_1
di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria
sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
- in estremo subordine: condannare la signora CP_1
al pagamento in favore della dell'importo di € 24.310,63, ovvero alla
[...] Parte_1
restituzione del capitale finanziato al netto di quanto versato nel corso del rapporto;
- in ogni caso con
vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle
spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende”.
Per l'appellata, “1. in via preliminare dichiarare la nullità e l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi su
esposti e confermare la sentenza n. 2171/2017; 2. dichiarare la carenza di legittimazione della 16 Uno
Finance per carenza di prova in ordine alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio con il ricorso monitorio
e la pedissequa carenza di legittimazione della nonché della Parte_1 Controparte_2
nel presente giudizio di appello;
3. nel merito rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto
confermando in toto l'impugnata sentenza;
4. disporre la correzione dell'errore materiale presente alla pag.
4 della sentenza n. 2171/2017 e precisamente modificare e correggere l'inciso di cui alla pag. 4 di detta
sentenza da “l'opposizione va rigettata per quanto di ragione” in “l'opposizione va accolta per quanto di ragione” 5. il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio con distrazione a favore
del sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c.”.
La cessionaria intervenuta conclude “…riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositati
dalla cedente, facendo proprie, altresì, domande, eccezioni, deduzioni e istanze dalla stessa già formulate di
cui chiede integrale accoglimento. Chiede, inoltre, che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del
diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex articolo 111, Codice di Procedura
Civile, l'estromissione della cedente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 1600/2014 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 26/8/2014 nel procedimento avente
R.G. n. 3729/2014 – con il quale, su ricorso della 16 Uno Finance s.r.l., le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 41.653,91 oltre interessi, spese e competenze della procedura deducendo: la carenza dello ius postulandi in capo agli avvocati costituiti;
la infondatezza del credito per carenza della forma scritta del rapporto genetico dedotto in giudizio;
la nullità del contratto di finanziamento non solo per mancato rispetto delle condizioni di cui al T.U.B. relative al credito al consumo ma anche per la mancata consegna di copia del suddetto contratto;
la nullità delle clausole relative alla pattuizione di interessi di mora usurari, ai sensi degli artt. 1815 c.c., 644 c.p. e della legge n. 108/1996; l'avvenuto pagamento delle rate di finanziamento fino al mese di giugno 2009 per l'importo complessivo di euro 11.211,00.
Chiedeva, sulla base dei motivi di opposizione, di: revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché nullo o inefficace;
di dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.1318865 per violazione degli artt. 117,
commi 1 e 3, e dell'art. 124, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385/1993 per omessa allegazione del documento di sintesi, per la mancata consegna di una copia del contratto, per la carente e puntuale descrizione del bene che si acquistava, per omessa indicazione del TAN e del TAEG, per omessa indicazione del tasso da applicare in caso di mancato pagamento;
di dichiarare la nullità del contratto per violazione della normativa antiusura e, pertanto, dichiarare la non debenza di alcun interesse ai sensi dell'art.1815 c.c.; con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
2 - Si costituiva la società opposta contestando in fatto ed in diritto la spiegata opposizione, chiedendone quindi il rigetto e la conferma del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite. 2.1 - Deduceva, in fatto, la società opposta: la esistenza della procura alle liti apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
l'avvenuto riconoscimento, da parte della opponente, non solo della esistenza del credito ma anche dell'inadempimento; il mancato disconoscimento della propria sottoscrizione in calce alla copia del contratto prodotto;
la inesistenza della contestata usurarietà.
3 - Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 24/2/2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
4 - Con sentenza n. 2171/2017, il Tribunale di Napoli Nord accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto opposto condannando la 16 Uno Finance s.r.l. al pagamento in favore di delle CP_1
spese di giudizio liquidate in euro 350,00 per esborsi ed euro 2.768,00 per compensi oltre spese generali,
Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Luciana Moio.
