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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6988/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcello Madonia;
- parte ricorrente -
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 9 giugno 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 luglio 2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 22/0267 (prot. 23976) del 6 giugno 2022, notificata il 9 giugno
2022, con cui gli veniva ingiunto, in solido con la Piano B s.r.l., il pagamento di € 23.059,00
a titolo di sanzione amministrativa per non aver comunicato alla Direzione Territoriale del
Lavoro competente la durata della prestazione di lavoratori intermittenti o a chiamata in violazione dell'art. 35, comma 3 bis, d.lgs. 276/03. A sostegno dell'opposizione il
1 ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza per l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico;
nel merito, invece, ha contestato la sussistenza della violazione;
in subordine, ha eccepito che l'eventuale notifica dell'atto prodromico (indicata nell'ordinanza come avvenuta il 29 gennaio 2018) sarebbe avvenuta oltre il termine di decadenza di novanta giorni decorrente dall'accertamento ispettivo del 3 aprile 2015; in estremo subordine, infine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non rivestire la qualifica di datore di lavoro nell'ambito della società di cui è soltanto presidente del consiglio di amministrazione (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
all'indirizzo pec indicato nel provvedimento impugnato, è rimasto contumace.
Ebbene, all'esito della contumacia del convenuto (attore in senso sostanziale)
l'opposizione non può che trovare accoglimento perché i presupposti della pretesa sanzionatoria, espressamente contestati dall' sono rimasti del tutto indimostrati: Pt_1 basti pensare che dal provvedimento impugnato non è dato comprendere a quali lavoratori si riferisca l'omessa dichiarazione dei rapporti di lavoro.
Pertanto, l'ordinanza va annullata e l' resistente va condannato al pagamento CP_1
delle spese giudiziali avversarie, che si liquidano come in dispositivo tenendo in considerazione il concreto sforzo difensivo prestato.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , Controparte_1
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/0267 (prot.
23976) del 6 giugno 2022; condanna l' di al pagamento in favore di Controparte_1 CP_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 2.538,00 per compenso, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6988/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcello Madonia;
- parte ricorrente -
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 9 giugno 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 luglio 2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 22/0267 (prot. 23976) del 6 giugno 2022, notificata il 9 giugno
2022, con cui gli veniva ingiunto, in solido con la Piano B s.r.l., il pagamento di € 23.059,00
a titolo di sanzione amministrativa per non aver comunicato alla Direzione Territoriale del
Lavoro competente la durata della prestazione di lavoratori intermittenti o a chiamata in violazione dell'art. 35, comma 3 bis, d.lgs. 276/03. A sostegno dell'opposizione il
1 ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza per l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico;
nel merito, invece, ha contestato la sussistenza della violazione;
in subordine, ha eccepito che l'eventuale notifica dell'atto prodromico (indicata nell'ordinanza come avvenuta il 29 gennaio 2018) sarebbe avvenuta oltre il termine di decadenza di novanta giorni decorrente dall'accertamento ispettivo del 3 aprile 2015; in estremo subordine, infine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non rivestire la qualifica di datore di lavoro nell'ambito della società di cui è soltanto presidente del consiglio di amministrazione (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
all'indirizzo pec indicato nel provvedimento impugnato, è rimasto contumace.
Ebbene, all'esito della contumacia del convenuto (attore in senso sostanziale)
l'opposizione non può che trovare accoglimento perché i presupposti della pretesa sanzionatoria, espressamente contestati dall' sono rimasti del tutto indimostrati: Pt_1 basti pensare che dal provvedimento impugnato non è dato comprendere a quali lavoratori si riferisca l'omessa dichiarazione dei rapporti di lavoro.
Pertanto, l'ordinanza va annullata e l' resistente va condannato al pagamento CP_1
delle spese giudiziali avversarie, che si liquidano come in dispositivo tenendo in considerazione il concreto sforzo difensivo prestato.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , Controparte_1
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/0267 (prot.
23976) del 6 giugno 2022; condanna l' di al pagamento in favore di Controparte_1 CP_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 2.538,00 per compenso, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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