Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 878/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 878 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a MAROCCO il 14/04/1974. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. VESPO CRISTINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a TRAPANI (TP) il 15/05/1967 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SARTORIS ELENA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente (come da foglio di p.c.):
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, stante che il marito attualmente è in custodia cautelare in carcere e comunque già allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a moglie e figli (misura cautelare in essere).
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Castelletto sopra Ticino (no), Via Montale n. 3, alla moglie unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ove continuerà a viverci con i tre figli che ivi manterranno la loro residenza anagrafica autorizzando il passaggio dell'intestazione contrattuale in capo alla moglie. AFFIDAMENTO, FREQUENTAZIONE DEI FIGLI MINORE CON IL PADRE, MANTENIMENTO (piano genitoriale allegato)
Pag. 1
3. Disporre e comunque confermare l'affidamento dei minori in via super esclusiva alla madre, sussistendo gravi elementi contrari ad un affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori.
4. Disporre e comunque confermare il collocamento prevalente dei 2 figli minori presso la madre mantenendo la residenza presso la stessa.
5. Disporre e comunque confermare la sospensione di qualsiasi frequentazione padre-figli e solo se in futuro sussisteranno i presupposti disporre la presa in carico del nucleo ai Servizi Sociali, al servizio NPI e Psicologia Adulti territorialmente competenti per il luogo di residenza dei minori al fine di procedere a tutti gli opportuni interventi finalizzati alla valutazione delle condizioni psico-fisiche, psico-evolutive, scolastiche e relazionali dei minori, attivando in loro favore ogni opportuno intervento ritenuto utile nonché approfondire la situazione personale e di vita del padre con valutazione delle sua capacità genitoriale attuando se del caso sostegno alla sua persona anche da parte del servizio di Psicologia Adulti e stabiliscano un calendario di incontri da svolgersi in luogo protetto alla presenza di un educatore. Nulla disporsi per le festività e per le ferie estive.
6. Dichiarare il padre tenuto a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei 2 Controparte_1 figli minori e dei 2 figli maggiorenni non economicamente autosufficienti una cifra mensile per la cui determinazione ci si rimette a questo Ill.mo Tribunale di Novara da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Disporsi che qualunque beneficio economico a favore dei figli, anche a titolo di sussidio o sostegno al reddito, venga versato totalmente alla madre compreso l'assegno unico.
7. Disporsi che le spese straordinarie per i figli (minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti) verranno ripartite a carico del padre nella percentuale del 70% e 30% a carico della madre, ciascuno pagando o rimborsando la propria quote delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate ed attualmente previsto da questo Tribunale secondo il protocollo del Torino qui allegato adito: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
Pag. 2 V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso.
Parte resistente (come da conclusioni contenute nel ricorso):
– Dichiarare la separazione personale dei coniugi, assegnando alla moglie la casa coniugale e disponendo che vi viva con i figli.
– Nulla disporre allo stato circa il mantenimento dei figli ma stabilire che qualunque beneficio economico a favore dei figli, anche a titolo di sussidio o sostegno al reddito, venga versato totalmente alla madre, unitamente all'Assegno Unico.
– Alla cessazione della misura cautelare in atto stabilire le più opportune modalità di visita ai figli minori che il Tribunale riterrà opportune. IN VIA ISTRUTTORIA Disporsi tutti gli accertamenti necessari ed urgenti con presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi, e della NPI per quanto concerne i minori.