5 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. 2)
Nel giudizio di opposizione l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e, per tanto, soggiace
“ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare
eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri
ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si
collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione
- ma configurano altrettante eccezioni”. 3) Ciò posto “in primo luogo va disattesa l'eccezione di carenza
dello ius postulandi per difetto di procura alle liti in capo ai procuratori costituiti della società opposta, come
si evince dalla lettura del mandato posto a margine del ricorso monitorio nel quale la procura alle liti ivi
sottoscritta è espressamente estesa anche alla fase della opposizione”. 4) Deve dirsi acclarata “la esistenza
e validità del rapporto contrattuale posto alla base della pretesa creditoria qui opposta dato che è stata di
essi fornita la prova da parte della società creditrice la quale ha prodotto copia del contratto di credito al
consumo sottoscritto dalla odierna opponente (oltre che dal cobbligato ) la CP_1 Persona_1
quale, da parte sua, non ha disconosciuto la firma ivi apposta ed anzi ha implicitamente ammesso
l'inadempimento laddove ha espressamente affermato di aver pagato le rate del finanziamento sono al
giugno del 2009”. Tali circostanze consentono di ritenere riconosciuta l'esistenza della pretesa creditoria e del relativo inadempimento dell'opponente. 5) “Risulta tuttavia fondata l'eccezione relativa alla mancata
indicazione nel contratto stipulato del TAN e del TAEG. Viene qui in rilievo l'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993, i
cui commi 3 e 4 prescrivono che in caso di inosservanza della forma (scritta) il contratto è nullo e che
quest'ultimo deve indicare il tasso di interesse ed ogni altra condizione praticata, inclusi per i contratti di
credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Il contratto depositato in atti “non reca l'indicazione
del TAEG e del TAG dato che le relative caselle risultano prive di ogni specificazione, né risulta essere stato
dimostrato da parte della odierna società opposta la consegna alla del documento di sintesi CP_1
contenente tutte le indicazione del costo del finanziamento”. 6) “In caso di inosservanza del comma 4, lo
stesso TUB prevede, al comma 7, come conseguenza sanzionatoria per la , il ricalcolo degli interessi CP_3
secondo il tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi antecedenti alla conclusione del contratto ovvero, se
più favorevoli per il Cliente, il ricalcolo secondo il tasso minimo dei BOT tempo per tempo vigenti durante il
rapporto di credito con il Cliente. In tali casi la sanzione non è quella della nullità dell'intero contratto ma
della sola clausola afferente agli interessi pattizi che, in osservanza al disposto del comma 6 dell'art. 117
TUB comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi secondo le modalità ivi prescritte”. 7) “Tale
circostanza fa sì che non possa considerarsi esattamente determinato l'importo della pretesa creditoria - qui
pure riconosciuta esistente per le ragioni che precedono - dato che non sono stati allegati in giudizio gli
elementi sussidiari necessari, ai sensi del richiamato comma 7, a determinare i tassi di interessi, i prezzi e le
condizioni contrattuali in caso di inosservanza delle prescrizioni normative. Né può soccorrere, al riguardo,
una eventuale consulenza tecnica la quale non è un mezzo istruttorio in senso proprio per cui è quindi
legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda a supplire alla inadeguatezza delle proprie
allegazioni ovvero sia diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze
non provati”. 8) Va rigettata invece l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati al contratto, risultando indimostrata. Non è stato allegato nulla a supporto di quanto affermato dalla opponente la quale non ha indicato i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in assenza dei quali la doglianza deve considerarsi priva di rilievo. La non ha neppure fornito copia dei decreti ministeriali del MEF recanti CP_1
l'indicazione del tasso-soglia: l'omessa produzione non è rimediabile ex art. 113 c.p.c., poiché i predetti decreti sono atti meramente amministrativi, che non costituiscono fonti del diritto. 9) “La contestazione in
tal senso, risultando generica, comporta l'inammissibilità della consulenza tecnica atteso che la stessa non
può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato”. 10) Le spese seguono la soccombenza di parte opposta. Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa,
rimane assorbita.
