Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1021/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1021/2025, promossa con ricorso depositato il 13/03/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Marcella Bertinelli,
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...], cittadina italiana, C.F. C.F._2
residente in [...]°, con l'Avv. Alexandra Sirtori
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AS il giorno 24 luglio 1997,
(anno 1997 atto n. 9 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 233/2024 del 31.07.2024 passata in giudicato il 30.09.2024; dall'unione sono nati:
in data 03.04.1998 la figlia maggiorenne e economicamente autosufficiente;
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Per_2
in data 25.05.2008 il figlio minorenne, studente, non autosufficiente. Per_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La signora continuerà ad abitare la casa coniugale sita in AS (VA), via Pt_2
Pascoli 42a, di sua proprietà per la quota di 1/2, compresi gli tutti gli arredi ivi contenuti.
Le spese di gestione ordinaria saranno a carico della signora le spese Pt_2 straordinarie saranno suddivise tra i comproprietari in base alla loro quota, comprese quelle di giardiniere, ad eccezione di quanto al successivo paragrafo.
Nella casa famigliare ci sono inoltre un cane e un gatto, il signor provvederà Parte_1 alla spesa per gli alimenti del cane, la signora per quelli del gatto, le spese di Pt_2 veterinario saranno divise al 50%. Il signor provvederà altresì alle spese di Parte_1 giardiniere che si renderanno necessarie per eventuali danneggiamenti causati dal cane.
La rata del mutuo cointestato sarà pagata per la quota del 50% ciascuno.
2) Il figlio minore resta affidato in modalità condivisa ai genitori, con Per_3 collocamento prevalente presso la mamma e regime delle visite con il padre come segue:
-fine settimana dalle 18.00 del venerdì alla mattina del lunedì, con possibilità per padre e figlio di organizzare i propri incontri in questo arco temporale.
Nelle vacanze natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana consecutiva, ad anni alternati, dalla sospensione delle lezioni scolastiche e fino al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche.
Nelle vacanze pasquali, il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alternati, il periodo dalla sospensione delle lezioni scolastiche alla Domenica di Pasqua, oppure il periodo dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola.
Le vacanze estive, saranno altrettanto equamente divise tra i genitori, con ciascuno dei quali il minore trascorrerà un periodo di 4 settimane, anche non consecutive, con obbligo di concordare le date entro il 30 marzo di ogni anno.
Il marito verserà alla moglie un contributo al mantenimento del figlio minore di Per_3
€ 400,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese.
L'assegno familiare sarà interamente percepito dalla signora Pt_2 pagina2 di 4 I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria relative al figlio minore come da protocollo del Tribunale di Varese, preventivamente concordate tra i genitori, salvo l'urgenza: mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
d'istruzione (tasse e rette scolastiche, libri, gite, eventuali ripetizioni, abbonamento autobus scolastico); sportive (corsi sportivi e relativa attrezzatura).
3) Il signor verserà alla signora un contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Pt_2 maggiorenne di € 300,00 mensili. Se, per motivi di studio, dovesse Per_2 Per_2 cessare la coabitazione con la mamma, (è previsto il trasferimento a Padova/Torino dall'autunno 2025 per la laurea magistrale) i genitori verseranno direttamente a lui un contributo mensile di € 300,00 ciascuno, sino al termine degli studi ed al raggiungimento dell'indipendenza economica. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria relative a come da protocollo del Tribunale Per_2 di Varese preventivamente concordate, salvo l'urgenza: mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e d'istruzione (tasse e rette scolastiche, libri, alloggio per studenti).
4) I coniugi danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore Per_3
5) Le spese del procedimento debbono intendersi compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 24.07.1997, in AS (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del pagina3 di 4 Comune di AS (anno 1997, atto n. 9, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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