Pubblico ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi l Giudice Civile circa le condizioni.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 14.5.2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione dal marito con il quale ha contratto matrimonio civile Controparte_1 in data 22.12.2001 in Castelletto sopra Ticino (no), atto trascritto al Registro dello Stato di Civile del Comune di Castelletto sopra Ticino al n. 6, parte I, anno 2001. Dall'unione coniugale nascevano i figli (nata a [...] il [...]), maggiorenne e non Per_1 più convivente con il nucleo familiare, (nato a [...] il [...]), studente, (nata Per_2 Per_3
a Varese il 13.09.2007), studentessa e nata a [...] il [...]), studente. Per_4
Pag. 3 La casa familiare è sita in Castelletto Sopra Ticino, in un alloggio di edilizia popolare assegnato al marito e per il quale vi è un cospicuo debito dovuto a canoni di locazione non pagati per circa € 30.000,00. Ha rappresentato la ricorrente che, dopo i primi due anni di matrimonio, il marito poneva in essere
“violenze psicologiche, insulti, prevaricazioni, umiliazioni” nei confronti della donna, la quale non svolgeva alcuna attività lavorativa. In particolare, l'uomo era assuntore di psicofarmaci e manteneva un atteggiamento aggressivo nei confronti della moglie e dei figli. L'episodio più grave si verificava nel novembre 2023, allorquando il resistente aggrediva la moglie, colpendola sia con pugni che con una cintura di cuoio;
a seguito di tale episodio, la ricorrente si recava presso il locale nosocomio, ove veniva dimessa con prognosi di giorni dieci. La ricorrente si decideva a sporgere denuncia querela. Nell'aprile 2024, a seguito della ricezione degli atti dell'indagine penale, il resistente minacciava la moglie ed i figli, brandendo un coltello. Nei confronti di veniva emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla CP_1
d ai figli. Pt_1
Circa la propria situazione, parte attrice ha evidenziato di essersi sempre occupata della famiglia e dei figli, in quanto i due figli maschi soffrono di “deficit mentale certificato”. La donna risulta attualmente disoccupata e alla ricerca di attività lavorativa per far fronte alle necessità familiari. Ha riferito di non avere conti correnti intestati e di non essere titolare di beni immobili o mobili registrati. Circa la situazione reddituale del coniuge, la ricorrente ha rappresentato che il marito aveva lavorato per circa cinque anni come operaio e, poi, aveva svolto alcuni lavori irregolari;
da ultimo, egli aveva beneficiato del reddito di cittadinanza. Attualmente, poi, il marito è recluso presso la casa circondariale di Cuneo. Circa i propri figli, ha rappresentato quanto segue:
- maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
la stessa non convive più con Per_1 il nucleo familiare;
- , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
è studente presso Per_2
l'Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa e percepisce una pensione d'invalidità per un lieve deficit mentale con beneficio della Legge 104;
- , studentessa, minorenne;
Per_3
- studente, minorenne, affetto da un lieve deficit mentale per cui è riconosciuta Per_4 un'invalidità oltre ai benefici della Legge 104.
* Si è costituito il resistente che ha negato ogni addebito circa gli asseriti maltrattamenti subiti dalla moglie;
ha lamentato che è stata la moglie ad aggredire, in passato, l'uomo. Ha, poi, evidenziato che i problemi coniugali della coppia sono sorti a causa del comportamento
“troppo indulgente” della ricorrente nei confronti dei figli. Il resistente ha rappresentato di essere attualmente detenuto, invalido civile, privo di redditi.
* All'udienza del 30.7.2024, si è proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “Vivo a Castelletto. Vivo con i miei figli e mia mamma. La grande non vive più con noi. Mio figlio maggiorenne vive ancora con me. Non lavora, va ancora a scuola, adesso ha fatto la quinta superiore, adesso cerca di andare avanti con gli studi. Adesso lavoro, ho un contratto di tre mesi, faccio la lavapiatti. Percepisco euro
Pag. 4 1.100,00 mensili. Prendo una parte del reddito di cittadinanza, ammonta ad euro 700,00 al mese. Lo percepisco da questo mese. Vivo con mia madre, che non lavora. Sono seguita dai Servizi Sociali del di Castelletto, per Pt_2 il piccolo, che ha 14 anni. Non saprei se mio marito aveva un conto corrente o altro”.
* Con ordinanza dell'1.8.2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: a) “autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) affida i figli minori e n via super esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia Per_3 Per_4 anche le decisioni di maggiore interesse per i minori e relative ai profili sanitari, scolastici e alla residenza;
c) dispone che e engano collocati presso la madre, con cui già coabitano;
Per_3 Per_4
d) assegna la casa familiare alla sig.ra Parte_1
e) dispone la sospensione delle visite tra padre e figli;
f) dispone che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando Per_3 Per_4 Per_2 al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 450,00, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative)”.
* In data 3.12.2024, i Servizi Sociali hanno depositato relazione sul nucleo familiare, rappresentando che il resistente era già conosciuto dal Servizio Sociale sin dall'anno 1997, in quanto i figli del
, avuti da una precedente relazione, venivano affidati ai nonni materni. CP_1
Il ha sempre mantenuto un comportamento privo di qualsivoglia assunzione di CP_1 responsabilità, sia da un punto di vista lavorativo ed economico, sia nella relazione con i figli, accusando la i non essere in grado di educarli adeguatamente. Pt_1
La ricorrente, invece, è sempre stata “una figura di riferimento affettiva importante per tutti i figli, che ne riconoscono il ruolo. Nel tempo è riuscita a sviluppare una relazione di accudimento stabile sia con i figli maschi, più dipendenti stante il limite cognitivo accertato, sia con le figlie femmine con cui il rapporto è più paritario. È riuscita, nel tempo, a riconoscere e rispondere ai bisogni di cura primaria dei figli”. La madre si è sempre mostrata disponibile a far mantenere il rapporto tra il padre ed i figli, i quali comunque mantengono un legame anche con gli altri membri della famiglia paterna. Conclusivamente, i Servizi Sociali hanno evidenziato che: “La sig.ra è in grado di comprendere e Pt_1 rispondere alle esigenze di cura primarie dei figli (alimentari, sanitarie) e di organizzare l'ambiente domestico perché sia adeguato ed accogliente. Mostra dei limiti e delle insicurezze dal punto di vista personale, dettate anche dalla storia familiare, ma è in grado di coglierle e chiedere aiuto quando necessario. La figlia maggiore è un ottimo supporto per lei, ma cerca costantemente anche la relazione ed il confronto con i professionisti coinvolti nella presa in carico. Gli operatori ritengono che sia necessario continuare il monitoraggio e sostegno al nucleo così come strutturato finora, inserendo dei supporti di orientamento formativo e lavorativo per ed Per_3 Per_2
Stante quanto sopra riportato il regime di affido e collocamento attuale sembra essere, ad oggi, rispondente dei bisogni dei minori”.
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2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Pag. 5 Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente e l'acquisizione tramite INPS tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Controparte_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace.
Pag. 6 L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, in continuità con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., soprattutto, all'esito dell'indagine condotta dai servizi sociali sul nucleo familiare, che debba essere disposto l'affido super-esclusivo dei minori e lla madre, con collocamento prevalente Per_3 Per_4 presso la ricorrente. In particolare, quanto alla figura paterna è emerso pacificamente come il resistente, attualmente detenuto, abbia posto in essere una serie di condotte maltrattanti sia nei confronti della moglie che dei figli;
per tali ragioni allo stesso è applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento sia alla coniuge che alla prole. Tale circostanza denota l'impossibilità, allo stato, che le decisioni inerenti la prole possano essere assunte in forma condivisa. Ancora, dalla relazione dei Servizi Sociali, che già avevano in carico il resistente dall'anno 1997, emerge l'inadeguatezza dello stesso a far fronte alle basilari necessità dei figli. Il risulta CP_1 essere un soggetto del tutto de-responsabilizzato e che ritiene esclusivamente gli altri responsabili di quanto avviene. Non appare nessuna consapevolezza circa le esigenze dei figli, mantiene una condotta volta a screditare la coniuge, senza alcuna valutazione critica circa il proprio operato.
Pag. 7 Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per i minori e contrario al loro interesse. Al contrario, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto tra i figli e la madre, la quale è in grado di prendersi pienamente cura della prole in tutti i suoi aspetti. Né vi sono segnali che la madre abbia indirizzato i figli verso forme di rifiuto padre;
anzi, la madre si è sempre mostrata disponibile con gli operatori del Servizio Sociale e della NPI ad una eventuale ripresa dei rapporti tra i minori ed il padre.
Per questi motivi
, il Collegio ritiene di disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre nella forma del c.d. esclusivo rafforzato, prevedendo, dunque, che anche le decisioni di maggior interesse vengano assunte dalla madre, presso cui resteranno collocate, intendendo per tali le decisioni relative alla residenza, istruzione e profili sanitari. Per quanto concerne gli ulteriori provvedimenti a tutela della minore, deve disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio NPI e dei Servizi Sociali, affinché monitorino il nucleo familiare e forniscano il supporto necessario alla minore. Per quanto concerne l'introduzione di forme di incontro del padre con i figli, questa dovrà essere valutata dai servizi sociali competenti;
il padre, dunque, in caso di scarcerazione e laddove dimostri un serio ed apprezzabile interesse, potrà incontrare i figli, almeno con cadenza di due volte al mese, alla presenza di un operatore e in spazio neutro, in ogni caso con le modalità e le tempistiche ritenute più congrue e previa verifica prudente della rispondenza agli interessi dei minori. Ovviamente la riattivazione degli incontri presuppone che il resistente – per il quale il Tribunale non può che auspicare l'adesione, volontaria e consapevole, a un percorso psicologico di supporto e sostegno – accetti l'intervento dei servizi sociali e l'assistenza agli incontri dei relativi operatori, in modo tale che ai figli sia possibile riallacciare una relazione significativa con la figura paterna.
5. L'assegnazione della casa familiare Sotto il profilo dell'assegnazione della casa familiare – determinazione da assumere con precipuo riguardo all'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti (Cass. 25604/18) – l'immobile sito in sita in Castelletto sopra Ticino (no), Via Montale n 3, dev'essere assegnato – con quanto l'arreda e ogni pertinenza – a affinché vi abiti con la prole. Parte_1
6. Sul mantenimento Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Parte ricorrente ha chiesto il mantenimento esclusivamente con riguardo a e Per_2 Per_3 Per_4
La figlia infatti, non risulta più convivente con la madre e risulta essere economicamente Per_1 autosufficiente. Parte ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa durante il matrimonio. Allo stato, secondo quanto dalla stessa dichiarato, svolge attività lavorativa come lavapiatti, con contratto di lavoro a tempo determinato e retribuzione mensile di euro 1.100,00.
Pag. 8 Parte resistente, allo stato, non svolge attività lavorativa e si trova in stato detentivo. Ha negato la titolarità di conti correnti, diritti reali e titoli. D'altro canto, non ha contestato quanto dedotto da controparte relativamente allo svolgimento di attività lavorativa non regolarizzata in costanza di matrimonio e la percezione di reddito di cittadinanza. Tenuto conto che l'obbligo di mantenimento grava anche su coloro che colpevolmente non svolgono attività lavorativa, appare congruo porre a carico del resistente un contributo di euro 450,00 mensili (150,00 per ciascun minore e per Per_2 maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente), oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate, per brevità, direttamente in dispositivo. Stante il regime di affido super-esclusivo, l'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla madre.
7. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, da versarsi a carico dell'erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3. assegna la casa coniugale a Parte_1
4. affida in via super esclusiva e alla madre con Per_3 Persona_5 Parte_1 collocamento presso quest'ultima;
5. dispone che eserciterà in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 Parte_1
c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
6. dispone che possa vedere e frequentare e , con Controparte_1 Per_3 Persona_5 cadenza di due volte al mese, alla presenza di un educatore e in spazio neutro, incontro da organizzare a cura del Servizio sociale e previa verifica prudente della rispondenza agli interessi dei minori;
7. dispone la prosecuzione dell'incarico conferito al Servizio di NPI relativamente alla presa in carico dei minori;
8. dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare e dei minori, dando corso ad ogni eventuale ulteriore supporto fosse necessario per il minore e segnalando all'autorità giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per la prole, prescrivendo che gli stessi continuino il proprio incarico di monitoraggio;
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9. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e per i due figli minorenni, l'importo mensile complessivo di 450,00 euro (pari ad € 150,00 per figlio), da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
10. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai tre figli non economicamente autosufficienti, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
11. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
12. condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 oltre Controparte_1 al rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA sull'imponibile;
13. dispone che le spese così liquidate siano versate dal resistente all'Erario anticipatario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 18 aprile 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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