6 - Avverso detta sentenza ha proposto appello la (in qualità di cessionaria del credito Parte_1
vantato dalla 16 Uno Finance s.r.l.) sulla base di tre motivi.
6.1 - Si è costituita concludendo per il rigetto del gravame. CP_1
6.2 - Con comparsa del 22/3/2023 è intervenuta in giudizio la u.s., quale cessionaria del Controparte_2
credito della appellante la quale ha fatto proprie tutte le domande ed istanze Parte_1
dell'appellante.
7 - La causa, riservata in decisione all'udienza del 14/6/2023, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11/1/2024 con cui la Corte ha ordinato a di integrare il contraddittorio nei confronti Parte_1
della 16 Uno Finance s.r.l., litisconsorte processuale necessaria, entro il termine del 20/2/2024 ed ha fissato, per il prosieguo, l'udienza del 12/6/2024.
Alla suddetta udienza la società appellante ha dichiarato di non aver potuto integrare il contraddittorio stante la avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della 16 Uno Finance s.r.l., società cedente,
opposta in prime cure. L'appellata ha, quindi, eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame a CP_1
seguito dell'omessa notifica e la Corte ha riservato la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
8 - Occorre esaminare pregiudizialmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1
all'udienza di precisazione delle conclusioni.
[...]
Al riguardo, si rammenta che: I) questo Collegio, con ordinanza dell'11/1/2024, aveva ordinato alla società
appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte processuale necessaria, 16
Uno Finance s.r.l., nei cui confronti era stata emessa la sentenza di primo grado;
II) la Parte_1
all'udienza del 16/6/2024, ha dichiarato di non avere “integrato il contraddittorio nei confronti della 16 Uno
Finance in quanto detta società è cancellata dal registro delle imprese…”; III) l'appellata, ha CP_1
richiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
8.1 - Orbene, ai fini della decisione, soccorre l'art. 330, ultimo comma, c.p.c. secondo cui “dopo un anno
dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica
personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”. Nel caso in esame, essendo chiaramente decorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza gravata,
la avrebbe dovuto integrare il contraddittorio notificando l'atto di appello direttamente alla 16 Parte_1
Uno Finance e non al suo procuratore costituito in primo grado.
Risultando, però, la 16 Uno Finance cancellata dal Registro delle Imprese, l'odierna appellante avrebbe dovuto necessariamente effettuare la notifica dell'appello per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società cancellata.
La ha, però, omesso di effettuare tale notifica nel termine fissato da questa Corte. Parte_1
Orbene, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto, in base agli artt. 151, 153 e 331 c.p.c., la perentorietà del termine di cui all'art 331 c.p.c., che come tale non è sostituibile né prorogabile neppure su accordo delle parti, con la conseguente pronunzia di inammissibilità dell'impugnazione che non sia stata notificata alle parti necessarie (Cass. n. 7528/2007; Cass. n. 14428/2006; Cass. n. 9090/2001).
Per quanto sopra esposto, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_2
La pronuncia di inammissibilità dell'appello è assorbente di ogni altra questione proposta dalle parti e configura una situazione di soccombenza in capo all'appellante (Cass. ord. n. 7024/2022).
9 - Le spese dell'appello seguono, quindi, la soccombenza e sono poste a carico della in Parte_1
favore dell'appellata . CP_1
Nulla per le spese nei riguardi dell'intervenuta che ha fatto proprie le istanze Controparte_2
dell'appellante.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore da 26.001,00 a 52.000,00 di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del esiguo numero e della contenuta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
così provvede:
[...]
1) dichiara inammissibile l'appello; 2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1
processuali del primo grado del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Luciana Moio,
che si liquidano in complessivi euro 4.996,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
3) nulla per le spese con riguardo all'intervenuta Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone